Usufrutto nel diritto romano PDF

Title Usufrutto nel diritto romano
Author Martina Albuzzi
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università degli Studi di Trento
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USUFRUTTO L’origine dell’usufrutto risale al III sec. a.C., in quanto il matrimonium sine manu provocò il problema di provvedere al mantenimento dellavedova, patre familias, che non avrebbe ricevuto alcuno patrimonio dalla morte del marito, e se l'avesse ricevuto sarebbe dovuto andare alla sua famiglia. Allora mediante legato si stabilì che i beni provenienti dal testatore marito morto erano donati alla moglie in qualità di usufrutto,in modo che il dominio di essi restasse agli eredi. Oggi alla vedova è garantito il diritto di abitazione, non più di usufrutto, per cui il titolare non ha il diritto di percepire i frutti ma solo di abitare nell’edificio. In diritto romano all’usufruttuario veniva attribuito il diritto di utilizzare la res, senza distruggerla e senza mutarne la destinazione economica, e di percepirne i frutti. Pertanto l'usufruttuario non poteva alterare la res, ma solo provvedere alla manutenzione ordinaria (es. sì perdita d’acqua e non abbattere muri). A differenza di quanto accade nel diritto vigente l’usufruttuario era considerato semplice detentore della res e non possessore e non poteva, quindi, diventarne proprietario per usucapione. Giustiniano qualifica l’usufrutto, insieme all'uso, come servitus (servitù personale). L’oggetto: L’usufrutto poteva avere ad oggetto res mancipi e res nec mancipi, mobili e immobili. Doveva sempre avere oggetto res corporales ed inconsumabili (ossia quelle suscettibili di uso ripetuto e restituibili al nudo proprietario) e fruttifere. Doveva trattarsi anche di cose soggette alla produzione di reddito, così come gli schiavi, i quali frutti erano le operae. A garanzia dell'adempimento di faceva compiere una cautio fructuaria all’usufruttuario, con la quale l'usufruttuario prometteva al nudo proprietario la restituzione del bene una volta estinto l’usufrutto, e di usare il bene secondo criteri di correttezza. Simile all’usufrutto è il quasi usufrutto: oggetto di usufrutto, in epoca repubblicana, potevano essere solo cose inconsumabili, tuttavia si diffuse l’abitudine di attribuire per testamento l’usufrutto di tutto il patrimonio (res consumabile), senza operare alcuna distinzione tra cose consumabili e cose inconsumabili. L’imperatore Tiberio stabilì che tale disposizione testamentaria dovesse essere considerata valida, imponendo al beneficiario il versamento di una cautio (tramite stipulatio, tipico contratto verbale) che garantiva la restituzione dell’equivalente al nudo proprietario una volta esaurito l'usufrutto. La restituzione della avveniva tramite gli eredi che ne ereditavano l’onere oppure al momento di una eventuale clausola risolutiva o termine finale. Il legatario che prestava la cautio diventava proprietario delle cose inconsumabili, di cui era costretto a restituire la stessa quantità. Istituto anomalo (come oggetto cose consumabili e legatario come proprietario). Es se A prende in eredità tutto il patrimonio ereditario di B, alla fine dell’usufrutto le cose inconsumabili torneranno in proprietà di B, mentre per le somme di denaro il legatario doveva restituire la stessa quantità a B. Esempio: Tizio istituisce erede Sempronio e lega l'usufrutto della sua casa a Marco. Marco deve impegnarsi prestando la cautio fructuaria. Caso 2: Caio istituisce come erede universale Sempronio, ma lega tutto il suo patrimonio, costituito anche da denaro a Francesco. Francesco può usare e godere dei suoi beni? Si, ma per farlo doveva promettere tramite stipulatio, prestando una cautio, a Sempronio che avrebbe restituito l'equivalente. In tal caso quando si estingue l'usufrutto Francesco o i suoi erede devono restituire l'equivalente del denaro speso a Sempronio. Del denaro Francesco è diventato proprietario e ne deve restituire

la stessa quantità usata, mentre delle cose inconsumabili oggetto del medesimo usufrutto non è diventato proprietario, su di esse si estingue semplicemente l'usufrutto. In questo secondo caso si tratta del c.d. Quasi usufrutto Modi di costituzione del diritto erano la in iure cessio ususfructus (modellata sulla vindicatio usus fructus, il cessionario afferma il suo diritto di usare e percepire i frutti di una res), la deductio (quando chi aliena la cosa con mancipatio o in iure cessio ne trattiene l’usufrutto), la adiudicatio (nelle azioni divisorie, quando il giudice lo ritiene opportuno in sede di attribuzione delle quote) e, molto diffuso, il legatum per vindicationem. Non si costituisce con traditio perché in quanto diritto è res incorporales, non suscettibile di possesso, né per usucapione. Tra i modi di estinzione dell’usufrutto rientrano: ● morte dell’usufruttuario e della sua capitis deminutio ● la consolidato, ossia la riunione nella stessa persona delle situazioni di proprietario ed usufruttuario ● la remissio, cioè la rinuncia ● non usus (1 anno per mobili, 2 anni per immobili) ● per avveramento della condizione risolutiva, se contemplata dell’atto costitutivo ● scadenza del termine finale (se contemplata dell’atto costitutivo) ● trasformazione della cosa e della destinazione economica e longi temporis praescriptio dopo Giustiniano Il titolare dell'usus aveva il diritto di usare la cosa ma non poteva percepirne i frutti. l’USUARIO di animali per esempio poteva utilizzare le pecore per mangiare l’erba ma non poteva percepire il latte o la lana....


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