Il contratto nel diritto romano PDF

Title Il contratto nel diritto romano
Author Sebastian Meozzi
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università di Bologna
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riassunto sul contratto nel diritto romano...


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CONTRATTO • Definizioni di contratto: - Labeone: il contratto è un negozio bilaterale produttivo di obbligazioni in conformità del volere espresso delle parti—>nozione di contratto più ristretta pervasa di una forte valenza consensualistica tipica dei contratti a prestazioni corrispettive. - Sesto Pedio: contratto come accordo delle parti (conventio). Accordo come elemento essenziale. - Gaio: il contratto è un atto lecito produttivo di un vincolo obbligatorio.—>definizione dalla più amplia applicabilità e maggiormente utilizzata a Roma. • Principio di tipicità dei contratti: i vincoli contrattuali tutelati sono quelle tipologie contrattuali che sono già state tipizzate dall’elaborazione giuridica (sono previste e regolate dall’ordinamento giuridico)—>il rapporto che le parti intendevano stringere doveva essere stato già assunto o dallo ius civile o dallo ius gentium. • Nel diritto romano vi è la tipicità forte dei contratti: ogni tipo contrattuale ha un nome giuridico e una specifica causa. La tipicità forte è attenuata da: tutela pretoria tramite azioni in factum; potenzialità di stipulatio; contratti innominati (nuovi)(oggi atipici); patti • Il contratto non era in grado di creare o di trasmettere diritti reali ma in grado di produrre solo effetti obbligatori. • Gaio suddivide i contratti in quattro categorie: reali, verbali, letterali, consensuali . Partizioni (1) -unilaterale (negozio unilaterale ad ex. testamento perché guarda ai centri di imputazione di volontà, una sola volontà, mentre contratto unilaterale non può avere una volontà ma le volontà solo almeno due => quante sono le parti che hanno un obbligo da adempiere ovvero solo una parte che deve adempiere) -Bilaterale: un obbligo a capo di entrambe le parti (ex. compravendita, locazione-condizione), reciprocità delle parti -bilaterale imperfetto: alle volte la reciprocità può essere imperfetta: a una parte obbligo all’altra può obbligo eventuale (ex. comodato, deposito, mandato) CONTRATTI REALI • definizione: sono contratti in cui il sorgere dell’obbligazione è collegato alla consegna della cosa —>necessità di consegna della res al fine di perfezionare il rapporto obbligatorio. • La consegna può trasferire a seconda del tipo contrattuale la proprietà, il possesso o la detenzione della cosa. MUTUO • • L’unico dei contratti reali nel diritto romano che trasferisce la proprietà attraverso la consegna • Definizione: un soggetto (mutuante) trasferisce la proprietà di una certa quantità di cose fungibili ad un altro soggetto (mutuatario) con l’obbligo che restituisca altrettante cose dello stesso genere e qualità. • Oggetto di mutuo: solo cose fungibili.

• Il mutuante deve essere effettivamente il proprietario della res o essere stato delegato da questo, altrimenti la traditio non è valida e non sorge l’obbligazione. • È un contratto unilaterale: solo il mutuatario è obbligato. • È un contratto a titolo gratuito: al sacrificio economico del mutuante non corrisponde un sacrificio del mutuatario che deve solo restituire quanto gli è stato prestato—>obbligo limitato a quanto si è ricevuto; il mutuo romano è improduttivo di interessi. Nella prassi era molto frequente che fossero chiesti degli interessi, ma questi non possono essere inglobati nella conventio di mutuo. Possono essere promessi dal mutuatario in base a una diversa stipulazione, ma sono allora dovuti a questo diverso contratto. • Azione a difesa del mutuo: nella fase per legis actiones tramite legis aactio sacramento in personam e in seguito con la legis actio per conditionem; nella fase del processo formulare la conditio certe pecuniae/certe rei. • cose che vengono contate perché si misurano, si calcolano (oro, vino...) e questo perché queste cose le diano e sorge l’obbligo di restituirne altrettante. • Causa: prestito di consumo. Il mutuatario consuma le cose e deve restituire la stessa quantità di beni della stessa qualità—> per questo deve avere ad oggetto cose fungibili. COMODATO • Causa: prestito d’uso. • Nato in sede pretoria, commodare = dare in uso (a tuo vantaggio/uso). • Definizione: è un contratto con cui un soggetto (comodante) consegna ad un altro (comodatario) una cosa inconsumabile (che non si distrugga con l’uso) affinché il comodatario la usi secondo le modalità stabilite e poi la restituisca al comodante alla scadenza del termine previsto o in assenza di termine quando gli viene richiesto dal comodante. • Oggetto: solo beni inconsumabili o beni consumabili adibiti a funzioni diverse che non li consumano es. ad pompam o ad ostentationem. • Il comodatario è solo detentore. Il comodante non deve essere per forza proprietario della cosa (a differenza del mutuo), ma può essere anche un possessore che mantiene il titolo del possessore anche se non ha il corpus ma il solo animus => passa solo la detenzione, la cosa poi restituita. • È un contratto bilaterale imperfetto: produce l’obbligazione a restituire in capo al comodatario, ma può produrre obblighi anche in capo al comodante come ad esempio il rimborso delle spese straordinarie per la conservazione della cosa e risarcimento per i danni causati dal bene che risultava essere difettoso e ciò era conosciuto dal comodante. • Uso pattuito del contratto: il comodatario non può fare quello che vuole ma farne l’uso indicato nel contratto. • È un contratto a titolo gratuito. • Difesa: actio commodati directa (per riottenere la cosa) e actio comodati contraria (esperibile dal comodatario per le obbligazioni in capo al comodante). In seguito si aggiunge anche actio in ius concepta di buonafede. • Grado di responsabilità in capo al comodatario—>custodia tecnica (vedi obbligazioni)

DEPOSITO • Contratto bilaterale imperfetto e gratuito. • È un istituto di ius gentium. • Un soggetto (depositante) consegna una cosa mobile a un despositario affinché la custodisca e con l’obbligo di restituirla entro un termine o se non vi è un termine a richiesta.

• Il depositario è mero detentore, quindi il depositante può anche essere possessore ma non proprietario. • Vantaggio: per chi affida la cosa, in quanto il depositario non ha diritto a un compenso e non può neppure usare il bene a pena di responsabilità per furto—>per questo vi è un grado di responsabilità molto tenue: solo per dolo e culpa lata; in via pattizia la responsabilità può essere aggravata. • Difesa: prima un actio in factum, poi affiancata da una actio in ius concepta in buonafede e iudicium contrario in capo al comodatario per il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni causate dal bene. • Il depositante lascia la cosa la lascia ad una persona di cui si fida, una persona di fiducia (intuitum personam). • un soggetto incarica un altro bene e custodiscilo ma non c’è consegna perché il depositario lo va a prendere direttamente. • Tre figure particolari di deposito: (1)sequestro: si verifica quando in un giudizio, le parti affidarlo ad un terzo di comune accordo il bene oggetto della controversia che la tiene fino alla fine del giudizio senza usarla e la rende a colui al quale spetta (caso di possesso anonimo: solo corpus ma non animus). (2)deposito necessario: in una calamità il proprietario affida a un depositario di fortuna i propri beni che in quella circostanza di particolare gravità è riuscito a salvare. Nel caso in cui il depositario sia responsabile egli è sanzionato con una pena pari al doppio del valore della cosa affidata -> sanzionare in modo più grave la mancata restituzione vista la delicata circostanza nella quale si trovava. (3)deposito irregolare (natura commerciale del negozio): ha ad oggetto una somma di denaro. Il denaro viene lasciato in custodia al banchiere con previsione d’uso: il banchiere lo può utilizzare ed è obbligato a restituire la stessa somma che può essere richiesta in qualsiasi momento. La differenza rispetto al muto è l’azione di buona fede che lo difende e che consente l’aggiunta di un semplice patto per il pagamento di interssi.

CONTRATTI VERBALI • Definizione: sono i contratti che si perfeziona mediante la pronuncia di parole che corrispondono a schemi tipici—>Basati sulle verba • Si contrae al termine di domanda e risposta e al termine della presentazione generale della stipulato. • In 2 casi l’obbligazione sorge in virtù di parole proferite da solo una parte: nella dottor dictio e nella promesso durata liberti (giuramento con cui il servo manomesso prometteva servigi e doni al padrone).

LA STIPULAZIONE • La stipulatio è un contratto verbale, unilaterale formale e astratto. • Contratto verbale per antonomasia dell’esperienza romana—>il più usato. • Già presente nella forma della sponsio in epoca quiritaria, il negozio stipulatorio si espande nella veste aperta dello ius gentium.

• Poteva essere utilizzato per un numero illimitato di prestazioni ed era idoneo a garantire i più svariati interessi. • Era richiesta solo la presenza dei contraenti: lo stipulante (futuro creditore) e il promittente (futuro debitore). • I contraenti devono essere dotati della capacità di parlare, udire e comprendere la lingua: per questo il contratto era precluso all’infante, al sordo e al muto. • pronuncia in modo solenne da entrambe le parti di parole solenni; capacità di comprendere, di pronunciare le parole; la risposta deve essere immediata (unitas actus); contratto unilaterale (solo il debito a carico di una parte); nasce il problema dalla riposta ovvero dal fatto che io debitore capisse o meno cosa prometteva data la velocità nella riposta -> favore per chi promette (si privilegia la versione del debitore). • vi deve essere congruità tra domanda e relativa risposta. • Sponsio: formula del diritto civile-->praticabile solo dai cittadini romani. La domanda e la risposta sono espresso con il verbo spondere (promettere solennemente): “spondes? Spondeo” - Accanto alla forma dello sponsio vi sono altri chemi verbali che caratterizzano lo Chema contrattuale del diritto delle genti, come ad esempio “promittis? promitto” o “dabis? Dabo” ecc. • La stipulazione è un negozio astratto, perché non è necessario che la causa venga pronunciata in modo esplicito. Tuttavia nulla vieta che la causa venga pronunciata nello schema verbale (generalmente sotto forma di condizione)—>tutela il promittente da un’eventuale pretesa senza causa dello stipulante, trattandosi di stipulazione condizionata l’attore deve provare che l’evento si sia verificato e solo così può ottenere la condanna del convenuto—>in questa specifica fattispecie il negozio diventa casuale. • Azioni a difesa: actio ex stipulatu (esperibile dallo stipulante contro il promittente). • Sebbene la stipulatio sia un contratto orale, si diffuse ben presto a Roma la prassi di trascrivere l’accordo in un documento scritto, a scopo probatorio—>documento privo di valenza costitutiva. • Evoluzione della stipulatio: Con il passare del tempo il documento, nato come mezzo di prova si avvicina sempre di più agli scritti di area ellenica che avevano efficacia costitutiva. In seguito, dopo la costituito Antoniana tutti gli abitanti dell’impero furono tenuti ad applicare i canoni giuridici romani e questo valeva anche per le popolazioni che usavano il documento con valenza costitutiva. I documenti del tempo mostrano la prassi di inserire nei documenti la c.d. clausola stipulatoria (es. “interrogato ho promesso”) che era però una mera finzione, una clausola di stile. Inoltre si era ammesso che la risposta del promittente non usasse lo stesso verbo della domanda, ma che potesse essere un semplice “perché no?” e si era arrivati a transigere che a una domanda in latino si rispondesse in greco (e viceversa). In età postclassica in occidente lo scritto ha il sopravvento; in oriente si mantiene la forma orale ma l’imperatore Leone nel 472 elimina qualsiasi formalità, diventando sufficiente qualunque forma di manifestazione del consenso. Anche la tipicità contrattuale subisce un grave colpo in quanto l’unica differenza rispetto ai contratti tipici è il fatto che sia richiesta la presenza dei soggetti che danno vita al contratto—>la stipulazione diventa una sorta di contratto consensuale e non più verbale. • Stipulazione penale: contratto stipulatorio con cui si obbliga a pagare una somma di denaro in caso di inadempimento dell’obbligazione convenuta. Si conviene sin dall’inizio l’ammontare della responsabilità per inadempimento e solleva il debitore dalla difficile prova del danno subito. • Stipulazione a favore di terzi: sono nulle le stipulazioni fatte a favore di terzi.

CONTRATTI CONSENSUALI • Definizione: si dicono consensuali i contratti in cui le obbligazioni nascono dal mero accordo delle parti liberamente manifestato, prescindendo da qualsiasi requisito di forma. • Elemento essenziale: la conventio (l’accordo)—>elemento generatrice di obbligazioni. • Permette di contrarre anche a soggetti che si trovano in luoghi molto diversi, manifestando il consenso tramite lettera o messaggero. • I contratti tipici di questa natura sono 4: Compravendita, Locazione-conduzione, Mandato e Società. • Nascono tra il III e il II sec e per la compravendita e la società si può individuare un’origine nella giurisdizione peregrina.

COMPRAVENDITA (EMPTIO VENDIO) • Definizione: La compravendita è il contratto consensuale a prestazioni corrispettive con cui una parte (il venditore) si obbliga nei confronti dell’altra (il compratore) a trasmettere il pacifico possesso di una cosa, garantendo per l’evizione e per i vizi occulti della stessa; il compratore si obbliga a trasmettere la proprietà del denaro che costituisce il prezzo.—> rapporto sinnallagmatico: obbligazioni reciproche. • Elementi essenziali della compravendita: ‣ consenso -> basta l’accordo sul prezzo e il contratto risulta operativo nei suoi effetti obbligatori tipici anche se il prezzo non è stato ancora pagato. In epoca tardoromanasi sviluppa la compravendita di immobili avviene per iscritto e il contratto si perfeziona solo dopo che è stato redatto il documento. Si tratta di un atto notarile in cui le parti firmano il documento se da loro non è stato redatto e il notaio attesta di averlo completato e rilasciato ai contraenti. ‣ merce -> la cosa venduta deve essere in commercium non necessariamente di proprietà del venditore. È ammessa la vendita: di cose future-> emptio rei speratae (funziona come una condizione sospensiva: la compravendita si conclude solo se la cosa oggetto di esso viene ad esistenza) o empito spei (è un contratto aleatorio: il compratore pagherà il prezzo fissato anche se la cosa futura non viene ad esistenza); di cose incorporali come l’eredità, le servitù ancora da costituirsi, l’usufrutto e la superficie. La cosa può anche non essere in proprietà del venditore in quanto egli si obbliga a trasferire il pacifico possesso e di questo è garante. ‣ prezzo ->deve essere certo (è ammesso anche che venga stabilito da un terzo) e in denaro contante. Se il prezzo è un altro bene si cade in un’altra figura contrattuale che è la permuta. In solo un caso il prezzo può essere diverso dal contante, solo nel caso di res venalis (per le cose chiaramente in vendita). Requisito del prezzo non è l’equità (si può vendere a prezzo molto più alto del valore del bene -e viceversa-, escluso il dolo); tuttavia, nel III secolo d.C. Diocleziano stabilisce che il prezzo per la vendita di immobili non può essere inferiore alla metà del valore e se ciò accade il venditore può chiedere la recessione del contratto, fatta salva la possibilità per il compratore di integrare il prezzo. • Ha effetti meramente obbligatori (a differenza della mancipatio che invece è una compravendita in contanti e che trasferisce immediatamente la proprietà -effetti reali- ). • Tutela del venditore: actio venditi (azione da vendita). Tutela del compratore: actio empti (azione da compera).—>sono azioni in ius conceptae che danno luogo a giudizi di buonafede. • La proprietà della cosa passa con la traditio se la cosa è mancipi; se la cosa è nec mancipi otterrà il pacifico possesso e se è cittadino romano, trascorso il periodo richiesto, potrà usucapire. Nel

frattempo, mentre trascorre il tempo utile a usucapire sarà tutelato contro il venditore che agisce in rivendica dall’exeptio rei vendiatae et traditae e per recuperare il possesso perduto potrà esperire l’actio publiciana. • Lo straniero non potrà acquistare il dominium sul bene, ma si potrà giovare della garanzia per evizione che è in capo al suo dante causa. • Obbligazioni del venditore: > Trasmissione del possesso. > Garanzia per evizione: - Nel caso in cui il compratore fosse stato convenuto in rivendica da parte di un terzo, se la cosa era una res mancipi che era stata fatta oggetto di emancipazione, poteva chiamare in giudizio il venditore perché si assumesse la difesa processuale. Se lui si rifiutava o comunque soccombeva in giudizio, il compratore poteva esperire contro di lui l’actio auctoritatis e ottenere il doppio del prezzo pagato per la cosa. La garanzia durava per il tempo utile ad usucapire. - Altro modo per garantirne l’evizione utilizzato nella prassi era la stipulatio duoplae: il venditore prometteva di pagare il doppio del prezzo ricevuto se il compratore fosse stato evitto. La tutela in questo caso non discende dal contratto di compravendita ma da una stipulatio. Con il trascorrere del tempo la stipulazione di garanzia venne percepita come un vero proprio obbligo in capo al venditore—>dalla compravendita nasce quindi un obbligo a contrarre un altro contratto. > garanzia per vizi occulti: - (vizi non riconoscibili, ma noti): Gli edili curuli scrivevano i vizi, nella fase antica, dovevano essere scritti in un cartello attaccato al collo dello schiavo poi dichiarati a voce alta e forte. Durante il tempo che trascorre per usucapire la cosa può periferia e il danno lo supposta chi? E a danno di chi? Il danno è a carico del compratore, ma se il venditore ha rimandato il trasferimento della cosa allora la responsabilità è del venditore quindi non per cause maggiori. • Obbligazioni in capo al compratore: pagare il prezzo, e deve pagarlo anche se la cosa non ancora consegnatagli è perita in capo al venditore senza sua colpa o dolo (il venditore è infatti gravato dalla custodia), quindi per caso fortuito o forza maggiore. • Frequentemente si aggiungevano dei patti al contratto di compravendita come: - La lex commissoria: il venditore può chiedere la risoluzione del contratto se il prezzo non gli viene pagato entro il termine stabilito. - Clausola di vendita a prova: l’efficacia della compravendita è subordinata alla condizione sospensiva di gradimento da parte del compratore - In diem addictio: il venditore può risolvere il contratto se entro un dato termine gli perviene una offerta migliore - Prelazione: se il compratore intende vendere la cosa deve prima offrirla al venditore e solo in caso di suo rifiuto può cederla ad altri. • Arrae: può fungere da prova della conclusione del contratto: il compratore consegna al venditore una somma di denaro o diverso oggetto oppure vale come penale per il recesso: se il compratore non esegue la prestazione perde le arrae in favore del venditore, che dal canto suo le deve restituire doppie in caso di pentimento (se non vuole più vendere la cosa). Garanzie: per edizione, per vizi occulti: azione redibitoria (entro sei mesi) per risolvere il contratto o azione estimatoria (entro 1 anno) per ridurre il prezzo pagato. Verso la fine dell’età repubblicana per per permettere gli interessi delle parti, della volontà delle parti si incomincia ad ammettere l’aggiunta di clausola che si chiamano accessorio, patti, accordi non contrattuali ma validità in base alla buona fede, patti aggiunti che si potevano fare valere in giudizio in caso di intemperanza:

patto commissorio (o di decadenza) -> condizione sospensiva-negativa ovvero le parti si accordano per cui se il compratore non paga entro un termine stabilito il venditore può sciogliere il contratto, il venditore può riprendere la cosa. riserva di termine -> il venditore facoltà di recedere se riceva offerta migliore entro un termine stabilito con riserva di gradimento -> patto applicato nelle vendite vinicole in particolare, se vino non fosse piaciuto il compratore entro un termine aveva la possibilità di sciogliere la compravendita, sottoposta a condizione sospensiva prelazione -> la compravendita si conclude ma il venditore si impe...


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