diritto romano Obbligazione e Contratto PDF

Title diritto romano Obbligazione e Contratto
Author Tommaso Vergiati
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università di Bologna
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Dispense di Diritto Romano ...


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OBBLIGAZIONE

Nel codice civile non c’è definizione di obbligazione. -DEFINIZIONE DI OBBLIGAZIONE NELLE ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO: l’obbligazione è un vincolo giuridico dal quale siamo per forza costretti ad adempiere una certa prestazione secondo il diritto della nostra città (obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura). Il significato originario di vincolo è un significato concreto, il vincolo è originariamente una catena. Infatti l’adempimento in latino si chiamata “solutio”, che significa scioglimento della catena. Questo perché originariamente l’obbligazione era un vincolo reale, cioè l’obbligato era legato. Da qua deriva il concetto di obbligazione vista come un legame. L’adempimento, che estingue l’obbligazione, è visto come uno scioglimento della catena. Usando una terminologia più moderna, si può dire che l’obbligazione è un rapporto giuridico che lega due persone che si chiamano “debitore” e “creditore”, in base al quale il debitore è tenuto ad adempiere una certa prestazione nei confronti del creditore. Lo stesso termine “obbligazione” ha a che vedere con il vincolo, in quanto vi è la radice di “ligare” (legare). Il credito è un diritto soggettivo relativo. Nel momento in cui, oggi, e anche nel diritto romano classico, un debitore adempie, l’obbligazione viene estinta. Se il debitore non paga alla scadenza convenuta, bisogna vedere perché non ha adempiuto, se per sua colpa o meno. Se il debitore non adempie ma non ha nessuna colpa, non gli succede nulla, secondo i casi può essere liberato o può continuare a gravare su di lui l’obbligazione. Se il debitore non adempie per una colpa a lui imputabile allora incorre in una responsabilità che gli porta una sanzione. Il mancato adempimento del debito, e se questo è imputabile, porta a una sanzione. La sanzione viene decisa al termine del processo, può variare al variare delle epoche storiche ma porta in ogni caso a un’esecuzione forzata che può essere sulla persona (età arcaica, quindi il debitore inadempiente diventa schiavo) o sul patrimonio.

OBBLIGAZIONE ORIGINARIA CON VINCOLO REALE Esiste per tutta l’età arcaica fino al 326 a.C. Era caratterizzata da un vincolo reale (o materiale o attuale). Vincolo reale significa che nel diritto arcaico, nel momento stesso in cui il debitore contraeva l’obbligazione, in quello specifico momento era vincolato dal creditore. Questo vincolo sorgeva al momento in cui l’obbligazione era contratta. Esistono due tipi di fonte dell’obbligazione con vincolo reale: 1) Da atto illecito! 1. se un soggetto causava a una lesione a un altro soggetto, il soggetto leso era autorizzato a catturare l’altro soggetto e ad infliggergli la sanzione. Il vincolo è reale. 2. Ben presto al taglione si aggiunge il pagamento di una pena, ciò significa che il soggetto leso tiene in catene l’altro soggetto e aspetta a vedere se qualcuno della famiglia dell’offensore paga in danaro. Non è prevista una somma che deve obbligatoriamente accettata dal soggetto leso, se il

soggetto leso non vuole accettare procede alla sanzione e quindi al taglione. il soggetto leso è immediatamente vincolato. Il vincolo si scioglie quando il debitore paga o chi per lui paga. 3. Seconda fase: lo stato fissa un ammontare della pena (somma di danaro) che deve essere obbligatoriamente accettata. Se la pena è pagata dai parenti dell’offensore, il soggetto leso è obbligato a lasciare andare la persona, viene dunque sciolto il vincolo. 2) Da atto lecito!nasce come un’obbligazione da vincolo materiale. Esiste una principale obbligazione da atto lecito chiamata NEXUM, negozio giuridico che fa sorgere un’obbligazione da vincolo reale. Il nexum è un negozio giuridico arcaico che precede l’obbligazione da vincolo reale con cui un debitore chiedeva un prestito, è il più antico prestito. Un pater che aveva bisogno di un prestito (che non è di danaro, in quanto in età arcaica il danaro non esisteva, di solito era di derrate alimentari, di solito in seguito a siccità o carestia). Il nexum era un gestum per aes et libram (con l’uso del bronzo e della bilancia). Funzionava cosi: nel momento in cui un pater voleva indebitarsi, si svolgeva uno scambio contestuale (meccanismo simile a mancipatio), scambio tra debitore e creditore, il debitore si andava ad assoggettare al pater che faceva il prestito (creditore). Il debitore si trova in una condizione di assoggettamento e diventa un nexus, persona assoggettata. L’assoggettamento non è potenziale, è reale. Il nexus viene fatto lavorare dal creditore come un soggetto subordinato al pater, è liberato quando col suo lavoro ripaga il debito o quando chi per lui paga il debito. Nel momento in cui il debito è pagato il nexus veniva liberato con un negozio giuridico chiamato solutio per aes et libram, negozio giuridico che serviva a liberare il debitore dal suo vincolo formalmente (il diritto romano arcaico era un diritto formale). La solutio è un altro gestum per aes et libram con il quale da una parte andava il pagamento e dall’altra veniva liberato il nexus. Il nexus venne abolito nel 326 a.C. da una legge “petelia papiria” , fatto che fu visto come una conquista dai plebei, in quanto erano i plebei a ridursi in condizione di nexi vs patrizi. ! il nexus è il negozio arcaico che fa nascere l’obbligazione con vincolo reale. I Nexi sono le persone in condizione di nexum. FIGURE DI OBBLIGATI IN ETA’ ARCAICA IN AMBITO PROCESSUALE: !I vades erano dei garanti, che garantivano, nel corso del processo per legis actiones, che il convenuto si sarebbe presentato al giudice. Ciò non era sicuro perche il convenuto poteva non presentarsi; per evitare ciò l’attore era autorizzato a tenere il convenuto presso di sé, a meno che il convenuto non offrisse dei vades, che erano appunto garanti fatti ostaggi forniti dal convenuto. In antico veniva fatti ostaggi dall’attore che li teneva finchè non arrivava la data del processo apud iudicem. Se alla data il convenuto non si presentava l’attore si soddisfava con i vades, che andavano ad assoggettarsi con vincolo reale. (Obbligazione che nasce in campo processuale). Con il tempo rimangono liberi e si obbligano a pagare una somma di danaro, il cui ammontare fu fissato quando assunsero la garanzia di pagare una somma di danaro. I vades continuano a esistere anche dopo il 326 a.C., ma a un certo punto non sono più assoggettati a un vincolo reale. !I Praedes (legis actio sacramento in rem, azione che serviva per le liti sui diritti reali). Il problema che si poneva era quando la causa era vinta dalla parte che

non aveva avuto il possesso interinale, allora potevano emergere dei problemi perché questa parte doveva svolgere l’esecuzione forzata. I Praedes erano persone che garantivano che la parte che aveva avuto il possesso interinale la restituisse all’altra in caso di soccombenza. In origine sembra che i praedes andassero ad assoggettarsi alla parte che non aveva avuto il possesso, poi con il tempo diventano dei garanti liberi che si assoggettavano alla parte che non aveva avuto il possesso.

OBBLIGAZIONE DA VINCOLO POTENZIALE (da età classica e ultima parte di età arcaica) Già prima del 326 esiste la potenziale. Da allora (età arcaica) col passaggio all’età classica ma già verso la fine dell’età arcaica, l’obbligazione diventa obbligazione da vincolo potenziale. Il vincolo non è reale, nel momento in cui il debitore contrae un debito, non va a vincolarsi al debitore ma rimane libero. Il vincolo diventa reale al momento dell’inadempimento imputabile (In età arcaica avveniva con l’esecuzione forzata sulla persona). Il legame è solo potenziale. -Fonti delle obbligazioni da vincolo potenziale: ce lo dice Gaio nelle Institutiones, dove si occupa di definire quali sono le fonti delle obbligazioni. 1) Contratti, erano tipici. In diritto romano non esiste un articolo generale come il 1321. 2) Delitti Dopo aver pubblicato le istitutiones, una sera Gaio scende le scale e si reca al bar vicino a casa sua e da al barista 100 euro che gli doveva. La mattina dopo però realizza che non doveva i 100 euro al barista, quindi torna al bar e chiede al barista di ridagli i soldi. Si tratta di un pagamento senza causa, e il pagamento deve essere ripetuto. Si parla di ripetizione dell’indebito, cioè richiedere in dietro. È la fattispecie del pagamento indebito. Nelle institutiones manca quindi una fonte: pagamento senza causa. Manca un’altra fonte: il pagamento di danno che deriva da cose sue (responsabilità oggettiva) , dove però non vi è un delitto perché non deriva da un atto volontario (esempio: caso che cade dalla finestra di un soggetto e prende un altro soggetto). ! Gaio deve quindi rimettere mano alle Institutiones, si parla di tripartizione gaiana delle fonti delle obbligazioni. ! dopo Gaio pubblica “Le cose d’oro”, opera più recente, dove indica come fonti delle obbligazioni, oltre al contratto e ai delitti, 3) variae causarum figurae, dove include delle cose eterogenee come appunto il pagamento senza causa o la responsabilità oggettiva. ! Art 1173 c.c. ha fonte nella tripartizione gaiana. Giustiniano nelle Istitutioni del 533 d.C. riprende in mano la materia e rielabora la tripartizione gaiana che diventa una quadripartizione, aggiunge: a) quasi contratti! es: pagamento dell’indebito b) quasi delitti! es: responsabilità oggettiva. ! distingue, all’interno delle variae causarum figurae, delle fattispecie che sono qualcosa di più affine ai contratti rispetto che ai delitti e viceversa.

CATEGORIE DI CONTRATTI Non esisteva il 1321. I contratti tipici sono un numero chiuso. Il 1321 ci dice che il contratto è un accordo, a roma non esisteva questo concetto e per questo non poteva fare sorgere obbligazioni. Quattro categorie: 1) verbali, quelli che si perfezionavano con la pronuncia di alcune parole. (per esempio la asponsio 2) Reali, Quelli che si perfezionavano con la consegna di cose, si perfezionano con la dazione di una res. 3) Letterali, si perfezionano con la scrittura. Più recenti 4) Consensuali, si perfezionano col consenso. Più recenti. “obligationes verbis,re, litteris, consensu contractae” dice Gaio. CONTRATTI VERBALI Il più antico è la sponsio-stipulatio. Si perfeziona con una domanda e una risposta. “spondes mihi centum dari?” “spondeo”. Si tratta di una promessa unilaterale con cui un soggetto prometteva di fare qualcosa a un altro soggetto. Qualunque prestazione può essere oggetto della sponsio. La sponsio nasce nel diritto arcaico come contratto riservato ai cittadini (è il più antico contratto romano). Non è l’accordo che fa nascere l’obbligazione in età arcaica, i romani ricollegano il valore del contratto alla solennità, alla pronuncia delle parole. Se le parole non sono pronunciate l’obbligazione non sorge, e le parole devono essere quelle sopracitate. Il verbo usato è “spondere” che significa “promettere”. Era possibile usare solo questo termine. La parola aveva quasi un effetto magico. La sponsio non era utilizzabile dagli stranieri. Quando si arriva all’età classica e giungono stranieri vi è busogno di un contratto equivalente e si chiamerà stipulatio, la sola differenza di rilievo è che al posto del verbo “spondere” si può usare il verbo “promettere”, “fare”, “dare”, vi è quindi una maggiore libertà nell’uso dei verbi ma lo schema rimane il medesimo. La pronuncia di parole senza il consenso non fa nascere l’obbligazione, l’consenso è quindi sottostante. (Non sono necessari testimoni. Se si dovesse andare in causa a quel punto un soggetto dovrà pensare a dimostrare che la sponsio ci sia stata. Per questo potrebbe essere una buona idea eseguire la sponsio in presenza dei testimoni, ma questo attiene all’aspetto probatorio). Caratteristiche della sponsio: a) contratto formale, si tratta di un formalismo necessario perché esista il contratto e deriva dalle parole solenni. b) Contratto unilaterale, che fa sorgere obbligazione a carico di una sola parte, è solo uno che deve eseguire chiamato il promissor, l’altro, il creditore si chiama

stipulator. Non è la stessa cosa del negozio unilaterale, dove vi è una sola parte, mentre la sponsio è un negozio bilaterale ma è un contratto unilaterale. c) Negozio astratto, la causa non traspare dalla struttura del contratto (come nella cambiale). d) Ha una sua tutela in giudizio, lo stipulator deve poter agire contro il promissor. Se il promissor non adempio deve poter trovare un’azione nell’editto, o meglio, prima dell’editto, le legis actiones. La prima tutela è nelle legis actiones. poi nell’editto la sponsio ha una sua zione che è “actio certae creditae pecuniae” o “actio ex stipulatu”. c) Adpromissor, garante. d) Adstipulator, un secondo soggetto autorizzato a estinguere la obbligazione. La sponsio-stipulatio attraversa tutta la parobola della storia del diritto romano, nasce come sponsio e poi diventa stipulatio la quale arriva fino a Giustiniano. Nel tempo ha subito qualche cambiamento. ! in particolare in età postclassica, in seguito alla diffusione della scrittura, accade che le parti, proprio a scopo probatorio, iniziano a fare dei documenti scritti per provare, all’occorrenza, l’esistenza della sponsio. Le formalità orali però devono essere avvenute, perché il solo testo scritto non basta, può essere utile ma non è sufficiente. Intorno al V secolo d.C., le parti iniziano a fare dei documenti scritti senza le solennità orali. Ciò per il diritto classico non aveva valore, ma nel diritto post classico aveva valore. Quando si arriva a Giustiniano, questo deve regolare la stipulatio, questo stabilisce, nel corpus iuris, che è necessaria la pronuncia dei verba, parole che in presenza del relativo documento si presumono pronunciate. La presunzione si considera superata se le parti non erano nella stessa località il giorno in cui il documento è stato redatto, quindi se le due persone non erano nello stesso luogo il contratto è da considerarsi nullo. Quindi Giustiniano in parte riafferma il diritto classico.

CONTRATTI REALI Contratti che si perfezionano con la consegna della cosa, dazione della res. Il consenso è sottostante ma non basta. Essi sono: 1) Mutuo, contratto più antico con la sponsio. Contratto reale unilaterale per cui una parte detta mutuante consegna all’altra parte detta mutuatario una somma di danaro o altre cose fungibili, per esempio olio, frumento, sementi con l’impegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere. Reale ovvero è necessaria la consegna, unilaterale perché l’obbligazione avviene a carico di una parte, l’obbligo lo ha il mutuatario, che è quello di restituire. Il contratto nasce quando il mutuante ha dato, e dopo che ha dato non ha più nessun obbligo. L’oggetto del mutuo deve essere una cosa fungibile, il mutuo ha normalmente per oggetto il danaro. Nasce prima il mutuo rispetto al danaro, infatti in origine il mutuo si usava per generi alimentari fungibili (in latino si dice “tantundem”, da “tantum + idem”, tanta quantità della stessa cosa). È un contratto causale, in quanto la causa esiste: il mutuatario deve restituire ciò che ha avuto dal mutuante. Se il mutuatario non ha avuto, non può essere obbligato a dare. L’azione del mutuante nelle legis actiones, era la legis actio sacramento in personam.

Nel processo formulare la formula con quale si agisce per certa res o certa pecunia si chiama condictio, dove si indica la somma data a mutuo. Il mutuo era un contratto essenzialmente gratuito. Essenzialmente significa nella sua essenza ovvero il mutuo non poteva che essere gratuito. Quando uno prestava del danaro e faceva un mutuo come mutuante, il mutuo prevedeva che avrebbe ricevuto indietro la somma che aveva prestato. Era essenzialmente gratuito per una ragione tecnica, di tecnica processuale, perché gli strumenti che aveva a disposizione il mutuante per agire contro il mutuatario erano le legis actiones che abbiamo detto oppure la conditio, dove poteva indicare quella somma dove vi era scritto “dato che ti ho prestato 100, chiedo di avere 100”. Ciò non significa che i banchieri non guadagnassero, questi per guadagnare facevano il mutuo e poi facevano a parte una stipulatio degli interessi chiamata stipulatio usurarum, che affiancava il mutuo. Colui che aveva avuto il mutuo era obbligato di pagare interessi con gli interessi. Questo comportava che se poi il debitore non restituiva il capitale e non pagava interessi, a quel punto il creditore doveva agire nei suoi confronti con due azioni distinti, una relativa al capitale che era la conditio, poi per gli interessi faceva la legi……… Il mutuatario era considerato proprietario delle cose che riceveva a mutuo, cioè poteva spenderle e consumarle, ma doveva restituire l’equivalente (tandundem) per questo era il proprietario delle cose, non doveva pertanto restituire la specifica cosa prestata. 2) Deposito, il depositante consegna al depositario una cosa mobile e infungibile, e il depositario deve conservarla e restituirla decorso un certo termine o a scadenza (es: consegna del cavallo allo stalliere in deposito poi torna e se lo riprende). A differenza del mutuatario, il depositario non ha la proprietà del bene. Il depositario ha la detenzione, perché riconosce che la cosa non è sua ma dell’altro. La cosa oggetto del deposito è infungibile, il deposito nasce per le cose infungibili. Contratto reale, si perfezionava con la dazione della cosa. Contratto gratuito, non si prevedeva un compenso per il depositario. Se si prevedeva compenso non era più deposito ma un contratto diverso chiamato “locazione”, in diritto romano esisteva solo deposito gratuito. Contratto unilaterale o bilaterale? Chi è che ha obblighi? Il depositario ha l’obbligo di restituire la cosa in buono stato, il depositante ha l’obbligo di pagare le spese eventuali sostenute dal depositario. Il depositario infatti può sostenere delle spese, allora il deposito è un contratto imperfettamente bilaterale, cioè il depositario ha l’obbligo principale e poi vi è un’obbligazione eventuale che è quella del depositante, che dovrà rimborsare le eventuali spese. Di conseguenze esistono due azioni, una la avrà il depositante vs depositario per l’obbligazione principale; e un’azione per il depositario per l’obbligazione eventuale. L’azione che ha il depositante! actio depositi directa (per obbligazione principale). L’azione che il depositario! actio depositi contraria (per obbligazione eventuale). Il depositario rispondeva solo le cosa deperiva per suo dolo e non se andava perduta per cause di forza maggiore (es: incendio). Esistevano alcuni tipi particolari di deposito: a) Deposito necessario, che riguardava chi dava le cose in deposito in occasioni di gravi calamità naturali. La differenza col deposito normale era che il depositario se non restituiva la cosa era obbligato a pagare il doppio.

b) Deposito ad Sequestrem, quando vi era incertezza sulla proprietà della cosa, veniva dato a un terzo che la conservasse finché non si chiarisse a chi spettava il diritto. c) Deposito di danaro, quando arriva la moneta, la gente ha bisogno di mettere le monete da qualche parte. La questione è: nel momento in cui uno va in banca e lascia i soldi al banchiere che contratto fa? Il diritto romano conosce solo contratti tipici, quindi deve essere solo un contratto tipico. I giuristi hanno iniziato a discutere su quale formula dovesse tutelare colui che deposita soldi in banca. Non poteva essere utilizzata la formula actio depositi directa perché riguarda cose infungibili. Si chiamerà deposito irregolare, con una apposita formula. 3) Comodato, il comodante consegnate al comodatario una cosa consumabile, purchè la restituisca nelle stesse condizioni con cui la ha ricevuta. Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito. Il comodato è fatto apposta per fare usare la cosa, mentre il depositario non può usare la cosa, altrimenti commette furto d’uso. Il comodatario è detentore e anche qui abbiamo un contratto imperfettamente bilaterale: il comodatario ha l’obbligo principale, di restituire la cosa senza averla danneggiata salvo il normale depauperamento che discende dall’uso, e il comodante ha l’obbligo di pagare le spese solo straordinarie, non le ordinarie. Le spese ordinarie vengono pagate dal comodatario. 4) Pegno: è sia un contratto diritto reale di garanzia, il creditore che ha avuto l’anello(esempio) a gar...


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