Matrimonio e famiglia (Diritto Romano) PDF

Title Matrimonio e famiglia (Diritto Romano)
Author Davide Runco
Course Diritto Romano I
Institution Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
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Summary

Riassunti del libro di Corbino sul determinato argomento...


Description

Vincoli nella famiglia: (età arcaica) adgnatio, vincolo politico e lega tutti coloro che sono sotto la potestas dell’unico pater, l’adgnatus non deve essere un discendente di sangue, ma anche figlio adottivo. Vincolo di cognatio e lega fra di loro chi è anche discendente di sangue (età classica). Viene fatta una distinzione tra familia proprio iure che, la famiglia communi iure prima che morisse il capostipite erano sotto la stessa potestas ma una volta morto il capostipite. Le persone alieno iuri subiectae erano i filii familias, le donne in manu e le persone in mancipio. Queste subivano un condizionamento per quanto riguarda la capacità di diritto privato. La struttura della famiglia romana è organizzata con a capo il pater familias e i suoi sottoposti (filii familias), ed esercita un controllo sulla sposa del filiae familia, sui figli acquistati dalla mancipatio e un potere la manus sulla moglie. La patria potestas sui figli si acquista iusta nuptiae: da matrimonio legittimo, sui figli naturali in seguito a legittimazione e sugli estranei in seguito ad adoptio. Questi diventavano adgnati del pater e si presupponeva il fatto naturale di discendenza (cognatio). La parentale poteva essere diretta o trasversa. La prima era quella relativa a persone discendenti una della’altra, mentre la seconda riguardava le persone che avevano un comune capostipite. L’estinzione della patria potestas avviene per morte del pater familias, per capitis deminutio del pater familias (se questo diveniva schiavo), per perdita della cittadinanza, per emancipatio del filius (espediente indiretto, attraverso un’acuta interpretazione di un precetto delle XII Tavole). Al momento della morte del pater, la familia divenisse dei suoi discendenti in potestate (figli, sui iuris) o in mancanza di essi, del partente prossimo. In mancaza di un agnatus proximus la familia passava ai gentiles. Successione per stirpi se il pater familias muore lascia il patrimonio e si divide ai tre figli ipotetici, nell’ipotesi in cui il figlio c sia premorto applicando la successione per stirpe il patrimonio si dividerà tra filius a b e nepos c. Nell’ipotesi dell’eredità del filius a con il pater già morto e questo non possiede discendenti, ma ha 2 fratelli filius b e filius c, la successione avverrà per capita e sarà il parente più vicino escludendo tutti gli altri ad avere il patrimonio (filius b e c ) se morto anche c, acquisiva l’eredità solo b. La familia si definisce come gruppo degli adgnati, di coloro cioè la cui parentela si fonda sulla discendenza e sulla relazione fondata dal matrimonium. Questo comportava l’adfinitas tra il coniuge e i parenti dell’altro. La familia proprio iure è una cerchia di persone con attese ereditarie sulla familia e perciò distinta dalla più ampia cerchia di pretendenti costituita dalla familia communi iure. Il filius familiae ha piena capacità di diritto pubblico (vota nelle assemble, persegue per le cariche pubbliche). I figli sono considerati nati dal matrimonio e perciò legittimi: nascendo dalla moglie non prima di 182 giorno dall’inizio del matrimonio e non dopo 300 giorni dallo scioglimento. Se i genitori sono legati da iustae nuptiae i figli saranno iusti, legati al pater da agnatio e sottoposti alla sua patria potestas. Contenuto della patria potestas distinto in personale e patrimoniale: potere personale rapprese quei poteri che il padre esercita sulla persona del figlio: vitae necisque potestas (condannare a morte il figlio forse per iusta causa), facoltà di mancipare il figlio e farlo diventare servi loco, o facoltà ius vendendi. Il potere patrimoniale consisteva: acquisti a favore del pater con la conseguente irresponsabilità per i debiti (eccetto per quelli da delitto), actiones adiecticiae qualitatis (Se il pater avesse autorizzato al figlio o avesse incaricato al figlio una qualche attività, tutti gli atti conclusi con questi atti venivano fatti valere contro il padre anche in giudizio), peculium (determinata quantità di beni o denaro che consentivano in qualche modo di gestire un patrimonio, di questo era titolare il pater, ma poteva essere gestito dal figlio con le conseguenti obbligazioni naturali). Per quanto riguarda gli atti leciti posti in essere dal figlio, se questi divenivano favorevoli al pater allora si acquistano ipso iure al pater, ma se questi facessero sorgere dei debiti, il debito è nullo ipso iure (come lo schiavo). Per gli illeciti il pater può consegnare il filius all’offeso.

Naturali: tutti i figli che non sono leggittimi. Liberi naturales: nati da concubinato. Spurii o vulgo quaesiti: nati da unioni giuridicamente irrilevanti o illecite. Non hanno legame col padre, giuridicamente ignoto. Rapporto di cognatio con la madre e i suoi parenti. Questi sono prima figli naturali e poi attraverso l’istituto di legittimazione divenuti legittimi (attribuire figli nati da concubinato la qualità di legittimi). Forme: successivo al matrimonio, per oblationem curiae (basso Impero), per rescriptum (inviata al privato dalla scriptum libellis) principis (Giustiniano). Erano possibile la legittimazione pagando la quantità di denaro necessaria per far concorrere il figlio naturale alla carica di Decurione. Figli adottivi: Persone non procreate dal pater. In origine aveva una funzione del tutto estranea all’adozione moderna: accrescimento della forza politica e lavorativa della familia. Adoptio: l’adottato è un filius di un’altra familia che esce dalla potestas del pater per sottoporsi a quella dell’adottante. Adrogatio: l’adottato è un pater familias che perde tale qualità per sottoporsi alla potestas di un altro pater familias (porta con sé tutta la famiglia) Adoptio: vendere per emancipatio (3 volte la vendita del figlio). Il padre naturale vendeva per 3 volte per mancipatio il figlio, questo veniva manomesso per 2 volte, la terza lo remancipava al pater naturale che ne perdeva la potestas o lo tratteneva in mancipio. Estintasi la patria potestas originaria, l’adottante esercitava in iure una vindicatio filii nelle forme della legis actio sacramento in rem, alla quale colui che aveva il figlio in mancipatio non si opponeva. Tale sua in iure cessio faceva considerare fondata la vindicatio e riconosciuta all’adottante la patria potestas sul figlio. Il diritto giustinianeo consente anche l’adozione delle donne. Inoltre distingue un adoptio plena da una minus plena. La prima è relativa ad un adottante che sia ascendente naturale dell’adottato, la seconda interviene tra estranei mantiene in essere i rapporti familiari preesistente. Adrogatio: il pater familias da adottare diventa filius familias sotto il pater familias adottante e portava con sé i suoi sottoposti, ad esempio filius diventa nepos (e questa famiglia veniva estinta). Serviva una valutazione positiva del collegio pontificale e una votazione dei comitia curiata. Il matrimonium aveva dei riti di carattere religioso e sociale. La iustae nuptiae aveva dei presupposti: status libertis, ius connubii, ideoneità fisica, inesistenza di altro matrimonio e consenso dei patres (per i rubendi alieni iuris [sottoposti alla potestà]). La iustae nuptiae aveva anche due requisiti: meritalis affectio (intenzione dei coniugi di vivere come marito e moglie) con elementi probatori: sponsalia (promessa), dote, deductio, conventio in manum (atto solenne e la donna entrava politicamente nella famiglia del marito), honor matrimonii. Cohabitatio: convivenza valutata secondo usi sociali. Il marito della donna pretendeva rispetto dagli estranei, inoltre lei otteneva la qualità di mater familias. Nell’ipotesi in cui il marito tornasse dalla prigionia bellica il matrimonio non si ricostituiva. Il matrimonio era vietato tra patrizi e plebei, tra senatori e liberte, tra tutore e pupilla, fra persone impubere o legati da parentela. La dote era l’apporto di beni e di diritti, tutto ciò che avrebbe contribuito a sostenere le spese del matrimonio. Modi di costituzione: dotis dictio, dotis primissio. Questi due avevano effetti obbligatori, erano delle promesse fatte dalle donna o del pater della donna (profecticia) o dal debitore della donna (adventicia: altri) con i conseguenti atti fatti singolarmente per il trasferimento della proprietà a favore del marito. Dotis datio, più che un atto specifico teneva insieme tutti i singoli atti di trasferimento della proprietà verso il marito, e quest’ultimo diventava possessore dei beni. La dote della quale il costituente si fosse fatto espressamente promettere la restituizione di diceva recepticia. La donna sui iurius unita in matrimonio conservava la propria indipendenza patrimoniale. Conventio in manum comportava l’acquisto da parte della donna della condizione di adgnata del marito che ne compratava la soggezione, questa era effettuata nel periodo iniziale poi utilizzato sempre meno e si sviluppava in 3 forme: confarreatio (cerimonia cui ricorrevano ed erano ammessi i patrizi, 10 testimoni puberi e del pontefice massimo). I coniugi consumavano pane di farro e veniva fatti dei riti per la fertilità) grazie ad essa avveniva l’ingresso della donna come uxor nella casa del marito e la condizione di persona in manu della donna, coemptio

(dichiarazione proprie con effetti specifici, si discute poiché non si sa se la donna avesse un ruolo attivo in questa attività) e usus (coabitato per più di un anno con il marito, con l’usurpatio la donna poteva allontanarsi per 3 notti dalla casa maritali per non perfezionare il matrimonio). Gli effetti erano che la donna fosse sottoposta al marito. Se questa fosse stata prima della conventio in manum una donna sui iuris, il patrimonio della sposa andava sotto al controllo del marito (successio universus ius intervivos). Se una donna fosse alieni iuris precedentemente al padre, la donna passava nella famiglia del marito ed era donna in manu filiae loco rispetto al marito. Dopo lo scioglimento del matrimonio anche la conventio in manum veniva annullata attraverso dei riti. La conventio attuata usu o coemptione poteva sciogliersi con l’intervento del pretore anche contro la volontà del marito. Il marito la mancipava ad un amico che l’avrebbe poi manomessa e resa così sui iuris. La donna vedova non poteva contrarre nuovo matrimoni se non decorsi dieci mesi dalla morte del marito, la mancanza di tale osservanza dava luogo a sanzioni sacrali e provocava infamia. Scioglimento del matrimonio per cause soggettive e oggettive. Le prime consistevano nel venir meno della maritalis affectio: adulterio della donna o altre colpe di lei (se per volontà di entrambi i coniugi si parla di divortium, se la scelta è unilaterale si parla di repudium) o per mancata cohabitatio (per volontà dei patres). Il matrimonio poteva sciogliersi per impotenza o infertilià, per adulterio, per la frequentazione della donna a spettacoli o a bagni pubblici. L’assenza di iusta causae non impedisce il divorzio, ma espone a sanzioni. Cause oggettive (perdita di status libertatis o civitatis. Conseguenze dello scioglimento del matrimonio: estinzione della manus deffarreatio o remancipatio e manumissio. Per la restituzione della dote in età antica non vi era alcuno strumento. Nei casi di scioglimento del matrimonio per colpa del marito, il consilium domesticus poteva optare per la restituizione della dote. Successivamente troviamo l’atto della cautiones che fissava la restituizione dei beni. Altri atti potevano essere: legatum dotis, cautio de restituenda dote (azione che la donna poteva tentare per riavere la dote), actio rei uxoriae (restituzione della dote che prevedeva la facoltà del marito di ottenere delle trattenute per continuare a mantenere i figli o per sanzionare la donna). L’actio rei uxoriae presentava diverso contenuto in base alla causa dello scioglimento del matrimonio e alla persona del costituente. Se il matrimonio fosse cessato per morte della donna questo actio spettava al costituente solo se la dote era profectia. Se la causa fosse la morte del marito la donna poteva richiedere restituzione ai suoi eredi. Se il matrimonio fosse cessato per divorzio, la donna poteva richiedere sempre la restituzione. I bona materna sono i beni che derivano dal patrimonio della madre....


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