Riassunto Diritto di famiglia auletta PDF

Title Riassunto Diritto di famiglia auletta
Course Diritto della famiglia
Institution Università di Pisa
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Riassunto Diritto di famiglia
Tommaso Auletta
Editore: Giappichelli...


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DIRITTO DI FAMIGLIA

CAPITOLO I I CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1.1: CONCETTO DI FAMIGLIA E FUNZIONE DEL DIRITTO CHE DISCIPLINA La famiglia è un gruppo di persone legato da vincolo coniugale, di parentela, d’affinità; il diritto di famiglia quindi è quella parte di diritto privato che regola la vita all'interno della famiglia e tra famiglia e i terzi. L'art 29 Cost. definisce la famiglia "società naturale fondata sul matrimonio". Essa è una realtà che nasce dal bisogno spontaneo dell'uomo di creare una comunione d’affetti, dove sviluppare la propria personalità e soddisfare le proprie esigenze di vita. La famiglia quindi è una formazione sociale, cioè una società intermedia a tra stato e individuo. 1.2: FAMIGLIA NUCLEARE E FAMIGLIA PARENTALE La famiglia nucleare è quella che comprende i coniugi e i loro figli, mentre la famiglia parentale comprende oltre ai coniugi ai figli, anche altri parenti e affini. Parenti: persone che hanno una scendente comune (74 cod civ) Affini: parenti dell'altro coniuge. I parenti di ciascun coniuge non sono affini tra loro e gli affini di un coniuge non sono a fini dell'altro coniuge. La parentela si distingue in : parentela legittima, quando il rapporto di consanguineità che unisce i soggetti deriva da una unione fondata sul matrimonio, e parentela naturale, quando il rapporto tra i soggetti non deriva dal matrimonio. 1.3: DIRITTI SPETTANTI AL FAMILIARE E LORO TUTELA. I NEGOZI FAMILIARI I diritti e i doveri familiari sono: - diritti fondamentali della persona - di natura non patrimoniale - indisponibili, in quanto non possono essere oggetto d’alienazione, rinuncia, transazione, prescrizione e sono intrasmissibili mortis causa. La fonte da cui nascono diritti e doveri familiari può essere: legale, giudiziale, negoziale, ma possono anche sorgere dalla combinazione di questi fattori.

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Nell'ambito dei rapporti familiari, quindi, l'autonomia privata è limitata solo alla decisione di porre in essere un determinato rapporto familiare, mentre gli effetti che ne scaturiscono sono stabiliti dalla legge. I negozi di diritto familiare sono: - tipici, perché l'ordinamento predispone gli schemi negoziali - formali, perché devono essere stipulati con particolari forme previste dalla legge - strettamente personali: non ammettono quindi rappresentanza. L'inosservanza di queste norme comporta conseguenze civili e penali. 1.4: L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E SUI PRINCIPI FONDAMENTALI Nell'ultimo quarantennio la disciplina del diritto di famiglia ha subito delle modifiche profonde. Nell'evoluzione di questa disciplina molto importanti sono state le leggi sulla adozione speciale, sul divorzio sull'accordo tra Stato e Chiesa per la revisione del Concordato della 1929, ma soprattutto grande importanza ha avuto la cosiddetta riforma del diritto di famiglia, con la L. 19.5.1975 n. 151, con la quale si è abbandonata la concezione gerarchica della famiglia e si sono abolite le discriminazioni tra figli legittimi e figli naturali. 1.5: LA FAMIGLIA DI FATTO Per famiglia di fatto s’intende la coppia che convive stabilmente, senza che l'unione venga formalizzata mediante il matrimonio, ma col sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali. Nella nostra legislazione manca però un generale riconoscimento della famiglia di fatto, anche se sempre più spesso compaiono norme che la prendono in considerazione per fini particolari. La famiglia di fatto per alcuni potrebbe essere ricompresa nelle formazioni sociali riconosciute dall'art.2 della Cost. e in quanto tale tutelata come luogo di svolgimento della personalità dell'uomo. Il problema di fondo sta nell'individuazione degli elementi costitutivi della stessa, mancando un atto formale dal quale la famiglia trae legittimazione. Secondo questa linea di pensiero, gli elementi costitutivi della famiglia di fatto sono: 1) mancanza del vincolo matrimoniale 2) diversità di sesso dei membri della coppia 3) impegno di stabile convivenza della stessa con osservanza dei doveri matrimoniali 4) conoscenza sociale della convivenza.

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CAPITOLO II LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 2.1: NOZIONI E CARATTERE DEL MATRIMONIO Il matrimonio è l'atto con il quale l'uomo e la donna s’impegnano a realizzare una comunione di vite e d’affetti, cioè una stabile convivenza fondata sull'assistenza e rispetto reciproco. Con il termine matrimonio s’indica sia l'atto dal quale sorge lo stato coniugale, sia il rapporto che ne deriva, cioè gli effetti che lo caratterizzano. Il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio perché gli effetti devono essere voluti dalle parti, bilaterale e perché gli sposi sono le uniche parti stipulanti. Per quanto riguarda la forma del negozio, esistono tre modalità di celebrazione: civile, concordataria, acattolica. Importante sottolineare che il matrimonio è un negozio di diritto privato, in quanto esso rappresenta un esercizio d’autonomia privata, strettamente personale, perché non ammette rappresentanza, non patrimoniale, in quanto vuole tutelare gli interessi relativi alla persona che non al patrimonio (la causa del matrimonio consiste nella costituzione di una comunione di vita). 2.2: LA LIBERTÀ MATRIMONIALE La libertà matrimoniale rientra tra le libertà fondamentali della persona tutelate dal nostro ordinamento: quindi, l'impegno assunto da ognuno dei nubendi non è suscettibile d’esecuzione in forma specifica e può essere revocato senza limiti fino al momento della celebrazione (art 79 cod. civ.). 2.3: LA PROMESSA DI MATRIMONIO Di solito, prima del matrimonio, c'è un periodo più o meno lungo che serve a favorire la conoscenza reciproca dei nubendi e ad adempiere alle formalità preliminari richieste dalla legge in vista della celebrazione. In questo periodo, la coppia assume un impegno facendo la cosiddetta promessa di matrimonio o fidanzamento. Dalla promessa non sorge nessun obbligo dei nubendi di contrarre matrimonio, in quanto una tale decisione deve rimanere assolutamente libera. Per rottura della promessa derivano, invece, i seguenti obblighi: a carico di ambedue fidanzati, la restituzione dei doni e di altri effetti personali, mentre a carico del fidanzato che venuto meno ingiustificatamente alla promessa o chi ha dato altre giustificate ragioni di rottura, un risarcimento del danno. 2.4: IL MATRIMONIO CIVILE-IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE li impedimenti matrimoniali sono delle condizioni che la legge considera incompatibili con l'assunzione del vincolo matrimoniale.

Gli impedimenti possono essere assoluti e relativi; dispensabili e non dispensabili; che incidono sulla validità o sulla regolarità del matrimonio. Gli impedimenti assoluti impediscono al soggetto di celebrare qualsiasi matrimonio, a prescindere dalla persona dell'altro sposo e sono: età, interdizione, mancanza di libertà di stato, divieto temporaneo di nuove nozze. 3

Gli impedimenti relativi precludono il matrimonio con una determinata persona e sono: Parentela, affinità, adozione, filiazione e delitto. Gli impedimenti dispensabili sono quelli che possono essere rimossi, a determinate condizioni, mediante autorizzazione giudiziaria e sono: età, parentela e affinità, divieto temporaneo di nuove nozze. Non dispensabili sono tutti gli altri. A) ETÀ: (84 cod civ) l'ordinamento ammette alla celebrazione solo i maggiori di età capaci di agire. Il sedicenne, però, può essere ammesso al matrimonio, previa autorizzazione del tribunale di minorenni del luogo di sua residenza, in presenza dei seguenti requisiti: maturità psicofisica e gravità delle ragioni addotte per anticipare il matrimonio. B) INTERDIZIONE: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente, perché ritenuto dalla legge totalmente incapace di intendere e di volere (85 cod civ). L'impedimento sorge dopo il passaggio in giudicato e dopo la conseguente pubblicazione della sentenza di interdizione, ma se il procedimento è ancora in corso, il pubblico ministero può richiedere la sospensione della celebrazione in attesa che il giudizio si concluda. C) LIBERTÀ DI STATO: non può contrarre matrimonio chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale non annullato o sciolto (86 cod civ). Un’eccezione è quella che ammette la celebrazione del coniuge di colui che stato dichiarato morto presunto. D) PARENTELA, AFFINITÀ, ADOZIONE, AFFILIAZIONE: impediscono il matrimonio il vincolo di parentela o di affinità che intercorre tra gli sposi, in linea retta all'infinito, in linea collaterale al secondo grado per l'affinità, al terzo per la parentela. . E) DELITTO: l'impedimento sorto in seguito alla condanna di uno dei nubendi per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra (88 cod civ). Occorre che l'omicidio sia commesso dolosamente da un soggetto capace, senza che ricorra una causa di giustificazione, come ad esempio la legittima difesa. Non c'è, invece, impedimento sella condanna penale non è stata ancora pronunciata, ma se il giudizio è in corso, la celebrazione deve essere sospeso in attesa della sentenza definitiva. F) DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE: riguarda la donna precedentemente sposata il cui matrimonio sia stato sciolto o annullato, ed opera per il periodo di 300 giorni successivi all'estinzione del vincolo (89 cod civ). La finalità dell'impedimento è quella di evitare un conflitto di presunzioni sulla paternità del figlio generato in questo periodo dalla donna. Infatti, se il bambino nasce entro 300 giorni dallo scioglimento dall'annullamento del primo matrimonio, si presume figlio del primo marito.

2.7: IL MATRIMONIO CONCORDATARIO Il Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica dell'11.2.1929 ha fatto nascere il cosiddetto "matrimonio concordatario " che consente ai cattolici la celebrazione, davanti al ministro del culto, di matrimonio religioso anche con effetti civili, a condizione che il consenso sia manifestato dei nubendi davanti al ministro del culto e l'atto venga trascritto nei registri dello stato civile.

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2.8 : IL MATRIMONIO DI CULTO ACATTOLICI I cittadini che intendono contrarre un matrimonio che abbia, nello stesso tempo, effetti civili e religiosi, sono tutelati anche nel caso in cui professano culti diversi da quello cattolico, purché ammessi dallo stato. Il matrimonio acattolico è interamente regolato dalla legge civile. Unico profilo differenziale rispetto matrimonio civile è che i nubendi manifestano il proprio consenso davanti al ministro del culto acattolico nel corso della cerimonia religiosa. In pratica, il matrimonio acattolico è una forma speciale di matrimonio civile. La celebrazione avviene in due fasi: la prima davanti all'autorità civile, al momento della richiesta delle pubblicazioni: in questa fase l'ufficiale di stato civile provvede alla lettura degli articoli del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi. La seconda davanti all'autorità religiosa secondo il rito che utilizzano per la manifestazione del consenso. 2.9 IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO IN ITALIA E I SUOI EFFETTI Gli stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo la disciplina e davanti all'autorità competente del proprio Paese, ma possono anche contrarlo, optando per una delle forme previste dall'ordinamento italiano. In questo secondo caso occorrono alcuni requisiti:  Lo straniero deve ottenere dall'autorità competente del suo paese il nulla osta al matrimonio.  Non devono sussistere gli impedimenti, rilevanti per la legge italiana, come interdizione, mancanza di libertà di stato, parentela e affinità non dispensabili, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze. . 2.10 IL MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO ALL'ESTERO I cittadini italiani possono contrarre matrimonio all'estero, secondo le forme previste dall'ordinamento straniero o da quello italiano. Per lo sposo cittadino italiano, comunque, si applicano comunque le norme riguardo agli impedimenti del matrimonio (115 cod civ). Le pubblicazioni, inoltre, devono compiersi sia nello stato straniero, sia in Italia, se gli sposi hanno residenza nel nostro stato. Se l'ordinamento straniero consente di celebrare il matrimonio in una pluralità di forme, il cittadino può optare per quella desiderata, ma il matrimonio non è valido per il nostro Stato, se viene celebrato utilizzando forme che contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento o se il matrimonio ammette delle regole caratterizzanti il rapporto (es. tripudio) che contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento.

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CAPITOLO III L'INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO 3.1: I VIZI DEL NEGOZIO MATRIMONIALE L'inosservanza delle disposizioni sulla celebrazione del matrimonio viene diversamente sanzionata secondo la gravità dei vizi che ne derivano: quelli minori comportano solo l'irregolarità del negozio, quelli più gravi l'invalidità, mentre certe anomalie sono causa di inesistenza del matrimonio. L'irregolarità della celebrazione comporta una pena pecuniaria sia a carico dell'ufficiale dello stato civile sia, a volte, anche dei coniugi. Le cause d’invalidità del matrimonio possono scaturire da: -violazione degli impedimenti -mancanza della capacità di intendere e di volere o vizio della volontà di uno degli sposi -simulazione. 3.2: INVALIDITÀ PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI Le varie figure di invalidità sono accomunate dall'attribuzione al pubblico ministero della legittimazione ad impugnare, in quanto egli è portatore di un interesse pubblico affinché questo vincolo, che l'ordinamento già inizialmente non permetteva di contrarre, venga estinto. Gli impedimenti che rendono invalido un negozio sono: A) MINORE ETÀ: è un matrimonio contratto dal minore di 18 anni, non autorizzato dal tribunale dei minori. B) INTERDIZIONE: un matrimonio è annullabile quando uno dei due sposi è interdetto per infermità di mente, in quanto c'è incapacità legale di uno degli sposi. Lo stesso vizio ricorre quando la pronuncia di interdizione è intervenuta dopo la celebrazione, ma il giudizio era già in corso in quel momento. C) MANCANZA DELLA LIBERTÀ DI STATO: non possiede lo stato libero una persona vincolata da un valido matrimonio. Il matrimonio celebrato in difetto di libertà di stato è nullo, in quanto va contro il principio fondamentale di monogamia. D) DELITTO: il matrimonio contratto dal condannato per omicidio del coniuge di colui che ha sposato, è nullo. L'azione è imprescrittibile. E) VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITÀ, ADOZIONE, AFFILIAZIONE, INTERCORRENTI TRA I CONIUGI. Questi vincoli sono causa di nullità se non potevano essere rimossi prima della celebrazione mediante autorizzazione; in caso contrario producono l'annullabilità del matrimonio. Nel primo caso l'azione può esercitarsi senza limiti di tempo, nel secondo (annullabilità) l'azione si prescrive in un anno dal momento della celebrazione. 3.3: INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE I futuri coniugi, per poter contrarre matrimonio devono essere, oltre che capaci legalmente, anche pienamente capaci di intendere e di volere. La mancanza della capacità di intendere e di volere di un coniuge, al momento della celebrazione, rende annullabile il negozio. La causa dell'incapacità può essere solo momentanea o destinata a durare nel tempo.

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Legittimato all'impugnazione è solo il coniuge che si è trovato in stato d’incapacità. L'azione non può più essere esercitata se c'è stata convivenza da parte dei coniugi per oltre un anno dal momento in cui la piena capacità è stata acquistata (120 cod civ). 3.4: VIZI DELLA VOLONTÀ A) VIOLENZA E TIMORE La violenza è caratterizzata dalle minacce provenienti da un soggetto e rivolte ad un altro, al fine di indurlo a contrarre matrimonio. Il timore, invece, può scaturire sia da un fatto naturale sia da comportamenti umani (es: una calamità o pericoli nel proprio paese a causa del regime politico esistente) che non mirano ad indurre la persona a contrarre matrimonio, ma ai quali intende sfuggire acquistando lo stato coniugale.  Violenza: Poichè la normativa del diritto di famiglia non fornisce una definizione della violenza matrimoniale, si applica la disciplina degli artt 1434 segg cod civ in materia di contratti. Quindi le minacce devono essere di tale natura da far temere una persona sensata di esporre sé, i congiunti, i beni, ad un danno ingiusto e notevole, tenendo presente l'età, il sesso e le condizioni della vittima. Inoltre queste minacce devono essere state determinanti del consenso al matrimonio. Esse hanno rilevanza sia se provengono dall'altro sposo, sia se provengono da un terzo.  A causa della violenza, un matrimonio può essere impugnato, in quanto l'ordinamento tutela la libertà nella scelta matrimoniale.  Timore: il timore è causa di invalidità del matrimonio quando: - risulta di eccezionale gravità: Un timore ha il carattere di eccezionale gravità quando viene riferita alla situazione pericolosa e al danno che potrebbe scaturire e se il verificarsi del pregiudizio appare estremamente probabile. L'eccezionale gravità deve poi riguardare anche il danno minacciato, relativo ai diritti fondamentali della persona e non relative al patrimonio - deriva da cause esterne allo sposo (122 cod civ).Inoltre, il timore deve derivare da cause esterne allo sposo; quindi è causa d’invalidità se scaturisce dalle pressioni della persona che suscita nell'altra il timore, anche se non ricorrono le caratteristiche vere e proprie della minaccia. La violenza è il timore comportano entrambi l'annullabilità del matrimonio. Legittimato all'impugnazione è solo il coniuge la cui volontà è stata viziata. L'azione si prescrive in dieci anni, ma il vizio è sanato dalla convivenza dei coniugi che si protrae per oltre un anno dalla sua cessazione. B) ERRORE L'errore è causa d’invalidità del matrimonio se cade sull'identità della persona o su alcune qualità della stessa. L'errore sulla qualità è rilevante se è essenziale, cioè se è determinante del consenso e relativo a qualità tassativamente indicate dalla legge. Esso risulta determinante quando il coniuge non avrebbe contratto matrimonio se avesse conosciuto esattamente la realtà.  Le qualità riguardanti un coniuge ed ignorate dall'altro, indicate dalla legge sono:  Esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o di una deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. 7

 Esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni. L'ignoranza del coniuge in questo caso è rilevante per la riprovazione sociale che deriva dalla responsabilità di essere stato responsabile di reati gravi o infamanti.  Dichiarazione di delinquenza abituale o professionale  Condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni  Stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore. L'ordinamento vuole tutelare in questo modo l'uomo che ha contratto matrimonio per lo stato di gravidanza della donna, ritenendosene responsabile, ma si vuole tutelare anche colui che ha ignorato del tutto la gravidanza, conseguente a rapporti intrattenuti dalla donna con un altro uomo nel periodo immediatamente anteriore al matrimonio. In questo caso il marito deve agire per il disconoscimento del figlio, se la gravidanza è stata portata a termine. L'errore che cade su qualità diverse da quelle menzionate risulta irrilevante. Il matrimonio viziato da errore è annullabile su iniziativa del coniuge in buona fede: egli deve provare in giudizio l'esistenza della causa invalidante e il fatto d’averla ignorata prima della celebrazione, mentre il convenuto dovrà dimostrare che l'attore ne conosceva l'esistenza al momento del matrimonio. Il vizio viene sanato se coniugi continuano a convivere per oltre un anno dal momento della sua scoperta, mentre in caso di mancata convivenza si applica la prescrizione decennale a partire dalla scoperta stessa. C) IRRILEVANZA DEL DOLO l'art 122 cod civ non contempla il dolo tra i vizi della volontà che rendono invalido il matrimonio. Il dolo quindi è può causare l'invalidità del matrimonio solo in quanto il coniuge raggirato sia stato indotto in errore su quelle qualità che rilevano nel caso d’errore oppure sull'identità della persona. I raggiri possono provenire dall'altro sposo, dal terzo, d'ambedue con conseguente responsabilità per aver cagionato l'invalidità del matrimonio. 3.5: SIMULAZIONE Secondo l'art...


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