La Revocazione ordinaria e straordinaria PDF

Title La Revocazione ordinaria e straordinaria
Author Maya Apocalittica
Course Diritto processuale civile
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Summary

La revocazione: ordinaria e straordinaria...


Description

LA REVOCAZIONE La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico caso nei casi indicati dall’art.395 c.p.c. Essa trova il suo fondamento nella scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa. Attraverso la revocazione, la parte può quindi ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione e che potrà ora tenere conto delle nuove circostanze.

La revocazione può far cadere persino una sentenza già passata in giudicato. Sotto questo profilo, si usa fare una distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria. La revocazione ordinaria si ha quando l’azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione straordinaria, invece, è quella che viene proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione, come tutte le altre impugnazioni, costituisce un rimedio alle possibili ingiustizie che possono derivare da una sentenza sbagliata, rispetto agli altri 3 gradi di giudizio previsti dal legislatore, la revocazione è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori esterni al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.

I motivi per cui è ammessa la revocazione ordinaria sono indicati dai numeri 4 e 5 dell’art.395 c,p,c,: 

Quando la sentenza è l’effetto di un errore di fatto che risulta dagli atti o documenti della causa. Presuppone che la decisione si sia basata su di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o viceversa, sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Il giudice deve essere incorso in un errore di percezione (mera svista) circa i fatti che emergono, in positivo o negativo, dalla semplice lettura degli atti e dei documenti della causa. Questo errore deve essere risultato determinante ai fini della causa.



Quando la sentenza è contraria ad una precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata. E’ pacifico che, ogni volta che il giudice di merito abbia pronunciato espressamente, d’ufficio o su eccezione di parte, sull’esistenza di un anteriore giudicato, la revocazione sia esclusa e sia ammissibile esclusivamente il ricorso per cassazione.

I motivi per cui è ammessa la revocazione straordinaria sono indicati da numeri 1,2,3,6 dell’art. 395 c.p.c.: 

Quando la sentenza sia l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra (n° 1 art.395). Deve trattarsi di atti o comportamenti consistenti in artifici o raggiri, che, limitino notevolmente l’attività difensiva dell’avversario oppure l’accertamento della verità da parte del giudice.



La pronuncia impugnata sia fondata su prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza (n° 2 art.395). Il riconoscimento della falsità deve provenire direttamente dalla parte che si è avvantaggiata della prova e la dichiarazione deve aversi sempre con sentenza passata in giudicato. A tale ipotesi, restato sottratto il giuramento decisorio o supplettorio, la cui falsità può dare luogo esclusivamente a risarcimento del danno.



Quando, successivamente alla decisione, sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (n° 3 art.395).



Se la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (n° 6 art.395).

L’art, 397 c.p.c. prevede due particolari fattispecie di revocazione straordinaria, proponibili solamente dal P.M. sul presupposto che si tratti di cause nelle quali è obbligatorio il suo intervento:  

Quando la sentenza è stata pronunciata senza che il P.M. sia stato sentito; Quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

IL PROCEDIMENTO La revocazione è formata da una fase rescindente, che ha lo scopo di eliminare la sentenza impugnata, ed una fase rescissoria, che invece, ha lo scopo di sostituire la decisione revocata con un’altra decisione di merito. La domanda di revocazione deve essere inoltrata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (inteso come ufficio giudiziario – non dalla stessa persona fisica) e il relativo giudizio è retto dalle medesime norme stabilite per il procedimento davanti a lui. Il processo inizia con atto di citazione che deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e deve contenere, a pena di inammissibilità: - l’indicazione del motivo sul quale si fonda la domanda di revocazione; - quando si tratti di revocazione straordinaria, l’indicazione delle prove relative ai fatti previsti ai numeri 1,2,3,6 dell’art.395; - l’indicazione del giorno in cui è stato scoperto e accertato, a seconda dei casi, il dolo o la falsità, oppure quello in cui è stato ritrovato il nuovo documento decisivo.

Se la domanda è proposta davanti ad un giudice togato, l’impugnante deve costituirsi entro 20 giorni dalla notifica della citazione, depositando in cancelleria la citazione stessa con una copia autentica della sentenza impugnata. Lo stesso termine vale per la costituzione delle altre parti, che

devono provvedervi mediante in deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace, il deposito e la costituzione, possono avvenire, fino al giorno dell’udienza indicata nell’atto introduttivo. Anche se viene proposta, la domanda di revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione. Il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, tuttavia, su istanza della parte può sospendere l’uno o l’altro procedimento sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

Nel giudizio di revocazione si avrà una fase istruttoria, destinata all’assunzione delle prove dirette a dimostrare la fondatezza del motivo di revocazione allegato dall’impugnante, e in un secondo momento di quelle ulteriormente occorrenti per la nuova decisione del merito della causa. Riguardo la fase decisoria, qualora la domanda di revocazione sia accolta, si avrà una contestuale pronuncia della nuova sentenza di merito della causa, accompagnata dall’eventuale condanna alla restituzione di quanto la parte vittoriosa aveva ottenuto grazie all’esecuzione della sentenza revocata. La sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione che avrebbero potuto esperirsi contro la sentenza revocata: all’appello o al ricorso per cassazione...


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