Title | Le Fonti del Diritto Romano - schema riassuntivo |
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Author | ANNA STALLONE |
Course | Giurisprudenza |
Institution | Università degli Studi di Palermo |
Pages | 3 |
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Semplice ed efficace, è per chi vuole schiarirsi le idee. Funge da ausilio allo studio del manuale....
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Contenuti e generalità del Diritto Romano
Ius civile: diritto che sia applica solo ai cittadini romani.
Ius civile originario
Mos + Interpretazione dei Pontefici
evoluzione
Ius legitimum
Diritto prodotto in sede assemblare attraverso la votazione e l’approvazione di una legge comiziale. Lo Ius legitimum ha particolare vita in età repubblicana.
Ius pretorium: diritto introdotto dai “praetores” al fine di colmare alcune lacune dello Ius civile; ciò che viene chiamato honorarium, da “honor” carica pubblica.
Lo Ius honorarium non era mai in grado di abrogare norme esistenti sul piano dello Ius civile, né vi è rapporto gerarchico fra norme di Ius honorarium e di Ius civile, si tratta di due piani che operano autonomamente, trovando la loro sintesi nell’ambito della unica iurisdictio pretoria e determinando così un risultato processuale coerente.
Ius gentium: diritto che regola i rapporti tra cittadini e stranieri. Gaio Ius gentium = Ius naturale Lo ius gentium appare come insiemi di istituti fondati sulla ragionevolezza, su un impulso che vi sarebbe in ogni uomo, in tutte le epoche, dunque in definitiva un diritto fondato sull’ordine naturale delle cose.
Ulpiano Ius gentium = Ius naturale Lo ius naturale sarebbe una categoria ancora più ampia in quanto comprenderebbe quegli istituti e quei principi che non sono comuni a tutti i popoli, ma che addirittura sono propri di tutti gli esseri animati.
Durante il principato si manifesta una tendenza alla unificazione di questi tre distinti sistemi giuridici. Ius novum / extraordinarium: diritto introdotto dall’imperatore ( x volontà imperiale).
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Contenuti e generalità del Diritto Romano
Il significato di “fonte” è quello di sorgente da cui scaturisce il diritto. Il prodotto è il complesso di norme che costituisce lo Ius civile e lo Ius honorarium. Il verbo chiave che qualifica l’inserimento della norma nell’ordinamento è:
constituere - idea della statuizione autoritativa; componere - presuppone un’attività creativa non vincolante (interpretazione giurisprudenziale) consistere - prescinde anch’esso da una sanzione autoritativa.
Le fonti del diritto in età monarchica Il diritto da applicarsi tra i consociati doveva essere indicato necessariamente da un collegio di sacerdoti per evitare che venisse turbato l’equilibrio naturale delle cose. Man mano l’influenza dei pontefici si ridurrà sino a diventare marginale nell’ambito della produzione del diritto.
Le fonti del diritto nell’età repubblicana
legge giurisprudenza editto dei magistrati senatoconsulti
leges rogatae – presentate al popolo per l’approvazione leges publicae (legge pubblica)
legge
leges datae – imposte dal magistrato
leges privatae (legge privata)
pontificale
provvedeva ad una interpretazione dei mos
laica
avrebbe dato delle spiegazioni in pubblico sviluppando nel contempo un’attività di insegnamento del diritto
giurisprudenza
Le fonti del diritto nell’età del principato
legge senatoconsulti costituzioni imperiali editto dei magistrati responsi dei giuristi
edicta mandata decreta rescripta epistulae
Le fonti del diritto nell’età del dominato
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Contenuti e generalità del Diritto Romano
costituzioni imperiali codici Iura leggi romano barbariche Differenza tra iura e leges
Iura: frammenti di opere di giuristi classici. Agli scritti dei più famosi giureconsulti dell’età classica, l’imperatore riconobbe valore di norma giuridica. Leges: insieme delle costituzioni imperiali. L’insieme delle leges fu anche detto Ius novum.
Lex Romana Visigothorum, una delle tante leggi romano – barbariche Trattasi di una raccolta di leggi scritti composta dai Visigoti durante il loro dominio nella Gallia Meridionale, con capitale Tolosa, voluta da Alarico II° nel 506 a.C....