1 Le origini e le fonti del diritto del lavoro PDF

Title 1 Le origini e le fonti del diritto del lavoro
Author FABIANA CLEMENTE
Course Diritto del lavoro
Institution Università degli Studi Guglielmo Marconi
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1 Le origini e le fonti del diritto del lavoro La funzione del diritto del lavoro è quella di tutelare il lavoratore subordinato concepito come soggetto contrattualmente debole. Nel corso del tempo c’è sempre stato il lavoro prestato nell’interesse altrui debitore/creditore della prestazione lavorativa. Non sempre c’è stato un diritto che ha lo scopo di disciplinare in modo puntuale e con principi speciali, il rapporto di lavoro. Per lungo tempo il diritto del lavoro è stato parte integrante del diritto comune dei contratti. Così era nel codice civile del 1865. Non menzionava il diritto del lavoro, ma prendeva in considerazione la locazione d’opera. LEGGERE LE NORME Il contratto di lavoro era ricondotto a due schemi fondamentali: locatio operarum (locazione d’opera)- il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative in vista di una soddisfazione di un interesse durevole del creditore. Locatio operis (lavoro di trasformazione di materie prime) – il prestatore d’opera si impegna a realizzare un’opera o un servizio. L’oggetto del contratto non è un’attività, bensì la realizzazione di un’opera. La soddisfazione dell’interesse avviene nel momento in cui l’opera viene consegnata. Il codice del 1865 fu superato dalla rivoluzione industriale, erano richieste tutele diverse per il lavoro operaio (fine 800 inizio 900) si era creato un vuoto legislativo. Si tentò di colmarlo attraverso le leggi sociali, la giurisprudenza probivirale, le norme raccolte dalle Camere di Commercio (slide 8). Il primo intervento organico in materia di lavoro è rappresentato dalla legge sull’impiego privato del 1924. Successivamente abrogata, anche se alcune parti sono ancora in vigore. Ludovico Barassi è considerato il padre del diritto del lavoro. Cercò di mediare lo schema locativo con le nuove esigenze del lavoro operaio in fabbrica. Individuò, come tratto caratterizzante della locazione delle opere, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro (locatio operarum).

Viceversa, individuò, come tratto caratterizzante della locatio operis, la mancaza di tale assoggettamento. Il pensiero di Ludovico Barassi influenzò la produzione legislativa successiva e il codice civile del 1942. Questo codice abbandona lo schema locatio e introduce una nozione di contratto e introduce una nozione di diritto del lavoro (scambio). Lavoro subordinato (art. 2094) – manuale o intellettuale prestato dal lavoratore verso pagamento di una retribuzione e alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (vincolo di subordinazione). Lavoro autonomo (art. 2222) – contratto d’opera – il prestatore d’opera si impegna a realizzare un’opera o un servizio verso il pagamento di un corrispettivo e senza il vincolo di subordinazione. Il vincolo di subordinazione distingue il lavoro subordinato da quello autonomo. Funzione del diritto del lavoro Tutelare il lavoratore subordinato, concepito quale soggetto contrattualmente debole. In questo consiste la funzione sociale. Nasce come strumento di tutela di nuove forme di lavoro prestate da soggetti contrattualmente deboli. Anche se questa è la dottrina dominante, non si può affermare che la funzione del diritto del lavoro sia sempre e comunque quella di risolvere l’inevitabile conflitto di interessi tra datore di lavoro e lavoratore, a vantaggio di quest’ultimo. La nostra Costituzione tutela il lavoro, ma anche l’iniziativa economica. (sistema di conduzione capitalistico art. 41). Fonti di produzione del diritto del lavoro Fonte: qualsiasi atto o fatto idoneo a introdurre norme giuridiche nell’ordinamento. Fonti sovranazionali: norme di diritto internazionale e normativa comunitaria Fonti nazionali: costituzione, legge ordinaria, usi normativi, contratto collettivo. La normativa internazionale In tutti gli Stati che hanno accolto il sistema di produzione capitalistico è sempre avvertita l’esigenza di tutelare il lavoro ed evitare lo sfruttamento. OIL - organizzazione internazionale del lavoro: tutela del lavoro e della dignità del lavoratore. Persegue questa finalità attraverso 2 strumenti:

- Raccomandazioni - Progetti di conversione (slide 11). L’Italia li ha ratificati tutti. Le tutele in Italia sono superiori. La normativa comunitaria non ha bisogno di ratifiche (limitazione volontaria della sovranità nazionale art. 11 Costituzione) I principali atti normativi dell’Unione Europea sono: (slide 11) Le fonti nazionali Costituzione – contiene molte disposizioni dedicate al lavoro (art. 1 art. 4 art. 35) L’art. 35 fa riferimento al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (non solo lavoro subordinato). Art. 36 (retribuzione proporzionale e sufficiente) Art. 37 (lavoro delle donne) 38 (inabili) 39(organizzazione sindacale). 40(sciopero). Lo sciopero è un diritto. Art. 117 modificato dopo la riforma del titolo V. L’attuale ripartizione: le materie non elencate sono di competenza delle Regioni. Rapporti di lavoro (legislazione statale) Tutela della sicurezza del lavoro (legislazione concorrente). Al di sotto della Costituzione si pone la legge ordinaria Atti che hanno forza di legge ordinaria: decreti legge e decreti legislativi. Il ncodice civile è la fonte che contiene i principi fondamentali di diritto del lavoro Legge 604/66 principio della necessaria giustificazione del licenziamento Legge 300/70 statuto dei lavoratori DL 276/2003 Legge 92/2012 Gli usi normativi (consuetudini) sono diversi dagli usi negoziali aziendali (non sono fonti del diritto, ma fonti di integrazione). Fonte extraordinem Il contratto collettivo Quello corporativo era una fonte del diritto.

Con la Costituzione Repubblicana e la caduta dell’ordinamento corporativo il contratto collettivo coorporativo viene meno. L’attuale contratto collettivo rientra nel diritto comune dei contratti. Oggi è un’espressione dell’autonomia privata collettiva. Non esiste nel codice civile. E’ un contratto atipico. Detta una regolamentazione fondamentale dei rapporti di lavoro. Il contratto collettivo non può derogare in peggio quanto stabilito dalla legge, ma solo introdurre trattamenti migliorativi nei confronti dei lavoratori. Contratto individuale/contratto collettivo- il contratto individuale può derogare solo in meglio. L’autonomia privata non è autorizzata a derogare la legge....


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