Libertà Personale e libertà di domicilio, art. 13-14 Costituzione PDF

Title Libertà Personale e libertà di domicilio, art. 13-14 Costituzione
Course Diritto Costituzionale
Institution Università degli Studi di Siena
Pages 2
File Size 70 KB
File Type PDF
Total Downloads 51
Total Views 145

Summary

Art. 13 e 14 Costituzione...


Description

Libertà Personale Libertà personale stabilita all’art. 13 cost. 

Comma 1: la libertà personale è inviolabile;



Comma 2: qualunque tipo di restrizione (vedi detenzione) deve avvenire nei casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria;



Comma 3: nei casi eccezionali di necessità e urgenza previsti da legge le autorità di pubblica sicurezza possono restringere la libertà pers di terzi per un periodo circoscritto alle 48 ore in cui debbono essere comunicati all’autorità giudiziaria per convalida (+ 48 ore) sennò perdita d’effetto del provvedimento



Comma 4: No violenza fisica e morale del detenuto;



Ultimo Comma: carcerazione preventiva termini stabiliti da leggi

Problemi d’interpretazione: a) Determinazione e valutazione del sistema delle garanzie poste dalla costituzione a presidio della libertà fisica? Modello basato su due ragioni: 1. Ragioni storiche (vedi fascismo) 2. Principio secondo cui la legge è una garanzia per i casi di limitazione della libertà personale, e che il giudice è AUTONOMO e INDIPENDENTE dagli altri poteri dello stato (base del costituzionalismo moderno). Art. 25 Cost.: 1. Principio tassatività e determinatezza della pena, “nessuno può essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”; 2. Principio di legalità delle misure di sicurezza, “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” cioè riguarda la pericolosità sociale del soggetto. Art. 27 Cost.: principio della personalità della responsabilità penale e la presunzione di non colpevolezza (innocente fino a prova contraria) b) Contenuto, libertà fisica intesa come libertà dagli arresti? 2 correnti di pensiero: 1. Art. 13 indica solo la libertà fisica dagli arresti;

2. Art. 13 indica la libertà fisica e psichica dell’individuo. La corte costituzionale in accordo con la seconda corrente di pensiero ricomprende la libertà morale I.

Sentenza 11/56 corte cost. illegittimità dell’ammonimento (sottoposizione di persone ritenute socialmente pericolose a sorveglianza della polizia)

II.

Sentenza 144/97 corte cost. incostituzionalità dell’obbligo a comparire (obbligo di presentarsi in caserma per reati di violenza sportiva.)

Ambo i casi no limitazione fisica ma denigrazione psichica. Quindi dalla giurisprudenza costituzionale si evince che la norma riguarda qualunque tipo di denigrazione fisica o psichica. c) Libertà negativa o positiva? Dall’art. 13 cost. derivano altri diritti della persona non esplicitati quali il diritto d’agire, il diritto al nome, alla libertà sessuale e alla riservatezza. Quindi la libertà personale non è intesa solo in senso negativo ma anche come possibilità di dire, fare, agire, ecc.

2. Libertà di domicilio Art.14 Cost. libertà di domicili intesa come estensione della libertà personale. La definizione di domicilio in oggetto si differenzia sia da quella espressa dal codice civile che da quello penale, infatti, in questo caso il domicilio è inteso come il luogo ne quale la persona svolge le proprie attività private escludendo terzi. Per tale motivo questa libertà è intesa in senso negativo in quanto esclude terzi. 1. Comma 1: la libertà di domicilio è inviolabile; 2. Comma 2: non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei soli casi e modi previsti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 3. Comma 3: gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali cioè non necessitano della riserva di giurisdizione....


Similar Free PDFs