Liberta\' Personale, DI Circolazione, DI Domicilio E DI Comunicazione PDF

Title Liberta\' Personale, DI Circolazione, DI Domicilio E DI Comunicazione
Author Tonia Sacco
Course Filosofia
Institution Istituto Superiore Sandro Pertini Afragola (NA)
Pages 2
File Size 89.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 107
Total Views 157

Summary

Appunti sulla liberta' Personale, DI Circolazione, DI Domicilio E DI Comunicazione...


Description

LA LIBERTÀ PERSONALE L’art. 13 Cost. riconosce e garantisce i diritti di libertà alla persona, come singolo e nelle formazioni sociali. Il diritto di libertà è un diritto inviolabile e come tale non può essere abolito neppure con una modifica costituzionale. È limitata qualsiasi forma di detenzione, ispezione o di perquisizione personale se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria. Un cittadino può essere privato della libertà personale solo dopo che sia avvenuta una sentenza definitiva, ad eccezione per fermo di polizia e custodia cautelare. Riguardi al fermo le autorità di pubblica sicurezza possono effettuare un arresto senza l’autorizzazione dei giudici, questo avviene in caso di flagranza di reato (colto sul fatto) o in caso di gravi indizi. Il fermo va comunicato al magistrato entro 48 ore e se non è convalidato entro le 48 ore, il provvedimento deve essere revocato perché il fermo non può superare le 96 ore. La custodia cautelare è l’altro caso in cui il cittadino può essere limitato della sua libertà personale perché la custodia cautelare è disposta dalla magistratura, che ne è a conoscenza. In effetti, la custodia cautelare è il periodo di tempo tra l’arresto e la sentenza definitiva. Essa può essere decisa dal giudice per il timore di una fuga dell’imputato, oppure perché esiste il pericolo che l’imputato commetta altri reati. Essa viene detratta dalla pena definitiva, e varia a seconda dei reati. Anche la carta dell’UE tutela la libertà personale (art. 6 Cost.): ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ART. 16 COST.) La libertà di circolazione è prevista dall’art. 16 Cost. dove si recita che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, i soli limiti sono dettati per i motivi di sanità e di sicurezza”. Si può impedire l’accesso per evitare il contagio di una malattia, oppure perchè una persona risulta pericolosa e le si ordina di non abbandonare la città. Nessuna restrizione può avvenire per motivi politici. Anche l’art 45 della Carta UE ha stabilito che “Ogni cittadino dell’unione può soggiornare e circolare in ogni territorio degli Stati membri”. Si ricorda che nel 1985 con la con la convenzione Schengen alcuni Stati (FRANCIA, GERMANIA, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO) si sono accordati per istituire uno spazio per circolare liberamente senza esibire il passaporto alla frontiera.

LIBERTÀ DI DOMICILIO La Cost. italiana definisce il domicilio inviolabile (art.14), intendendo per domicilio qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato anche saltuariamente. Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un capannone, o una barca può essere un domicilio. L’art 7 Carta UE riconosce il diritto all’inviolabilità del domicilio quando afferma che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE La libertà e la segretezza della corrispondenza sono diritti inviolabili della persona e la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Infatti la polizia potrà fare delle intercettazioni telefoniche solo dopo che è stato autorizzato dal giudice. L’art.15 Cost. riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre, comprende qualunque forma di comunicazione: lettere, telefonate, fax, telegrammi.....


Similar Free PDFs