Partecipazioni Reciproche PDF

Title Partecipazioni Reciproche
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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riassunto...


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PARTECIPAZIONI RECIPROCHE (o INCROCIATE) SI PARLA DI PARTECIPAZIONE INCROCIATA O RECIPROCA QUANDO DUE SOCIETÀ RISULTANO OGNUNA SOCIA DELL’ALTRA: la società A partecipa alla società B e, a sua volta, B è socia di A. Le partecipazioni incrociate danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale e amministrativo, simili rispetto a quelli derivanti dalla sottoscrizione o dall’acquisto, da parte della società, sulle azioni proprie. Il rischio principale è quello che venga falsata la consistenza patrimoniale delle due società e che si verifichi un annacquamento dei capitali. Per tutelare l’effettività del capitale e la corrispondenza tra il valore nominale e quello reale dello stesso, si applicano gli stessi principi previsti dalla disciplina delle operazioni sulle proprie azioni. SOTTOCRIZIONE RECIPROCA Due società si costituiscono o aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l’una il capitale dell’altra. In questo modo si ha una moltiplicazione irrisoria della ricchezza, perché, in entrambe le società, aumenta il capitale sociale nominale, senza che si incrementi il rispettivo capitale reale. L’art.2360 c.c. fissa il DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI. Si tratta di un divieto assoluto, che non ammette eccezioni. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o persona interposta. Questa disposizione è finalizzata a garantire l’effettività del capitale sociale evitando una moltiplicazione fittizia e non reale della ricchezza, poiché l’eventuale sottoscrizione reciproca di azioni aumenterebbe il capitale di due società utilizzando la medesima somma di denaro. La sua violazione comporta la NULLITÀ di entrambe le sottoscrizioni. Art.2359-quinquies c.c. – SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE La norma detta per la sottoscrizione di azioni o quote della società controllante una disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per la sottoscrizione di azioni proprie. La società controllata non può sottoscrivere (direttamente o indirettamente) azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa. In caso di violazione del divieto, non si ha nullità delle sottoscrizioni, ma imputazione ex lege ai soggetti che hanno materialmente violato il divieto. ACQUISTO RECIPROCO DI AZIONI Al contrario di quanto accade con le sottoscrizioni incrociate, l’acquisto incrociato lascia inalterato il capitale nominale, ma determina una riduzione surrettizia dei capitale delle società. Esso determina un indiretto rimborso dei conferimenti, con effetti incrociati del tutto identici a quelli dell’acquisto di azioni proprie.  ACQUISTO RECIPROCO DI AZIONI FRA DUE SOCIETÀ TRA LE QUALI NON INTERCORRE UN RAPPORTO DI CONTROLLO L’acquisto incrociato in questo caso avviene senza alcun limite. Esso è soggetto a limitazioni solo quando tra le società intercorre un rapporto di controllo.  ACQUISTO RECIPROCO DI AZIONI TRA DUE SOCIETÀ TRA LE QUALI INTERCOLLE UN RAPPORTO DI CONTROLLO -art.2359-bis c.c. – In base al testo attuale della norma, l’acquisto, diretto o indiretto, da parte di una società controllata di azioni o quote della società controllante è considerato ex lege come effettuato dalla controllante stessa. È perciò assoggettato a delle limitazioni che ricalcano quelle previste per l’acquisto di azioni proprie. 1) Le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere gli utili distribuibili o le riserve disponibili Le azioni o quote risultanti dall’ultimo bilancio approvato; acquistate in violazione di 2) Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate; queste 4 condizioni 3) L’acquisto deve essere autorizzato con delibera dell’assemblea ordinaria, che ne specifica anche le devono essere alienate condizioni; entro un anno dal loro acquisto. In mancanza la 4) Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere 1/5 del capitale della società società controllante deve controllante, se questa è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. procedere al loro 5) La società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante. annullamento ed alla GLI ACQUISTI INCROCIATI TRA SOCIETÀ QUOTATE (tra le quali non intercorre un rapporto di controllo) corrispondente riduzione del capitale sociale.

art.121 tuf Il soggetto che partecipa in una società quotata in misura superiore alle soglie indicate dall’art.120 tuf deve comunicare la partecipazione rilevante alla Consob e può eventualmente incrementare tale partecipazione (rispettando gli ulteriori obblighi di comunicazione che scattano quando la partecipazione superi determinate percentuali). Le percentuali del 3% e del 5% (PMI) fissano, però, il limite dell’incrocio: la società in cui è stata assunta la partecipazione può, a sua volta, procedere ad un acquisto incrociato, ma non potrà acquistare azioni dell’altra società per una partecipazione superiore al 3/5% Quando la partecipazione incrociata eccede, da entrambi i lati, le percentuali massime consentite, la società che ha superato il limite successivamente: 1. Non può esercitare il diritto di voto per le zioni possedute in eccedenza rispetto alla percentuale consentita; 2. Deve alienare l’eccedenza entro un anno dalla data in cui ha superato il limite; 3. In caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione e quindi anche alla parte che può essere legittimamente posseduta. In caso di osservanza del divieto di esercizio del voto, le delibere adottate con il voto determinante di tali azionisono annullabili (l’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob). Art.121.3 tuf - INCROCI TRAINGOLARI Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglie indicate in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. (ad es. se la società A possiede più del 5% della società PMI quotata B, B non può acquistare più del 5% nella società PMI quotata C, controllata da A) In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. La sanzione è costituita quindi solo dalla sospensione del voto per la partecipazione eccedente il tetto massimo (non anche dall’obbligo di alienazione). Art.121.5 tuf - la disciplina degli incroci azionari tra società quotate non opera nel caso in cui i limiti indicati dai commi precedenti siano superati a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il 60% delle azioni....


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