Le partecipazioni rilevanti PDF

Title Le partecipazioni rilevanti
Course Diritto Commerciale
Institution Università degli Studi di Napoli Parthenope
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Le partecipazioni rilevanti. Per partecipazioni rilevanti intendiamo tutte quelle partecipazioni di azionisti in grado, in forza del proprio pacchetto azionario, di influenzare le scelte della società d cui fanno parte. Occorre individuare tali azionisti, in quanto la sola iscrizione nel libro dei soci non identifica il reale possessore delle azioni, ma il loro intestatario formale. Al fine di attribuire maggiore trasparenza nelle società quotate ed in quelle che operano in settori particolarmente rilevanti a partire dalla L.216/1974 è stata introdotta una disciplina x fare maggiore chiarezza sui possessori azionari RILEVANTI. L’art 120 del Tuf prevede : ‘che le persone fisiche giuridiche e gli enti che partecipano sia direttamente che indirettamente in una società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o dell’UE con con azioni quotate in misura al superiore al 2%; e per tutte società quotate che partecipano in società con azioni non quotate (od S.r.l. ) in misura superiore al 10% ; l’ obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob. La Consob, inoltre, determina con proprio regolamento quali siano le variazioni delle partecipazioni rilevanti che comportano obbligo di successive comunicazioni: per la partecipazione in società quotate, al superamento delle soglie del 5%, 7.5%, 10% e successivi multipli di 5, o quando la partecipazione scende sotto il 2%; -per le società quotate che hanno quote di partecipazione in società non quotate, vi è obbligo periodico (ogni semestre) di comunicare le partecipazioni superiori al 10% alla Consob, e nei confronti della società partecipata quando la quota scende sotto al di sotto del 10%. Per i conteggi delle percentuali, si tiene conto solo delle azioni (o quote) con diritto di voto, e delle eventuali partecipazioni potenziali (come per azioni già emesse sulle quali grava un diritto di opzione). Oltre alle sanzioni pecuniarie, il regolamento la Consob prevede, nel caso di violazioni degli obblighi di comunicazione riguardanti

partecipazioni alle società quotate, la sospensione del diritto di voto inerente le azioni (o gli strumenti finanziari) per i quali sia stata omessa la comunicazione: nel caso che la società ammetta ugualmente il socio a votare, la relativa deliberazione è impugnabile (anche dalla Consob). Disciplina che ricalca quella dettata per le partecipazioni in società quotate è attualmente prevista per le partecipazioni rilevanti in società non quotate, ma che operano in settori di particolare interesse generale (come società bancarie, di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, di investimento a capitale variabile, e società di assicurazione). Le altre società non quotate sono tenute, invece, solo a rende pubblico annualmente l'elenco di tutti i soci alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del numero di azioni possedute. =

L’ ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETA’ QUOTATE Per l’acquisto di partecipazioni di controllo in società quotate vanno rispettate le regole della L. del 1992 contenute negli articoli 101bis all art 112 del tuf. Precedentemente a tale legge vi era sicuramente una minor trasparenza nel senso che chi voleva acquistare partecipazioni di controllo poteva farlo senza passare dalla borsa, pagando le azioni ad un prezzo maggiore del mercato. La situazione è cambiata con l’emanazione della legge del 1992 la quale da un lato provvede alla tutela delle MINORANZE, e dal altro ha assicurato la cosidetta CONTENDIBILITA’ DEL CONTROLLO, ovvero la possibilità d chi po’ tenere il controllo della società senza incontrare rischi insormontabili dato che vi è un maggior controllo e gestione della società. A tal proposito la legge 149 ha previsto che l’unica procedura per l’acquisto di PARTECIPAZIONI RILEVANTI in società quotate sia quella dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) resa in alcuni casi addirittura OBBLIGATORIA.

OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA. Passando ai casi in cui l’OPA è obbligatoria è quello dell’OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA (art 106.Tuf) Secondo la disciplina attuale, chiunque venga a detenere (anche indirettamente tramite un'azione concertata) l'acquisto a titolo oneroso di una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale (con diritto di voto riguardo nomina, revoca e responsabilità degli amministratori e consiglio di sorveglianza) di una società quotata è obbligato a promuovere un'o.p.a. successiva totalitaria, un'offerta pubblica d'acquisto avente oggetto la totalità delle azioni quotate ancora in circolazione (che attribuiscono diritto di voto nelle stesse materie), il cui prezzo è fissato per legge alla media aritmetica fra il prezzo ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti fuori borsa di azioni della medesima categoria. Il corrispettivo del opa può essere anche costituito anche in titoli .Se l’acquisto di azioni non supera il 30% non è obbligatoria alcun offerta d’acquisto per i titoli rimanenti e la partecipazione può essere acquistata sia sul mercato che mediante trattativa privata. L’obbligo sussiste anche nel caso in cui il 30% sia detenuto da soggetti che agiscono IN CONCRETO tra loro, o coloro che agiscono da rapporti individuati dal legge come nel caso dei PATTI PARASOCIALI. Vi sono delle ipotesi in cui è la Consob a definire se l’obbligo di lanciare l’opa totalitaria sussista o meno nei casi di: = − acquisto indiretto di una partecipazione superiore al 30%; (OPA A CASCATA)

-acquisti, superiori al 30% l'anno, effettuati da chi, pur non disponendo della maggioranza dei voti in assemblea, già deteneva più del 30%.(OPA DA CONSOLIDAMENTO)

Se un soggetto non voglia sostenere il peso di OPA totalitaria può optare per un OPA PREVENTIVA volta ad acquistare una partecipazione superiore al 30% la quale può essere TOTALE O PARZIALE.. -TOTALE: riguarda tutti i titoli della società bersaglio e non incontra alcun condizione, l’offerente può liberamente fissare il prezzo d’acquisto. PARZIALE: deve avere ad oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna categoria. L’esenzione dall’opa totalitaria può essere concessa dalla Consob se: l’offerente e le persone che agiscono con lo stesso non abbiano acquistato nel anno precedente partecipazioni nella società bersaglio in misura superiore al 1% - vi è l’approvazione della procedura WHITEWASH ovvero escludendo dalla decisione le partecipazioni del offerente e delle persone che agiscono con lui e del socio di maggioranza.

OPA RESIDUALE. Vi sono due casi ai sensi dell art 108 Tuf di OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE: Onde consentire agli azionisti di minoranza l'uscita dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai saldamente in man ad un gruppo di controllo, si dispone che chiunque venga a detenere più del 90% delle azioni (con diritto di voto riguardo nomina, revoca e responsabilità degli amministratori e consiglio di sorveglianza) è tenuto a lanciare un'o.p.a. residuale, offerta pubblica che ha come oggetto la totalità delle azioni (che attribuiscono diritto di voto nelle stesse materie) ancora in circolazioni ad un prezzo fissato dalla Consob, salvo che non ripristini entro 120gg un adeguato flottante (azioni diffuse fra li pubblico) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Inoltre, chi ha conseguito tramite un'o.p.a. la detenzione di

almeno il 98% delle azioni con diritto di voto è tutelato da comportamenti ostruzionistici della minoranza tramite la possibilità di avvalersi (purché si sia riservato tale diritto nel documento di offerta) del cosiddetto squeeze-out, cioè la possibilità di acquistare coattivamente le azioni residue (entro quattro mesi dalla chiusura dell'offerta) ad un prezzo fissato da un esperto designato dal tribunale. La violazione dell'obbligo di promuovere un'o.p.a. è colpita con sanzioni pecuniarie, alla sospensione del diritto di voto dell'intera partecipazione detenuta, ed all'obbligo di alienare le azioni eccedenti i limiti del 30% (nel caso di non promozione dell'o.p.a. totalitaria) o del 90% (nel caso di non promozione dell'o.p.a. residuale) entro 12 mesi.

CARATTERI ESSENZIALI DELL’OPA. L'offerta pubblica d'acquisto (svolta sotto il costante controllo della Consob) è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Durante il periodo di pendenza (di durata compresa tra i 15 ed i 25gg in caso di strumenti finanziari quotati) l'offerta può essere aumentata ed in tal caso l'aumento si estende anche coloro che hanno già aderito all'offerta; non è invece ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

L’offerta pubblica si articola in tre fasi: PRIMA FASE: I soggetti che intendono lanciare un'offerta devono darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando la scheda di adesione ed il documento di offerta destinato alla pubblicazione (che va eventualmente integrato dall'offerente nelle informazioni necessarie a consentire ad un fondato giudizio sull'offerta e riguardo alle garanzie da prestare, su richiesta della Consob entro 15gg dalla comunicazione) ed immediatamente trasmesso alla società bersaglio, che a sua volta deve diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta ed una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa.

SECONDA FASE: riguarda le adesioni all’offerta le quali sono irrevocabili e raccolte dall’offerente o da intermediari indicati nel documento d’offerta. Questa fase è regolata dal legislatore tramite l'affermazione di un generico principio di “correttezza e trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta”, che viene poi concretizzato da specifiche normative d'attuazione emanate dalla Consob. Dopo il 1 luglio 2010 l’attuazione di misure difensive può avvenire previa autorizzazione dell’assemblea (PASSIVITY RULE) a meno che lo statuto non preveda gia la clausola OPT-OUT, ovvero il contrasto nei confronti di un opa ostile. Nell ipotesi di passivity rule gli amministratori della società bersaglio non possono attuare misure difensive dal momento della comunicazione dell’offerta alla consob...


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