Possesso E Detenzione - Lezione di Diritto Privato. A. Bucelli 18/19 A-C (e.c./e.a) PDF

Title Possesso E Detenzione - Lezione di Diritto Privato. A. Bucelli 18/19 A-C (e.c./e.a)
Author Maria Cristina Cesareo
Course Istituzioni di diritto privato
Institution Università degli Studi di Firenze
Pages 2
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Lezione di Diritto Privato. A. Bucelli 18/19 A-C (e.c./e.a)...


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POSSESSO E DETENZIONE • Che cos’è il possesso? ( risponde bene il codice civile):

nel linguaggio di tutti i giorni con il termine “possesso” si indica ciò che uno ha, ciò che possiede ed è un modo comune per indicare la proprietà; al contrario sotto il profilo giuridico è errato associare il concetto di possesso con quello di proprietà. -

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Art. 1140, co. 1: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”;  dire che il possesso è il potere sulla cosa significa che c’è un soggetto che controlla in qualche modo un bene: lo usa, ne decide la destinazione economica/la funzione, lo trasforma, etc.. questo potere che il possessore ha sulla cosa non è un potere che si manifesta, si estrinseca. Art.1141, co. 1: “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto…”**

SONO DUE NORME CHE GUARDANO AI FATTI CONCRETI, constatano se c’è un oggetto, se vi è un bene, se viene utilizzato, etc..

Il possesso è un istituto giuridico che ha molto ha che fare con i diritti reali ed è percepibile dalla prima norma citata; perciò il legame tra possesso e diritto reale è stretto. Si tratta di un legame che prima di tutto esiste nei fatti concreti. Da questi due passaggi normativi si può dedurre che: • Il possessore: → non necessariamente è anche proprietario, usufruttuario, ecc..; → certo è che “di fatto” si comporta come se fosse proprietario, usufruttuario, ecc…; (esempi) -

colui che abita un appartamento (in riferimento alla norma 1140 e osservando un dato di realtà possiamo dire che il soggetto in questione è solo un possessore e non il proprietario); colui che coltiva un terreno (comportamento che potrebbe assumere il proprietario, l’usufruttario); persino il ladro è un possessore: “Chiunque s’impossessa delle cose mobili altrui, ..è punito con..”(art. 624 C.P.);  il ladro si configura come un possessore in mala fede, in quanto sa benissimo che il bene non gli appartiene, che esercitando quel comportamento lede il diritto di un altro. *distinzione tra possessore in buona fede e possessore in mala fede*

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Art. 1140, co. 2: “Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa”;  il possesso può essere diretto o indiretto: • è DIRETTO quando il possessore ha un rapporto immediato con il bene; • è INDIRETTO quando il possessore ha un rapporto mediato (con un’altra persona) con il bene. Nel rapporto soggetto/bene non vi è una via di mezzo, perciò il soggetto o è possessore o detentore;Art. 1141, co. 1: “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”;  possesso e detenzione sono due modi diversi di rapportarsi al bene. Il possesso è sicuramente una situazione di fatto, la detenzione è una situazione che necessariamente si basa su un titolo, cioè u un atto giuridico e non attribuisce alcun diritto reale ma un diritto reale di godimento, infatti: Art. 1141, co. 2: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. 

• Quindi chi è il detentore? Il detentore è: → una sorta di alter ego del possessore = colui che ha la disponibilità materiale di un bene, o è possessore (in primo luogo “si presume” possessore), o è detentore. Nel linguaggio dotto: tertium non datur. → ma in base a quale criterio si distingue? Quando si ha dinanzi un detentore? Quando c’è un titolo = atto, negozio giuridico che  diritto personale (non reale, perché i diritti reali  possesso: 1140, co. 1) di godimento. (esempi) Titoli su cui si fonda la detenzione: -

Locatore (artt. 1571, 1597, co. 1);  locatario, colui che riceve che il bene dal locatario Depositario (artt. 1766, 1780, co.1) Comodatario (artt.1803, 1810)

N.B. Il titolo regola la situazione del detentore, e lo costringe a “fare i conti” con il.. ? • EFFETTI DEL POSSESSO - Dal possesso derivano: -

Effetti obbligatori = rapporti di credito/debito (che si legano all’utilizzo di un bene), possesso come fonte di obbligazioni (cfr. 1173)  1148/49 ss.: Effetti reali (effetti più importanti)= consistono nell’acquisto della proprietà o diritti reali – a certe condizioni (requisiti del possesso)  il potere di fatto diventa diritto soggettivo (proprietà o altro diritto reale), come? Per USUCAPIONE, oppure per impossessamento (1153 “Effetti dell’acquisto del possesso”: regola del possesso vale titolo. Riguardano tutti beni mobili, ad eccezione di quelli registrati –aerei, barche). Ciò avviene solamente nella situazione in cui il soggetto è solo proprietario, secondo la logica non posso acquistare il diritto di proprietà da un altro soggetto che non lo possiede. La norma però dice che divento automaticamente proprietario, in tale situazione, se in buona fede acquisto il titolo di proprietà da un soggetto che a mia insaputa non lo possiede. / in astratto quindi c’è bisogno che si ponga in essere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà su carta ( un contratto), ma non nella realtà. Questa norma sacrifica l’interesse del vero proprietario nel riacquisire il bene, investendo un altro soggetto. Ciò è dovuto alla scelta chiara da parte del legislatore ossia quella di garantire al massimo la stabilità e la sicurezza degli scambi di beni mobili.. Questa norma ha alla base un interesse generale del sistema economico.

• TUTELA DEL POSSESSO - Il possesso è situazione di fatto tutelata in giudizio con due azioni: 1. 2.

Azione di reintegrazione o spoglio (art. 1168);  serve a recuperare il possesso quando un soggetto ne è stato privato; Azione di manutenzione (art. 1170).  serve a far cessare comportamenti pregiudizievoli che ostacolano il possesso delle cose.

N.B. Anche la detenzione ha una sua tutela (sia pure mitigata): 1168, co. 2, ma soprattutto quella basata sul titolo (contratto) / in termini di reintegrazione e anche in termini contrattuali. Queste due azioni il possessore può farle valere anche contro il proprietario, che in sede necessaria può rivendicare il possesso dimostrando di avere un diritto di proprietà sul bene o la cosa. (Riflessione finale) -

Perché l’ordinamento giuridico protegge il possessore, che può non esser proprietario, usufruttuario, ecc., e anzi può essere persino un ladro? Intanto è una protezione “graduata” (possesso di buona e malafede, continuo, pacifico) e comunque non definitiva (art. 705 c.p.c.). Ciò accade per salvaguardare esigenze di: →pacifica convivenza; →certezza nella circolazione della ricchezza, soprattutto mobiliare (vedi art. 1153)...


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