Riassunto 267 - appunti delg 267-200 PDF

Title Riassunto 267 - appunti delg 267-200
Author Antonio Gionfriddo
Course Diritto Commerciale
Institution Università telematica Universitas Mercatorum di Roma
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appunti delg 267-200...


Description

Diriitto degli enti locali Il Testo Unico degli Enti Locali è il D.Lgs. n. 267 del 2000. LA PROVINCIA Ai sensi dell’art. 114 della L. 3/2001 le PROVINCE sono enti autonomi, con propri statuti,poteri e funzioni. La provincia è ente intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi,ne promuove e ne coordina lo sviluppo. LA PROVINCIA NON E’ UN ENTE ESECUTIVO. Gode di autonomia normativa, statutaria, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria. La provincia inoltre è un Ente dotato di personalità giuridica pubblica (ciò lo si evince dal codice civile), è soggetto di diritto,essa è titolare di diritti e di doveri e può agire in funzione della loro tutela, acquisizione, estinzione e modifica. Sono elementi costitutivi della Provincia: 1. Il territorio che è costituito dall’insieme dei territori dei comuni che appartengono alla provincia. Il territorio è necessario per la delimitazione dell’ambito spaziale entro il quale la provincia esercita le sue competenze; 2. La popolazione è data dalla somma della popolazione dei comuni rientranti nel territorio della provincia;

3. Il patrimonio è costituito da tutti i beni e i diritti posseduti dalla provincia. Funzioni della Provincia Ai sensi dell’art 19 del D.Lgs 267/2000 spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori: difesa del suolo, valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizz. beni culturali, viabilità e trasporti, smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,servizi sanitari,raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Ulteriori compiti della provincia sono quelli del coordinamento e della programmazione, in quanto la provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione. In particolare la provincia predispone ed adotta il “piano territoriale di coordinamento (PTC)” che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. I CIRCONDARI I circondari sono organi di decentramento amministrativo della provincia e allo stesso tempo strumenti per garantire la partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale. Il circondario può avere solo ed

esclusivamente funzioni amministrative. È lo statuto della provincia che può disciplinare l’eventuale suddivisione del territorio provinciale in circondari. Ciò può avvenire in relazione all’ampiezza e alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione, alla funzionalità dei servizi. Organi del circondario sono: a) il Presidente del circondario che è eletto dall’assemblea dei sindaci a maggioranza assoluta ed ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento; b)L’assemblea dei sindaci che ha funzioni propositive, consultive e di coordinamento. LE CIRCOSCRIZIONI provinciali rappresentano la suddivisione dell’ambito territoriale della provincia. In base all’art. 133 Cost. la modifica delle circoscrizioni e l’istituzione di nuove Province si realizza x mezzo di leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni e sentita la regione interessata. In particolare l’art 21 D.Lgs. 267/2000 afferma che per la modifica delle circoscrizioni e l’istituzione di nuove province occorrono tre elementi fondamentali: la popolazione non deve essere inferiore a 200.000 abitanti, il territorio deve avere una dimensione tale da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il

riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale. Infine si richiede che il territorio di ogni Comune faccia parte di una sola Provincia, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie devono essere garantiti dalle province preesistenti alle nuove, unitamente al personale e ai beni, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita. ORGANI DELLA PROVINCIA L’art. 36 del T.U. individua gli organi della provincia: Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della provincia. La composizione del consiglio è rapportata proporzionalmente alla popolazione residente. Il consiglio provinciale analogamente a quello comunale dura in carica 5anni ovvero fino all’elezione del nuovo consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di ordinaria amministrazione (prorogatio). I motivi che portano alla cessazione anticipata del consiglio provinciale sono gli stessi previsti per il consiglio comunale. Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute deve essere di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all’ente. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri provinciali e cmq non superiore a 12 unità. Gli assessori

sono nominati dal Presidente della provincia. Il presidente inoltre, sceglie tra gli assessori un Vicepresidente. Anche il rapporto tra il presidente e i suoi assessori è tipo fiduciario. Il presidente infatti non ha limiti nello scegliere gli assessori e ha anche il potere di revoca degli stessi:la revoca però deve essere motivata e comunicata al consiglio. La Giunta provinciale in quanto organo esecutivo ha le medesime competenze della Giunta comunale. Il Presidente della provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della provincia. Entro il termine fissato dallo statuto, sentita la Giunta, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge. Gli atti amministrativi adottati dal presidente assumono la veste di ordinanza. Il presidente è inoltre membro del “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Distintivo del Presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della provincia da portare a tracolla.

IL COMUNE Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È l’ente territoriale originario più vicino ai cittadini. Il comune è dunque: ente locale, ente territoriale in quanto il territorio è uno dei suoi elementi costitutivi, ente autarchico in virtù del potere di emanare atti amministrativi con efficacia uguale a quelli emanati dallo stato, ente ad appartenenza necessaria in virtù dell’appartenenza ad esso di tutti i cittadini che risiedono nel suo territorio, ente autonomo in quanto gode di   nel senso che trova un limite invalicabile solo nei principi fissati dalla costituzione. In particolare il Comune ha autonomia: _ Statutaria ovvero capacità di porre in essere il proprio statuto, _ Normativa cioè la capacità per l’ente di costituire il proprio ordinamento mediante l’emanazione di norme, _ Organizzativa ed amministrativa, _ impositiva e finanziaria     sono il territorio (cd

elemento materiale), la popolazione (cd elemento personale) e il patrimonio ovvero il complesso delle attività economiche del comune. Il comune ha inoltre personalità giuridica di diritto pubblico

Attributi essenziali della personalità sono: Il nome Lo stemma, identificativo del comune Il Gonfalone, drappo che riproduce lo stemma. Il Gonfalone è l’emblema degli enti locali.  L’art 133 Cost. in materia di istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni, prevede in primo luogo una riserva di legge regionale ed in secondo luogo un obbligo di consultazione delle popolazioni interessate. Inoltre il T.U. disciplina due diverse ipotesi di istituzione di nuovi comuni cui si può procedere: - Attraverso la fusione di due o più comuni contigui; - Ex novo, tenendo conto però della soglia minima necessaria di 10.000 abitanti. Quanto all’ipotesi di distacco di un Comune dalla regione di appartenenza ad altra regione, è necessaria l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum e con legge della repubblica, sentiti i Consigli regionali.   è

una figura  

È un ente sprovvisto di personalità giuridica.

Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei Municipi.

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Sono definibili come articolazioni interne del comune stesso, aventi una propria individualità per le caratteristiche topografiche, sociali ed economiche che le distinguono. Esse non sono dotate di personalità giuridica, non sono enti territoriali ma hanno una propria soggettività giuridica. L’art 17 al 3°co. del d. lgs. 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione compresa tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti, l’istituzione delle circoscrizioni è facoltativa. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Il comune prevede x mezzo dello statuto a disciplinare l’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni. ORGANI DEL COMUNE sono: Il Consiglio:in proporzione al numero dei residenti ciascun Comune dispone un certo numero di consiglieri che va da un minimo di 12 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti fino ad un massimo di 60 membri per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. Il Consiglio comunale resta in carica per 5 ANNI. I Consiglieri possono cessare dalla carica in caso di: A) decesso,

B)decadenza che può verificarsi per cause di ineleggibilità sorte dopo l’elezione o per cause di incompatibilità preesistenti o successive,o per mancato intervento senza giustificato motivo ai lavori del consiglio; C) rimozione : in tal caso il provvedimento di rimozione va adottato con decreto del Ministero dell’Interno; D) dimissioni, le quali devono essere presentate personalmente e protocollate immediatamente. Il Consiglio entro e non oltre 10 GIORNI deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Il Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. I Consigli disciplinano il loro funzionamento con apposito regolamento consiliare, che deve essere approvato a maggioranza assoluta. -I Consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, mentre nei comuni sino a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal Sindaco. La Giunta comunale: può definirsi l’organo esecutivo dell’ente locale con competenza autonoma. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, che non può essere superiore ad 1/3 del numero dei consiglieri comunali, ovvero da un minimo di 4 assessori per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ad un massimo di 16 per i comuni con popolazione

superiore a un milione di abitanti. Gli assessori vengono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione e restano in carica 5 ANNI. Allo scadere del mandato Giunta e Sindaco restano in carica fino alla nomina del nuovo esecutivo. Oltre che per scadenza del termine la Giunta può cessare anche per decadenza, le cui cause sono: impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco; scioglimento del consiglio comunale; dimissioni di tutti gli assessori; mozione di sfiducia. Quest’ultima deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati. Una volta approvata la mozione di sfiducia, si deve procedere allo scioglimento del Consiglio. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Il Sindaco. (l’art 5 Cost. prevede le modalità di elezione del Sindaco) È organo monocratico del Comune, egli inoltre ha una duplice veste: - capo dell’amministrazione comunale, - ufficiale di Governo. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, e dura in carica 5 ANNI. Il sindaco cessa dalla carica al termine del mandato. Cause di cessazione dalla carica sono anche: impedimento permanente, rimozione per gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di

ordine pubblico, decadenza, decesso. Nel caso delle dimissioni, queste divengono efficaci ed irrevocabili soltanto dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio che avviene con l’iscrizione all’ordine del giorno. Le dimissioni del sindaco costituiscono causa di scioglimento del consiglio dovuta all’impossibilità di assicurarne il normale funzionamento. Contestualmente allo scioglimento viene nominato un commissario. Tuttavia chi è stato Sindaco per due mansioni consecutivi non è immediatamente rieleggibile salvo il caso in cui uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con tale atto il Sindaco assume la pienezza delle sue funzioni. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla ogni qualvolta la città sia rappresentata in cerimonie ufficiali. Al sindaco spetta: la rappresentanza dell’ente, convocare e presiedere la Giunta nonché il Consiglio, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, provvedere alla nominadesignazione e revoca dei rappresentanti del comune, adottare ordinanze contingenti ed urgenti. Il Sindaco

inoltre commina sanzioni amministrative per l’inosservanza dei regolamenti comunali. Il sindaco quale ufficiale del governo sovraintende all’emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, e alla vigilanza al fine di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Al sindaco infine compete la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, leva militare e statistica. L’atto amministrativo generalmente adottato dal Sindaco prende il nome di ORDINANZA. Le ordinanze possono essere di due tipi: a) ordinanze ordinarie adottate dal sindaco per imporre determinati comportamenti in osservanza ed attuazione di disposizioni di leggi o regolamenti. Esse devono essere redatte per iscritto e notificate ai destinatari ed infine sono immediatamente esigibili. c) ordinanze contingibili ed urgenti: spetta in capo al sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad esigenze esclusivamente locali nell’ambito sanitario e igiene pubblica, incolumità pubblica e sicurezza urbana. Possono essere contingibili e urgenti anche quei provvedimenti diretti a modificare gli orari degli esercizi commerciali o gli orari di apertura dei pubblici uffici. Tali tipi di ordinanze devono essere necessariamente motivate e devono recare un preciso termine finale.

Alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Il VICESINDACO Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta da lui scelti, un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Si distinguono tre diverse ipotesi in cui può intervenire il Vicesindaco: impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, assenza o impedimento temporaneo, sospensione comminata di diritto ai sensi dell’art 59 T.U. Per l’esercizio di questa funzione vicaria non è necessaria alcuna manifestazione di volontà né da parte del supplente né da parte del supplito. La legge attribuisce al Vicesindaco tutte le funzioni spettanti al Sindaco.

Sistema elettorale dei Comuni e Province L’elettorato ATTIVO è la capacità di votare, i cui requisiti sono la cittadinanza italiana e la maggiore età; L’elettorato PASSIVO è invece la capacità di ricoprire cariche elettive.

Il sistema elettorale vigente per i Comuni con popolazione non superiore alla soglia demografica dei 15.000 abitanti è quello maggioritario nel quale l’elezione dei consiglieri comunali avviene contestualmente a quella del Sindaco. Con la lista di candidati al Consiglio deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio. Mentre nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale. In questo caso il sistema elettorale adottato è quello proporzionale e a due turni. Risulta eletto Sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio provinciale. Per l’elezione del presidente vigono le stesse modalità sancite x l’elezione del Sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti. Una volta terminate le procedure elettorali ed avvenuta la proclamazione degli eletti, l’Ufficio del Ministero dell’Interno in materia elettorale raccoglie tutti i dati relativi agli eletti “nell’Anagrafe degli amministratori locali” .

L’AUTONOMIA NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI PUO’ESSERE LEGISLATIVA, STATUTARIA E REGOLAMENTARE MA MAI GIUDIZIARIA IL PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO LO SI TROVA NELL’ART. 5 COST. SI DEFINISCONO PICCOLI COMUNI QUELLI CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI

Il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla L. 241/’90 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Ove il

procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. I I procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni e cmq non oltre i 90 giorni. In ultimo in presenza di particolari circostanze e complessità del procedimento il termine può essere ampliato fino ad un massino di 180 giorni. Tale previsione non si applica xrò ai procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e a quelli riguardanti l’immigrazione. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (cioè quando il procedimento può essere instaurato solo con atto propulsivo del soggetto interessato all’emanazione di un provvedimento, ad esempio l’istanza x il rilascio di un’autorizzazione; mentre il procedimento è ad iniziativa d’ufficio quando è instaurato su impulso della stessa P.A. procedente). I termini per la conclusione possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei predetti termini. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservan...


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