Riassunto 3 bilancio d\'esercizio PDF

Title Riassunto 3 bilancio d\'esercizio
Author Xhentila Meci
Course Economia aziendale
Institution Università degli Studi di Ferrara
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BILANCIO D’ESERCIZIO Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile avente il compito di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa al termine del periodo amministrativo e il risultato economico dell’esercizio. Le società di capitali che non adottano i principi contabili IAS/IFRS devono redare il bilancio secondo le norme del Codice Civile (principio di redazione, criteri di valutazione, struttura delle varie parti che lo compongono). Per le imprese individuali e le società personali gli schemi di bilancio sono liberi, esse devono solo attenersi ai criteri di valutazione previsti per le società di azioni. Spesso soggetti spesso ricorrono agli schemi civilistici per esempio per l’imponibile IRAP, si determina con riferimento ad alcune voci del Conto economico art. 2425cc. Il bilancio d’esercizio svolge le seguenti funzioni: È uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per coloro ai quali compete l’amministrazione dell’impresa e per gli altri stakeholder interni (soci, management, personale dipendente, che operano all’interno dell’azienda e quindi sono interessati alla situazione e al risultato dell’azienda). È un strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di stakeholder esterni (soggetti che non fanno parte dell’azienda ma sono interessati ai suoi andamenti. Banche, enti locali, amministrazione fiscale) LA CLAUSOLA GENERALE E I PRINCIPI DI REDAZIONE Clausola generale (art. 2423cc): il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Principi di redazione: 1. Principio della prudenza: bisogna escludere gli utili sperati (non dà frutto), per cui possono essere indicati in bilancio soltanto gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura. 2. Principio della continuità aziendale (going concern principle): le valutazioni di bilancio devono essere eseguite in un’ottica di funzionamento secondo cui le valutazioni di bilancio devono essere eseguite in un'ottica di funzionamento, cioè nell'ipotesi che la gestione possa prevedibilmente proseguire in condizioni di equilibrio economico (i costi dei fattori produttivi utilizzati sono pienamente reintegrati mediante i ricavi) e di equilibrio finanziario (le entrate monetarie sono in grado di fronteggiare regolarmente i pagamenti che l’azienda deve effettuare). È cioè esclusa l'ipotesi di un'imminente liquidazione o cessione dell'azienda. 3. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le valutazioni devono essere effettuate tenendo conto anche della effettiva funzione economica che gli elementi patrimoniali svolgono nell'impresa, per cui le operazioni devono essere rappresentate secondo la loro realtà economica

piuttosto che secondo gli aspetti prettamente giuridico-formali che le caratterizzano. 4. Principio della competenza economica: questa è l'applicazione del principio di correlazione (o "matching principle") tra costi e ricavi, in base al quale il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all'esercizio al quale si riferiscono "economicamente" e non a quello in cui sono pagati o riscossi. 5. Principio della valutazione separata: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dello schema di bilancio devono essere valutati separatamente, adottando il criterio più idoneo per ciascun elemento. 6. Principio della costanza dei criteri di valutazione: I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Questo principio, al quale si può derogare soltanto in casi eccezionali e dando idonee giustificazioni nella Nota integrativa, intende evitare "manovre" sulle valutazioni e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo. LA STRUTTURA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Secondo l’articolo 2423cc, il bilancio è costituito: ■ lo Stato patrimoniale, che configura la struttura e l'entità del patrimonio; ■ il Conto economico, che dà dimostrazione del risultato dell'esercizio; ■ la Nota integrativa, documento con carattere prevalentemente descrittivo avente lo scopo di completare le informazioni fornite dai due prospetti contabili di cui e motivare alcune scelte, come certe valutazioni, deroghe a norme di legge, ecc. Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, con la quale gli amministratori strano l'andamento degli affari e la situazione della società nel suo complesso e nei vari tori in cui essa ha operato, sia direttamente sia tramite controllate. Completano poi il sistema informativo del bilancio d'esercizio: ■ la Relazione del collegio sindacale, ove questo organo esista; ■ la Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che può essere un revisore contabile oppure una società di revisione. Infine, se la società possiede partecipazioni in società controllate e collegate, al bilancio vanno allegati la copia integrale dell'ultimo bilancio delle controllate, i prospetti riepilogativi dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate e il bilancio consolidato. Spesso per accrescere il potenziale informativo del bilancio, anche indipendentemente un preciso obbligo di legge, gli amministratori vi inseriscono: ■ il Rendiconto finanziario; ■ il Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto.

Gli schemi civilistici di bilancio sono sostanzialmente a struttura obbligatoria, nel senso che nello Stato patrimoniale e nel Conto economico vanno iscritte separatamente e nell' ordine indicato le voci previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. 1. Lo Stato patrimoniale è redatto nella forma a sezioni contrapposte o divise e prevede quattro gruppi di attività, classificate secondo il criterio della destinazione economica, e cinque gruppi tra passività e netto, distinti in base alla origine delle fonti di finanziamento.

La "materia prima" per la formazione dello Stato patrimoniale è rappresentata dai conti che compaiono in quella che abbiamo chiamato "zona patrimoniale" della Situazione contabile finale, redatta dopo le scritture di assestamento. Infatti, lo Stato patrimoniale del bilancio si ottiene, sulla base di un appropriato Piano dei conti, attraverso opportune aggregazioni e rettificazioni di quei valori contabili. 2. Il Conto economico, la cui struttura è prevista dall'art. 2425 del Codice Civile, si presenta in forma scalare e ha una configurazione a valore e costi della produzione, con costi classificati per natura. Il maggior pregio di tale Conto economico è proprio la forma espositiva che consente l'individuazione di alcune significative "aree di gestione" e la determinazione dei relativi risultati intermedi.

I dati per la formazione del Conto economico si traggono dalle voci che costituiscono la "zona reddituale" della Situazione contabile finale, procedendo alle necessarie sintesi onde otte-nere le voci che devono essere indicate nello schema previsto dalla legge. Negli schemi dei prospetti contabili del bilancio (riportati alle pagine successive) le varie voci sono contrassegnate come segue: ■ le lettere maiuscole indicano i raggruppamenti o macroclassi; ■ i numeri romani — che figurano solo nello Stato patrimoniale — indicano le sottoclassi; ■ i numeri arabi e, in alcuni casi, le lettere minuscole indicano rispettivamente le voci e le loro ulteriori suddivisioni (sottovoci). Per favorire la chiarezza del bilancio il legislatore ha previsto che le voci precedute da numeri arabi possano essere:  suddivise, mantenendo però la voce complessiva e il relativo importo;  raggruppate, quando gli importi siano irrilevanti o quando il raggruppamento mi chiarezza del bilancio;  adattate, quando ciò sia necessario per la natura dell'attività svolta. Inoltre, devono essere aggiunte altre voci quando il loro contenuto non si possa inserire in una di quelle previste dal Codice Civile. La legge vieta poi i compensi di partite, il che significa che non possono compiersi compensazioni tra voci dell'attivo e voci del passivo e neppure tra costi e ricavi, che costituiscono voci espressamente previste dagli schemi di bilancio. Inoltre, entrambi i prospetti contabili del bilancio vanno redatti a stati comparati, indicando per ogni voce l'importo relativo all'anno precedente, in modo da assicurare la comparabilità dei bilanci nel tempo. Il bilancio va redatto in unità di euro, arrotondando opportunamente i vari importi. Ciò può far mancare la "quadratura" dei prospetti contabili, la dottrina propone che la differenza da arrotondamenti possa essere trattata in due modi:  Iscrivendola nello Stato patrimoniale in un'apposita Riserva da arrotondamenti voce A VII "Altre riserve") e — a seconda del segno — tra gli Oneri straordinari o tra i Provento straordinari del Conto economico;  Determinando l'utile o la perdita d'esercizio in base alle voci del Conto economico arrotondate e riportando tale risultato nello Stato patrimoniale, nel quale il pareggio si otterrà iscrivendovi la differenza come Riserva da arrotondamenti.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO SECONDO GLI IAS/IFRS Per società quotate in mercati regolamentati e per tutte le società comunque tenute ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, invece, le regole di redazione, i criteri di valutazione e gli schemi di rappresentazione sono alquanto differenti. In base al Principio IAS 1 — Presentazione del bilancio il bilancio d'esercizio è formato dai seguenti documenti che costituiscono un tutto "inscindibile". 1. La Situazione patrimoniale-finanziaria (Statement of financial position), che corrisponde allo Stato patrimoniale: riporta le attività, le passività e il patrimonio netto risultanti alla chiusura dell'esercizio ed è la parte del bilancio che ha il compito di fornire la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Per questo documento non è stato predisposto uno schema obbligatorio, ma è stato solamente previsto che gli elementi patrimoniali attivi siano distinti in attività correnti e attività non correnti e, analogamente, che gli elementi passivi siano classificati in passività correnti e passività non correnti. Secondo gli IAS, le attività correnti sono le disponibilità liquide, le attività che sono destinate alla vendita o al consumo nel corso del normale ciclo operativo della società nonché le attività classificate come "held for trading", cioè detenute prevalentemente per la negoziazione, e — infine — quelle di cui è prevista la cessione entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio. Per ciclo operativo si intende il tempo che intercorre fra il momento dell'acquisizione dei beni per il processo produttivo e il loro realizzo in disponibilità liquide o mezzi. Le passività correnti, invece, sono quelle delle quali è prevista l'estinzione nel corso del normale ciclo operativo della società o nei 12 mesi successivi alla chiusura del periodo amministrativo. I debiti commerciali si considerano sempre come passività correnti. 2. Il Conto economico complessivo (Statement of comprehensive incorre), che può essere composto da un numero limitato di voci per quanto riguarda il suo contenuto, ma che va comunque redatto in forma scalare (o progressiva) e può essere configurato secondo un duplice criterio di classificazione dei componenti di reddito: ■ per natura, ossia in base al tipo di fattore produttivo acquisito; ■ per destinazione (o per funzione); in questo caso — accanto ai ricavi di vendita e agli altri ricavi — vanno indicati il costo del venduto (o costo della produzione venduta), i costi commerciali e i costi amministrativi. Se viene adottata questa soluzione, però, occorre fornire nelle Note esplicative adeguate informazioni sulla natura dei costi. Il documento mette in evidenza — in due distinti prospetti oppure in un unico prospetto — le voci di costo e di ricavo che determinano l'utile o la perdita dell'esercizio, cui si aggiungono le altre componenti di Conto economico complessivo, ossia le variazioni di elementi attivi o passivi imputate a riserve di

patrimonio netto (ad esempio, le variazioni di fair value di attività disponibili per la vendita). 3. Il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (Statement of changes in equity), che nel bilancio IAS/IFRS è un documento a parte, mentre nella disciplina civilistica è compreso nelle informazioni richieste dalla Nota integrativa (art. 2427, n° 4 e n° 7-bis del Codice Civile). 4. Il Rendiconto finanziario (Statement of cash flows), un documento che ha la funzione di chiarire, in termini di fonti e di impieghi di capitale, le modificazioni che la gestione ha determinato nella situazione finanziaria dell’impresa. 5. Le note di bilancio (Notes), documento corrispondente alla Nota integrativa del bilancio redatto secondo le regole civilistiche....


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