Riassunto Diritto Commerciale Parte 2 L’impresa collettiva PDF

Title Riassunto Diritto Commerciale Parte 2 L’impresa collettiva
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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PARTE 1.2 – L’impresa collettiva.
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PARTE 1.2 – L’impresa collettiva.

18) La società in generale. L'impresa può essere svolta nel nome e per conto non solo di una persona fisica, ma anche di una pluralità di persone fisiche: in questi casi si ha l'impresa collettiva. Secondo il codice, quando due o più persone (i c.d. soci) si riuniscono per esercitare "in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili", si ha una società. Nella società, l'esercizio dell'impresa costituisce lo scopo comune degli associati. Stando all'art. 2247, "Con il contratto di società due o più persone conferiscono bene o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". La società nasce dunque da un contratto al quale possono partecipare più di due persone, e quindi da un contratto plurilaterale. Ciò deriva dal fatto che le parti non si scambiano prestazioni ma le riuniscono per il raggiungimento di uno scopo comune. I c.d. "conferimenti" dei soci, cioè le loro prestazioni, consistono nell'attribuzione alla società di un diritto reale o di un diritto personale. L'oggetto dei diritti attribuiti alla società poi può essere il più vario. Partecipando alla società, ogni contraente acquista lo stato di socio e cioè il diritto a partecipare, per una quota, ai risultati dell'attività sociale (c.d. "partecipazione sociale"). La partecipazione sociale comprende il diritto di ricevere dalla società: a) una parte degli utili realizzati. b) Una quota del patrimonio sociale allo scioglimento della società stessa (diritti sociali patrimoniali). Comprende poi il diritto di partecipare alla amministrazione della società (diritti sociali amministrativi). Può comunque accadere che la società abbia origine anche da un atto unilaterale invece che da un contratto tra più parti. La legge, infatti, ammette che la società per azioni e la società a responsabilità limitata possano essere costituite con atto unilaterale anche da una sola persona. Anche in tali ipotesi, comunque, dopo una costituzione unilaterale si può addivenire a una pluralità di soci. Tutta la disciplina societaria presuppone che l'impresa venga svolta non solo per conto, ma anche nel nome della società. Non è quindi prevista l'ipotesi della impresa svolta per conto della società, ma nel nome di uno dei soci (società interna od occulta): se questa ipotesi si realizza, alla società si applica la disciplina della società in nome collettivo. ****

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19) Le caratteristiche dei vari tipi societari. Cenni.

Oltre alle società cooperative, i tipi sociali previsti per legge sono sei:      

società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata;

I criteri su cui si fonda la distinzione sono tre: I. la presenza o meno di responsabilità personale dei soci per il pagamento dei debiti della società; II. la natura della attività sociale; III. la presenza o meno di azioni;

Passiamo in rassegna più dettagliatamente questi criteri. Primo criterio. Presenza o meno della responsabilità personale dei soci. I diritti che i soci conferiscono alla società costituiscono il patrimonio sociale; poi la società inizia la sua attività per mezzo degli organi sociali. Quando dall'esercizio della attività sociale derivano dei debiti, i creditori possono anzitutto soddisfarsi di quanto loro dovuto sul patrimonio sociale. In alcuni tipi societari tuttavia, se il patrimonio sociale è insufficiente, possono rivolgersi anche contro i soci, i quali perciò sono personalmente responsabili. Una distinzione tra tipi sociali dunque è la seguente: a) tipi sociali in cui tutti i soci sono personalmente responsabili per i debiti della società: società semplici, società in nome collettivo; b) tipi sociali in cui nessun socio è personalmente responsabile: società per azioni e società a responsabilità limitata; c) tipi sociali in cui vi sono due categorie di soci, gli uni personalmente responsabili anche per i debiti sociali, e gli altri no: società in accomandita semplice e in accomandita per azioni; società semplici in cui sia stabilito che alcuni soci sono esclusi dalla responsabilità sociale.

Secondo criterio. La natura della attività sociale. Se l'attività sociale è una attività commerciale, non si può adottare il tipo della società semplice, ma occorre scegliere uno degli altri tipi. Se invece l'attività sociale non è commerciale, la società sarà una società semplice, a meno che i soci non abbiano espressamente stabilito di adottare un tipo diverso.

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Terzo criterio. Esistenza o meno di azioni. Il patrimonio sociale può essere diviso in tante quote quanti sono i soci. Può anche essere diviso in un numero predeterminato di quote, le quali vengono così ad essere di valore uguale mentre ogni socio può essere titolare di una o più quote. Questo criterio permette di distinguere le società per azioni dalle società a responsabilità limitata, così come le società in accomandita semplice dalle società in accomandita per azioni: infatti, è solo nelle società per azioni e in accomandita per azioni che le quote sono rappresentate da azioni.

Riassumiamo. - Società semplice. E' una società che non può esercitare impresa commerciale, in cui tutti i soci hanno di solito responsabilità personale. Le altre società hanno invece per oggetto, normalmente, attività commerciale. Esse sono: - Società in nome collettivo: società in cui tutti i soci hanno responsabilità personale. - Società in accomandita semplice: è una società in cui ci sono due categorie di soci, quelli con responsabilità personale (accomandatari) e quelli senza responsabilità personale (accomandanti). - Società in accomandita per azioni: è una società in cui i soci presentano le stesse caratteristiche del tipo precedente, ma in cui le quote sociali sono rappresentate da azioni. - Società per azioni: in essa alcun socio ha responsabilità personale e le quote sono rappresentate da azioni. - Società a responsabilità limitata: nessun socio ha responsabilità personale, ma le quote non sono rappresentate da azioni.

Le società semplici devono essere iscritte in una sezione speciale. Le altre società invece hanno obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. *** 20) Società di persone e società di capitali. Differenze.

Società di persone. Sono denominate Società di persone la società semplice, la Snc e la Sas, per le quali il legislatore suppone che ogni socio abbia scelto di partecipare alla società anche in considerazione delle persone individuali degli altri soci. In tali società, le quote sociali sono intrasferibili dunque senza il consenso di tutti i soci o della maggioranza degli stessi. Società di capitali. Esse sono la Spa, la Srl e la Società in accomandita per azioni, in quanto in dette società la persona dei soci e le loro qualità hanno meno importanza, mentre hanno maggiore rilievo i conferimenti. 19

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica. Pertanto, tali società sono persone giuridiche distinte dalle persone dei soci. In forza di tali distinzioni, consegue che: a) del patrimonio sociale non possono disporre i soci come singoli, ma solo gli organi della società. b) solo chi compie atti con gli organi sociali competenti entra in rapporto con la società. c) i creditori particolari dei singoli soci non possono soddisfarsi sul patrimonio della società. d) essi non possono pretendere la liquidazione della quota del socio loro debitore.

Per le società di persone invece, si discute se le stesse abbiano personalità o soggettività giuridica, ovvero se godano soltanto di autonomia patrimoniale. Tuttavia, c'è un caso eccezionale in cui i creditori particolari dei soci delle società semplici possono richiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore: ciò accade quando essi non trovano nel patrimonio personale rimasto nella disponibilità del loro debitore altri beni su cui soddisfarsi. **** 21) La società semplice. La società semplice costituisce il tipo meno complicato di società. Essa non può svolgere attività commerciale e pertanto è destinata all'esercizio di attività agricola o attività professionale. Il contratto di costituzione può essere concluso in qualsiasi forma, anche oralmente o addirittura per fatti concludenti. Poiché la società semplice deve essere iscritta nella apposita sezione speciale, è previsto che in caso di contratto verbale la domanda di iscrizione, la quale deve indicare gli accordi sociali, deve essere sottoscritta da tutti i soci. Quando si conferiscono determinati diritti su beni immobili tuttavia, si deve osservare la forma scritta a pena di nullità. Per disciplinare la esecuzione del rapporto sociale, si osserva il contenuto del contratto, cioè il contenuto del contratto a tal fine predisposto dai soci. Se il regolamento manca o è solo parziale, si applicano le disposizioni del codice che regolano i rapporti tra i soci e i rapporti con terzi. Per quanto riguarda i rapporti tra i soci, meritano di essere sottolineati i seguenti punti. a) I conferimenti di ciascun socio. Nel contratto può mancare l'indicazione dei conferimenti dovuti dai soci, e la legge presume che essi vengano dati in parti uguali e presumibilmente in moneta. Se il patrimonio è insufficiente per il raggiungimento dello scopo sociale, i soci non sono obbligati a compiere altri conferimenti, e l'inidoneità del patrimonio sociale al raggiungim ento dello scopo è causa di estinzione della società. La somma dei valori rappresentati dal conferimento dei soci rappresenta il valore del patrimonio sociale al momento della costituzione della società (il capitale sociale). Oggetto di conferimento in società può anche essere una prestazione di attività personale (c.d. socio d'opera).

b) L'amministrazione della società. Se nel contratto non è stabilito nulla, tutti i soci sono amministratori. 20

L'amministrazione si svolge in forma disgiuntiva, e perciò ogni socio ha il potere di compiere da solo qualunque atto di gestione. Questo sistema garantisce rapidità nelle decisioni, ma non assicura una tutela efficace contro il compimento di atti dannosi. L'opposizione di uno dei soci è infatti possibile, ma essa deve avvenire prima del compimento dell'atto; quando l'opposizione è tempestiva, l'atto non può più essere compiuto (c.d. diritto di veto) fin quando sull'opposizione stessa non hanno deciso tutti i soci a maggioranza. Va notato che tale maggioranza non si computa per teste, ma secondo la quota di utili attribuita a ciascun socio. Nella società semplice non esiste assemblea dei soci. La somma delle volontà dei soci singolarmente considerati costituisce la deliberazione dei soci.

c) Partecipazione agli utili e alle perdite. Nella società semplice le parti spettanti ai soci sugli utili e sulle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le parti si presumono uguali, con possibilità di deroga da parte dei soci che sono sempre liberi di determinare come credono la loro partecipazione agli utili e alle perdite. E' tuttavia vietato il c.d. “patto leonino”, con cui uno o più soci sono completamente esclusi da ogni partecipazione. La vita della società è divisa in esercizi annuali, con diritto alla ripartizione degli utili realizzati in ciascuno di essi. Questa è una regola che vale per tutti i tipi di società.

Passiamo ad approfondire altri aspetti fondamentali della disciplina della società semplice. I. La rappresentanza della società. Salvo che non sia disposto altrimenti, ogni socio amministratore ha anche la rappresentanza della società: ha il potere di decidere gli atti da compiere in quanto amministratore; in quanto rappresentante, ha anche il potere di compierli in nome e per conto della società. La rappresentanza e l'amministrazione sociale sono disgiunte. Sovente però è richiesta la c.d. “firma congiunta” di almeno due amministratori perché gli atti siano validi. II. La responsabilità verso i creditori sociali. Per le obbligazioni sociali è responsabile la società con il patrimonio sociale. Inoltre, rispondono tutti i soci con i loro patrimoni personali. La responsabilità personale dei soci è illimitata e solidale, pertanto i creditori sociali possono pretendere il pagamento del loro intero credito anche da uno solo dei soci. La responsabilità personale dei soci è però sussidiaria, e quindi i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai soci solo quando la società non è in grado di saldare i debiti. Se il creditore sociale agisce direttamente in via esecutiva sul patrimonio personale di un socio, questi può bloccarne l'azione solo se è in condizione di indicare i beni della società sui quali il creditore possa soddisfarsi agevolmente. Alcuni soci possono essere liberati dalla responsabilità personale solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) che la mancanza di responsabilità personale risulti dal contratto; b) che tale patto contrattuale sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; c) che i soci senza responsabilità personale non amministrino la società;

III. Creditori particolari dei soci. La società semplice gode di autonomia patrimoniale, e quindi i creditori particolari dei soci non possono né soddisfarsi sul patrimonio sociale né pretendere che la società liquidi la quota del loro debitore: finché dura la società, possono solo far valere i propri diritti sulla quota degli utili spettantigli e compiere atti conservativi sulla sua quota di liquidazione. 21

Se poi i beni rimasti nel patrimonio del debitore non sono sufficienti a soddisfare i suoi creditori particolari, costoro possono chiedere la liquidazione della quota in ogni tempo. E' poi vietato al creditore particolare del socio, che sia a sua volta debitore della società, la compensazione del credito che vanta verso il socio con il debito che ha verso la società. Nella società semplice non è possibile il libero trasferimento della partecipazione sociale, per atto tra vivi. Pertanto nessun socio può trasferire la sua quota o parte di essa ad un terzo, se tutti gli altri soci non sono d'accordo o se nel contratto non ne è stato espressamente ammesso il libero trasferimento. *** 22) Recesso, esclusione e morte del socio nella società semplice. Si ha "scioglimento parziale" della società quando la società continua ad esistere, ma uno o più soci cessano di essere tali. Nella società semplice si ha scioglimento parziale per recesso, esclusione o morte di uno o più soci. Vediamo questi casi separatamente. 1) Recesso. Il socio ha il diritto di recedere in alcune ipotesi definite: a) quando la durata della società, per clausola originaria del contratto o per proroga successiva, è indeterminata o commisurata alla vita di uno dei soci; b) nei casi previsti nel contratto sociale; c) quando sussiste una giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci. 2) Esclusione. La legge distingue l'esclusione di diritto dall'esclusione deliberata dalla maggioranza: in entrambi i casi il socio escluso deve uscire dalla società. - Nell'esclusione di diritto, l'avvenimento previsto dalla legge produce automaticamente l'estinzione del rapporto sociale tra il socio e la società; - Nell'esclusione per delibera, l'avvenimento fa sorgere il diritto degli altri soci di procedere all'esclusione: è la maggioranza che decide di procedere o meno alla esclusione del socio. Gli avvenimenti per cui vi è esclusione automatica sono due: a) il fallimento personale del socio; b) la richiesta di liquidazione della quota da parte di un creditore particolare del socio, che non possa soddisfarsi sugli altri beni dello stesso.

Gli avvenimenti per cui sorge il diritto degli altri soci ad escludere il socio sono: a) gravi inadempienze; b) interdizione o inabilitazione del socio; c) condanna del socio ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici; d) impossibilità di compiere il conferimento d'opera che l socio si era obbligato a svolgere; e) perimento del bene conferito. L'esclusione è decisa dai soci a maggioranza, che in questo caso si calcola per numero.

3) Morte del socio. Nella società semplice, la morte del socio produce l'estinzione del rapporto sociale tra il defunto e la società, mentre la società continua tra i soci superstiti. 22

Ci sono comunque due soluzioni alternative: i soci superstiti possono o deliberare lo scioglimento totale della società ovvero continuarla assieme agli eredi del defunto, se questi vi acconsentono. 4) Liquidazione della quota. Nei casi in cui il rapporto si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto di avere dalla società una somma di denaro corrispondente al valore della quota. Detto valore si determina in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

5) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi. Se il socio aveva responsabilità personale, egli o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Esso deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è opponibile. Se il socio paga delle somme ai creditori della società, per la somma pagata diventa a sua volta creditore della società, in quanto il valore della sua quota di liquidazione era stato determinati sul patrimonio netto, deducendo il debito che poi è stato obbligato a pagare. Nel caso di cessione delle quote, il socio ha diritto di regresso non solo verso la società, ma anche verso il cessionario. **** 23) L'estinzione della società semplice. Sono elencate dalla legge alcune cause di estinzione della società semplice. Al verificarsi di tali eventi, si ha lo scioglimento della società che entra in fase di liquidazione, durante la quale si devono soddisfare tutti i creditori sociali e si può distribuire l'attivo residuo; dopo di che, la società si estingue. Tali cause di estinzione sono cinque: 1) il decorso del termine, cioè la durata stabilita nel contratto, 2) il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) la deliberazione unanime dei soci; 4) la cessazione della pluralità dei soci; 5) le altre cause eventualmente fissate nel contratto sociale;

Il procedimento di liquidazione è imperniato sulla regola che il soddisfacimento dei diritti vantati dai terzi è preliminare alla definizione dei rapporti tra i soci: nella società di persone è però ammesso che nel contratto sociale si possa determinare diversamente il modo di procedere. Verificatasi una causa di scioglimento, i soci alla unanimità o il presidente del tribunale provvedono a nominare le persone dei liquidatori. I liquidatori ricevono dagli amministratori beni e documenti sociali, e redigono un inventario dal quale risulti lo stato patrimoniale della società. I liquidatore hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari; se i soci non hanno diversamente disposto, possono fare transazioni, compromessi e vendere in blocco i beni sociali. I liquidatori non possono però intraprendere nuove operazioni. 23

Le somme disponibili vanno impiegate per estinguere i debiti della società. Se le somme sono insufficienti, possono chiedere ai soci in maniera proporzionale il completamento dei conferimenti ancora dovuti, e ai soci con responsabilità personale il versamento di somme ulteriori. Fino al soddisfacimento dei creditori sociali, i liquidatori non possono distribuire i beni tra i soci. Ogni socio ha diritto a una somma pari al valore del suo conferimento. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, l'eventuale deficienza secondo la parte di ciascuno nelle perdite.

**** 24) La società in nome collettivo. Cenni. La società in nome collettivo presuppone un gruppo di soci competenti nell'attività economica scelta, e decisi a destinare in modo stabile alla società gli apporti in essa conferiti; non è infatti possibile alienare la partecipazione sociale (cioè trasferire ad altri la qualifica di socio), e ciò per due ragioni: sia perché non è facile trovare qualcuno che si assuma res...


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