L\'azienda - Riassunto Diritto commerciale PDF

Title L\'azienda - Riassunto Diritto commerciale
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi del Molise
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CAPITOLO QUINTO L’AZIENDA ( artt. 2555 – 2562 c.c. ) ART. 2555 c.c. Nozione. – L’azienda è il complesso dei beni organizzat dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Da questa sintetica nozione legislative emerge il rapporto esistente tra azienda e impresa sotto il profilo giuridico. Si tratta di un rapporto di mezzo a fine: l’azienda costituisce l’apparato strumentale ( locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc. ) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività. Nella nozione di azienda l’accento va posto sul dato dell’organizzazione: l’azienda è infatti un insieme di beni eterogenei ( mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili ) che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche radicali nel corso dell’attività. Si tratta però sempre di un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale, per il coordinamento ed il rapporto di complementarietà tra i diversi elementi costitutivi instaurato dall’imprenditore e soprattutto per l’unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo. Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo sono dati fattuali che attribuiscono ai beni costituiti in azienda e all’azienda nel suo complesso uno specifico e particolare rilievo economico. I beni organizzati in azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai singoli beni isolatamente considerati. Se sul piano statico l’azienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico l’azienda è un nuovo valore, per l’attitudine alla produzione di nuova ricchezza. Ed è proprio tale “ valore dinamico “ dell’azienda, più che l’attuale consistenza oggettiva del patrimonio dell’imprenditore, che acquista rilievo per quanti con lo stesso entrano in contatto concedendogli credito. Il rapporto di strumentalità e di complementarietà tra i singoli elementi costitutivi dell’azienda fa sì ce il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono. Tale maggior valore si definisce “ AVVIAMENTO “. L’avviamento di un’azienda è rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto ( ricavi eccedenti i costi ) e può dipendere sia da fattori oggettivi che soggettivi: 



è avviamento OGGETTIVO quello ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dell’azienda, in quanto tali fattori sono insiti nel coordinamento funzionale esistente tra i diversi beni ( es., capacità di un complesso industriale di consentire una produzione a costi competitivi sul mercato ); è avviamento SOGGETTIVO quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere la clientela, la quale è essenziale perché l’impresa possa conseguire i necessari ricavi e realizzare un profitto.

Sul TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA ( artt. 2556 – 2562 c.c. ): il passaggio dell’azienda da un soggetto ad un altro comporta peculiari effetti ex lege ( es., divieto di concorrenza del cedente, successione nei contratti aziendali, ecc. ) ispirati dalla finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore di avviamento dell’azienda .

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIENDA Elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni, di qualsiasi natura ( cose mobili e immobili, materiali ed immateriali, fungibili ed infungibili ) organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ( art. 2555 c. c. ) . *Il termine “ beni “ viene inteso secondo il significato tratto dall’art. 810 c.c. “ sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti “. Beni aziendali e proprietà: per qualificare un dato bene come bene aziendale è rilevante la destinazione funzionale impressagli dall’imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico ( reale o obbligatorio ) che legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo. Non possono essere perciò considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa ( ad es., l’abitazione di proprietà dell’imprenditore ). Invece, la qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base ad un valido titolo giuridico, purché attualmente impiegati nell’attività di impresa ( ad es., i locali dell’impresa presi in affitto o il macchinario in leasing ). Si considerano, quindi, beni aziendali solo quei beni, di proprietà dell’imprenditore o del terzo di cui l’imprenditore dispone, che sono destinati allo svolgimento dell’attività di impresa. *Controverso è il significato da attribuire alla parola “ beni “ nell’art. 2555. Al riguardo occorre distinguere due concezioni: - una, estensiva dell’azienda, che ricomprende tra gli elementi costitutivi dell’azienda non solo l’organizzazione di beni, ma anche di servizi ( es., rapporti di lavoro col personale, crediti verso la clientela, debiti verso i fornitori e lo stesso avviamento ). Tale concezione onnicomprensiva non è però condivisibile; - un’altra, in cui elementi costitutivi dell’azienda sono solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore attualmente si avvale per l’esercizio dell’impresa ( complesso di soli beni ). “ Beni “, infatti, sono le cose che possono formare oggetto di diritti ( art. 810 c.c. ). In definitiva, l’azienda è e resta un complesso di soli beni ( cose ) e non è concepibile come un complesso di beni e di rapporti giuridici. L’azienda tra CONCEZIONE ATOMISTICA e CONCEZIONE UNITARIA. Azienda e universalità di beni. Esistono due concezioni sulla natura giuridica dell’azienda: 



la TEORIA UNITARIA considera l’azienda come un BENE UNICO, un bene nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono. Si è così affermato che l’azienda è un bene immateriale, rappresentato dall’organizzazione stessa. L’azienda è stata qualificata anche come UNIVERSALITA’ DI BENI: si ritiene perciò che il titolare dell’azienda abbia sulla stessa un vero e proprio diritto di proprietà unitario, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni; la TEORIA ATOMISTICA concepisce invece l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi ( proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento ).

La possibilità di concepire l’azienda come un nuovo bene sotto ogni profilo e a tutti gli effetti trova un ostacolo nei dati normativi: l’unificazione giuridica dei beni aziendali è solo relativa e funzionale, dato che per il trasferimento del complesso aziendale dovranno essere necessariamente osservate “ le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda “ ( art. 2556, 1° comma, c.c. ). La concezione atomistica si lascia perciò preferire come scelta di base. Azienda e universalità: la disciplina dettata per le universalità di mobili è applicabile all’azienda? ( Pag. 144 )L’applicabilità diretta ed integrale è certamente da escludere: l’azienda è costituita da beni eterogenei e può comprendere anche beni ( immobili e mobili ) che non sono di proprietà dell’imprenditore. Essendo l’azienda composta anche da beni immobili e da beni di proprietà anche di terzo, essa non può essere considerata universalità di beni mobili. Come per le universalità di beni mobili ( art. 1156 c.c. ), anche per l’azienda non vale la regola del “ possesso in buona fede vale titolo “, regola valida invece per in singoli beni mobili; il complesso mobiliare dell’azienda può anche essere acquistato per usucapione in virtù del possesso continuato per venti anni. La circolazione dell’azienda: oggetto e forma dei negozi traslativi. L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura. È importante stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, dato che solo nel primo caso potrà trovare applicazione la disciplina ricollegata alla circolazione di un complesso aziendale. Tale distinzione, però, non sempre è agevole, soprattutto quando l’atto di disposizione comprende solo parte dei beni aziendali. Inoltre, può verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti per sottrarsi agli effetti nei confronti dei terzi che ex lege conseguono al trasferimento di un’azienda, o che le parti siano propense ad etichettare come trasferimento di azienda ciò che tale in realtà non è. È principio consolidato che la qualificazione di una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda ( complesso di beni organizzati ) o come trasferimento di singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi, guardando cioè al risultato realmente perseguito e realizzato ( anche attraverso una serie coordinata di distinti atti di disposizione ) e non al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, e ciò perché il trasferimento di azienda produce effetti che incidono anche sulla posizione di terzi. Il trasferimento può riguardare l’intera azienda o parte di essa ( in questo caso si parla di “ trasferimento di ramo d’azienda “ ), purché la parte dell’azienda che si intende trasferire sia dotata di organicità operativa, ovvero sia funzionalmente autonoma al momento del trasferimento. È necessario inoltre che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale di quella data azienda trasferita. Le FORME DA OSSERVARE NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA sono fissate dall’art. 2556 c.c. : bisogna operare una netta distinzione tra forma necessaria per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini probatori e per l’opponibilità ai terzi. VALIDITA’: disciplina identica per ogni tipo di azienda ( agricola o commerciale ). I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza “ delle FORME STABILITE dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto “.

PROVA: solo per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda richiedono la FORMA SCRITTA solo ai fini della prova e per l’opponibilità ai terzi. La scrittura è richiesta solo ad probationem e la sua mancanza comporterà come unico effetto che le parti ( ma non i terzi ) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l’esistenza del contratto. PUBBLICITA’: sempre per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento d’azienda devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura del notaio entro trenta gg. e il relativo contratto deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

EFFETTI EX LEGE DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 1) DIVIETO DI CONCORRENZA 2) SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI 3) CREDITI E DEBITI AZIENDALI

1) Il divieto di concorrenza dell’alienante ( art. 2557 c.c. ) Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dall’azienda ceduta. Se l’azienda è agricola, il divieto opera solo per le attività ad essa connesse e sempre che rispetto a tali attività sia possibile sviamento della clientela. La norma contempera due esigenze opposte: quella dell’acquirente dell’azienda di trattenere la clientela e di godere dell’avviamento ( soggettivo ) del quale di regola si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo di vendita, e quella dell’alienante a non vedere compressa la propria libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo ( legislativamente ritenuto ) sufficiente per consentire all’acquirente di consolidare la propria clientela. Il divieto tuttavia non deve impedire qualsiasi attività professionale in capo all’alienante, ed è vietato prolungare la durata del divieto oltre cinque anni. Il divieto di concorrenza è così derogabile ed ha carattere relativo. In caso di vendita coattiva ( es., vendita in blocco dell’azienda da parte di organo fallimentare ) il divieto graverà in capo all’imprenditore fallito. ( Vedi pag. 151 ) Il divieto viene considerato violato ogni qualvolta si sia avuto sviamento della clientela dell’azienda ceduta anche per fatto indirettamente imputabile all’alienante. L’art. 2557 mira ad assicurare quello che tecnicamente viene considerato l’avviamento soggettivo ( quello che dipende dalla abilità e dalla capacità dell’imprenditore di attirare, conservare ed accrescere la clientela ). La tutela è volta a lasciare che l’acquirente dell’azienda possa nei primi cinque anni consolidare l’avviamento, del quale si è tenuto conto nella vendita. Per questo è necessario che l’alienante dell’azienda si attenga per un dato periodo dal fare concorrenza.

2) Successione nei contratti aziendali ( art. 2558 c.c. ) “ Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale “. La disciplina del trasferimento dell’azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica della stessa. A tal fine è agevolato il sub ingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l’alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa ( ad es., contratto di locazione dell’immobile, affitto di macchinari ) e allo svolgimento dei cicli produttivi ( contratti di somministrazione di materie prime ) e per dare sbocco ai suoi prodotti ( contratti di somministrazione stipulati con i clienti ). Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Spetterà al terzo contraente provare la carenze nelle qualità personali o la scarsa consistenza del patrimonio extra - aziendale dell’acquirente, il quale quindi non offre le stesse garanzie del cedente. Il consenso del terzo contraente non è più necessario per il trasferimento del contratto e l’effetto successorio si produce dal momento stesso in cui diventa efficace il trasferimento dell’azienda. Da questo momento il terzo contraente dovrà eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare dell’azienda. Il terzo contraente non resta senza tutela, ma la protezione legislativamente offertagli è molto limitata: può recedere dal contratto e quindi sciogliersi, con effetto ex nunc, dal vincolo contrattuale con l’acquirente. Il recesso però potrà essere validamente esercitato solo se sussiste una giusta causa e spetterà quindi al terzo contraente provare che l’acquirente dell’azienda si trova in una situazione oggettiva ( personale, patrimoniale o aziendale ) tale da non dare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto. La giusta causa ricorre quando la sostituzione del cessionario al cedente comporta un mutamento tale per cui l’altra parte non avrebbe stipulato il contratto. Per il trasferimento dei contratti personali sarà necessario che ci sia una espressa pattuizione contrattuale tra alienante ed acquirente dell’azienda, sia il consenso del contraente ceduto, ritornando alla formula dell’art. 1406. È opinione prevalente che “ contratti personali “ siano quei contratti nei quali l’identità e le qualità personali dell’imprenditore alienante sono state in concreto determinanti del consenso del terzo contraente, e ciò va accertato caso per caso. 3) Successione nei crediti ( quando l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico ) e nei debiti aziendali ( quando il terzo contraente ha già integralmente eseguito le proprie prestazioni ). Se l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico al momento del trasferimento dell’azienda, residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo ( ad es., ha venduto merci con pagamento differito ); viceversa, residuerà un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni ( ad es., l’imprenditore ha acquistato materie prime ma non le ha ancora pagate ). In sede di vendita dell’azienda troverà applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali ( e non quella prevista dall’art. 2558 riguardante la successione nei contratti ). CREDITI ( art. 2559 c.c. ): la cessione dei crediti relativa all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del contratto nel registro delle imprese ( sorta di notifica

collettiva ). Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Questa disciplina si applica alle imprese soggette a registrazione ( art. 2195: attività industriale – attività intermedia nella circolazione dei beni – attività di trasporto – attività assicurativa – attività ausiliarie ). Negli altri casi trova applicazione la disciplina generale della cessione dei crediti prevista dall’art. 1264, mediante notificazione o accettazione del credito. DEBITI ( art. 2560 c.c. ): l’alienante non è liberato dai debiti preesistenti al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Se viene ceduta un’azienda commerciale ( non azienda agricola o piccola azienda ) l’acquirente risponde in solido per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori ( ad es., quando i creditori dell’alienante non hanno consentito alla liberazione di quest’ultimo ). La responsabilità ex lege dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. È prevalente la tesi che i crediti e i debiti aziendali non passano automaticamente in testa all’acquirente, ma sia necessaria una espressa pattuizione. In mancanza, l’acquirente riceverà il pagamento dei crediti anteriori come semplice legittimato a riscuotere per conto dell’alienante e sarà tenuto a trasferirgli quanto riscosso; nonché pagherà i debiti anteriori al trasferimento dell’azienda quale garante ex lege dell’alienante stesso e avrà diritto di rivalsa per l’intero nei confronti di questo. USUFRUTTO DELL’AZIENDA ( art. 2561 c.c. ) L’azienda può anche essere costituita in usufrutto. L’acquisto dell’usufrutto si ha per: a) volontà dell’uomo ( contratto reale, testamento, ecc. ) b) usucapione ( art. 1158 c.c. ) Ai sensi dell’art. 2561 c.c. , l’usufruttuario ha il compito di gestire l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue senza modificare la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. La violazione di tali obblighi o la cessione arbitraria della gestione determinano l’automatica risoluzione del contratto. L’usufruttuario può godere e disporre dei beni aziendali nei limiti delle esigenze della gestione. L’usufruttuario può immettere nell’azienda nuovi beni che diventano di proprietà del nudo proprietario. È previsto che venga redatto un inventario dell’inizio e della fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze sia regolata in denaro. AFFITTO DELL’AZIENDA ( art. 2562 c.c. ) All’affitto di azienda si applica la disciplina dell’usufrutto d’azienda. L’affitto d’azienda è un contratto con il quale un soggetto ( locatore ) consente a un terzo ( conduttore ) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. Si differenzia dal contratto di locazione in quanto oggetto del contratto di affitto d’azienda è un complesso di beni organizzati, evidentemente comprensivo dell’immobile ( mentre il contratto di locazione a per oggetto il locale in quanto tale ). Si applicano sia all’usufrutto d’azienda che all’affitto d’azienda: -

divieto di concorrenza al nudo proprietario o al locatore per tutta la durata dei rispettivi contratti successione nei contratti

Si applica solo all’usufrutto la successione nei crediti. Inoltre il legislatore nulla dispone sulla suc...


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