Titoli di credito - Riassunto Diritto commerciale PDF

Title Titoli di credito - Riassunto Diritto commerciale
Course Diritto Commerciale II
Institution Università Ca' Foscari Venezia
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Riassunto libro De Angelis ...


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I TITOLI DI CREDITO I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a una determinata prestazione, pagamento di una somma (cambiale, assegno), obbligazioni di società, diritto alla riconsegna di merci, titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa. Prima dell’emanazione del codice già esistevano alcune leggi speciali che tutt’ora ci sono, con il codice è stato introdotto una disciplina generale dei titoli di credito, anche se esso non riporta che cosa effettivamente essi siano. I titoli di credito hanno il compito di rendere più semplice, rapida e sicura, la circolazione dei diritti di credito neutralizzando gli eventuali rischi, al contrario della disciplina che riguarda i beni mobili. Se l’obiettivo è quello di creare un modello alternativo per la circolazione di ricchezza immateriale, la disciplina dovrà far circolare il credito secondo regole analoghe a quelle dei beni mobili. Il titolo di credito è un documento necessario per l’esercizio del diritto che vi viene menzionato, diritto che viene trasferito secondo la circolazione dei beni mobili. Di conseguenza i titoli di credito fanno riferimento al trasferimento di beni mobili e cessioni di credito: esso contiene una dichiarazione, la cosiddetta “dichiarazione cartolare”, che da un lato rappresenta il presupposto dell’esercizio di quel diritto, dall’altro lo strumento che ne garantisce la relativa circolazione. Dunque anziché applicare le norme sulla circolazione dei diritti, si assume che il diritto sia incorporato nel titolo che lo rappresenta, in modo tale da far circolare quel titolo secondo le regole proprie della circolazione del documento materiale. Si capisce che chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto che esso rappresenta, anche se l’ha acquistato a non domino (ad esempio da un ladro) purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. Questo aspetto ricalca il principio del “possesso vale titolo” dei beni mobili e neutralizza il grave rischio secondo cui, se chi trasferisce il credito non è titolare, la cessione è nulla. Inoltre il diritto acquistato, di regola è immune alle eccezioni fondate sul rapporto debitore-creditore precedente; con questo si supera il rischio a cui è esposto il cessionario di vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente, chi acquista un titolo di credito acquista un diritto che è autonomo dalla posizione del dante causa. Articolo 1992: legittimazione attiva e passiva: la prima riguarda il fatto che se posseggo materialmente un titolo di credito nelle forme prescritte dalla legge (posso anche averlo rubato), sono legittimato all’esercizio del diritto cartolare e dunque posso pretendere dal debitore la prestazione dovuta; al contrario la legittimazione passiva prevede come il debitore (senza dolo o colpa grave) si liberi adempiendo verso chi appare essere possessore del titolo, anche se non legittimo proprietario. Si capisce che il possessore non deve dimostrare che è anche l’effettivo titolare del credito, e il debitore non deve indagare su questa circostanza, perché il possesso del titolo da parte di chi ne richiede il pagamento fa anche presumere la titolarità del credito. Non sono titoli di credito i documenti che servono solamente ad identificare l’avente diritto alla prestazione, ossia i cosiddetti documenti di legittimazione, come ad esempio i biglietti in discoteca, nei quali ricorre solamente la legittimazione passiva, ossia servono solo ad identificare chi ha diritto alla prestazione (idoneità del debitore di liberarsi verso chi è in possesso del biglietto). Inoltre vi sono anche i titoli impropri che consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme di cessione -circolazione dei diritti di credito (è necessaria la notifica e l’accettazione); chi acquista il titolo improprio acquista il credito a titolo derivativo. La titolarità del titolo di credito non coincide con la legittimazione ad esercitare i diritti, in quanto chi è titolare potrebbe non essere legittimato ad esercitare i diritti (il titolare è il proprietario del titolo), mentre la legittimazione riguarda il legittimato, ossia il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge. Solitamente sono la stessa persona ma può in alcuni casi esserci una dissociazione tra le due figure. Per divenire titolare di tale diritto, non è sufficiente essere nel mero impossessamento della materialità di esso, ma occorre che esso sia avvenuto nel rispetto della legge di circolazione (che può essere di tre tipi), poiché se il credito è incorporato in un bene mobile, chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà consegnarlo ed adempiere a tutte le formalità per attribuire anche la legittimazione: dunque per fare questo è sufficiente il solo consenso (principio consensualistico). Questo passa sotto il nome di circolazione regolare.

Esiste anche una circolazione irregolare, nel caso in cui la circolazione del titolo non è sorretta da valido negozio di trasferimento (furto), ed in questo caso il possessore del titolo non acquista né la proprietà né la titolarità del diritto che rimangono al derubato. Il ladro potrà far circolare comunque il diritto, ci sarà quindi una separazione fra titolarità e legittimazione. Tutto questo fino a quando il titolo non arriva nelle mani del soggetto terzo di buona fede, poiché esso in buona fede non può essere soggetto di rivendicazione e diventerà dunque proprietario e titolare. L’ex titolare a questo punto potrà rifarsi solo su chi gli ha sottratto il titolo. I titoli di credito vengono ripartiti in base alle tre possibili leggi di circolazione, in tutti e 3 i casi si presuppone il possesso del titolo, ma si distingue a seconda che i titoli siano A LEGITTIMAZIONE REALE: 

Titoli al portatore: il trasferimento di questi titoli avviene mediante la semplice consegna di esso, dalla quale segue la legittimazione all’esercizio del diritto in esso menzionato (il possessore è legittimato al diritto in base alla presentazione del titolo). Uno che trova il titolo a terra, non è titolare in buona fede ma trattandosi di titoli al portatore, esso è legittimato ad esercitare il diritto. Un’obbligazione pecuniaria può essere inserita solo nei casi previsti dalla legge. Tra questi ricordiamo gli assegni, le azioni di risparmio

A LEGITTIMAZIONE NOMINALE: 



Titoli all’ordine: sono titoli intestati ad una persona determinata che circolano mediante consegna del titolo con girata. Il possessore è legittimato attraverso una serie di girate che determinano il trasferimento dal girante al giratario; la girata è una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale il girante o possessore, ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti del giratario. Sono esempi di questo l’assegno, la cambiale… Si parla di serie continue di girate quando vi è perfetta coincidenza tra il nuovo girante e il vecchio giratario e compare la firma nel titolo (ad esempio: pagate a Tizio (giratario) per me, firmato: Sempronio (girante); pagate a Mevio per me, firmato: Tizio; pagate a Caio per me, firmato: Mevio; Caio, se non intende a sua volta girare il titolo, presenterà la cambiale al debitore per riscuotere la somma indicata). In questo caso la girata è “in pieno” perché contiene oltre il nome del giratario, anche la sottoscrizione del girante, con la formula “per me pagate a…”. Essa può essere anche “in bianco” quando non contiene il nome del giratario ma solo la firma del girante. Vi sono anche girate speciali, come quelle per l’incasso o per procura con le quali il giratario può solamente incassare il credito incorporato nel documento, e quelle a titolo di pegno, che attribuiscono al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che il giratario vanta verso il girante. Titoli nominativi: sono titoli intestati a una persona determinata e si caratterizzano per il fatto che l’intestazione deve risultare non sono dal titolo ma anche da un registro tenuto dall’emittente. E dunque in generale per il valido trasferimento della legittimazione, occorre una doppia annotazione ossia una direttamente sul titolo e un’altra sul registro dell’emittente. La norma distingue a seconda che la modifica dell’intestazione sia chiesta dall’alienante o dall’acquirente: nel primo caso, questo dovrà avvalersi di un notaio per dar prova della propria identità e della propria capacità di disporre, nel secondo caso invece l’acquirente dovrà esibire il titolo e dimostrare il suo diritto attraverso un atto autentico (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Per i titoli azionari la legittimazione può avvenire anche mediante girata autenticata da un notaio. Essa ha presupposti e conseguenze diversi rispetto ai titoli all’ordine. Deve essere datata e deve contenere l’indicazione del giratario che deve anche sottoscriverla se il titolo non è completamente liberato. La girata deve poi essere autenticata da un notaio. La girata di un titolo nominativo attribuisce al possessore la legittimazione per ottenere la legittimazione, e dunque per ottenere

l’annotazione nel registro dell’emittente. Solo dopo ciò il giratario ottiene i diritti inerenti al titolo e il trasferimento diviene efficace nei confronti dell’emittente.

L’AMMORTAMENTO A favore di colui che ha perso il possesso, fondamentale per poter esercitare la legittimazione del titolo, pur conservandone la titolarità (finché non vi è l’acquisto a non domino da parte di un terzo) sono previsti rimedi che consentono di svincolare l’esercizio del diritto dal possesso del titolo. La procedura di ammortamento è ammessa solo nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e ha due fasi: la prima essenziale la seconda eventuale. La prima fase prevede la denunzia da parte del possessore al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, attraverso la quale si richiede l’ammortamento del titolo. Il ricorrente deve menzionare i requisiti essenziali del titolo, e dopo opportuni provvedimenti, il presidente del tribunale pronuncia il decreto di ammortamento, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunicato al debitore. Il debitore però non sarà liberato né se paga al detentore né se paga all’ammortante prima che siano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta. Infatti entro questo termine il terzo detentore può opporsi al decreto di ammortamento (fase eventuale). L’opposizione va fatta davanti allo stesso tribunale, va notificata al debitore e non può essere fatta se il titolo non viene depositato in cancelleria. Si apre così un ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto l’accertamento della proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l’opposizione è accolta, se invece è respinta il decreto diventa definitivo e il titolo va consegnato al ricorrente. Anche se non viene fatta opposizione nei termini il decreto è definitivo, ma in questo caso esso, rimasto in circolazione è privato solo della funzione di legittimazione: ciò significa che l’ammortamento riguarda il solo profilo della legittimazione, mentre per quanto riguarda la titolarità del diritto il detentore, munito di un titolo ormai privo di efficacia, può agire nei confronti di chi ha ottenuto l’ammortamento. L’ammortamento non è ammesso per i titoli al portatore salvo alcune eccezioni (libretti bancari, postali o assegni al portatore). In generale infatti colui che abbia perso il possesso del titolo per smarrimento, sottrazione o distruzione non resta privo di ogni tutela ma può sia chiedere all’emittente il pagamento decorso il termine di prescrizione, sia il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO La circolazione dei titoli si fonda sul trasferimento materiale del documento, e anche l’esercizio del diritto cartolare comporta la presentazione del titolo al debitore. La circolazione dei documenti è soggetta a tanti pericoli come lo smarrimento, il deterioramento o il furto del titolo. Quindi si è assistito nel tempo all‘esigenza di rendere più sicuro questo tipo di mercato con l’adozione di meccanismi che consentissero di ridurre i movimenti materiali e i pericoli creati dalla connessione di documento e diritto. In base all’attuale disciplina si distingue tra dematerializzazione della circolazione “debole”, secondo cui l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da appositi intermediari qualificati presso cui il titolo è già depositato; questi sono a loro volta collegati ad un depositario centrale di titoli (Monte Titoli spa) e di conseguenza, si capisce che vi sono due distinti contratti di deposito tra loro collegati. Ciò che viene meno in questo caso è solamente la materiale circolazione poiché i diritti patrimoniali del titolo sono esercitati direttamente dal depositario centrale dei titoli, e di conseguenza questi ultimi conservano solo la materialità della carta. Questo metodo ridusse enormemente il rischio di smarrimento o di distruzione del titolo, e nel 1998 si introdusse la pluralità di spa che potessero svolgere l’attività di gestione accentrata per abbattere il monopolio di Monte Titoli, ma ancora oggi esso rimane l’unico depositario centrale italiano di titoli.

L’altra forma di dematerializzazione del nostro ordinamento è quella nella quale il documento non viene neppure emesso perché sostituito da mere scritture contabili elettroniche: si parla in questo caso di dematerializzazione “piena”. In alcune situazioni essa risulta essere obbligatoria, come nel caso di valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana (dematerializzazione obbligatoria legale), o nel caso di valori mobiliari per agevolarne la circolazione (dematerializzazione obbligatoria regolamentare). Nel resto dei casi essa è volontaria.

TITOLI DI CREDITO ASTRATTI E CAUSALI L’emissione di un titolo presuppone sempre l’esistenza di un determinato rapporto fondamentale far emittente e primo prenditore. La connessione fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è uguale per tutti i titoli di credito. I titoli possono essere divisi infatti in astratti e causali. ASTRATTI: quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che non contengono alcuna menzione del rapporto che ha dato luogo alla loro emissione (es. cambiale, assegno). In questi titoli il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalle lettere del titolo. Questi sono definiti a letteralità piena o completa. CAUSALI: quei titoli che sono emessi solo in base a un certo tipo di rapporto fondamentale predeterminato per legge (es. azioni, obbligazioni). Nei titoli causali il contenuto è determinato non solo dalla lettera del titolo ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato dal documento. Questi si definiscono titoli a letteralità incompleta.

LE ECCEZIONI CARTOLARI Il codice riporta in una norma un regime delle eccezioni che il debitore può opporre al portatore del titolo per sottrarsi al pagamento, norma che pone i principi della letteralità (il limite rappresentato dal testo letterale del documento per determinare la prestazione dovuta, ossia il possessore può avanzare pretese nei termini di quanto solamente è riportato nella dichiarazione cartolare) e dell’autonomia (chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto che esso rappresenta, purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo) del diritto cartolare. Le eccezioni cartolari si distinguono in REALI e PERSONALI. Sono reali: -

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Le eccezioni di forma, mancata osservanza di requisiti formali richiesti dalla legge (pena la nullità); Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (quando ad esempio non è possibile leggere dal titolo di credito il nome del debitore); Le eccezioni che dipendono dalla falsità della propria firma, ossia la firma deve essere effettivamente riferibile a chi in base al titolo, appare come soggetto obbligato. Ne consegue che possono essere ricondotti a questo ambito anche i casi di omonimia o di violenza assoluta all’origine della sottoscrizione; Le eccezioni che dipendono da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo; La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione, ad esempio nella levata del protesto, richiesta per poter agire nei confronti degli obbligati di regresso

Sono personali invece solo le eccezioni opponibili soltanto ad uno specifico possessore: -

Le eccezioni fondate sul rapporto sottostante, che in forza del principio di astrattezza (titoli di credito non forniscono alcuna indicazione sul rapporto sottostante, ad esempio un assegno non

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specifica il rapporto giuridico che ha causato l’emissione del titolo) sono opponibili solo al primo possessore Le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori opponibili solo a che è stato parte del relativo rapporto L’eccezione del difetto di titolarità del diritto cartolare opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà o l’ha successivamente persa.

Le eccezioni personali dei primi due punti sono definite eccezioni personali fondate su rapporti personali, mentre l’ultima è un eccezione personale in senso stretto, perché non trova fondamento nel rapporto fra debitore e primo portatore. Il legislatore quindi ammette che a determinate condizioni queste eccezioni personali possano essere apposte anche ai soggetti successivi. Per le eccezioni in senso stretto è applicata la regola dell’art 1994 c.c. per l’acquisto a non domino, l’eccezione di difetto di titolarità è applicata a tutti i successivi possessori in mala fede o con colpa grave. Sono invece richieste condizioni più rigorose per l’opponibilità ai successivi possessori di eccezioni personali fondate su rapporti personali, ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore, si parla di exceptio doli che richiede mala fede o colpa grave, più dolo.

I TITOLI CAMBIARI La categoria dei “titoli cambiari” non comprende solamente la cambiale nelle sue diverse forme, bensì anche l’assegno, anche questo nelle diverse forme che può assumere. Il tratto caratteristico di questi titoli si trova nel regime della responsabilità del girante, detto di REGRESSO. Nei titoli cambiari cioè la girata non ha unicamente l’efficacia traslativa della legittimazione, ma rende responsabile il girante del mancato adempimento della prestazione (nonché nel caso della cambiale, anche della sua mancata accettazione): il girante è obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente, salvo diversa previsione di legge. Tuttavia la legge consente al girante di escludere la propria responsabilità con clausola “senza garanzia” (poco ricorrente e guardata con diffidenza nella pratica). CAMBIALE TRATTA E VAGLIO CAMBIARIO La cambiale è un titolo di credito all'ordine ed astratto che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare dall'autore del titolo o da colui che ha ricevuto l'ordine dall'autore del titolo, una somma determinata alla scadenza e nel luogo indicati. Esistono due tipi di cambiale: tratta e vaglio cambiario. -La cambiale tratta presenta una struttura trilaterale: una persona (TRAENTE) ordina al TRATTARIO di pagare una somma di denaro ad un terzo PRENDITORE. Essa contiene perciò un ordine di pagamento e figurano 3 soggetti: il traente, che dà l’ordine e garantisce il pagamento, il trattario che riceve l’ordine e diventa obbligato solamente dopo l’accettazione della cambiale, e il prenditore che è il beneficiario. -Nel vaglio cambiario vi sono solo invece 2 soggetti, l’emittente che promette il pagamento ed è l’obbligato, ed il prenditore che è il beneficiario. Questo ha invece una struttura di promessa di pagamento.

REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE La cambiale è redatta su appositi moduli prestampati al fine di garantire l’assolvimento dell’imposta di bollo: la regolarità del bollo è condizione affinché la cambiale abbia efficacia esecutiva. Alcuni requisiti sono formali, la cui mancanza comport...


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