Titoli DI Credito PDF

Title Titoli DI Credito
Author Carola De Angelis
Course Diritto Commerciale
Institution Università degli Studi di Teramo
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titoli di credito...


Description

TITOLI DI CREDITO: Sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione (titoli di credito in senso stretto, rappresentativi di merci, di partecipazione, individuali, di massa, causali, astratti). Disciplina generale artt. 1992-2027 —> STATUTO GENERALE FUNZIONE: rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che a riguardo presente la disciplina della cessione del credito (art. 1260). Circolazione secondo le regole analoghe a quelle dei beni mobili. Oggetto della circolazione è il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato mentre chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso menzionato non il pezzo di carta = INCORPORAZIONE, finzione giuridica. PRINCIPI CARDINE: • AUTONOMIA IN SEDE DI CIRCOLAZIONE DEL DOCUMENTO (art. 1994): chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. • LETTERALITÀ E AUTONOMIA IN SEDE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE (art. 1993): chi acquista il titolo acquista un diritto il cui contenuto é determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento, diritto autonomo dalla posizione del dante causa. • LEGITTIMATO ALL’ESERCIZIO Chi ha il possesso materiale del titolo di credito (art. 1992) • I vincoli sul diritto devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art. 1997) NOZIONE: il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato. RAPPORTO FONDAMENTALE (CAUSALE): Per la creazione di un titolo di credito, preesistente rapporto tra emittente e primo prenditore, in base a tale rapporto —> CONVENZIONE DI RILASCIO o ESCLUSIVA. Titolo di credito= forma semplifica e schematizzata dell’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. RAPPORTO CARTOLARE: dichiarazione risultante dal titolo di credito (diritto cartolare destinato a circolare). TIPOLOGIE: • TITOLI ASTRATTI: possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione, il diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo. • TITOLI CAUSALI: possono essere emessi solo in base a un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge, il contenuto del diritto cartolare è invece determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina generale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento (PER RELATIONEM). Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto. • TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI: attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime, il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. L’obbligazione cartolare ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento. TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo, legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato). Circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, principio consensualistico fissato in via generale dall’art.1376 per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale, è sufficiente il consenso. Circolazione irregolare: la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento, ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Art. 1994: chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito non è soggetto a rivendicazione, il titolare spossessato prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede acquistato il titolo dal ladro.

REQUISITI: • Negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo • Investitura dell’acquirente nel possesso del titolo • La buona fede dell’acquirente TITOLI AL PORTATORE: quelli che recano la clausola al portatore, circolano mediante la semplice consegna del titolo, legittimato all’esercizio in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art. 2003), l’emissione è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge. TITOLI ALL’ORDINE: intestati ad una persona determinata, consegna del titolo accompagnata dalla girata. GIRATA: È una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario), Non può essere sottoposta a condizione, qualsiasi condizione si considera non scritta, nulla la girata parziale. Può essere: • PIENA: contiene il nome del giratario (art. 2009) • IN BIANCO: non contiene il nome del giratario, chi riceve può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, può girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco, può trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata. Continuità delle girate, il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate non è tenuto a verificare l’autenticità e la validità. GIRATA PER PROCURA (art. 2013): il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante. GIRATA A TITOLO DI PEGNO (art. 2014): attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. TITOLI NOMINATIVI: intestati ad una persona determinata, l’intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente (DOPPIA INTESTAZIONE) TRANSFERT: prima procedura che prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni, l’alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre. TRASFERIMENTO MEDIANTE GIRATA: la doppia annotazione è eseguita dai soggetti, l’annotazione sul titolo è fatta dall’alienante, quella nel registro dell’emittente ad opera di quest’ultimo e si rende necessaria solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti. La girata deve essere datata, deve contenere l’indicazione del giratario e deve essere sottoscritta, effetti: attribuisce al possessore solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione, quindi l’annotazione del trasferimento nel registro.

LEGITTIMAZIONE: • ATTIVA: esercizio del diritto il possessore può far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà • PASSIVA: il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione è liberato nei confronti del possessore anche se questi non è titolare del diritto. ECCEZIONI CARTOLARI: REALI: • Eccezioni di forma • Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo • Falsità della firma • Difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo • Mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione

PERSONALI: • Derivanti dal rapporto fondamentale • Fondate su altri rapporti personali • Difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ha acquistato la proprietà • Per le eccezioni personali in senso stretto è applicabile la regola dettata dall’art. 1994 per l’acquisto a non dominio • Eccezioni personali fondate sui rapporti personali, EXCEPTIO DOLI, richiesto il DOLO AMMORTAMENTO: (in favore di colui che ha perso il possesso del titolo e la legittimazione sono apprestati rimedi) procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). Ammesso in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo e inizia con la denunzia del debitore della perdita del titolo. Il presidente del tribunale pronuncia con decreto l’ammortamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il possessore del titolo al portatore che provi la distruzione del documento, ha diritto ad ottenere dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente (art. 2007) DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE: servono solo ad identificare l’avente diritto della prestazione, come titolare originario del diritto e non svolgono alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso. TITOLI IMPROPRI: consentono il trasferimento del titolo senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI MASSA: meccanismi che consentono di ridurre il movimento materiale dei titoli ed i relativi pericoli: • L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da apposite società per azioni a statuto speciale • sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti di emittenti privati • La gestione accentrata dei titoli di Stato è affidata sempre alla Monte titoli • Le modalità di funzionamento sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi possano meno essere rappresentati da titoli GESTIONE DEMATERIALIZZATA: custodia accentrata dei titoli presso il deposito centrale, l’adesione è facoltativa. Si determinano due distinti rapporti di deposito regolare fra loro collegati e tutti rapporti fra depositanti e depositario centrale sono intrattenuti tramite gli intermediari subdepositanti. L’esercizio del diritto è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi nel deposito centrale, l’eliminazione del documento cartaceo sostituito dai sistemi elettronici di scritturazione. Colui il quale ha ottenuto la registrazione a suo favore non è soggetto a pretese o azioni da parte dei precedenti titolari, ed ha la legittimazione piena ed esclusiva ad esercitare i relativi diritti.

CAMBIALE È un titolo di credito la cui funzione è quella di differire il pagamento di una somma di denaro. CAMBIALE TRATTA: una persona il traente ordina ad un’altra persona il trattario di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. La struttura di un ordine di pagamento. Tre soggetti. VAGLIA CAMBIARIO: struttura di una promessa di pagamento. L’emittente che promette il pagamento e il prenditore che il beneficiario della promessa di pagamento. CARATTERI COMUNI: • Titoli di credito all’ordine, circolano mediante girata • Titolo astratto, può essere emessa anche se manca un preesistente debito • Titolo rigorosamente formale

È un titolo che può incorporare, e di regola incorpora, una pluralità di obbligazioni. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido, disposti per gradi e distinti in obbligati diretti ed obbligati di regresso. • Titolo esecutivo, assistita da particolari agevolazioni processuali. REQUISITI FORMALI: la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale (art. 2 e 101) REQUISITI ESSENZIALI: • Denominazione di cambiale • Ordine incondizionato nella cambiale tratta o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario di pagare una somma determinata • Indicazione del nome di chi è disegnato a pagare, luogo, data di nascita e codice fiscale • Indicazione nel vaglia cambiario del luogo, della data di nascita e codice fiscale dell’emittente • Il nome del primo prenditore • La data di emissione della cambiale • La sottoscrizione del traente o dell’emittente che deve essere autografa • REQUISITI NATURALI: • Indicazione della scadenza • Indicazione del luogo dove la cambiale è emessa, se manca luogo indicato accanto al nome del traente • Indicazione del luogo di pagamento, se manca luogo indicato accanto al nome del trattario CAMBIALE IN BINCO: basta che la cambiale sia completa al momento in cui il portatore ne chiede il pagamento, se sprovvista di alcuni requisiti si tratta di cambiale in bianco, la sua emissione è accompagnata da ACCORDO DI RIEMPIMENTO tra emittente e primo prenditore. Rischio: Che la cambiale sia riempita in modo difforme rispetto a quanto pattuito o che il prenditore la giri ad un terzo. Decadenza: il portatore decadde dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo. CAPACITÀ: L’assunzione di obbligazione costituisce sempre atto eccedente l’ordinaria amministrazione. RAPPRESENTANZA CAMBIARIA: formula “per procura”, il rappresentante senza poteri è per legge obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio (FALSUS PROCURATOR) OBBLIGAZIONI CAMBIARIE: più obbligazioni, l’invalidità di una non incide sulla validità delle altre. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza, egli può chiedere a ciascuno il pagamento dell’intera somma (art.54): • OBBLIGATI DIRETTI: L’azione non è subordinata a particolari formalità (azione diretta) • OBBLIGATI DI REGRESSO: L’azione presuppone invece il verificarsi di determinate condizioni sostanziali Diversa posizione degli obbligati cambiari, solo uno di essi deve sopportare il peso definitivo del debito, garanti di grado successivo del pagamento. ACCETTAZIONE: è la dichiarazione con la quale il trattar io si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza, diviene così obbligato principale e diretto. La presentazione della cambiale al momento dell’accettazione costituisce una facoltà, obbligatoria: • Nella cambiale a certo tempo vista • Quando la presentazione per l’accettazione è prescritta dal traente o da un girante, con eventuale fissazione del termine (art. 27) L’accettazione deve essere scritta e incondizionata. Accettazione per intervento: fatta da un terzo, egli è obbligato nello stesso modo di colui per il quale interviene, l’accettazione si reputa data per il traente. AVALLO: dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale •

l’avallo è stato dato, obbligato in solido con l’avallato e con gli altri obbligati cambiari al pagamento della cambiale, obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato. COAVALLO: più persone congiuntamente, restano obbligati di grado successivo rispetto all’avallato, ma sono obbligati di parigrado fra loro. Diverso dalla fideiussione, l’avallo è una garanzia sostanzialmente autonoma, l’avallo invalido non si converte automaticamente in fideiussione e non sono applicabili le norme proprie della fideiussione. CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE: esclusione del trasferimento apponendo la clausola “non all’ordine”. La girata deve essere apposta sulla cambiale e sottoscritta, altrimenti nulla. La girata deve essere incondizionata. FUNZIONE DI GARANZIA: il girante risponde per legge come obbligato di regresso, dell’accettazione e del pagamento della cambiale. PAGAMENTO: legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale, che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, chi paga è tenuto a controllare solo la regolarità formale. La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta, e all’emittente nel vaglia cambiario (art. 44). Il termine di scadenza e termine essenziale non solo per il creditore ma anche per il debitore cambiario (art. 46). Pagamento per intervento: Al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso, non può essere parziale nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per elevare il protesto. Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati (artt. 78-82) AZIONI CAMBIARIE: • AZIONE DIRETTA: non è soggetta a particolari formalità, non è subordinata alla levata del protesto, non è soggetta ad alcun termine di decadenza • AZIONE DI REGRESSO: subordinata a particolari condizioni sostanziali (art.50) e specifici adempimenti formali (art. 51), è per legge subordinato alla preventiva constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato PROTESTO. Il portatore è inoltre tenuto a dare AVVISO, l’omissione comporta che il portatore dovrà risarcire i danni eventualmente arrecati. Gli obbligati cambiari sono tutti obbligati in solido, l’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, l’obbligato cambiario che ha pagato libera infatti definitivamente i coobbligate e quelli di grado successivo, ha azioni cambiaria di ulteriore regresso contro gli obbligati di grado anteriore e può chiedere a ciascuno di essi rimborso integrale. L’azione di regresso del portatore è soggetto al breve termine di un anno. L’azione di ulteriore regresso si prescrive in 6 mesi. PROTESTO: atto autentico necessario per la conservazione dell’azione di regresso deve essere elevato contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento (art. 70) PRESENTATORI: il notaio e l’ufficiale giudiziario possono avvalersi della loro collaborazione, presentano il titolo e ne incassano l’importo o constatano il mancato pagamento. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: può sostituire il protesto, dichiarazione scritta di rifiuto dell’accettazione o del pagamento, datata e sottoscritta dal trattario, è soggetta pubblicità legale. PROCESSO CAMBIARIO: la cambiale vale come titolo esecutivo, quindi il possessore può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore, gode di particolari regimi processuali. ECCEZIONI: • REALI: opponibili a qualsiasi portatore • PERSONALI: opponibili solo ad un determinato portatore • OGGETTIVE: possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari • SOGGETTIVE: possono essere opposte solo da un determinato obbligato

AZIONI EXTRACAMBIARIE: • Azione causale: nei confronti del debitore che è stato parte del relativo rapporto per poterla realizzare e necessario che siano stati accertati col protesto la mancata accettazione o il mancato pagamento, il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale e il portatore abbia inoltre adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso. • Azione di arricchimento: per agire contro il traente, l’accettante o il girante, l’azione sarà in concreto esercitabile nei confronti dell’obbligato cambiario beneficiario dell’arricchimento e si prescrive in un anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria. AMMORTAMENTO: la disciplina coincide con quella dettata in via generale dal codice CAMBIALI FINANZIARIE: titoli di credito all’ordine emessi in serie, con scadenza non inferiore a un mese e non superiore a 36 mesi, struttura del pagherò cambiario. Sono uno strumento di finanziamento delle imprese, per raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve/medio termine, alternativo rispetto al ricorso al credito bancario. La denominazione deve essere inserita nel contesto del titolo, indicati anche i proventi a favore del prenditore in qualunque forma pattuita, possono essere messe soltanto da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, taglio minimo non inferiore a 50.000 € Vincoli: • Le cambiali devono essere emesse esclusivamente in favore di investitori professionali • L’ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore • Emissione assistita da uno sponsor

ASSEGNO BANCARIO Titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato diretto ad una banca di pagare a vista una somma determinata all’ordine di una determinata persona o al portatore. Funzione: consentire l’utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi. Ha la struttura di una cambiale tratta, tre persone: il traente che dall’ordine di pagare alla banca, la banca trattaria alla quale il pagamento è rivolto, il prenditore dell’assegno. Caratteristiche: titolo di credito astratto, formale ed esecutivo, incorpora una pluralità di obbligazioni, reciprocamente indipendenti e solidali. Differenze rispetto alla cambiale: • Trattario può essere solo una banca • Il rapporto fra traente e banca trattaria può essere costituito esclusivamente da fondi disponibili • L’assegno bancario non può esse accettato dalla banca trattaria • L’assegno è sempre pagabile a vista • L’assegno bancario è assistito da una particolare disciplina sanzionatoria...


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