riassunto riguardante titoli di credito PDF

Title riassunto riguardante titoli di credito
Author Ludovico Muci
Course Economia
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

riassunto di diritto commerciale riguardante i titoli di credito....


Description

TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito è un documento scritto, che prova l’esistenza di un diritto di esigere una determinata prestazione. I titoli di credito sono strumenti utilizzati per agevolare la circolazione dei crediti e servono anche per l’esercizio dello stesso. Sono: a) CAMBIALE; b) ASSEGNO; c) AZIONI; d) OBBLIGAZIONI.

EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettato o gli sia stata notificata. Il cessionario subentra nella medesima titolarità dell’identico rapporto obbligatorio che era in capo al cedente con 2 conseguenze: 1) Il cessionario acquista il credito solo se il cedente era titolare del credito; 2) Il cessionario acquista il credito con l’identico contenuto che il creditore aveva in capo al cedente. Al cessionario saranno opponibili le stesse eccezioni opponibili al cedente.

CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO Si possono classificare: a seconda della prestazione dovuta: - TITOLI DI CREDITO IN SENSO STRETTO (pagamento somma di denaro: cambiale, assegno, obbligazioni); -TITOLI DI PARTECIPAZIONE (azioni); -TITOLI DI CREDITO RAPPRESENTATIVI DI MERCI; a seconda dell’emissione: - TITOLI INDIVIDUALI; - TITOLI DI MASSA; a seconda del rapporto giuridico: - TITOLI CAUSALI (azioni); - TITOLI ASTRATTI (cambiale e assegno). Il titolo di credito è un foglio di carta in cui il debitore scrive e sottoscrive la propria obbligazione che nasce da un rapporto sottostante. Il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, circolazione ed esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.

PRINCIPIO DI INCORPORAZIONE= non può concepirsi il documento senza diritto, ne il diritto senza documento.

REQUISITI FONDAMENTALI DEI TITOLI DI CREDITO 1) LETTERALITA’: il diritto di credito è individuato da quello che risulta dalla lettera del documento stesso. 2) AUTONOMIA: poiché è destinato a circolare ne deriva che ogni possessore acquista un diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti titolari. Al nuovo portatore non potranno essere opposte le eccezioni che erano opponibili ai portatori precedenti. 3) ASTRATTEZZA: il titolo non menziona la causa per cui nasce l’obbligazione.

La legittimazione spetta al possessore del titolo. Vuol dire poter esercitare il diritto indicato nel titolo e poterne disporre. La titolarità spetta al titolare del diritto cartolare, al proprietario del titolo.

Legittimazione e titolarità di solito circolano insieme: col trasferimento della titolarità, si trasferisce anche la legittimazione.

FASI DELLA VITA DI UN TITOLO DI CREDITO 1) CREAZIONE= è il momento in cui il debitore redige il titolo di credito su un foglio che presenta dei requisiti (es. è prestampato, in filigrana). 2) EMISSIONE= si ha quando il titolo esce dalla sfera di disponibilità di colui che l’ha creato (il debitore) per passare nelle mani del terzo (prenditore). 2 tipi di emissione: - VOLONTARIA: vi è un valido negozio di emissione e si attua con la consegna del documento ad una persona. I presupposti sono: esistenza di un rapporto, valido negozio di emissione, consegna del documento. - INVOLONTARIA: non c’è contratto di rilascio o il negozio di emissione non è valido. La titolarità e la proprietà non si trasferiscono al prenditore (al massimo avrà il possesso) ma rimangono in capo al debitore. 3) CIRCOLAZIONE: si ha quando il titolo è nelle mani del prenditore. 3 tipi di circolazione: - REGOLARE= valido negozio di trasmissione. L’acquisto è a titolo derivativo ma il contenuto del diritto acquistato sorge in modo autonomo. Il solo consenso è sufficiente per trasferire la proprietà del titolo e la titolarità del diritto. - IRREGOLARE= manca un valido negozio di trasmissione. Il soggetto che acquisisce il titolo di credito sarà al massimo legittimato, non il titolare. Il proprietario che perde il possesso del titolo di credito può esercitare l’azione di rivendicazione contro il possessore attuale e ottenere la restituzione del documento. -IMPROPRIA= avviene o per volontà delle parti, o per norma di legge o perché il titolo ha perso la sua capacità di circolare come titolo di credito. Quando il titolo circola tramite circolazione impropria non c’è autonomia di credito.

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo non è soggetto a rivendicazione. 4) ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE: quando l’obbligazione del titolo di credito scade, il titolo di credito diventa lo strumento che attribuisce al portatore il diritto di ottenere la prestazione riportata. Il possesso del titolo è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio del diritto portato dal titolo una volta che questo scade. Il possessore del titolo, alla scadenza, ha diritto di ottenere il pagamento della prestazione. ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LEGITTIMAZIONE ATTIVA: il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge; LEGITTIMAZIONE PASSIVA: il debitore che adempie alla prestazione è liberato dal pagamento anche se questi non è titolare del diritto. Il debitore deve pagare nei confronti di chi si presenta legittimato, a prescindere che quest’ultimo sia titolare o meno. ECCEZIONI OPPONIBILI Le eccezioni possono essere di due tipi: PERSONALI: opponibili solo a un determinato portatore e non ai successivi. Sono fondate sul rapporto sottostante: - Difetto di legittimazione; - Difetto di titolarità. ASSOLUTE: possono essere opposte dal debitore a qualsiasi portatore che si presenti e sono: - abuso di assegno in bianco; - di forma; - quelle che dipendono dalla falsità della propria firma. ECCEZIONE DI DOLO GENERALE Deroga del principio di autonomia dei titoli di credito secondo il quale le eccezioni personali opponibili a un dato portatore non sono opponibili al successivo portatore. Se il possessore del titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore, quest’ultimo potrà vedersi opposte le stesse eccezioni che erano opponibili al precedente portatore. RIASSUMENDO: ci sono casi di deroga al principio di autonomia dei titoli di credito: 1) quando il titolo circola secondo circolazione impropria o anomala; 2) nel caso di girata per incasso; 3) dolo generale.

LEGGE DI CIRCOLAZIONE In base alla legge di circolazione si distinguono: 1) TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE; 2) TITOLI DI CREDITO ALL’ORDINE; 3) TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI. 1) TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE Si opera con la consegna del titolo. Il possessore è autorizzato all’esercizio del diritto esibendo il titolo. Non sono intestati a una determinata persona e sono rischiosi. (es. sono titoli al portatore: azioni di società, assegno bancario, obbligazioni di società). 2) TITOLI DI CREDITO ALL’ORDINE Il possessore può pretendere il pagamento alla scadenza se oltre al possesso vi è una serie continua di girate di cui l’ultima in bianco. Il trasferimento avviene quindi con la consegna del titolo e con la presenza di una serie continua di girate. 3) TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI La legittimazione dei titoli nominativi si ha se l’intestazione ad una determinata persona risulta da una doppia notazione: - sul titolo; - sul registro dell’emittente. Il trasferimento dei titoli di credito nominativi può avvenire in 2 modi: - mediante trasferimento; - mediante girata. GIRATA La girata è la dichiarazione scritta sul retro del titolo di credito con la quale l’attuale possessore del titolo di credito (girante) ordina al debitore (emittente) di eseguire la prestazione a favore di colui il quale il titolo viene trasferito (giratario). GIRATARIO= colui che si presenterà al debitore per pretendere il pagamento e può pretenderlo perché l’ultima girata ha il suo nome. GIRANTE= colui che trasferisce il titolo al giratario. La girata trasferisce la legittimazione del titolo, non ha funzione di garanzia, deve essere incondizionata ed è valida anche se non contiene il nome del giratario (girata in bianco). La girata parziale è nulla. La girata può essere: - PROPRIA: produce tutti i suoi effetti tipici; - IMPROPRIA: non produce tutti i suoi effetti tipici. La girata può essere: - PIENA: è indicato il nome del giratario; - IN BIANCO: non riporta il nome del giratario ma solo la firma del girante.

EFFETTI DELLA GIRATA Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata con il proprio nome, oppure può girare di nuovo il titolo senza riempire la girata.

OBBLIGHI DEL GIRANTE Il girante non garantisce al giratario che l’obbligazione sarà adempiuta. Invece nella cambiale e nell’assegno, il girante per legge assume garanzia dell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore alla scadenza, con la conseguenza che se il debitore non paga, sarà costretto a pagare il girante. GIRATA IMPROPRIA 2 tipi di girata e effetti limitati: 1) girata per incasso o per procura; 2) girata a titolo di pegno. GIRATA PER INCASSO O PER PROCURA Il giratario diviene procuratore speciale per quel determinato atto al fine di consentire al giratario di incassare la somma dato che il girante non può presentarsi di persona. Il giratario agirà in nome e per conto del girante, può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo e può a sua volta trasferire il titolo solamente per procura. GIRATA A TITOLO DI PEGNO Il girante costituisce un pegno sul credito portato dal titolo in favore del giratario suo creditore a garanzia dell’adempimento. Il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo ma non può trasferire ulteriormente il titolo se non per procura. TRASFERIMENTO Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o con il rilascio di un nuovo titolo. Il cambio di nome può essere fatto su richiesta dell’alienante o dell’acquirente. TRASFERIMENTO MEDIANTE GIRATA Il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Per quanto riguarda i titoli nominativi non è ammessa la girata in bianco. Il c.c. prevede che i titoli azionari possano essere o nominativi o al portatore, di fatto i titoli azionari sono titoli di credito nominativi. Sono titoli al portatore pochi casi, tra cui le azioni di risparmio, quando interamente liberate.

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Le azioni nominative si trasferiscono mediante girata autenticata da un notaio o da un altro soggetto. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci ed è legittimato ad esercitare i diritti sociali. AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO L’ammortamento è la procedura volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dei titoli di credito. ammesso solo in caso di: - smarrimento; - sottrazione; - distruzione involontaria; di un titolo di credito: - all’ordine; - nominativo. Il procedimento si divide in 2 fasi: 1) fase necessaria: l’ex possessore deve effettuare la denuncia al debitore e fare ricorso al presidente del tribunale. Dopo l’accertamento della verità, il tribunale emette il decreto di ammortamento. Con il decreto di ammortamento, il titolo non è più strumento di legittimazione. Il decreto deve essere notificato al debitore e quest’ultimo, dopo la notifica, non è liberato se paga al possessore illegittimo del titolo. Il decreto viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale per 30 giorni: termine entro il quale il terzo può fare opposizione. 2) fase eventuale: in caso di opposizione si apre un giudizio di cognizione che accerta la proprietà del titolo. Se l’opposizione viene accolta il decreto di ammortamento viene revocato; Se l’opposizione viene respinta, il decreto di ammortamento diventa definitivo e il titolo è riconsegnato al legittimo proprietario. Se non c’è opposizione chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento, alla scadenza, dal debitore. Se il titolo non è scaduto può ottenere dal debitore un duplicato del titolo perso. LA CAMBIALE Non disciplinata dal c.c. ma dal Regio Decreto del 1993. La cambiale è un titolo di credito: - all’ordine; - astratto; - formale; - completo. Esistono 2 tipi di cambiale: 1) cambiale tratta: dove si soggetti coinvolti sono: TRAENTE= emette e sottoscrive il titolo di credito; TRATTARIO= colui al quale il traente da l’ordine di pagare alla scadenza; PRENDITORE= colui a favore del quale viene emessa la cambiale; GIRANTI= acquisiscono di volta in volta il possesso della cambiale e la trasferiscono;

AVALLANTI= garantiscono l’adempimento del credito. Firmano inoltre vicino al debitore che intende garantire. 2) vaglio cambiario o pagherò cambiario: dove i soggetti coinvolti sono: EMITTENTE= colui che emette il titolo di credito (debitore); PRENDITORE= creditore; GIRANTI; AVALLANTI; RAPPORTO DI PROVVISTA Lega il traente e il trattario. Il traente ordina al trattario di pagare la somma portata dalla cambiale al portatore della cambiale. RAPPORTO DI VALUTA Lega il traente e il prenditore. IL traente crea il titolo di credito e lo emette a favore del prenditore. Tra trattario e prenditore non vi è alcun rapporto: il trattario non ha l’obbligo di pagare a scadenza il prenditore. GLI OBBLIGATI CAMBIARI= sono coloro che hanno apposto la loro firma sulla cambiale. Tutti gli obbligati cambiari sono solidalmente responsabili tra loro. Si distinguono obbligati cambiari principali e di regresso.

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OBBLIGATI CAMBIARI PRINCIPALI Il trattario + i suoi avallanti  nella cambiale tratta L’emittente + i suoi avallanti  nel pagherò cambiari OBBLIGATI CAMBIARI DI REGRESSO

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Traente + i suoi avallanti  nella cambiale tratta

Giranti + i loro avallanti Quindi nella cambiale tratta l’obbligato cambiario principale non c’è sempre: c’è solo quando il trattario accetta la cambiale; Nel pagherò cambiario l’obbligato cambiario principale c’è sempre ed è l’emittente.

BOLLO= La cambiale deve essere in regola con il bollo al momento della creazione. La cambiale non bollata non è titolo esecutivo: non può essere usata in giudizio. Anche se in seguito viene regolarizzata con il bollo, essa non diventerà mai titolo esecutivo.

REQUISITI DI VALIDITA’ DELLA CAMBIALE

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Denominazione di cambiale nel titolo; Ordine di pagare una determinata somma (cambiale tratta): ordine del traente al trattario di pagare al prenditore;

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Promessa incondizionata di pagare una somma (pagherò cambiario): promessa dell’emittente al portatore; Indicazione del trattario; Indicazione della scadenza; Luogo di pagamento; Data e luogo di emissione; Sottoscrizione dell’emittente/traente; Nome del prenditore. La scadenza della cambiale può essere: A giorno fisso; A vista: nel momento in cui viene presentata al debitore per ottenere il pagamento; A certo tempo vista: trascorso un certo arco temporale: nella cambiale tratta  presento la cambiale al trattario perché la accetti e comincia a decorrere il tempo per la sua scadenza. nel pagherò cambiario  va presentata non per ottenere l’accettazione ma per avviare la decorrenza del termine di scadenza. A cero tempo data: si esprime in un certo arco temporale che decorre dalla data di emissione.

CAMBIALE IN BIANCO= Quando mancano alcuni requisiti di validità al momento dell’emissione; tuttavia, possono essere completati al momento della presentazione per ottenere il pagamento alla scadenza. La cambiale in bianco si riempie tramite l’accordo di riempimento che definisce gli elementi mancanti. Non possono mai mancare la denominazione cambiaria e la sottoscrizione del traente o emittente.

GIRATA La cambiale può essere trasferita mediante girata. Poiché la cambiale è un titolo all’ordine, è legittimato ad incassare chi alla scadenza possiede la cambiale accompagnata da una serie continua di girate di cui l’ultima a nome del portatore. La girata nella cambiale ha la funzione di: - consentire il trasferimento della legittimazione; - garanzia. I giranti sono obbligati cambiari di regresso: coloro che non sono obbligati a pagare ma che lo diventerebbero nel caso in cui chi è obbligato principale non paghi. La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio attaccato alla cambiale (foglio di allungamento). La cambiale è valida anche se il girante abbia apposto soltanto la sua firma senza indicare il nome del giratario (girata in bianco). La differenza tra i titoli di credito all’ordine e la cambiale è che nel primo caso il girante non assume garanzia dell’adempimento ma solo dell’esistenza del credito; nel secondo caso il girante assume garanzia dell’adempimento. AVALLO L’avallo è una obbligazione cambiaria di garanzia personale. L’avallante è un obbligato cambiario principale o di regresso che garantisce il pagamento totale o parziale della cambiale. Il pagamento può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma

della cambiale. L’avallo è posto sulla cambiale o sul foglio di allungamento. Se l’avallo è dato per un obbligato principale  anche l’avallante è obbligato principale; Se l’avallo è dato per un obbligato di regresso  anche l’avallante è obbligato di regresso. ACCETAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA L’accettazione è la dichiarazione con cui il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza, diventando obbligato cambiario principale. Il trattario quando accetta diventa obbligato principale e il pagamento da lui eseguito libera tutti gli obbligati cambiari ed estingue l’obbligazione cambiaria. La dichiarazione deve essere scritta sulla cambiale. L’accettazione non ammette condizioni. La cambiale deve essere presentata per l’accettazione da: 1) Il portatore; 2) Un semplice detentore. La presentazione per l’accettazione della cambiale tratta è facoltativa per il portatore: egli non è obbligato a presentare la cambiale 2 volte al portatore (per accettazione e alla scadenza), ma basta 1 sola volta direttamente per il pagamento. Ci sono due eccezioni in cui presentare la cambiale tratta per l’accettazione è obbligatorio:

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Cambiale con scadenza a certo tempo vista; Se viene apposta una specifica clausola che impone l’obbligo di presentazione per l’accettazione. PAGAMENTO DELLA CAMBIALE Il portatore per ottenere il pagamento deve presentare al debitore il titolo di credito. Per chiedere il pagamento è legittimato: il portatore legittimo della cambiale, che ha in mano la cambiale con una serie continua di girate di cui l’ultima in suo nome o in bianco. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. La presentazione per il pagamento deve essere fatta al debitore principale che può essere l’emittente, trattario. La cambiale deve essere presentata quando scade. L’oggetto del pagamento è insito nella letteralità del titolo di credito. Gli effetti del pagamento sono 2: Se a pagare è l’obbligato principale, ogni rapporto si estingue e cessa la responsabilità di tutti gli obbligati di regresso; Se a pagare è l’obbligato cambiario di regresso, i diritti cambiari non si estinguono ma colui che ha pagato acquista i diritti cambiari nei confronti di tutti gli altri, cioè ha diritto ad essere rimborsato....


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