Sagoma limite veicoli PDF

Title Sagoma limite veicoli
Author Anonymous User
Course Ingegneria civile
Institution Politecnico di Milano
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Sagoma limite dei veicoli...


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LA SAGOMA LIMITE DEI VEICOLI Le dimensioni, i T.E., le sanzioni, la giurisprudenza * di Giorgio BACILIERI

L’articolo 61 del Codice della Strada, integrato dagli articoli 216 e 217 del Regolamento, contiene le prescrizioni per quanto attiene alla sagoma limite dei veicoli. La norma si colloca nel “Titolo III – Dei veicoli”, “Capo I – Dei veicoli in generale”, laddove velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e complessi di macchine agricole sono regolamentati a parte1. L’articolo in argomento prende in considerazione i veicoli “normali” a differenza dell’articolo 10 del Codice della Strada che, sistematicamente collocato nel “Titolo I – Disposizioni generali”, tratta dei veicoli “eccezionali” e dei trasporti in condizione di eccezionalità. Nel far salvi i precetti di cui all’articolo 10 del Codice, il primo comma afferma che la sagoma limite dei veicoli s’ha da intendere comprensiva del carico del veicolo stesso, con implicito richiamo ai precetti di cui all’articolo 164 del Codice in merito alla sistemazione del carico sui veicoli (norma di comportamento collocata nel “Titolo V”). La disciplina della sagoma limite deve infatti integrarsi con quella dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché con quella della sistemazione del carico sui veicoli. Tuttavia, sebbene non esplicitamente previsto dalla norma, l’articolo 61 del Codice deve essere integrato e coordinato con le direttive comunitarie recepite nel tempo nell’ordinamento giuridico nazionale. Le principali norme nazionali e comunitarie che trattano la materia sono: DM 30 marzo 1994, modificato ed integrato dal DM 25 marzo 1996, con il quale è stata recepita la direttiva 92/21/CE; DM 3 novembre 1994; DM 25 marzo 1996, con il quale è stata recepita la direttiva 95/48/CE; DM 31 ottobre 1996; DM 6 aprile 1998; DM 14 novembre 1997, modificato dal DM 20 giugno 2003 (che recepisce la direttiva 2001/85/CE) e DM 12 settembre 2003 (che recepisce la direttiva 2003/19/CE), con il quale è stata recepita la direttiva 97/27/CE; DM 6 aprile 1998, integrato e modificato dal DM 12 settembre 2003 (che recepisce la direttiva 2002/7/CE), con il quale è stata recepita la direttiva 96/53/CE; DD 13 marzo 1997 n. 464/4288/(0); circolare 17 settembre 1997 n. 94/97, modificata ed integrata dalla circolare 3 dicembre 1997 n. 128/97; circolare 17 novembre 1998 n. 4183/4100/(0) – DC IV n. B098; circolare 14 giugno 1999 n. 495/MOT1.04/C – MOT B055. 1

Velocipedi (articolo 50 Codice della Strada); ciclomotori (DM 3 novembre 1994 che recepisce la direttiva 93/93/CEE; motoveicoli (articolo 53 Codice della Strada e DM 3 novembre 1994 che recepisce la direttiva 93/93/CEE; macchine agricole (articolo 104 Codice della Strada che rinvia, per i limiti generali, all’articolo 61 Codice della Strada); complessi di macchine agricole (articolo 105 Codice della Strada); macchine operatrici (articolo 114 Codice della Strada che rinvia, per i limiti generali, all’articolo 61 Codice della Strada).

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La normativa nazionale, salvo qualche eccezione, si è sempre adeguata alle prescrizioni comunitarie. Queste ultime hanno via via armonizzato la materia sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della circolazione. Si può affermare, di norma, fatte salve ipotesi specifiche disciplinate dall’articolo 10 del Codice della Strada, che un veicolo “normale” che trasporta un carico divisibile, non deve superare la sagoma limite stabilita dalla legge. Pur sempre tenendo in considerazione le predette ipotesi specifiche, il quadro si chiude con le limitazioni previste per il trasporto di carichi indivisibili per i trasporti “eccezionali”.2 Pertanto, le eccedenze di sagoma del veicolo o dovute alle caratteristiche del carico che possono dar luogo ad autorizzazione rientrano nelle prescrizioni dell’articolo 10 del Codice della Strada, diversamente trova applicazione l’articolo in argomento. Dimensioni dei veicoli Le dimensioni generali dei veicoli sono stabilite come segue: a) larghezza massima (escludendo le sporgenze dovute ai retrovisori mobili): - m. 2,55; - m. 2,60, per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)3; - m. 2,50, in virtù della direttiva 95/48/CE, per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); b) altezza massima: - m. 4,00; - m. 4,30, per autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti; - m. 4,00, in virtù della direttiva 95/48/CE, per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); c) lunghezza massima (escludendo i retrovisori, purché mobili, e compresi gli organi di traino4): - m. 12,00 per i veicoli isolati (con esclusione di semirimorchi5 e di autobus6); - m. 16,50 per gli autoarticolati e gli autosnodati; la lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla 2

Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto (articolo 10 comma 4 Codice della Strada). 3 Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice. 4 Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo in deroga alla lunghezza massima prevista nel rispetto delle prescrizioni emanate con DD 13 marzo 1997 n. 464/4288/(0). In ogni caso la normativa nazionale è da considerarsi superata dalla direttiva 2002/7/CE recepita con DM 12 settembre 2003 che prevede che qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista. 5 I limiti di lunghezza sono fissati per il complesso di veicoli costituente l’autoarticolato. 6 La sperimentazione degli autobus con lunghezza superiore a m. 12,00 è conclusa. Per gli autobus a due assi la lunghezza massima è di m. 13,50 mentre per quelli aventi più di due assi la lunghezza massima è di m. 15 (vedi D.M. 19 settembre 2003).

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parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni; - m. 18,00 per gli autosnodati e i filosnodati adibiti a servizio di linea per trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti; - m. 18,75 per gli autotreni e i filotreni; la lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m7, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.8 Per effetto del recepimento, con DM 6 aprile 1998, della direttiva 96/53/CE, le dimensioni massime: - delle autocaravan sono 12 m in lunghezza, 2,55 m in larghezza, 4 m in altezza; - delle caravan ad un asse i limiti sono 6,50 m di lunghezza, 2,30 m di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; - delle caravan a più assi, 8 m di lunghezza, larghezza ed altezza come le caravan ad 1 asse. Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. Veicoli e trasporti eccezionali – Ipotesi di trasporti considerati in condizione di eccezionalità – Ipotesi in cui non ricorre l’obbligo di autorizzazione I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti dalla normativa in argomento possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali. I veicoli eccezionali non sono soggetti alle direttive comunitarie.9 I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2-bis dell’articolo 10, relativamente ai casi indicati nel comma 2, lettera b), del medesimo articolo.10

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I valori fissati dall’articolo 216 del Regolamento devono essere coordinati con quelli stabiliti dal DM 31 ottobre 1996; la direttiva 97/27/CE stabilisce la distanza massima in 16,40 m. 8 Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi. 9 Analogamente, i veicoli ad uso speciale rimangono soggetti alle norme nazionali. 10

Articolo 10, commi 2 e 2-bis del Codice della Strada. 2 È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

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È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61; e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62; f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62; g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi; g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. 2-bis Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

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g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui alla lettera d) del precedente capoverso, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm.); b) di cui alle lettere g), g-bis) e g-ter) del precedente capoverso, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.); b-bis) di cui alla lettera e) del precedente capoverso, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.).11 Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61. Sanzioni Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 del Codice della Strada, salvo che lo stesso costituisca 11

Articolo 167, commi 4 e 7 CdS - Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

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trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato. Qualora la idonea sistemazione del carico possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione. Per i veicoli complessi trova applicazione anche l’articolo 63 del Codice della Strada – “Traino veicoli”. Il D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall’esercizio dell’attività di autotrasportatore” ha introdotto una speciale procedura per il riconoscimento del concorso nell’illecito commesso dal conducente di altri soggetti quali il committente, il caricatore, il vettore ed il proprietario della merce. 

Giurisprudenza Essendo l’autotreno, secondo la definizione dell’articolo 26 lett. g) del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, e modi...


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