Sintesi breve di Diritto dell’ambiente PDF

Title Sintesi breve di Diritto dell’ambiente
Course Diritto dell'ambiente
Institution Università degli Studi di Torino
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DIRITTO DELL’AMBIENTELA DISCIPLINA DELL’AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICIIl termine “ambiente” indica un concetto di difficile determinazione. Rappresenta e riassume diversi aspetti del rapporto tra l’uomo e il mondo che lo circonda; le molteplici condizioni e articolazioni geografico-territorial...


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DIRITTO DELL’AMBIENTE

LA DISCIPLINA DELL’AMBIENTE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Il termine “ambiente” indica un concetto di difficile determinazione. Rappresenta e riassume diversi aspetti del rapporto tra l’uomo e il mondo che lo circonda; le molteplici condizioni e articolazioni geografico-territoriali in cui si sviluppa tale rapporto. In Italia, la parola ambiente risulta assente dal testo originario della Costituzione sino al 2001, quando ci fu la revisione del Titolo V, parte II della legge Cost. 18 Ottobre 2001,n.3. Sino ad allora in Italia vi furono norme statali sulla difesa del suolo e dell’abitato che si trovavano già alla prima legge sanitaria del diciannovesimo secolo. Nella Costituzione italiana, la tutela dell’ambiente non è espressamente prevista attraverso norme esplicite, ma solo attraverso delle ricostruzioni giurisprudenziali. LE FONTI -Art. Art. 99:- “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paes paesaggio aggio e il patrimonio storico e aartistico rtistico della Nazione”. Inizialmente si intendeva il paesaggio come una visione statica successivamente, già dagli anni 80 si è passati ad una visione dinamica. -Art.32 Art.32 Art.32:- “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Leggendo insieme l’art. 9 e l’art. 32, la Costituzione, assicura al diritto dell’ambiente dell’ambiente, in quanto espressione della personalità individuale e sociale, una adeguata protezione. L’ambiente, prima con una interpretazione della Giurisprudenza, prima della Corte di Cassazione e poi Costituzionale, viene considerato e riconosciuto come valore primario ed assoluto da proteggere e tutelare. -Art 41 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. -Art 42 42: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”. “La proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata, per motivi di interesse generale”.

-Art Art 44 44: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, privata..” -Art. Art. 117 117:- Una prima definizione di tale articolo ante riforma della legge costituzionale 3/2001, non nominava l’ambiente, ma riguardava le competenze legislative regionali; e parlava di competenze quali urbanistica, cave, torbiere, pesca, foreste.. Successivamente post riforma della L.3/2001 la definizione è modificata in: “Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ ecosistema e dei beni culturali”. A riguardo a tale articolo, è intervenuta più volte la Corte Costituzionale, per dei contrasti interpretativi, soprattutto per ciò che riguardano i limiti della potestà legislativa dello Stato in materia ambientale rispetto alla potestà legislativa delle Regioni. Un caso, in particolare, molto rilevante riguarda quello delle industrie a rischio di incidente rilevante rilevante, dove in assenza di chiare disposizioni, per lo più generiche, che hanno lasciato spazio a una libera interpretazione da parte della Regione che hanno creato dei conflitti di competenza tra Stato e Regione, che sono stati, si , risolti dalla Corte Costituzionale, ma che danno il segno comunque dell’esistenza di questi contrasti interpretativi proprio perché non c’è stata una norma precisa e specifica che individui le competenze in materia ambientale. PRINCIPI DEL DIRITTO DELL’AMBIENTE Tra i principi emersi a seguito delle Dichiarazioni Generali, dei Trattati e della Giurisprudenza, si segnalano: -IL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI, coerentemente alla Carta dell’ONU e ai principi di diritto internazionale (con questo diritto gli Stati possono perseguire le proprie politiche ambientali e di sviluppo). -L’OBBLIGO DI NON CAUSARE DANNI AD ALTRI STATI, principio affermato a livello giurisprudenziale (nel caso Gabcikovo 1997). Affinché sussista la fattispecie è necessaria la presenza di due requisiti: il danno deve provocare gravi effetti nocivi e deve essere dimostrato inconfutabilmente (a tale principio si collega quello relativo al “chi inquina paga”). -IL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE, (Conferenza Conferenza di Rio Rio), basato sul criterio di informazione reciproca e scoraggiando il trasferimento ad altri Stati di attività e sostanze pericolose che potrebbero causare fenomeni di degrado ambientale.

Nella Conferenza di Rio del 1992 è stata adottata l’Agenda Agenda 21 21, un piano di azione a valore programmatico, il cui capitolo 29, riconosce alle amministrazioni locali un ruolo decisivo nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sostenibile. -IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE (Rio). -IL PRINCIPIO DELL’INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA TUTELA AMBIENTALE. -IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Nella dichiarazione di Rio inoltre figura tra i 27 principi che stabiliscono gli obblighi e i diritti degli Stati, il principio di precauzione (principio 15), secondo il quale ogni Stato ha il dovere di agire preventivamente allo scopo di evitare un danno all’ecosistema, a prescindere dall’assoluta certezza del rischio. PRINCIPI DEL DIRITTO DELL’AMBIENTE NELL’UNIONE EUROPEA Principi forti in Italia come nell’UE, qualificati come degni di nota, sono il principio di precauzione e la tutela preventiva. Tra i vari principi regolati dal TUE,TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, ritroviamo: SVILUPPO SOSTENIBILE Il principio dello sviluppo sostenibile è disciplinato dal diritto internazionale, è da sempre al centro di un dibattito (richiamandosi al dovere di solidarietà) che si propone di trovare un punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte come: -La La crescita economic economicaa e sociale di una com comunità unità politicamente organizzata e la tutela del suo patrimonio aambientale mbientale e culturale. Una prima definizione la ritroviamo nel 1987 con il c.d Rapporto Bruntland con il concetto di sostenibilità, ovvero farsi carico dei bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. Se ne parla nella Dichiarazione di Rio del 1992, nel Trattato di Amsterdam del 1997, sino ad arrivare al Trattato di Lisbona Lisbona, secondo cui, lo sviluppo sostenibile si basa su di una crescita economica equilibrata, ma anche soprattutto sulla solidarietà. La normativa che introduce in Italia lo sviluppo sostenibile fa parte del Codice dell’ambiente dell’ambiente, il d.lgs 3 apri aprile le 2006 2006, n.152 152 152, cosi come modificato e integrato nel 2008.

SUSSIDIARIETÀ’ Si parla di sussidiarietà e del principio che essa rappresenta, quando l’autorità centrale di un determinato ordinamento si limita ad indicare i criteri informatori della disciplina e svolge (come attività sussidiaria) i soli compiti che le autorità decentrate non sono in grado di affrontare da sé. Il concetto di sussidiarietà è collegato all’Art.118 Art.118 Cost. Che al primo comma recita: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni, Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. E’ questa una forma di sussidiarietà verticale verticale. Mentre, al comma 4 del suddetto articolo ci si riferisce al principi di sussidiarietà in senso orizzontale orizzontale, disponendo: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Così il cittadino come singolo o nelle formazioni sociali cui appartiene, diventa il promotore dell’iniziativa pubblica. SOLIDARIETÀ’ La solidarietà come principio esprime condivisione e corresponsabilità. La Carta Costituzionale Italiana riconosco nella solidarietà sociale il principio che “la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un autorità ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che la caratterizza”. Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’ U.E il principio ha un suo espresso riconoscimento, più specificatamente nel Titolo VI, che contiene disposizioni a garanzia dei lavoratori, a protezione della salute, nonché a tutela dell’ambiente. INTEGRAZIONE Il principio di integrazione realizza le proprie finalità coordinando le diverse politiche europee, superando cosi le possibili contraddizioni e sovrapposizioni del quadro normativo.

I Trattati Europei hanno sottolineato che “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione. PRECAUZIONE Quando parliamo di tutela dell’ambiente, uno dei primi problemi sul quale riflettere è quello dei “rischi rischi incerti incerti” nei quali si ravvisa un pericolo potenzialmente significati significativo vo che una valutazione scientifica non determina con sufficiente certezza. La precauzione si collega all’azione preventiva, orientandola a privilegiare tra due o più opinioni scientifiche divergenti, quella che suggerisce la soluzione più cauta, con la consapevolezza che le scelte adottate potranno essere modificate, ove si presentassero dati scientifici più attendibili. Spetta comunque agli operatori compiere le ricerche per dimostrare che il pericolo è stato superato (c.d onere della prova prova). La forza del principio di precauzione si manifesta attraverso la sua estrinseca elasticità nella capacita di adattarsi alla dinamica degli eventi, di correggere precedenti decisioni, di avvalersi, giorno dopo giorno, della migliore tecnologia disponibile. Nella U.E, il principio di precauzione è indicato per la prima volta nel Trattato di Maastricht, successivamente nell’art.192 192 del TFUE, nel quale non si fa cenno alla gravità del danno. Ma enuncia che nell’attesa che prove scientifiche possano dimostrare la presenza di rischi per l’ambiente e per la salute, connessi all’uso di determinati elementi, prodotti o dispositivi, la U.E è orientata ad adottare regole cautelative. Nella Costituzione Italiana, invece, tale principio si ricollega all’Art.2 ’Art.2 (adempimento dei doveri inderogabili), all’Art.9 Art.9 (criteri adottati per tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione), all’Art.32 Art.32 (regole che disciplinano la qualità della vita e della salute),ex art.41 (limiti che possono essere contrapposti all’esercizio dell’iniziativa economica privata),, art. 42 ( criteri previsti per l’esproprio). Un orientamento precauzionale comunque si ritrova nella Legge n. 36 del 2001, che disciplina l’esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. AZIONE PREVENTIVA Nel dubbio la cautela è d’obbligo. Oltre il dubbio, quando il rischio è scientificamente certo, s’impone l’azione preventiva. Il principio dell’azione preventiva è stato sviluppato dalla direttiva 96/82/CE.

L’azione preventiva è sempre preferibile a quella risarcitoria, non solo dal punto di vista economico, ma anche perché alcuni effetti dannosi talvolta si rivelano anche irreparabili. Per essere efficace la prevenzione deve svolgersi secondo regole procedurali ben precise nelle quali siano previste forme di autorizzazione e di controllo. Essa inizia ad esempio dalla valutazione di impatto ambientale: lo sviluppo per essere sostenibile, deve tendere a migliorare o almeno a mantenere gli equilibri esistenti. Nell’art.191 191 TFUE , vi è la nozione di “incidente rilevante” inteso come un evento dannoso dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante un attività e che dia luogo ad un pericolo grave e immediato per la salute umana e per l’ambiente, e in cui intervengono una o più sostanze pericolose. La stessa direttiva aveva previsto dunque l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. La prevenzione comunque non è soltanto negativa, cioè destinata ad evitare o impedire eventi dannosi, ma la si può considerare anche in senso positivo, nel suo essere finalizzata ad adottare misure precauzionali. ( E’ sempre meglio dunque utilizzare il principio della correzion correzionee, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati dall’ambiente). CHI INQUINA PAGA Il principio espresso con la formula “chi inquina paga” trova la propria realizzazione attribuendo i costi dell’inquinamento all’inquinatore e provvedendo al risarcimento del danno ambientale. Tale principio è finalizzato a far evitare possibili danni all’inquinatore, il quale anche a seguito di un possibile dispendio economico dovrà migliorare le proprie prestazioni ambientali e ridurre l’inquinamento. L’idea di fondo è quella di indirizzare produttore e consumatore verso alternative meno dannose. La persona fisica o giuridica che produca rifiuti è tenuta a pagare in base alla quantità e al tipo di prodotto. L’art 178 del d.lgs 152/2006 richiama a tale disposizione e sancisce inoltre che “la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza”.

ART. 117 RIPARTO COMPETENZE LEGISLATIVE

Una prima definizione dell’art. 117 prima della riforma della legge costituzionale 3/2001, non nominav nominavaa l’ambiente l’ambiente, ma riguardava le competenze legislative regionali; e parlava di competenze quali urbanistica, cave, torbiere, pesca, foreste.. Successivamente, con la riforma del titolo V della Legge n.3/ 2001, la tutela dell’ambiente ambiente ha trovato una esplicita considerazione ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni; IL LEGISLATORE HA DISTINTO FRA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI “TUTELA TUTELA DELL’AMBIENT DELL’AMBIENTE, E, DELL’ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI CULTURALI”, RISERVATA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO STATO; E LEGISLAZIONE FINALIZZATA ALLA “VALORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AM AMBIENTALI”, BIENTALI”, ATTRIBUITA IN QUESTO CASO ALLA COMPETENZA CONCORRENTE DI STATO E REGIONI. A riguardo a tale articolo, è intervenuta più volte la Corte Costituzionale, per dei contrasti interpretativi, soprattutto per ciò che riguardano i limiti della potestà legislativa dello Stato in materia ambientale rispetto alla potestà legislativa delle Regioni. Un caso, in particolare, molto rilevante riguarda quello delle industrie a rischio di incidente rilevante, dove in assenza di chiare disposizioni, per lo più generiche, che hanno lasciato spazio a una libera interpretazione da parte della Regione che hanno creato dei conflitti di competenza tra Stato e Regione, che sono stati, si , risolti dalla Corte Costituzionale, ma che danno il segno comunque dell’esistenza di questi contrasti interpretativi proprio perché non c’è stata una norma precisa e specifica che individui le competenze in materia ambientale. ART. 118 ANTE E POST RIFORMA DELLA LEGGE 3/2001 L’ art. 118, riguardante il riparto delle competenze amminis amministrative trative trative, prima di essere modificato dalla Legge n.3/2001, enunciava che: “SPETTAVANO ALLA REGIONE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE MATERIE ELENCATE NELL’ART. 117, SALVO QUELLE DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE, CHE POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI ED AGLI ALTRI ENTI LOCALI. LA REGIONE ESERCITA NORMALMENTE LE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DELEGANDOLE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI O AD ALTRI ENTI LOCALI”. Successivamente alla riforma della L. N.3 del 2001, l’art.118 Cost. prevedeva che:

“LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DOVESSERO ESSERE ATTRIBUITE AI CO COMUNI MUNI MUNI, SALVO CHE, PER ASSICURARNE L’ESERCIZIO UNITARIO, SIANO CONFERITE A PROVINCIE, REGIONI E STATO SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSI SUSSIDIARIETÀ DIARIETÀ DIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA”. Quindi con tale riforma, il legislatore ha scelto di attribuire le funzioni amministrative sulla base del princip principio io di sussidiarietà sussidiarietà, cioè, di regola al Comune, in quanto rappresenta l’ente più vicino ai cittadini e quindi è maggiormente in grado di realizzarne gli interessi. LA DISCIPLINA DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO Una prima definizione di inquinamento atmosf atmosferico erico è stata offerta dalla Convenzione di Ginevra firmata nel 1979, nella quale viene definito come: “L’INTRODUZIONE NELL’ATMOSFERA DA PARTE DELL’UOMO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DI SOSTANZE O DI ENERGIA CHE ABBIANO EFFETTI NOCIVI, CHE POSSANO METTERE IN PERICOLO LA SALUTE DELL’UOMO, DANNEGGIARE LE RISORSE BIOLOGICHE E GLI ECOSISTEMI, DETERIORARE I BENI MATERIALI E NUOCERE AGLI USI LEGITTIMI DELL’AMBIENTE.” Inquinamento atmosferico ha provocato la morte di miliardi di persone. Perdita dal punto di vista economico. Il principale effetto causato dal’ inquinamento atmosferico sull’ambiente è l’effetto serra, l’aumento della temperatura media terrestre che porta: -diminuzione delle risorse idriche; -innalzamento del livello del mare; -perdita di biodiversità; (impatto sociale ed economico) Alte concentrazioni di ozono danneggiano l’agricoltura, le foreste, le piante riducendo i loro tassi di crescita. Danneggiati gli ecosistemi; I costi dell’inquinamento atmosferico includono: -riduzioni di riproduttività; -spese sanitarie addizionali; -perdite di foreste;

L’inquinamento atmosferico è provocato da alte fonti come: il traffico veicolare, gli impianti industriali e gli impianti termici civili, a cui, a quest’ultimi due, il d.lgs 152/2006 si occupa in modo diretto nel titolo V V. Per quanto riguarda il traffico veicolare importante è, al fine di evitare l’inquinamento, il rispetto della disciplina del codice della strada strada, con relativi controlli di competenza comunale. Per quanto concerne invece la disciplina del titolo V, risalta, l’obbligo di autorizzazione per determinate attività, che devono essere soggette ad AIA AIA, autorizzazione integrata ambientale. Le autorizzazioni sono competenze della Regione, salvo delega alla Provincia. L’autorizzazione ha una durata di 15 anni e il rinnovo va chiesto almeno un anno prima dalla scadenza. Per accettare il rispetto dell’autorizzazione ( di regola la Provincia), può effettuare controlli presso gli impianti e tutte le ispezioni che si ritengono necessarie. LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI Una prima definizione di rifiuto è stata recepita dalla Direttiva del 2008 (98 CE) e dal D.lgs n. 152 del 2006 (modificato successivamente dal d.lgs del 2010), e viene definito come: “QUALSIASI SOSTANZA O OGGETTO DI CUI IL DETENTORE SI DISFI O ABBIA L’INTENZIONE O L’OBBLIGO DI DISFARSI.” La normativa in materia di rifiuti riserve una priorità assoluta alla prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. Quindi, le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere: - Lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un risparmio maggiore di risorse naturali. - L’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da contribuire il meno possibile a incrementare la quantità e la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento. - Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti. - L’impiego dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Una forma di prevenzione (sui rifiuti) è il riutilizzo di oggetti e materiali per la stessa finalità per cui erano stati concepiti in modo da allungarne il ciclo di vita. Per il riutilizzo verrà svolto un lavoro di controllo, pulizia o riparazione.

Il riutilizzo è sempre preferito al riciclaggio, perché consente in genere di risparmiare energia e risorse naturali. La seconda forma di prevenzione è proprio il riciclaggio riciclaggio,, ovvero qualsiasi operazione di recupero tramite la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per funzioni come quelle originarie o per altri fini. Essenziale è in questo caso la raccolta differenziata differenziata, che deve essere obbligatoriamente organizzata dai Comuni con riguardo a carta, metalli, plastica e vetro. LE FASI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: RACCOLTA E SMALTIM SMALTIMENTO ENTO La prima fase, quella della raccolta, avviene subito dopo il conferimento dei rifiuti al servi...


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