2014 0708172604 Guastini - L interpetazione dei documenti normativi-1-1 PDF

Title 2014 0708172604 Guastini - L interpetazione dei documenti normativi-1-1
Course Tecniche ed interpretazione dei documenti giuridici
Institution Università degli Studi di Brescia
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GUASTINI INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI

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I Capitolo Interpretare: attribuire ―senso‖ o ―significato‖ a qualcosa. Le nozioni di ―senso‖ e ―significato‖ sono, però, ampie quanto quella di interpretazione. 1. interpretare atti o comportamenti significa: I) fare ipotesi intorno agli scopi, alle ragioni o alle intenzioni di un soggetto; II) (sussumere) riportare un certo atto o comportamenti (generali) sotto una classe di atti o di comportamenti (di una certa specie); III) attribuire un valore all‘atto o a un comportamento considerato. 2. interpretare eventi significa: fare ipotesi su una relazione di causa – effetto tra un certo fatto condizionante ed un fatto condizionato. 3.Interpretare testi significa: attribuire significato ad un qualche frammento di linguaggio. (L‘interpretazione giuridica appartiene al genere dell‘interpretazione testuale). La definizione di interpretazione giuridica: 6 accezioni. 1° interpretazione => intesa come attribuzione di significato ad un testo normativo (esclusivamente) in presenza di dubbi o controversie intorno al suo significato o al suo campo di applicazione. (Interpretazione intesa come: chiarire ciò che è oscuro). Osservazioni: 1) questo concetto di interpretazione è strettamente legato ad una teoria dell‘interpretazione secondo la quale essa è: a. attività conoscitiva => quando si esercita su testi chiari e/o in presenza di fattispecie alle quali, il testo oggetto dell‘interpretazione, è sicuramente applicabile; b. attività volitiva e decisoria => quando si esercita su testi oscuri e/o in presenza di fattispecie di dubbia qualificazione. 2) questo concetto di interpretazione si riflette in quella direttiva metodologica che si esprime nelle massime: c. in claris non fit interpretatio; d. interpretatio cessat in claris. Non occorre interpretazione allorché un testo sia chiaro, non dia luogo a dubbi o controversie. 3) coloro che usano ―interpretazione‖ in questo modo ritengono che: in assenza di dubbi o controversie, la decisione circa il significato del testo normativo di cui si tratta non richiede giustificazioni mentre in presenza di dubbi tale decisione esige di essere argomentata. 2° interpretazione => intesa come qualsiasi attribuzione di significato ad una formulazione normativa, indipendentemente da dubbio e controversie. Osservazioni: I) in tal senso qualunque testo richiede interpretazione; II) interpretare un testo è comprenderlo; III) non vi è significato senza interpretazione; IV) l‘interpretazione è presupposto necessario dell‘applicazione; V) questo modo di concepire l‘iterpret. non distingue tra: a. comprensione immediata e irriflessa (cioè che non deriva da nessun altra interpretazione precedente) di un testo; b. l‘attribuzione a un testo di un significato come risultato di un processo di analisi, riflessione e decisione. 2

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3° interpretazione => intesa come attività conoscitiva; qualora un testo esprima potenzialmente una pluralità di significati, costituisce interpretazione, l‟attività consistente nel rilevarli tutti, nel censirli imparzialmente. Osservazioni: questo modo di concepire l‘interpretazione è accettabile se non per il fatto che nell‘uso comune tale termine si usa indifferentemente sia per indicare un‘attività conoscitiva (v. 3° significato) sia per indicare un‘attività decisoria e volitiva (v. 1° e 2° significato => attività consistente nello scegliere un significato scartandone altri). 4° interpretazione => intesa come attività decisoria di casi e controversie. Per tanto la mera attribuzione di significato a un testo senza relazione con alcuna controversia non costituisce genuina interpretazione. Osservazioni: questo modo di concepire l‘interpretazione presenta il grave difetto di ridurre l‘attività interpretativa alla sola interpretazione in concreto (dei giudici) escludendo dal termine stesso l‘interpretazione in astratto (dei giuristi). 5° interpretazione => intesa come quell‘attività di sistematizzazione del diritto consistente nell‘elaborare deduttivamente le conseguenze logiche delle norme espresse, così da ricavarne norme ulteriori non espresse, idonee a risolvere anche questioni non previste dal legislatore. Osservazioni: questo modo ci concepire l‘interpretazione presenta 3 difetti: I) essa usa il vocabolo interpretazione per riferirsi ad un‘attività che non è strettamente interpretativa 1 ma al contrario si compie ad interpretazione già avvenuta; II) la maggior parte delle norme inespresse costruite dai giudici mediante procedimenti (come vorrebbe questa concezione) deduttivi al contrario, avvengono per mezzo di procedimenti argomentativi tutt‘altro che deduttivi quali: l‟analogia, l‟argomento a contrario; III) essa sottace che, nel dedurre le conseguenze logiche delle norme, gli interpreti usano per lo più premesse alcune delle quali non sono affatto norme espresse ma, tesi interpretative e/o dogmatiche. 6° interpretazione => intesa come un trattamento dei testi giuridici scorretto o manipolatorio, nel senso che interpretare significa manipolare un testo normativo, allo scopo di eludere la norma da esso (testo) espressa. Osservazioni: questo modo di vedere, apparentato alla prima accezione, assume che un testo chiaro non richiede interpretazione, sicché interpretazione costituisce una contraffazione del significato proprio delle parole. Si deve necessariamente distinguere tra interpretare norme e interpretare atti. 1. Interpretare norme => si usa per dire che l‘interpretazione giuridica ha ad oggetto norme. Osservazione: questo modo di esprimersi è corretto a patto che per norma si intenda un testo normativo e non già il suo contenuto di significato, giacché si interpretano le disposizioni e non le norme (le quali esprimono il loro contenuto di significato solo come conseguenza dell‘attività interpretativa sulle disposizioni). La norma infatti costituisce non l‘oggetto bensì il risultato dell‘interpretazione. 2. Interpretare fatti => si usa dire che gli organi della giurisdizione interpretato non solo norme ma anche fatti. 1

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Attribuzione di significato ai testi normativi.

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Osservazioni: questo modo di esprimersi è infelice poiché interpretare assume due significati diversi a secondo che oggetto dell‘interpretazione siano: a. testi => interpretazione testuale => interpretazione giuridica => attribuzione di significato; b. fatti => interpretazione di fatti => congetturare una spiegazione causale di un evento, o sussumere il fatto in una classe di fatto, o ascrivere un valore al fatto considerato. Distinzione tra interpretazione e applicazione 1. Interpretazione: Ammette qualsiasi soggetto, giacché chiunque può interpretare; ha ad oggetto testi normativi; precede l‘applicazione. 2. Applicazione: Ammette solo quei soggetti facenti parte degli organi applicativi (giudici, funzionari amm., ecc.); ha ad oggetto norme in senso stretto, intese come il contenuto di significato dei testi normativi); presuppone l‘interpretazione; non si esaurisce nell‘attività interpretativa ma include anche: l‘accertamento dei fatti causali; la qualificazione della fattispecie giuridica di cui si tratta; la decisione della controversia. Distinzioni tra tesi interpretative e tesi dogmatiche. 1. tesi interpretativa => è un enunciato della norma. Stante un enunciato del tipo: la disposizione D esprime la norma N, una tesi interpretativa risponde alla domanda: qual è il significato della disposizione D? Quale norma esprime la disposizione D? Ad esempio, è un problema interpretativo se il principio del ― buon andamento dell‘amministrazione (art. 97 Cost.)‖ valga o no anche per gli organi dell‘amministrazione della giustizia. E sono tesi interpretative sia la tesi secondo cui la risposta è affermativa sia quella secondo cui è negativa 2. tesi dogmatiche => esse sono le dottrine elaborate dai giuristi. Es.: la dottrina del governo parlamentare. Osservazioni: 3 peculiarità delle tesi dogmatiche: I) le tesi dogmatiche sono dottrine che i giuristi costruiscono in modo indipendente e logicamente antecedente all‘interpretazione di qualunque disposizione normativa; II) le tesi dogmatiche condizionano l‘interpretazione, orientandola in un senso rispetto ad un altro o escludendo certe opzioni interpretative altrimenti possibili; III) tali tesi costituiscono premesse di ragionamenti, la cui conclusione è la costruzione di una norma inespressa che si pretenda tuttavia implicita nell‘ordinamento. Es.: ―…un atto del potere legislativo non conforme alla costituzione è nullo‖. CONCLUSIONI L‘intero discorso si riferisce e ha come base questo assunto: interpretazione giuridica è un‟interpretazione testuale concernerete dunque l‘interpretazione delle fonti atto ovvero del c.d. documenti normativi. Per tanto conviene sottolineare che l‘interpretazione intesa nelle conclusioni non si estende alla consuetudine. L‘espressione interpretazione della consuetudine va intesa in 2 modi:

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1° => per intendere l‘interpretazione delle raccolte di usi e consuetudini. Queste, benché siano fonti di cognizione e non di produzione e per tanto non dovrebbero essere oggetto d‘interpretazione, presentandosi, contrariamente, come altrettanti documenti normativi sotto forma di raccolte, non differiscono in linea di principio dall‘interpretazione delle fonti – atto ovvero dei documenti normativi. 2° => propriamente intesa, l‘interpretazione della consuetudine ha ad oggetto la fonte di produzione detta ―consuetudine‖. Osservazione: così intesa l‘interpretazione della consuetudine e cosa diversa dall‘interpretazione testuale. Infatti, la consuetudine, distinta dalle norme che da essa scaturiscono, non è un testo, ma è un comportamento sociale. L‘interpretazione della consuetudine, così intesa, consiste non nell‘ascrivere significato a formulazioni normative, ma nell‘attribuire senso ad una parassi sociale e precisamente nell‘inferire (produrre/causare) da una prassi sociale, l‘esistenza di norme.

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II Capitolo e IV Capitolo L‘interpretazione è un‘attività mentale; è una congettura psicologica di natura empirica, poiché ha ad oggetto fatti (eventi psichici) non suscettibili di controllo empirico proprio perché risiedono nella psiche/mente. La più nota congettura psicologica sul processo interpretativo è quella che va sotto il nome di: teoria ermeneutica dell‟interpretazione. Essa ritiene che il processo interpretativo abbia un andamento triplicemente circolare. 1° circolo => esso si instaura tra le aspettative dell‟interprete e il testo. - le aspettative => costituiscono l‘ipotesi interpretativa con cui l‘interprete si accosta al testo, interpretando. - l‘ipotesi interpretativa => può trarre origine: a. dalla competenza linguistica dell‘interprete; b. dalla sua padronanza dei metodi d‘interpretazione; c. dalle sue supposizioni intorno alla ratio legis; d. dal suo sentimento di giustizia. Osservazioni: l‘ipotesi normativa può essere confermata dal testo cui si riferisce, ma può esser anche invalidata (infirmata) =>2 sostituzione con una diversa ipotesi normativa che dovrà essere posta nuovamente a confronto con il testo per controllare la fondatezza della nuova ipotesi e così finché ipotesi normativa e testo non si accordino. 2° circolo => esso si instaura tra il testo e il suo co–testo3, nonché tra la norma ed il sistema normativo cui appartiene. Osservazione: in questo secondo circolo si assume l‘idea che la singola disposizione non sia comprensibile se non entro il sistema normativo di cui è parte. Pertanto occorre controllare la coerenza (assenza di contraddizioni) e la congruenza assiologica dell‘ipotesi interpretativa con le altre norme ricavabili dal medesimo testo normativo, nonché con le rimanenti norme del sistema. 3° circolo => esso si instaura tra il fatto e le norme. L‘interprete muove da una ipotesi di qualificazione giuridica del fatto => confronto della stessa con il testo normativo (opportunamente interpretato) => se la norma dovesse smentire l‘ipotesi qualificatoria, occorrerà: a. re - interpretare il medesimo testo; b. rivolgersi ad altri testi;

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Di conseguenza.

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Parti rimanenti del medesimo testo normativo

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c. formulare una diversa ipotesi qualificatoria la quale a sua volta dovrà esser sottoposta a controllo. Una seconda congettura psicologica sul processo interpretativo è quella che si inscrive nella teoria dei giochi normativi. Secondo tale teoria si possono distinguere: 1. i giochi senza reinterpretazione => il processo di interpretazione si esaurisce in un unico atto interpretativo irriflesso, il cui risultato è accettato e non ulteriormente problematizzato; 2. i giochi a reinterpretazione => in essi il processo interpretativo si volge in almeno tre fasi: I) interpretazione irriflessa => c.d. significato prima facie frutto di comprensione irriflessa e tendenzialmente coincidente con il significato letterale; II) il risultato dell‘interpretazione irriflessa, provvisorio, è messo in discussione, ponderato ed eventualmente sostituito mediate la terza fase => c.d. significato post interpretationem frutto di problematizzazione e riflessione; III) eventuale re – interpretazione conseguenza della prima fase => c.d. significato “tutto considerato” frutto di decisone consapevole e ragionata (mediante, se resa necessaria, un‘eventuale re – interpretazione). Partendo dall‘assunto che l‘interpretazione sia un‘attività mentale (non suscettibile di analisi) conviene considerare l‘interpretazione stessa come il: discorso degli interpreti (interpretazione in quanto prodotto). A tal riguardo distinguiamo: una teoria cognitiva, scettica e una teoria eclettica. Osservazioni: a. le teorie in esame hanno (tutte) ad oggetto una risposta alla domanda: l‘interpretazione è un atto di conoscenza o è un atto di volontà? ; b. tali teorie si riferiscono implicitamente alla sola interpretazione giudiziale. 1° La teoria cognitiva (o formalistica) => l‘interpretazione è atto di conoscenza. Osservazioni: I) oggetto di conoscenza è il significato dei testi normativi intesi alternativamente: a. o come contenuto concettuale di un testo (significato oggettivo); b. o come intenzione dell‘autorità normativa (significato soggettivo); II) il significato deve ritenersi incorporato ai testi normativi e precostituito all‘interpretazione, che consiste nel portarlo alla luce; III) Da questo punto di vista ogni testo normativo è suscettibile di una ed una sola interpretazione vera (corretta). Analisi: In quanto teoria del significato, la teoria in esame sostiene 3 tesi: 1. la tesi che il significato sia cosa precostituita all‘interpretazione; 2. la tesi che ogni testo normativo incorpori un solo significato univoco e preciso; 3. la tesi che tale significato sia suscettibile di conoscenza (riconoscendo, tale teoria, l‘interpretazione come atto di conoscenza). In quanto analisi del discorso degli interpreti, la teoria in esame sostiene che tale discorso appartenga al linguaggio fungendo come mezzo conoscitivo o descrittivo. In sostanza gli 7

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enunciati normativi sono enunciati apofantici e in quanto tali veri o falsi (il testo T esprime il significato S) Sulla teoria cognitiva => conclusioni: la tesi che il significato sia cosa precostituita all‘interpretazione è sostenibile ma ciò che non lo è, è che ogni testo normativo esprima un solo significato univoco e preciso, suscettibile di conoscenza, in quanto ciò contrasta con due fenomeni quali: i contrasti interpretativi e i mutamenti di interpretazione. 2° La teoria scettica (o realistica) => l‘interpretazione è un atto di scelta e pertanto di volontà. Oggetto di scelta è ovviamente il significato. Varianti: 1)Teoria scettica estrema: i testi normativi non hanno altro significato che quello deciso discrezionalmente dagli interpreti, liberi di attribuire qualunque significato. Osservazioni: il significato non preesiste all‘interpretazione, è piuttosto il risultato dell‘interpretazione. La tesi dell‟ interpretazione anything goes (“…per il diritto positivo un’interpretazione vale l’altra‖): tale tesi appartiene alla variante estrema della teoria scettica, la quale sostiene che: gli interpreti possono attribuire a qualunque testo normativo qualsiasi significato e che non vi è modo di discriminare tra: -genuina interpretazione => scelta tra più significati possibili; -e creazione di significati nuovi.

A tal riguardo Kelsen, considerato il fondatore della teoria scettica dell‘interpretazione, afferma le seguenti tesi: 1. ogni testo normativo esprime potenzialmente non uno, ma più significati egualmente possibili o ammissibili. Poniamo: S1, S2 e S3; 2. costituisce interpretazione cognitiva: l‘accertamento di tali significati (es.: il testo T può essere interpretato nel senso S1, o S2 o S3); 3. costituisce: interpretazione decisoria la scelta di uno di tali significati (es.: il testo T significa S1). Essa può essere compiuta da: a. giuristi => è una mera direttiva priva di effetti giuridici; b. organi dell‟applicazione => è interpretazione autentica nel senso che produce effetti giuridici, almeno provvisori, almeno inter partes. 4. Talvolta gli interpreti (segnatamente gli organi dell‘applicazione) attribuiscono al testo normativo un significato nuovo che non rientra tra quelli accertati o accertabili in sede di interpretazione scientifica (es.: il testo T significa S4 e non S1, S2 o S3 precedentemente accertati in sede d‘interpretazione scientifica); 5. Il diritto positivo connette conseguenze giuridiche a qualsivoglia decisione interpretativa (anche a queste ultime) degli organi dell‘applicazione, comprese le decisioni che cadono fuori dai significati astrattamente possibili (fuori dalla ―cornice‖). La quinta tesi kelseniana è ciò che si può addurre a favore dello scetticismo estremo, ovvero: giacché tutto è interpretabile e a tutto si può attribuire significato (anche a ciò che è fuori dalla 8

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―cornice‖) in questo senso: anything goes => “…per il diritto positivo un’interpretazione vale l’altra‖. Tuttavia la tesi kelseniana sopraesposta, non è una tesi di teoria dell‘interpretazione (per Guastini/fausto/) ma una descrizione del diritto positivo vigente partendo dalla quale non tutte le interpretazioni si equivalgono dal punto di vista della teoria dell‘interpretazione ma si equivalgono solo dal punto di vista del diritto positivo. N.B. => teoria dell‟interpretazione ≠ dal punto di vista del diritto positivo I) la teoria dell‟interpretazione ha ad oggetto: l‟interpretazione in quanto tale, né l‘applicazione, né la norme giuridiche che ne disciplinano gli effetti; II) per la teoria dell‟interpretazione è rilevante distingue: a. l‘interpretazione dei testi normativi (l‘identificazione delle norme) dall‘applicazione di norme previamente identificate; b. la scelta di un significato (da preesistenti possibili significati) dalla creazione di nuovi significati. Lo scetticismo estremo, nell‘ottica della tesi kelseniana, trascura, giustappunto, questa seconda distinzione, sottolineando che per lo stesso non è necessario sostenere che: a. né tutte le interpretazioni si equivalgono; b. né che di fatto, talora, i giudici creano significati nuovi non inclusi nella cornice ma soltanto che => i...


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