Apògeo libera res publica PDF

Title Apògeo libera res publica
Author Anonymous User
Course Storia del diritto romano
Institution Università degli Studi di Palermo
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APPUNTI APOGEO LIBERA RES PUBLICA 24/11/2020 TRIBUNI DELLA PLEBE Il tribuno della plebe viene creato per la prima volta durante il conflitto patrizio plebeo, con la secessione nell’Aventino, vennero istituiti dai concilia plebis. Sono organi di parte perché vennero istituiti come capi della plebe. Avevano tre poteri : 1. 2. 3.

Ius intercessionis : il potere di veto che poteva essere esposto spontaneamente, infatti rimasero nella storia romana come il simbolo dell’opposizione Ius auxilii : porre il veto perché sollecitato da un cittadino e quindi intervenire in suo aiuto per paralizzare un azione che stava pregiudicando i diritti un cives romano La majestas : si occupavano dell’arresto sia dei singoli privati sia dei consoli

Non si potevano equiparare alle magistrature perché non venivano eletti da tutto il popolo ma solo dai concilia plebis, infatti erano lo strumento di lotta politica dei plebei. Nel 286ac con la lex Hortensia, che equiparavano i plebsciti alle leggi, le deliberazioni dei plebsciti diventano vincolanti per l’intero popolo romano, la magistratura del tribuno della plebe rimane come organo di opposizione politiche che si sviluppa non di parte ma nell’interesse dell’intera comunità politica. I plebei come secondo gradino del curus honorum rivestivano la carica di tribuni della plebe, laddove i patrizi accedevano all’edilità curule.

EDILI CURULI Era una carica, istituita con le leggi Licinie Seste, esclusiva del cursus honorum dei patrizi. Si dividono in : 1. 2. 3.

Cura annone che si occupava della approvvigionamento di Roma Cura ludorum che si occupava dell’organizzazione di giochi pubblici Cura urbis che era una sorta di sorveglianza di polizia nella città di Roma

Gli edili curuli avevano iurisdictio relativamente alle controversie che riguardavano i mercati a Roma.

CURSUS HONORUM Una serie di regole che riguardavano l’accesso alla magistratura; era necessario rivestire tutti i gradi di questo cursus per ambire alle magistrature maggiori: Venne istituito nel 180ac con la Lex Villia Annalis. La res pubblica a Roma nella fase dell’Apògeo si basa sui tre organi costituzionali 1. Le magistrature (maggiori e minori, curuli e non curuli, cum imperio e sine imperio) 2. Il senato 3. Le assemblee popolari (comitia curiata, centuriata, tributa) IL SENATO Assemblea formata da ex magistrati che aveva i poteri di  auctoritas patris : parte del procedimento legislativo  proditio interregis : i comizi nominavano il successore di una carica prima della fine della scadenza di tale carica per impedire una vacanza, in modo che, prima della scadenza della carica, questo soggetto possa subentrare progressivamente. Quando bisognava nominare i consoli, i consoli in carica convocavano i comitia centuriata e presiedevano alle elezioni. Ma in caso di evenienze eccezionali (ad esempio se i consoli morivano



in battaglia) in cui restava la vacanza della suprema carica, il senato, riprendendo la vecchia procedura del interregno, nominava al suo interno un interrex con il compito di presiedere i comizi consolari. Questo interrex, proprio perché nominato dal senato, garantiva una posizione di preminenza e di imparzialità. Consilium : il prodotto di questa competenza prendeva il nome di senatus consulto. Il Senato era l’organo consultivo del rex nella fase del regnum, nella res publica questa funzione viene esercitata nei confronti dei magistrati. I Magistrati a Roma duravano un anno e quando dovevano compiere azioni importanti chiedevano un parere al senato; così facendo l’azione non rimaneva isolata ma supportata da un organo forte e permanente, formato dai migliori cittadini. Questa attività non era vincolante, però di fatto, per il ruolo che il Senato svolgeva all’interno della repubblica romana, i magistrati seguivano il suo consiglio. Consisteva in un punto di equilibrio nei confronti dei poteri magistratuali (pesi e contrappesi) e configurava il senato come organo di indirizzo politico dell’ordinamento romano.

ASSEMBLEE POPOLARI Avevano i seguenti poteri  Competenza elettorale : avevano la funzione di eleggere i magistrati (centuriati le magistrature maggiori, curiati quelle minori)  Competenza legislativa : riguardo l’approvazione o meno di una proposta di legge  Competenza giurisdizionale o giudiziaria : competenza di decidere in ordine all’applicazione di sanzioni di tipo criminale. A Roma la prima forma di processo pubblico vide l’intero popolo giudicare il colpevole. Potevano riunirsi  Formalmente : quando convocato da un magistrato (ius agendi com popolo) con le rispettive procedure di convocazione, che serviva per far si che tutti i cives avessero notizia di ciò. In quest’occasione il popolo poteva votare una deliberazione.  Informalmente : Quando i cives si riunivano senza che venissero rispettati i consueti crismi procedurali. Il popolo non poteva formalmente votare ma svolgere attività istruttorie (ad esempio illustrare le candidature che sarebbero poi state formalmente presentate in comizio). CARATTERI DELLE MAGISTRATURE ROMANE Rispondevano alla necessità di creare un sistema democratico di esercizio del potere che rispondeva alla derivazione popolare del potere e in cui i poteri magistratuali venivano limitati; in tal modo si realizzava l’aequa libertas dei cives, sia privata, come autodeterminazione del cittadino, sia di libera partecipazione alla vita politica 1.

Temporaneità : significa che i magistrati romani non avevano una carica vitalizia ma una carica con scadenza. Il magistrato nel momento in cui assumeva il potere rimaneva in carica per 12 mesi, eccetto che per la censura che durava 18 mesi. Ciò evitava gli eccessi del potere e la creazione di clientele e poneva in essere quell’equilibrio tra parere e imperitare (ossia obbedire e comandare), che i plebei hanno ricercato per tutta la prima fase della libera res publica, poiché i cittadini potevano alternarsi nell’esercizio delle cariche magistratuali e dunque turnare la fase del parere con quella dell’imperitare.

2.

Elettività : per assumere il potere il magistratus doveva essere eletto tramite il cosiddetto suffragium. Il popolo deteneva la summa podestas e pertanto eleggeva i magistrati nei comizi; in particolar modo i comizi centuriati eleggevano i magistrati maggiori, quelli curiati minori e i concilia plebis gli edili e i tribuni della plebe. Pone in essere il rapporto tra la summa potestas populi e i soggetti che venivano eletti a svolgere funzioni pubbliche.

3.

Pluralità : è connessa alla collegialità. Vi erano due o più contitolari a detenere la stessa carica. Implica che il titolare del potere sia titolare dell’intero potere e quindi di ciascuna facoltà e competenza della sua carica. Ciascun collega poteva intraprendere qualsiasi attività o decisione che rientrasse nell’ambito della carica magistratuale senza che vi fosse bisogno del consenso degli altri colleghi; c’era tutta via la possibilità che i

colleghi lo paralizzassero ponendo il veto detto intercessio. Nel momento in cui il collega poneva l’intercessio questa si poteva superare attraverso il sorteggio, il turno o la comparatio ossia criteri compositivi per i quali i magistrati si dividevano le competenze (vedi libro). La presenza del collega costituiva un peso e un contrappeso. 4.  

Onorarietà : Le cariche erano sia onorifiche che onorarie. Onorifiche perché il magistrato riceveva le insigne dell’imperium e della potestas e i cittadini dovevano mostrare un comportamento onorevole verso di loro. Onorarie perché l’esercizio della carica magistratuale era gratuità, i magistrati non erano retribuiti perché rispondevano ad un officium, un dovere che deve alla comunità in cui vive, che il singolo cittadino decideva di svolgere non nell’interesse proprio ma nell’interesse collettivo.

L’esercizio dei poteri magistratuali era limitato sia all’interno della singola carica, per via del rapporto con i colleghi, sia all’esterno, per come era regolato il rapporto tra i magistrati e perché dovevano rapportarsi con altri organi costituzionali, come il popolo, che li eleggeva e approvava le leggi, e il senato.

PRINCIPIO DELLA SPVRANITA’ POPOLARE Con questo principio si pone in essere la derivazione di tutti i poteri dal popolo romano. E’ espressione del rapporto profondo tra summma potestas ed aequa libertas : i cives esercitavano la loro sovranità eleggendo dei rappresentanti che avrebbero gestito la res publica in nome del popolo stesso; gli stessi cives potevano diventare rappresentati e gestire la res publica ; dunque chi si doveva occupare della gestio della Repubblica doveva essere uno che faceva parte del popolo e nominato dal popolo stesso; questo sistema garantiva l’aequa libertas (come delineata da Cicerone) perché tutti i cives potevano concorrere alle scelte politiche fondamentali, dunque avevano la capacità di autodeterminarsi politicamente. Cicerone afferma che la summa potestas risiede nel popolo ma non nel senso dell'Agorà greca, perché a Roma non c'era una democrazia diretta, il popolo non aveva omnia potestates, non poteva esercitare direttamente la sovranità ma poteva farlo eleggendo dei rappresentanti.

CONCORDIA CIVIUM ET POTESTATUM Consiste nell’accordo di cittadini e poteri. E’ l’elemento unificante della res publica romana, che caratterizza l’apogeo. È il riflesso di quell’equilibrio, descritto sia da Polibio che da Cicerone, che consiste in un’armonia e in una saldatura straordinaria tra gli interessi contrapposti dei cives romani e dei poteri costituzionali. L’elemento unificante dell’ordinamento costituzionale romano era rappresentato da questa concordia che esprimeva il fatto che tutti i cives e tutti gli organi costituzionali, pur nella diversità, orientavano le azioni politiche al raggiungimento dell’utilitas comunis ossia il bene comune. Il bene comune qualifica la ragion d’essere della società : Polibio ritiene che la costituzione romana gli sembra superiore a tutte le altre perché sia i cives che gli organi costituzionali erano riusciti a stabilire un sistema di equilibrio per perseguire il bene comune. Questa idea è nata già con la secessione dell’Aventino, quando Menenio Agrippa annuncia l’idea programmatica dei plebei ponendo l’equivalenza tra la costituzione cittadina e l’organismo umano; pertanto i plebei non dovevano distruggere la società, ma concorrere al bene comune, istaurando un sistema politico più equilibrato e armonico, basato sulla collaborazione e sulla coesione tra i cives e gli organi costituzionali, in modo tale che tutte le classi sociali potessero partecipare alla distribuzione dei poteri. Polibio riteneva inoltre che la forza del popolo romano stesse prevalentemente nella grande coesione politica che ha dato frutto ad un sistema costituzionale saldo ed equilibrato. Il momento in cu si raggiunge questa coesione coincide con l’espansione di Roma verso il Mediterraneo.

Questa concordia esprime un’altra realtà importante ossia il fatto che l’ordinamento romano non è un ordo ordinatus ma un ordo ordinans :  L’ordo ordinatus è un ordinamento chiuso in cui l’elemento ordinante viene dall’esterno ossia da un fattore statico; si ha quando vi è un testo scritto ossia la predisposizione di regole che si pongono apriori rispetto al condizionamento degli organi costituzionali e del rapporto tra i cives.  Con ordo ordinans si intende un ordinamento aperto e flessibile, con la capacità di regolarsi dall’interno. Roma era un ordo ordinans ossia un ordinamento che si autoregolamentava tramite un sistema flessibile di produzione di regole giuridiche che erano frutto dell’accordo spontaneo che di volta in volta si realizzava tra i cittadini e gli organi costituzionali. Le leggi a Roma venivano create sulla base della tecnica dell’exemplum : le regole giuridiche non venivano predisposte a monte, ma venivano prima poste in un determinato momento, per poi consolidarsi perché ripetute con frequenza nel tempo; in questo modo diventavano regole stabili dell’ordinamento giuridico romano e tutti i comportamenti successivi sarebbero stati considerati legittimi se si rifacevano a quel modello.

ESPANSIONE TRANSMARINA DI ROMA Roma inizia quest’attività di espansione territoriale che l a conquistare di diversi territori, i quali vennero annessi secondo diversi criteri. I territori conquistati avevano culture diverse e pertanto i romani si rapportarono a ciascuno di loro con modalità differenti, tenendo conto delle loro peculiarità e particolarità, per annetterli al proprio impero. Ciò rese l’organizzazione amministrativa dell’Impero romano variegata e complessa. Roma ebbe la capacità di disciplinare questi ordinamenti sia in ragione del rapporto ha avuto con loro, sia tenendo conto della storia e delle tradizioni di questi territori dominati (es. in Egitto venne garantito un regime tale che i governatori si ponessero in continuità dei faraoni). Ciò garantiva un integrazione che fu il presupposto della sopravvivenza a lungo di questo impero. Roma disciplinava i territori conquistati per incorporazione diretta e indiretta. Incorporazione diretta : i territori così disciplinati venivano considerati come inclusi nell’ambito dell’ordinamento romano, pertanto i loro abitanti godevano dei diritti dei cives quali l’elettorato attivo e passivo. Essa si basava su :  Municipia : città che preesistevano a Roma che accettarono di adottare un sistema politico costituzionale modellato su quello romano. Si distinguono tra municipia di primo tipo cum suffragio in cui gli abitanti, alla pari dei cives romani, godevano di elettorato attivo e passivo, e municipia di secondo tipo in cui gli abitanti non avevano l’elettorato attivo e passivo.  Colonie : insediamenti di cittadini romani che venivano inviati in parti dell’impero particolarmente strategiche; costituivano dei presidi della civiltà romana nei territori stranieri.  Città federate : città che mantengono la loro autonomia e le loro strutture preesistenti, tuttavia decidevano di stipulare con Roma dei foedera, ossia trattai e condizioni con le quali Roma si sarebbe a loro rapportata e che descrivevano le situazioni più come il trattamento degli abitanti

Incorporazione indiretta : i territori venivano annessi a Roma ma erano regolati autonomamente e i loro abitanti non avevamo lo stesso status giuridico dei romani. Essa prevede il caso delle provincie : riguardavano i grandi territori ed erano caratterizzate dal fatto che venivano governate dai cosiddetti governatori provinciali che erano in un primo momento promagistrati (magistrati cum imperium, che ottenevano una prorogatio della loro carica perché impegnati in campagne belliche di conquista nel momento in cui erano scaduti i 12 mesi della carica e non potevano ritornare a Roma); in seguito la possibilità di dominare le province fu estesa anche ai magistrati sine imperium o a soggetti che non erano prorpio magiatrati. Questi governatori nell’ambito di queste provincie godevano di un potere omnicomprensivo e non incontravano le stesse limitazioni che esistevano a Roma. L’ordinamento di ogni provincia era differenziato poiché veniva dato daun accordo tra i singoli governatori ed il senato; ogni ordinamento era autonomo ed individuale.

LA CENSURA E’ una magistratura che conta di due contitolari creata nel 443ac. Inizialmente aveva un minore potere politico con un compito ristretto, per poi in un momento storico successivo, diventare il vertice del cursus honorum. 1. Inizialmente venero creati per sollveare i consoli della funzione del censimento ossia la rilevazione del patrimonio dei singoli cives per distribuirli all’interno delle cinque classi dei comitia centuriata (fondamentali per il sistema delle elezioni). 2. Venne poi affidata ai censori la scelta dei senatori, con la lex Ovinia che permetteva di scegliere discrezionalmente i senatori tra i migliori che hanno gestito la res pubblica. Un altro potere era quello del controllo della moralità dei costumi, che si risolveva nel punire i cittadini romani che si erano macchiati di costumi immorali con una sanzione detta nota censoria, che veniva annotata accanto al nome del soggetto nelle liste censorie. Questa nota imprimeva una sorta di “macchia” sulla carriera pubblica del soggetto (il soggetto con aveva più una vita specchiata e quindi una toga candida), inoltre impediva ai magistrati di diventare senatori con un atto che prendeva il nome di preteritio, e faceva si che un soggetto venisse rimosso dalla carica senatoria con un processo detto amotio ....


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