Art. 157 c.p.p - Dejure PDF

Title Art. 157 c.p.p - Dejure
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
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COMMENTATO CODICE PROCEDURA PENALE Codice di Procedura Penale n. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato [60, 61] non detenuto [156] è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (1). 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive [ 110] l'originale dell'atto notificato [171] e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere. 5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato [4204, 420-bis]. 6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [168] è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 (2).

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [59 att.]. 8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa [171]. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 4 reg.]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis (3). (1) Per la particolare residenza delle persone ammesse ad uno speciale programma di protezione, v. art. 7 d.lg. 29 marzo 1993, n. 119 . V. anche il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82 , così come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45. (2) Le parole «è effettuata nei modi previsti dall' articolo 148, comma 3» sono state sostituite alle parole «è scritta all'esterno del plico stesso» dall'art. 17414d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, con effetto dal 1° gennaio 2004. Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit. (3) Comma aggiunto dall'art. 21d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti in sede di conversione. Focus Novita: E' stata depositata la sentenza n. 28911 del 3 luglio 2019, con la quale le Sezioni Unite penali hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale

decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione» (Cass. S.U., n. 28911/2019). [a cura della Redazione] Riferimenti chiave: D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82; art. 7 d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005, n. 60. 1. Inquadramento L'art. 157 è una disposizione di assoluta importanza nel sistema di disciplina delle notificazioni, regolando la prima notificazione all'imputato non detenuto con normativa particolarmente dettagliata, rinvenibile anche nell'articolato di altre previsioni (artt. 149,154,156,167) pure dettate a disciplina delle notificazioni. Per come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'art. 157 é una norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale (Cass. VI, n. 1778/1994). 2. La consegna a mani proprie La prima notificazione all'imputato non detenuto, per il disposto della parte introduttiva del primo comma dell'art. 157, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Essa rappresenta la modalità principale e preferita di effettuazione della notifica, in quanto consente di far ritenere, con ragionevole certezza, che l'atto giunga effettivamente a conoscenza del destinatario, consentendogli una piena esplicazione del suo diritto di difesa. In ragione di ciò, la giurisprudenza ha affermato che la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, sebbene in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga , in quanto forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Cass. II, n. 6910/2011). Le Sezioni Unite hanno chiarito, d'altro canto, che la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente

l'atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell'atto, senza che si renda necessario procedere alle ulteriori ricerche previste dall'art. 157, comma 7 (Cass.S.U., n. 155/2012). L'ufficiale giudiziario, pertanto, non ha alcun obbligo di proseguire le ricerche nei luoghi e con le modalità alternativamente indicate dallo stesso art. 157. È stato precisato, ancora, che nell’ipotesi di notifica effettuata a familiare convivente ai sensi dell’art. 157, comma 1, non è previsto che l’ufficiale giudiziario dia un ulteriore avviso al destinatario mediante l’invio di una lettera raccomandata, come è invece disposto dallal. n. 890/1982 con riguardo alle notifiche effettuate dall’agente postale (Cass. V, n. 4652/2018). In relazione al numero di copie da consegnare, poi, è stato affermato che la violazione delle disposizioni dell'art. 54 disp. att. — per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione — non è sanzionata a pena di nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità (Cass. VI, n. 36695/2010). 3. Le successive forme di notificazione Nel caso in cui non sia possibile procedere alle consegna a mani proprie dell'atto da notificare, e sempre che non vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio, intervengono le successive forme di notificazione , elencate dalla seconda parte del comma 1 e poi in tutti i seguenti commi dell'art. 157, secondo un ordine decrescente, in cui diviene progressivamente sempre più incerta la possibilità che vi sia un'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Sono previsti, infatti, subordinatamente alla forma di notifica principale, una serie di luoghi e di soggetti cui è possibile consegnare l'atto ed effettuare le notifiche, ordinati in maniera tale per cui è possibile procedere alla forma successiva solo ove la precedente non sia risultata praticabile. Tale assunto, tuttavia, non è stato condiviso da parte della giurisprudenza, che ha ritenuto valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto al fratello, nei locali dell'azienda commerciale in cui entrambi lavoravano, non fissando l'art. 157 alcun ordine di precedenza tra i luoghi in

cui detta notifica può essere eseguita e implicando il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima impresa la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione 35866/2007).

dell'originale

e

l'invio

della

raccomandata

(Cass.

III,

n.

In dottrina (GRILLI, 162) si ritiene che l'ufficiale giudiziario debba indicare nella relata di notifica, a pena di nullità, di non aver potuto effettuare la notificazione a mani proprie prima di poter procedere alle successive forme previste dall'art. 157. 4. I luoghi della notificazione Ai sensi della seconda parte del comma 1, i primi luoghi in cui si deve procedere all'effettuazione della notificazione, nel caso in cui sia impossibile la consegna diretta all'imputato non detenuto, sono rappresentati dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. In proposito, la giurisprudenza ha osservato che l'art. 157 prevede che la notifica all'imputato, nel caso in cui non possa essere effettuata mediante consegna a mani dell'interessato, vada eseguita nella casa di abitazione del suddetto, ovvero nel luogo nel quale costui esercita la attività lavorativa; in tal modo viene preferita la notificazione nel luogo nel quale normalmente si vive o si lavora, rispetto a quella da eseguirsi nella residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale , che non necessariamente coincide con quello reale (Cass. V, n. 7597/1999); per cui, nel caso in cui sussista semplice discrepanza tra il domicilio anagrafico e il luogo di effettiva dimora dell'imputato, quale casa di abitazione, si deve procedere alla notifica ai sensi dell'art. 157, dato che la prova del luogo di abitazione può essere tratta anche da risultanze contrastanti con quelle dei registri anagrafici, non prescrivendo d'altro canto la legge forme e modalità particolari per le ricerche relative al suddetto luogo di abitazione (Cass. VI, n. 6032/1996). Il luogo di lavoro, per espressa indicazione normativa, coincide con quello in cui viene svolta abitualmente l'attività lavorativa, senza rilievo alcuno della

sede principale degli interessi e degli affari, invece presente nella nozione di domicilio indicata dalla norma dell'art. 43, comma 1, c.c. Peraltro, la pluralità dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa del destinatario dell'atto non impedisce che uno degli stessi possa essere ritenuto come luogo di abituale esercizio dell'attività professionale in cui, a norma dell'art. 157, comma 1, può avvenire la notificazione; infatti, la menzionata pluralità dei luoghi non è incompatibile con quella continuità di esercizio professionale che è richiesta come condizione perché il destinatario sia in grado di venire a conoscenza dell'atto e per la quale non è necessaria la sua continua presenza fisica, essendo sufficiente una semplice predisposizione di mezzi stabile ed idonea allo scopo (quale un cantiere di una società di costruzione, stabile e in piena attività). Pertanto, la notificazione eseguita nel luogo in cui il destinatario svolge abitualmente la propria attività lavorativa, mediante consegna a un dipendente, è pienamente valida, in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza presupposta dal citato art. 157, comma 1 (Cass. III, n. 589/1996). Ai sensi del comma 2, ove non siano conosciuti la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato, la notificazione è eseguita nel luogo in cui l'imputato ha temporanea dimora o recapito. Si tratta di concetti non semplici, considerato che la temporaneità dovrebbe essere comunque collegata ad un luogo dotato di una certa stabilità e continuità. È stato al riguardo osservato. in giurisprudenza, che per “temporanea dimora o recapito” deve intendersi un recapito riferito ad una certa abitualità, sia pure provvisoria, e non già un luogo ove ci si rechi saltuariamente e, quindi, non sia possibile sapere quando vi sia la reperibilità. In tal senso, non può intendersi “temporanea dimora o recapito” il fermo posta, dal momento che tale luogo può offrire solo la eventualità della comunicazione, essendo destinato alla sola corrispondenza postale diretta all'interessato (Cass. I, n. 2039/1991). 5. La consegna a persona convivente Primo soggetto cui le norme dei commi 1 e 2 dell'art. 157 prevedono che debba essere consegnato l'atto, ove non sia possibile la notifica a mani proprie

all'interessato, è la persona che conviva anche temporaneamente con l'imputato nel luogo in cui questi è reperibile. La giurisprudenza ha chiarito come, ai fini dell'applicazione dell'art. 157, per familiari conviventi debbano intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione , purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo , che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Cass. III, n. 5930/2015). Non è consentito ricondurre il concetto di “coabitazione”, che per le sue connotazioni si caratterizza come rapporto del tutto contingente, determinato dalla occasionale dimora di due persone nello stesso luogo, in quello di “convivenza”, che implica una comunanza di vita tra due soggetti caratterizzata da rapporti qualificati per l'esistenza tra di loro di vincoli, di natura familiare o da relazioni di colleganza o di prestazione d'opera, in forza dei quali il consegnatario possa ritenersi autorizzato a ricevere gli atti destinati all'imputato nella di lui assenza (Cass. II, n. 1181/1985). È stato affermato, quindi, che è valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora frattanto intervenuto, dovendo il rapporto di convivenza con i familiari intendersi come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia, che non cessano a causa del temporaneo allontanamento di uno di essi (Cass. II, n. 9776/2013). Qualora, poi, la notificazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione (Cass. V, n. 38578/2014).

È, infatti, principio consolidato quello per cui lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria , poiché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La convivenza con il destinatario dell'atto da parte della persona che lo riceve, attestata dall'ufficiale giudiziario sulla base dell' apparenza della situazione e di quanto dichiarato dal consegnatario, deve presumersi, cioè, fino a prova contraria, il cui onere grava su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione (Cass. IV, n. 27549/2008). È stato affermato, conseguentemente, che in caso di notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, l'addetto alla consegna del plico non ha l'onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell'interessato; d'altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica (Cass. V, n. 28617/2004). In applicazione di tutti gli indicati principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto persone temporaneamente conviventi, ai sensi dell'art. 157: l'addetta alla casa (Cass. III, n. 5930/2015 ); la “stagista”, in quanto ricorre un rapporto di convivenza temporanea che ne rende assimilabile la posizione a quella di persona dipendente, pur essendo il rapporto di lavoro temporaneo e finalizzato al tirocinio (Cass. III, n. 26154/2008); la persona che alloggi in albergo, mediante consegna della copia notificata al portiere o ad altra persona stabilmente addetta (Cass. V, n. 5806/1982); l'incaricato alla ricezione delle notifiche presso lostudio professionale del difensore (Cass. II, n. 9010/2003); il collega di studio, anche ove questi non svolga la medesima attività lavorativa del destinatario dell'atto (Cass. II, n. 24540/2009); il superiore gerarchico (Cass. VI, n. 5505/1999).

La prova contraria, idonea a vincere la presunzione della sussistenza dello stato di convivenza, non può essere fondata su di un'autocertificazione, e deve essere precisa e rigorosa, essendosi, pertanto, ritenuta valida ed efficace la notificazione effettuata a mani del coniuge dell'imputato, quando la convivenza risulti indicata nella relata dall'ufficiale giudiziario e dagli atti non emerga alcun elemento per ritenere che la stessa manchi, con riferimento ad una fattispecie in cui l'imputato aveva lamentato che l'atto gli era stato notificato mediante consegna al coniuge separato (Cass. IV, n. 195/1996). In ogni modo, per come autorevolmente osservato dalle Sezioni Unite, in tema di notificazioni eseguite a norma dell' art. 157, comma 1, la mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, del rapporto intercorrente tra l'imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona consegnataria dell'atto medesimo non è, di per sé, causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza di quel rapporto, che pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento (Cass.S.U., n. 35402/2003). Tuttavia, ove la notificazione avvenga in luogo diverso da quello del domicilio eletto, mediante consegna a persona legata da rapporto di parentela, non opera la presunzione di convivenza, ma è necessaria una esplicita attestazione nella relata di notifica dello stato di convivenza (Cass. I, n. 48477/2004). È stato, poi, affermato che, in tema di notificazione all'imputato eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta in re ipsa dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini (Cass. II, n. 47691/2014). La norma del comma 4 dell'art. 157 dispone, infatti, che la copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere e ...


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