Art 55 - Art 55 PDF

Title Art 55 - Art 55
Author Fanta Enzo
Course Diritto Processuale Civile
Institution Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma
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Summary

Art 55...


Description

Articolo 55 del codice di procedura penale

Funzioni della polizia giudiziaria

Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia giudiziaria (artt. 55-59)

Contenuto e applicazione Posta dal legislatore in apertura del titolo terzo, libro primo, del codice di procedura penale, dedicato ai soggetti processuali, al fine di sottolineare lo stretto legame tra le funzioni svolte dalla polizia giudiziaria e l’accertamento della verità processuale, la norma ha carattere programmatico e generale, mentre gli aspetti “dinamici” dell’attività della p.g. sono rinviati al titolo IV del libro V (rubricato “attività ad iniziativa della polizia giudiziaria”). Il comma 1 dell’art. 55 ricalca, in particolare, la classica tripartizione dei compiti, già disciplinati nel precedente codice Rocco, che si possono sintetizzare in attività informativa, investigativa e repressiva. In ordine al primo profilo, emerge innanzitutto l’acquisizione delle notizie di reato, sia di iniziativa sia se provenienti da terzi (come denunce, querele, istanze, referti), ma mentre in tale ultimo caso la fonte è già tipizzata dal codice di rito, nel primo la fonte o il modo di acquisizione dell’informazione per iniziativa della p.g. non sono qualificati, esigendo pertanto verifiche ed indagini prima di assurgere a notitia criminis in senso tecnico. In ordine all’attività investigativa, questa si sostanzia invece nell’acquisizione degli elementi di prova (a sostegno delle ipotesi di reato formulate) e nell’assicurare le fonti di prova. Secondo la giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. emerge “il principio dell’atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria”, la quale, ha “il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose” (Cass. n. 2655/1997). Peraltro, in merito agli atti necessari per assicurare le fonti di prova, la p.g. ha il dovere di curare, ex art. 354 c.p.p., “che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero”. Nell’ambito di siffatta attività, pacificamente ad iniziativa della p.g. giacché prodromica al successivo intervento del pm, la polizia giudiziaria ha “un potere autonomo, sia prima che dopo l’intervento del magistrato”, incontrando, per la giurisprudenza, l’unico limite nel divieto di compiere “atti eventualmente in contrasto con le direttive del pm” (Cass. n. 6252/1994).

Infine, con riferimento all’attività repressiva, essa è finalizzata ad impedire che i reati “vengano portati a conseguenze ulteriori”. In questo contesto, vengono in rilievo i poteri di perquisizione e sequestro ex artt. 352 e 354 c.p.p. e soprattutto la misura cautelare del sequestro preventivo, di cui al comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. che attribuisce - quando soltanto “nei casi previsti dal codice di rito” (Cass. n. 9/1991), per situazioni di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice - a ufficiali e agenti della p.g. la facoltà di sequestrare il corpo del reato e le cose allo stesso pertinenti,trasmettendo successivamente il verbale di sequestro al pm, il quale valuterà se sussistono o meno i presupposti per il mantenimento della misura cautelare, chiedendo in caso positivo la convalida del sequestro. Il comma 2 della norma in esame rappresenta, invece, il corollario dei principi sanciti dall’art. 109 della Costituzione, in forza del quale l’attività di indagine della p.g. è svolta per disposizione o delega dell’autorità giudiziaria, la cui ratio è quella di garantire l’autonoma ed effettiva disponibilità dei mezzi di indagine consentendo al contempo l’attuazione delle superiori esigenze della funzione di giustizia (cfr., in dottrina, Di Nicola). Ne consegue che successivamente alla trasmissione della notizia di reato al p.m., la polizia giudiziaria si muove nel rispetto delle direttive impartite dallo stesso, compiendo gli atti ad essa specificamente delegati e tutte le attività di indagine ritenute necessarie nell’ambito delle medesime direttive, conservando tuttavia un margine di autonoma operatività limitata dal solo divieto di compiere atti eventualmente in contrasto con le indicazioni e le deleghe ricevute (cfr. Cass. n. 12393/2000). Il terzo comma dell’art 55 c.p.p. prevede, infine, che le funzioni attribuite alla p.g. possano essere svolte da chiunque rivesta la funzione di ufficiale o agente della polizia giudiziaria, come individuati nel successivo art. 57....


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