BIN E Pitruzzella - un breve riassunto delle prime pagine - Diritto costituzionale PDF

Title BIN E Pitruzzella - un breve riassunto delle prime pagine - Diritto costituzionale
Author Selma Boukaid
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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un breve riassunto delle prime pagine
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GIORNO 07/03/2020 DIRITTO COSTITUZIONALE Bin e Pitruzzella 1. CHE COS’ È IL DIRITTO? Il diritto è ciò di cui il giurista vive, con cui opera più o meno quotidianamente. Possiamo osservare come il diritto nel linguaggio tecnico venga utilizzato in due significati diversi: in senso SOGGETTIVO ( pretesa) e in senso OGGETTIVO ( un insieme di norme giuridiche -> ordinamento giuridico). Tra le due facce vi è comunque un collegamento perché nessuna esclude l’altra. 1.2 PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI Sottolineando il fatto che il diritto si delinei in due aspetti, non risolve però il problema della definizione dello stesso, in quanto sposta l’attenzione solo sul nuovo concetto di norma giuridica ( regola di comportamento). Tenendo conto del fatto che noi siamo immersi in un discreto numero di ordinamento, viene da pensare che il diritto, quindi, sia lo strumento con cui la vita sociale si organizza sia a un livello più abbozzato che ad uno più elevato -> ubi societas ubi jus. Ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, ma non è detto che tutte queste coincidano tra di loro. A questo si collega quindi la seconda idea, e cioè che I fenomeni giuridici sono fortemente connessi alle coordinate geografiche e storiche. Il nostro ordinamento statuale riconosce e garantisce le formazioni sociali, quindi tutti gli altri ordinamenti che si formano nella società, ma solo lo Stato può prevedere l’uso della coercizione fisica. 1.3 NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE Tutte le definizioni sono convenzionali. Si ha quasi una doppia percezione: da un lato sta il diritto che deriva dallo Stato, fatto di NORME GIURIDICHE il cui rispetto è tutelato dal ricorso alla forza pubblica; dall’altro abbiamo I fenomeni PRE – PARAGIURIDICI, costituiti da norme sociali e avrà quindi reazioni derivanti dalla società. Tuttavia, considerando il fatto che il concetto di diritto si colleghi alle coordinate storiche e geografiche di ogni paese, è da sottolineare anche il fatto che le definizioni date iniziano a decadere dopo un certo periodo. Ad esempio, nel nostro caso, possiamo constatare ciò dall’integrazione europea, da un lato, il fenomeno della globalizzazione che mostra I limiti di una regolazione giuridica legata agli stati. Ciò non toglie però che nella definizione tradizionale, si considera il diritto quelle regole per la cui violazione si possa invocare una sanzione, rivolgendosi ai giudici. 1.4 DIRITTO E PUNTI DI VISTA Il diritto può essere considerato anche materia di studio. Ma questo per lo Stato è una cosa molto più vasta, in quanto comprende un sistema di lettura per tutte le regole, le quali vengono esaminate, interpretate e vengono legate l’una all’altra da rapporti di coerenza; vengono individuati principi comuni che a loro volta si uniscono ad altri, potendo così suggerire la nascita di altre regole non scritte precedentemente dal legislatore. Il diritto quindi non è soltanto l’insieme di regole poste dallo stato, ma è anche l’insieme delle interpretazioni che vengono applicate ai casi specifici dai giudici -> GIURISPRUDENZA; oltre a questo vi è anche la DOTTRINA, cioè il sistema coerente creatovi attorno dagli studiosi. Tutto gira attorno all’esigenza di elaborare una norma che regoli un certo comportamento. Le definizioni cambiano a seconda di chi riceve le domande poste.

Per un sociologo del diritto il diritto potrebbe essere se non altro una delle tecniche di controllo sociale, grazie a cui un determinato soggetto cerca di condizionare e guidare I comportamenti degli individui risolvendo I conflitti che sorgono tra di loro. Per un filosofo del diritto, invece, il diritto potrebbe avere moltissime sfaccettature. Per I fini del giurista pratico, invece, il diritto come insieme di regole va più che bene. Il suo problema quindi è trovare il modo con cui il diritto viene applicato al caso concreto e specifico. GIORNO 12/03/2020 2. OGGETTO E FUNZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE Nello studio viene tracciata una grande divisione tra DIRITTO PUBBLICO e DIRITTO PRIVATO: nel primo campo si tratta, oltre che dell’organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra l’autorità pubblica e privati; nel secondo si analizzano I rapporti tra soggetti privati che stanno in una posizione di parità, a differenza dell’altro settore. Dal ramo del diritto PRIVATO derivano il diritto CIVILE, il diritto COMMERCIALE, il diritto del LAVORO, il diritto INDUSTRIALE, il diritto di FAMIGLIA. Dalla categoria del diritto PUBBLICO, invece, nascono il diritto COSTITUZIONALE, il diritto AMMINISTRATIVO, il diritto ECCLESIASTICO, il diritto PENALE, il diritto TRIBUTARIO. L’oggetto specifico del diritto COSTITUZIONALE si suddivide in quattro argomenti: -

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LE FONTI DEL DIRITTO = meccanismi con cui si producono le norme giuridiche dell’ordinamento italiano L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE dello Stato= rapporti tra gli organi costituzionali ( Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica… quindi la cd FORMA DI GOVERNO) e I rapporti tra l’apparato dello Stato e il popolo ( FORMA DI STATO) LIBERTÀ E DIRITTI COSTITUZIONALI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

3. COME SI STUDIA IL DIRITTO COSTITUZIONALE Ponendosi questa domanda si giunge a un’ulteriore definizione: il diritto è una raffinata tecnica plurimillenaria di soluzione dei conflitti sociali ( tutte le sue componenti sono servite o servono a risolvere un problema concreto). A conseguenza di questo, si arriva alla conclusione che bisogna studiare il diritto chiedendosi sempre a che cosa serva la regola, il principio, l’istituto ( complesso di norme che disciplinano lo stesso fenomeno sociale)…

GIORNO 15/03/20 CAPITOLO I NOZIONI INTRODUTTIVE 1. IL POTERE POLITICO 1.1 DEFINIZIONI Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento degli altri individui. Per distinguere un potere sociale dall’altro, è importante conoscere il mezzo attraverso cui questo si esprime. A tal proposito sono stati distinte tre diverse sfaccettature del potere sociale:  POTERE ECONOMICO = avvalersi del possesso di certi beni per spingere chi non li possiede a seguire una certa condotta -> il proprietario della terra ottiene che il non proprietario lavori per lui a determinate condizioni.  POTERE IDEOLOGICO = avvalersi di certe forme di sapere ( filosofiche o religiose) per influenzare I membri di un gruppo, inducendoli a compiere o a non fare certe azioni.  POTERE POLITICO = per imporre la propria volontà ci può ricorrere anche alla coercizione fisica In antichità I tre poteri non erano distinti; oggi invece, il potere politico ha assunto più autonomia rispetto agli altri e quindi l’uso della forza è concentrato nelle mani di un ente superiore e non in capo ai soggetti privati. -> mirare alla pacifica convivenza degli individui all’interno della società. Il potere politico, nello specifico, è quindi quel tipo di potere sociale che consente a chi lo detiene di imporre la propria volontà attraverso l’uso della forza legittima.

1.2 LA LEGITTIMAZIONE L’uso della forza deve essere una risorsa estrema, e quindi si obbedisce non perché chi detiene il potere politico possa utilizzare la forza, ma vi è una morale che ci convince ad obbedire in quanto il detentore di quel comando è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico si basa quindi sul PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE -> LEGITTIMAZIONE Per evitare che il potere attribuito alle istituzioni distrugga le libertà che esso stesso deve tutelare, interviene il costituzionalismo che sottopone lo stesso potere a limiti giuridici -> principi e regole giuridiche che lo limitano: PRINCIPIO DI LEGALITÀ, SEPARAZIONE DEI POTERI, DIVERSE LIBERTÀ COSTITUZIONALI. Questi sono I nomi degli strumenti che legano il potere politico al diritto -> STATO DI DIRITTO = sistemi politici che utilizzano effettivamente questi strumenti. Tutto questo però non basta; per una maggiore garanzia è necessario che il potere sia legittimato dal libero consenso popolare, espresso attraverso le elezioni e gli altri strumenti attraverso cui il popolo può esercitare la sua sovranità. Il diritto costituzionale, allora, interviene sue due fronti: da un lato si deve assicurare il potere politico sia di effettiva espressione della volontà popolare, ma evitando che finisca prigioniero dei conflitti sociali; dall’altro ha dovuto escogitare nuove tecniche istituzionali per evitare una tirannia della maggioranza. Quindi gli aspetti che garantiscono il costituzionalismo sono: RIGIDITÀ COSTITUZIONALE, GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, DIRITTI SOCIALI, REFERENDUM, TECNICHE ORGANIZZATIVE DI RAFFORZAMENTO DEL POTERE DI GOVERNO, REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI, INDIPENDENZA DEL GIUDIZIARIO, e alcune AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI.

Oltre a ciò, il diritto costituzionale ha dovuto affrontare anche il dislivello tra la dimensione nazionale del potere politico e la dimensione sovranazionale ( europea e mondiale) dell’economia e dei mercati. -> COSTRUZIONE DI ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI (UE) a cui vengono affidate mansioni che prima erano in capo ai singoli Stati, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dell’economia. -> costruzione giuridica in virtù della quale il diritto circoscrive il potere politico statale. Si creano due correnti: una, da un lato, riguarda lo spostamento di alcune funzioni alle istituzioni europee; dall’altro riguarda il trasferimento di importanti compiti dallo Stato ad enti territoriali inferiori. GIORNO 19/03/20 2. LO STATO 2.1 DEFINIZIONE STATO = nome che indica una particolare forma storica di organizzazione del potere politico -> ESERCITA IL MOOPOLIO DELLA FORZA LEGITTIMA, in un determinato TERRITORIO e si avvale di un APPARATO AMMINISTRATIVO Lo stato moderno si afferma in Europa tra il 1400 e il 1600 ed è caratterizzato da: il potere di comando legittimo su un determinato territorio viene concentrato nelle mani di una sola autorità; nascita di un apparato burocratico professionale che opera all’interno di un’organizzazione amministrativa. 2.2 LA NASCITA DELLO STATO MODERNO A favorire l’esordio dello stato moderno, fu la reazione data dalla dispersione del potere tipica del sistema feudale, che andando avanti nel tempo si fece sempre più accentuata: un vassallo che cedeva una parte del feudo a un vassallo inferiore e quindi non si instaurava un rapporto diretto col signore; uno stesso individuo poteva essere vassallo contemporaneamente di due signori oppure ancora il feudo era considerato parte del casato del vassallo e quindi ereditabile. Un altro fattore che contribuì alla massiccia dispersione del potere fu che la società non era composta di individui ma di comunità minori tra loro combinate: le familiari ( clan), le economiche ( corporazioni, a cui appartenevano tutti coloro che esercitavano un determinato mestiere) quelle religiose e quelle politiche. -> DUE CONSEGUENZE -> 1) non esisteva un diritto unico, ma più sistemi giuridici ( un soggetto quindi, potendo appartenere a più comunità, era sottoposto a più sistemi giuridici e questo creava problemi di sovrapposizione e conflitto) 2) le comunità principali tutelavano le leggi tradizionali fatte di accordi col principe e di consuetudini, limitando il potere al signore. I parlamenti medioevali, quindi, erano delle assemblee in cui il principe dialogava con i sottoposti e in cui bisognava procedere alla soddisfazione delle richieste finanziarie del signore. La dispersione del potere e il grande scisma cattolico ( 1378 – 1417) furono quindi le principali cause delle guerre civili che lacerano l’Europa di quel periodo. La nascita, quindi, dello Stato moderno, con la sua concentrazione della forza legittima, deriva dal bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza. 2.3 SOVRANITÀ Lo Stato moderno, perciò, è un apparato centralizzato STABILE che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Questa caratteristica risponde al nome di sovranità, la quale ha due aspetti: uno interno e uno esterno. Il primo consiste nel SUPREMO POTERE DI COMANDO in un determinato territorio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé. Tutti gli altri poteri all’interno dello Stato esistenti non possono essere pari o superiori allo stesso. Il secondo aspetto invece sottolinea l’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. Infatti, uno stato se fosse

dipendente da altri non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima. A questo punto sorge il dubbio di chi effettivamente debba esercitare la sovranità. Si sono diffuse per cui, tre correnti:  STATO COME PERSONA GIURIDICA = quindi un vero e proprio soggetto di diritto. -> due funzioni: da un lato, dava legittimazione di carattere oggettivo allo Stato alle nuove e deboli nazioni -> lo stato diventa un ente astratto slegato dalle persone fisiche; dall’altro poteva risolvere il conflitto tra il principio monarchico e quello popolare. -> secondo infatti, l’interpretazione dello Statuto Albertino, sovrano era lo stesso Stato. GIORNO 07/04/20  SOVRANITÀ DELLA NAZIONE = invenzione più importante del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789 -> “ la sovranità appartiene alla Nazione. PRIMA 1789 = l’ordine politico si identifica tra lo Stato e la persona del re DOPO 1789 = lo Stato si identifica in un’entità collettiva a cui si appartiene perché accomunati da valori, ideali e tradizioni ( Nazione). La sovranità nazionale mira alla realizzazione di due funzioni precise: 1. Appartenendo alla Nazione, la sovranità non apparteneva più al Re; 2. La Nazione mette fine alla divisione del Paese in ceti sociali-> tutti I cittadini sono uguali e unificati politicamente. Il costituzionalismo della rivoluzione, mirava a mettere fine all’assolutismo regio.  SOVRANITÀ POPOLARE = Formulazione dovuta a Rousseau il quale faceva coincidere la sovranità con la volontà generale -> volontà del popolo sovrano ( cittadini come ente collettivo). Si fonda sull’idea che il popolo debba esercitare direttamente la sua sovranità, senza ricorrere alla delega di potere ai rappresentanti. Tuttavia, vi è un elemento che accomuna tutte le teorie: il rifiuto di qualsiasi “legge fondamentale” che vincoli il sovrano, Re o popolo. Circoscrivere o disciplinare lo Stato è comunque un autolimite che il sovrano si pone da solo. 2.4 NUOVE TENDENZE DELLA SOVRANITÀ Il costituzionalismo del secondo dopoguerra ha visto la diffusione e affermazione del principio di sovranità popolare, nonostante questo abbia perduto quel carattere di assolutezza a causa di tre circostanze diverse: 1. La sovranità popolare non si esercita direttamente, ma attraverso un sistema rappresentativo ( elezioni) basato sul suffragio universale e...


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