IL Governo - Riassunto Manuale breve diritto costituzionale PDF

Title IL Governo - Riassunto Manuale breve diritto costituzionale
Course Giurisprudenza
Institution Università di Bologna
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riassunto basato sul capitolo in questione...


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IL GOVERNO 1. composizione, organizzazione e funzionamento Il governo è l’organo costituzionale a cui spetta l’esercizio del potere esecutivo. Esso svolge una quota rilevante dell’attività di indirizzo politico, è posto al vertice dell’intera organizzazione amministrativa dello stato ed è legata da rapporto fiduciario al parlamento. Posizione di rilievo all’interno del governo è occupato dal consiglio dei ministri, che si presenta come l’organo al quale sono affidate le più importanti competenze dell’esecutivo, in quanto assume tutte le deliberazioni relative ala funzione di indirizzo politico. Tra le altre attribuzioni, in particolare spetta al consigli dei ministri: a. determinare la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; b. determinare le linee di indirizzo della politica internazionale e comunitaria; c. deliberare sull’adozione dei disegni di legge e di tutti gli atti normativi del governo; d. deliberare se sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla corte costituzionale e se sollevare la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali; e. decidere sulla proposta del presidente del Consiglio di porre la questione della fiducia; f. dirimere i conflitti di competenza tra ministri; g. decidere in ordine all’annullamento di atti amministrativi illegittimi a tutela dell’unità dell’ordinamento; con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 novembre 1993 è stato adottato un regolamento interno che disciplina tutte le modalità dell’azione del consiglio dei ministri, dalle riunioni, allo’ordine de giorno, al contenuto dei verbali. Il presidente del consiglio dei ministri esercita attribuzioni di indubbio rilievo politico e istituzionale. In base al deposito dell’art. 95 Cost. egli dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, inoltre, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Dunque il Presidente del Consiglio ha poteri direzionali, che si concretano in particolare, nel potere di: a. rappresentare il governo nei rapporti con altri organi costituzionali e con le autonome locali; b. proporre al presidente della repubblica i nomi dei ministri; c. indirizzare ai ministri direttive politiche ed amministrative al fine di dare attuazione alle deliberazioni del consiglio; d. sospendere l’adozione degli atti ministeriali per sottoporli alla decisione dell’intero consiglio; e. concordare con i ministri le loro pubbliche dichiarazioni che possono impegnare la politica generale del governo; f. proporre la questione della fiducia al parlamento; g. presentare alle camere i disegni di legge di iniziativa governativa;

h.controfirmare tutti gli atti deliberati dal consiglio; i. porre il segreto di stato,anche nei confronti dell’autorità giudiziaria; j. promuovere e coordinare le politiche comunitarie ed i rapporti con le regioni; k. promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della corte di giustizia dell’Unione europea, nonché alle pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello stato Italiano; l. il potere direzionale di organi collegiali interni dell’esecutivo: accanto al presidente del Consiglio, possono essere nominati fra i ministri uno o più vice-presidenti del consiglio dei ministri ai quali viene attribuito un ruolo essenzialmente politico e di collaborazione con il presidente. La legge n. 400 del 1988 ha previsto la possibilità di istituire un consiglio di gabinetto, presieduto dal presidente del consiglio e composto dai ministri dallo stesso designati, e ha formalmente il compito di coadiuvare il presidente nello svolgimento della sua funzione di direzione della politica generale del governo. I singoli ministri partecipano alla formazione dell’indirizzo politico in qualità di componenti del consigli dei ministri, l’art. 95 Cost “essi rispondono collegialmente per gli atti del consiglio di ministri e sono responsabili individualmente per gli atti dei loro ministeri. Il numero dei ministri non è fisso, ma può corrispondere o meno ai vari dicasteri, potendo essere inferiore qualora uno stesso ministro è post ad interim a capo di più di un dicastero, o superiore, qualora vengano nominati i ministri senza portafoglio, cioè ministri ai quali vengono delegate specifiche funzioni sen però essere a capo di nessun ministero. Nella prassi durante i momenti i emergenza politico-economica sono stati inseriti nel governo i ministri tecnici, privi di mandato parlamentare . il numero dei ministri è determinato dalla legge, il decreto legislativo n. 217 del 2001 convertito in legge n. 317 del 2001, aveva limitato a quattordici i ministeri. I viceministri in numero non superiori a dieci in ogni governo, sono scelti tra sottosegretari dello stato. Per lo svolgimento di alcuni compiti di carattere gestionale ed operativo, è previsto che alcuni ministeri si servano delle attività delle agenzie. Esse sono strutture esterne all’apparato ministeriale che svolgono attività a carattere tecnic-operativo di interesse nazionale ed operano al servizio delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. I sottosegretari di stato sono organi ausiliari dei ministri e del presidente del consiglio, esercitano le loro funzioni sulla base di specifiche deleghe e non fanno parte del consiglio dei ministri. Un ruolo particolare è attribuito sl sottosegretari odi stato della presidenza del consiglio, che svolge le funzioni di segretario del consiglio dei ministri, preposto alla verbalizzazione e alla conservazione del registro delle deliberazioni e alla direzione dell’ufficio di segreteria del consiglio dei ministri, incarichi di rilievo governativo sono attribuiti dalla legge ai commissari straordinari del governo, nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del consiglio dei ministri. Essi hanno il compito di realizzare specifici obbiettivi in relazione a programmi o indirizzi determinati dal governo o dal parlamento.

Inoltre esistono in seno al consiglio dei ministri organi collegiali più ristretti composti da più ministri, i comitati interministeriali ed i comitati dei ministri. I primi sono istituiti per legge, che ne fissa composizione e competenze, ed hanno importanti funzioni di indirizzo, regolazioni e provvedi mentali in delicati settori dell’ordinamento nei quali è necessario coordinare l’intervento di più ministri direttamente competenti. Sono presieduti dal presidente del consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato. I comitati dei ministri diversamente, sono istituiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri, hanno carattere temporaneo ed hanno la funzione di svolgere attività istruttorie e consultive per il governo, su questioni di comune competenza da sottoporre al consiglio dei ministri. 2. il procedimento di formazione del governo e vicende del rapporto fiduciario L’art. 92 Cost. al secondo comma, stabilisce che il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri, e su base di questo, i ministri. La fase iniziale si apre con le consultazioni presidenziali che costituiscono un’attività preparatoria alla nomina del presidente del consiglio dei ministri. Essa consiste in una serie di colloqui che il capo di stato svolge con le più qualificate personalità politiche al fine di individuare chi possa ricevere l’incarico di formare un governo in grado di ottenere la fiducia delle camere. Prima di procedere all’incarico della persona prescelta, il capo dello stato può conferire un’autorità di rilievo istituzionale per un mandato esplorativo, al fine di svolgere ulteriori indagini ed approfondimenti che possano fornire indicazioni utili al definitivo conferimento dell’incarico. Terminate le consultazioni, il presidente della repubblica conferisce al designato ‘incarico di formare il governo, l’incaricato di norma non accetta immediatamente l’incarico, bensì accetta con riserva e procede a sua volta ad ulteriori consultazioni. Se l’incaricato ritiene di poter costituire un esecutivo in grado di ottenere la fiducia del parlamento, riferisce l’esito favorevole al presidente della repubblica, sciogliendo positivamente la riserva, al contrario, rinuncia all’incarico e il procedimento di formazione del governo ricomincia. A questo punto, il procedimento di formazione giunge quasi al termine con la nomina, da parte del capo dello stato, del presidente del consiglio dei ministri, e su, proposta di questo i ministri. Più precisamente, a conclusione del procedimento vi è l’emanazione di tre tipi di decreti presidenziali, controfirmati tutti dal presidente del consiglio neo-nominato; quello di nomina dei presidente del consiglio dei ministri; quello di nomina dei singoli ministri; infine quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente. A norma il presidente del consiglio e i ministri, prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica. È da questo momento che tutti i componenti dell’esecutivo sono immessi nell’esercizio delle loro funzioni e il nuovo governo sostituisce quello vecchio. Sorge in questo momento la discussa questione dei poteri spettanti al governo nell’arco di tempo che intercorre tra il giuramento e l’ottenimento della fiducia parlamentare. Il governo in attesa di fiducia dovrebbe limitarsi alle attività che comprendono l’ordinaria amministrazione. L’art. 94 Cost. razionalizza e disciplina in maniera dettagliata l’istituto della fiducia e gli strumenti della sua revoca. Il governo, deve avere la fiducia delle camere, ed è quindi obbligato a dimettersi in qualora non ottenga la fiducia iniziale o qualora venga approvata una mozione di sfiducia. Sempre lo stesso articolo stabilisce che il governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia.

La costituzione prende in considerazione esclusivamente la sfiducia che riguarda il governo, ma l’art. 115 comma 3 regolamento della camera dei deputati consente la presentazione della mozione di sfiducia individuale, rivolta cioè nei confronti di un singolo ministro, l’approvazione avviene con le stesse modalità previste per la mozione di sfiducia, ma non comporta l’obbligo di dimissione dell’intero esecutivo. La questione di fiducia che può essere posta dal presidente del consiglio, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su un’iniziativa governativa che richiede l’approvazione parlamentare ed è ritenuta necessaria per l’attuazione dell’indirizzo politico. La crisi di governo è quell’atto che porta alla presentazione delle dimissione del governo per il venir meno del rapporto di fiducia tra l’esecutivo e la maggioranza parlamentare. La crisi extraparlamentare invece non sono dovute ad un voto di sfiducia da parte delle camere, ma le cause possono essere diverse. Vi sono crisi originate da dissidi interni, crisi che si producono all’inizio, crisi determinate dalle dimissioni o dal’impedimento del presidente del consiglio. Per affrontare questo problema, i presidenti della repubblica, hanno tentato la cosiddetta parlamentarizzazione delle crisi, invitando il presidente del consiglio a presentarsi alle camere per esporre i motivi della crisi e per aprire su di esse un dibattito parlamentare. Un discorso diverso vale per i rimpasti ministeriali , che si hanno quando uno o più ministri vengono sostituiti senza che si apra una crisi di governo. Legge n. 400 del 1988 art. 5, il presidente del consiglio deve SEMPRE comunicare alle camere ogni cambiamento intervenuto nella composizione del governo. 3. la responsabilità governativa ministeriale L’art. 95 Cost. prevede che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità del governo e dei suoi membri è innanzitutto una responsabilità politica nei confronti del parlamento, in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra i due organi, disciplinato e razionalizzato dall’art. 94 Cost. Il governo può essere chiamato a rispondere di fronte alle camere attraverso la presentazione di una formale mozione di sfiducia. Inoltre il governo ha una forma di responsabilità politica diffusa nei confronti dell’opinione pubblica, al giudizio della quale è sottoposto l’operato dell’intero esecutivo. I singoli ministri invece, hanno una responsabilità amministrativa in seno ai singoli dicasteri, nonché una responsabilità civile da ricondurre a quella comune a tutti i funzionari dello stato. Per quel che riguarda la responsabilità penale l’art.96 stabilisce che “il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Occorre quindi distinguere tra i reati commessi dai membri del governo nell’esercizio delle loro funzioni, cioè in quanto ministri e tutti gli altri

reati. Per questi ultimi, i ministri, vengono giudicati alla stregua di ogni altro cittadino. Per i primi invece è prevista una disciplina particolare. Al fine di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla costituzione e dalla legge del presidente del consiglio dei ministri e ai ministri, era stata adottata la legge 7 aprile 2010 n. 51, nota come disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Con la sentenza n.23 del 2011 la corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della legge n.51 del 2010, mentre parte del testo è rimasta in vigore è stata abrogata definitivamente in seguito al referendum popolare, dall’art. 1 del d.p.r. n.115 del 2011....


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