Diritto Costituzionale (Riassunto) PDF

Title Diritto Costituzionale (Riassunto)
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Bergamo
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DIRITTO COSTITUZIONALE MANUALE PER CONCORSI PUBBLICI GRATUITO VERSIONE APRILE 2017 Diritto costituzionale Lo Stato Introduzione Il diritto costituzionale da sempre una delle materie principalmente richieste dei concorsi pubblici. Noi di Concorsando, interrogando il nostro database di oltre 2 . 0 0 0...


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DIR LE MANUALE PER CONCORSI PUBBLICI GRATUITO VERSIONE APRILE 2017

Diritto costituzionale

Lo Stato

Introduzione Il diritto costituzionale è da sempre una delle materie principalmente richieste nell’ambito dei concorsi pubblici. Noi di Concorsando.it, interrogando il nostro database di oltre 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d i q u i z , abbiamo collazionato il presente manuale, soffermandoci su quelli che sono gli argomenti di diritto costituzionale maggiormente richiesti nel corso delle prove concorsuali. Per approfondire la materia consulta il wiki del nostro blog dedicato al diritto costituzionale, mentre per esercitati utilizza i percorsi formativi di diritto costituzionale presenti sul nostro Simulatore Quiz. Se vuoi confrontarti con altri candidati che come te stanno studiando il Diritto costituzionale per superare un concorso, allora iscriviti al relativo gruppo di studio. --------------------Se devi sostenere una prova a quiz, allora ti consigliamo di utilizzare il nostro Simulatore Quiz, grazie al quale potrai individuare le domande e le materie su cui sei più carente e sfidare i tuoi futuri colleghi. Qualora invece per il tuo concorso non sia stata e non sarà pubblicata una banca dati, puoi crearne un’apposita prelevando i quiz dai concorsi analoghi, oppure studiare le materie concorsuali utilizzando i relativi percorsi formativi. Inoltre grazie alle nostre app mobile, i P h o n e e A n d r o i d , potrai utilizzare il Simulatore Quiz di Concorsando.it anche in mobilità, sincronizzando da e verso il portale web tutti i tuoi progressi. Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei Concorsi Pubblici diventa fan della Pagina Facebook di Concorsando.it e leggi il nostro blog. Per qualsiasi tipo di delucidazione mandaci un messaggio tramite Messenger cliccando qui. Di solito rispondiamo entro qualche ora. Buono studio!

Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale

Lo Stato

Capitolo 1° L o Stato 1.1. La nozione. Lo S t a t o può essere definito come una comunità di individui, stabilmente insediata su un territorio e retta da autonome regole costituenti un ordinamento giuridico1 indipendente ed originario. Al riguardo va operata una distinzione tra Stato - istituzione e Stato – Apparato. Per S t a t o i s t i t u z i o n e si intende il complesso dei gruppi sociali presenti nel territorio. Per S t a t o a p p a r a t o o S t a t o o r g a n i z z a z i o n e o S t a t o g o v e r n o (governanti) è quella parte della struttura statale che esercita concretamente la sovranità per raggiungere i fini dello Stato. 1.2. Elementi costitutivi. Dalla prima definizione data di “Stato” ne discende che i suoi e l e m e n t i c o s t i t u t i v i sono: il territorio, il popolo e la sovranità. Tali elementi devono necessariamente coesistere affinché si possa parlare di Stato nell’accezione propria del termine. Infatti non è possibile considerare come Stato: 

un popolo privo di territorio (si pensi alle popolazioni nomadi);



un popolo stanziato su un territorio, ma privo di autorità di governo (si pensi ai Curdi);



un popolo stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti (l’esempio più recente è quello della Bosnia-Erzegovina);



un popolo stanziato su un territorio e con un’autorità di governo che però non esercita concretamente alcuna sovranità in quanto essa è attribuita ad uno Stato terzo (colonie).

1.2.1. Sovranità.

Il termine s o v r a n i t à , indica la potestà di governo assoluto, esclusiva e originaria che fa capo allo Stato e che viene esercitata sul suo territorio. Il nostro Stato accoglie la teoria della “s o v r a n i t à p o p o l a r e ”, secondo la quale deve essere il popolo ad operare (direttamente o indirettamente) le scelte determinanti per l’azione statale (art. 1 Cost. “La sovranità appartiene al popolo”). Caratteri. La sovranità dunque presenta i seguenti caratteri: 1.2.1.1.



è o r i g i n a r i a : nasce con l’ordinamento e solo con esso viene meno;

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O r d i n a m e n t o g i u r i d i c o : complesso di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone sia sotto il profilo dei rapporti che a esse fanno capo, sia sotto quello attinente alla struttura organizzativa dalle stesse adottata. L’ordinamento è qualificabile come giuridico quando è costituito da norme con tale carattere, cioè norme vincolanti per i soggetti facenti parte della collettività cui la norma stessa si riferisce; l’ordinamento giuridico, quindi, di regola prevede anche un complesso di sanzioni destinate ad essere applicate nei confronti dei componenti della comunità organizzata che non rispettino i principi propri dell’ordinamento stesso. Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale



Lo Stato

è e s c l u s i v a : cioè spetta solo allo Stato;

è i n c o n d i z i o n a t a ; non può cioè essere limitata da enti esterni allo Stato senza il consenso di quest’ultimo. 1.2.1.2. Esterna e interna. Così inteso il concetto di sovranità presenti due aspetti fondamentali: 



s o v r a n i t à e s t e r n a (cd. internazionale): in forza della quale lo Stato è indipendente da qualsiasi Stato esterno o organizzazione internazionale, almeno ché tale limitazione non sia stata autorizzato da esso stesso2;



s o v r a n i t à i n t e r n a : in forza della quale lo Stato esercita un potere di imperio sui propri cittadini ed organizzazione sociali, al fine di fare rispettare le sue leggi e di far prevalere i suoi interessi.

1.2.2. Il popolo.

Il p o p o l o è costituito dalla pluralità degli individui che sono legati allo Stato, e quindi fra loro, dal vincolo della cittadinanza. Dal popolo vanno distinte la p o p o l a z i o n e , cioè il complesso di tutti coloro che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato, e la n a z i o n e , considerata un’entità etnico sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione. 1.2.2.1. La cittadinanza. La c i t t a d i n a n z a è la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato; più propriamente è l’insieme dei diritti e dei doveri che l’ordinamento riconosce al cittadino. 1.2.2.1.1. Modi

di acquisto della cittadinanza italiana. In Italia la cittadinanza si acquista in quattro modi: 

p e r n a s c i t a (il figlio di padre o madre cittadini)3;



p e r b e n e f i c i o d i l e g g e (ad esempio lo straniero nato e residente in Italia che al compimento della maggiore età scelga la cittadinanza italiana) 4;



p e r e s t e n s i o n e : il m a t r i m o n i o fa acquistare al coniuge, straniero o apolide5 la cittadinanza italiana, quando questi risieda da almeno sei mesi nel territorio dello Stato6;

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Al riguardo si ricordi l’art. 11 Cost. il quale afferma che: “L’Italia… consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. 3 In particolare è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini ( ius sanguinis), chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ( ius soli); il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 D.P.R. 572/93, il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, qualora l’ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero. 4 In particolare lo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani, può acquistare la cittadinanza, per beneficio di legge se:  presta servizio militare o assume un pubblico impiego e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza stessa;  al raggiungimento della maggiore età risiede da almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Anche lo straniero, nato in Italia e che vi ha risieduto ininterrottamente, diviene cittadino se ne fa richiesta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale



Lo Stato

p e r n a t u r a l i z z a z i o n e : la quale quando decorrono determinati presupposti può essere concessa con decreto p r e s i d e n z i a l e , sentito il Consiglio di Stato7

Oggi è poi possibile avere la d o p p i a c i t t a d i n a n z a 8: la donna straniera che ha sposato un cittadino italiano acquista infatti, se lo richiede, la cittadinanza del coniuge, senza rinunciare alla propria cittadinanza di origine. Cittadinanza europea. Con l’entrata in vigore del Trattato sull’unione europea del 1992, accanto alla cittadinanza dello Stato di residenza si aggiunge anche c i t t a d i n a n z a e u r o p e a , attribuita a colore che sono cittadini di uno Stato dell’Unione europea9. 1.2.2.2.

1.2.3. Territorio.

Il t e r r i t o r i o è quella parte dello spazio terrestre entro la quale lo Stato esercita la sua sovranità. Il territorio i n s e n s o s t r e t t o comprende: 

la t e r r a f e r m a , delimitata dai confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da trattati o da consuetudini internazionali);



il m a r e t e r r i t o r i a l e , che comprende la fascia di mare costiero10 entro cui lo Stato esercita la sua sovranità11;



la p i a t t a f o r m a c o n t i n e n t a l e : cioè il sottosuolo marino e la zona di mare soprastante comprensiva della z o n a e c o n o m i c a e s c l u s i v a che si

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A p o l i d e : persona priva di cittadinanza, che, di conseguenza, non può rivendicare la tutela da parte di alcuno Stato. Si è apolidi per nascita, se apolidi sono i genitori; oppure lo si diventa quando si perde la propria cittadinanza originaria senza acquisirne una nuova: è quanto accade, ad esempio, ai rifugiati (vedi Rifugiato politico; Diritto d’asilo; Asilo politico). Sul piano internazionale la Convenzione di New York, stipulata nel 1954, disciplina il diritto di ogni individuo ad avere una cittadinanza. In Italia la condizione dell’apolide è equiparata a quella dei cittadini in tema di diritti civili, ma a quella degli stranieri per quanto riguarda i diritti politici. Non è ammessa l’estradizione dell’apolide per reati politici. 6 Acquistano la cittadinanza anche il figlio riconosciuto o dichiarato che sia minore d ’età. 7 Ad esempio il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea che risieda da quattro anni in Italia, può richiede la naturalizzazione della sua cittadinanza italian a. 8 Colui che ha una doppia cittadinanza è b i p o l i d e 9 I principiali diritti riconosciuti ai cittadini europei sono:  libertà di circolazione e soggiorno nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell ’Unione Europea  diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato di residenza;  diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni europee nello Stato di residenza;  facoltà di rivolgere una petizione al Parlamento Europeo;  facoltà di rivolgersi al mediatore , il quale è abilitato a ricevere le denunce, di qualsiasi persona fisica o giuridica che rispettivamente risieda o abbia sede in uno Stato membro e di qualsiasi cittadino dell’Unione, riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari.  la facoltà di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro dell’Unione, qualora si trovi in uno Stato in cui non esiste una rappresentanza del proprio paese. 10 Ogni Stato prevede un’e s t e n s i o n e diversa per il proprio mare territoriale, negli ultimi anni però si affermata una consuetudine internazionale che fissa il limite esterno del mare territoriale ad u n a m a s s i m a d i s t a n z a d i 1 2 m i g l i a m a r i n e ( 1 miglio marino = 1, 852 Km). 11 Nell’esercizio della sua sovranità sul mare costiero lo Stato costiero incontra due l i m i t i costituiti:  dal diritto di passaggio inoffensivo, in base al quale lo Stato deve permettere alle navi di altri Paesi di attraversare le sue acque territoriali finché ciò non reca pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero;  dall’obbligo per lo Stato costiero di non esercitare la propria giurisdizione penale sulle navi straniere, per fatti puramente interni alle navi stesse, che sono di competenza dello Stato di bandiera. Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale

Lo Stato

estende fino a 200 miglia dalla costa e al cui interno tutte le risorse economiche sono di pertinenza dello Stato costiero12; 

s o t t o s u o l o e s p a z i o a e r e o sovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino a dove esistono interessi concreti dello Stato;

Il territorio in senso lato (o f l u t t u a n t e ), invece comprende: 

le navi e gli aerei mercantili in viaggio, in alto mare e sul cielo sovrastante, che sono considerati a tutti gli affetti “territorio nazionale” (e quindi sono soggetti alla sovranità di quest’ultimo) almeno che non si trovino nelle acque territoriali di un altro Stato;



le navi e gli aerei militari che dovunque si trovino, sono sempre considerati a tutti gli effetti “territorio nazionale”.

Le convezioni internazionali disciplinano inoltre due situazioni particolari riguardo al territorio statale: 

l’e x t r a t e r r i t o r i a l i t à : le sedi di rappresentanza diplomatica (ambasciate13), nei confronti dello Stato ospitante godono della cosiddetta i m m u n i t à t e r r i t o r i a l e , nel senso che quest’ultimo non può esercitarvi alcun atto di coercizione, se non in seguito ad un esplicito consenso dell ’agente diplomatico accreditato.



l’u l t r a t e r r i t o r i a l i t à : la potestà statale si esercita su edifici siti al di fuori dal proprio territorio: ad esempio le sedi diplomatiche all’estero.

1.3. Funzioni dello Stato. Lo Stato al fine di soddisfare le necessità e gli interessi della collettività, per delega del popolo (titolare della sovranità), svolge direttamente attraverso propri organi (cd. Statoapparato) o indirettamente attraverso enti autonomi (Regioni etc.), le sue f u n z i o n i . 

f u n z i o n e l e g i s l a t i v a : consiste nell’emanazione delle norme necessarie al mantenimento della compagine statale e al suo sviluppo, cioè nella creazione delle norme generali che regolano in maniera astratta la vita di tutta la collettività;



funzione esecutiva o a m m i n i s t r a t i v a : consiste nella realizzazione concreta dei fini istituzionali stabiliti dall’ordinamento da parte della struttura esecutiva (governativa), della sua organizzazione periferica e dai soggetti autonomi (enti pubblici) che perseguono gli stessi fini dello Stato;



funzione g i u r i s d i z i o n a l e : consiste nell’attuazione e nel mantenimento dell’ordinamento giuridico attraverso l’applicazione giudiziaria delle norme (sostanziale e processuali) ai singoli rapporti tra cittadini e tra gli stessi e lo Stato14.

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I diritti dello Stato costiero sulla zona economica esclusiva non possono pregiudicare la libertà degli altri Stati per quanto riguarda la navigazione ed il sorvolo o comunque l’utilizzo, a fini internazionalmente leciti, dell’area. 13 Per a m b a s c i a t a si intende l’ufficio o sede in cui vengono svolte le funzioni della missione diplomatica accreditata da uno Stato estero.. È da tener distinta dal c o n s o l a t o in cui vengono svolte funzioni di carattere prevalente amministrativo a favore di cittadini di uno Stato residenti o dimoranti all’estero. 14 Alcuni autori aggiungono poi a tali funzioni la:  f u n z i o n e c o s t i t u e n t e : mediante la quale lo Stato organizza se stesso. È attraverso la Costituzione, infatti, che lo Stato predispone i principi e le regole generali del suo funzionamento; Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale

Lo Stato

La nostra Costituzione da parte sua fa esplicito riferimento: 

alla funzione legislativa: all’art. 70 (riservando la stessa alle Camere) e agli artt. 76 e ss. (affidando la funzione in esame eccezionalmente al Governo);



alla funzione esecutiva o amministrativa: all’art. 95 (affidando tale funzione al Governo) e artt. 97-98 (riguardanti la Pubblica Amministrazione);



alla funzione giurisdizionale: agli artt. 102 (affidando tale funzione alla magistratura) 101, 103 e seguenti.

1.3.1. Il principio della separazione dei poteri.

Tali funzioni con l’affermarsi dello Stato di diritto, sono state ripartite tra i poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale secondo la t e o r i a d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e n u n c i a t a d a l M o n t e s q u i e u (1689-1755). Scopo ultimo di tale separazione è quello di garantire che all’occorrenza un potere possa arrestare l’altro, evitando che uno di essi possa prevaricare e degenerare nell’assolutismo o in atteggiamenti tirannici: in pratica esso costituisce la miglior garanzia affinché sia assicurata la libertà politica dei cittadini. Interferenze funzionali. Comunque una separazione delle competenze così netta non è attuabile, in quanto non verrebbe realizzata un’esigenza fondamentale di ogni Stato che è quella della coordinazione fra i vari poteri. Si rende quindi necessario operare degli spostamenti di competenza per assicurare un più armonico e ordinato svolgimento delle funzioni statali, attraverso i n t e r f e r e n z e f u n z i o n a l i dei vari poteri. 1.3.1.1.

Osi nel nostro ordinamento.: I) il potere legislativo svolge sia funzioni materialmente amministrative (nomina i dipendenti delle Camere) sia funzioni materialmente giurisdizionali, (porre in Stato di accusa il Presidente della Repubblica); II) il potere esecutivo svolge funzioni materialmente legislative con efficacia inferiore alle leggi formali (regolamenti) o con efficacia uguale (decreti legge o legislativi); III) il potere giudiziario svolge funzioni materialmente amministrative mediante provvedimenti rientranti nella c.d. “volontaria giurisdizione”. 1.4. Le forme di Stato. 1.4.1. Nozione. La f o r m a d i S t a t o sta ad indicare il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati e quindi il vario modo di realizzarsi della correlazione tra autorità e libertà La distinzione che si suole fare delle varie forme di Stato in Stato feudale, assoluto, moderno, sociale, è fondata sulla diversa misura in cui, in ciascuna di esse, viene assicurata la partecipazione dei governati o Stato–popolo o Stato–comunità alla direzione politica dello Stato–apparato (governanti). 1.4.2. Stato feudale

Nello S t a t o f e u d a l e il territorio è patrimonio del sovrano e dei vari feudatari, e il primo si limita a rappresentare l’unità dei vari rapporti di vassallaggio in un ordinamento che  f u n z i o n e p o l i t i c a : che consiste nell’effettuazione delle scelte contingenti relative alo sviluppo della comunità statale. Ver. 09/04/2017 13:34:00

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Diritto costituzionale

Lo Stato

si regge su di una pluralità di comunità politiche autonome non coordinate fra loro. In una tale forma di Stato non esiste un interesse generale, ma tante società particolari e tanti interessi localizzati nel feudo. 1.4.3. Stato assol...


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