Riassunto libro diritto costituzionale bin pitruzzella PDF

Title Riassunto libro diritto costituzionale bin pitruzzella
Author tommaso vitiello
Course Diritto costituzionale italiano e comparato
Institution Libera Università Maria Santissima Assunta
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lOMoARcPSD|2161954 Riassunto libro "Diritto costituzionale", Bin; Pitruzzella Diritto Costituzionale (Università Cattolica del Sacro Cuore) Distribuzione proibita | Scaricato da Tommaso Vitiello (tommaso@gmail) lOMoARcPSD|2161954 Riassunti del Libro Bin-Pitruzzella ...


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Riassunto libro "Diritto costituzionale", Bin; Pitruzzella

Diritto Costituzionale (Università Cattolica del Sacro Cuore)

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Riassunti del Libro Bin-Pitruzzella svolti da Francesca D’Alterio Diritto Costituzionale Cap. I: Lo Stato 1. Il potere politico Definizioni Il potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima. E’ frequente che in un determinato gruppo di individui, alcuni riescano a far prevalere le loro preferenze e quindi la loro volontà, anche quando gli altri abbiano preferenze differenti, e si dice che essi esercitino il potere sociale, che è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Per distinguere un tipo di potere sociale dall’altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda del tipo di mezzo o risorsa impiegata per esercitare tale azione di influenza sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale: 1) Il potere economico si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una relazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta. 2) Il potere ideologico è quello che si avvale di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni. E’ il potere detenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati. 3) Il potere politico è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere come ultima risorsa alla forza, alla coercizione. Lo Stato incarna la figura tipica di potere politico, per fare rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparti repressivi, per esempio può anche privare chi viola la legge della libertà, attraverso la detenzione. Nelle società antiche, non esisteva la separazione fra le tre specie di potere, che ricadevano in capo ai medesimi soggetti; solamente con l’era moderna, grazie a Montesquie, si realizza un processo di affermazione dell’autonomia del potere politico. 1.2 La legittimazione Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all’uso della forza è necessario ma non sufficiente. Normalmente si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. L’uso della forza è sempre una risorsa estrema. Il potere politico quindi non si basa solamente sulla forza ma ha anche un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione. Nella nostra cultura il potere politico deve porsi il problema della legittimità. Ad esso è riservato il monopolio della forza, perché serve ad evitare le prevaricazioni dei soggetti più forti a danno dell’autonomia degli altri individui. Per evitare che ciò accada di adottano una serie di principi e regole giuridiche, come il principio di legalità, la separazione dei poteri, le diverse libertà costituzionali, con cui il potere politico viene limitato. “Stato di diritto” è il nome che viene usualmente dato ai sistemi politici in cui questi mezzi vengono impiegati. Perché il potere sia legittimo, deve essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni e attraverso i tanti strumenti con cui il popolo può esercitare la sua sovranità. Il diritto costituzionale da una parte ha dovuto predisporre i mezzi giuridici ed istituzionali affinché il potere politico derivasse dal popolo sovrano, evitando che finisse prigioniero del conflitti tra gli innumerevoli interessi sociali; dall’altra parte, ha dovuto escogitare nuove tecniche istituzionali per evitare il pericolo che il consenso popolare legittimasse un nuovo assolutismo: la tirannia della maggioranza. 1 Distribuzione proibita | Scaricato da Tommaso Vitiello ([email protected])

2. Lo Stato 2.1Definizione La parola Stato è il nome dato a una particolare forma storica di organizzazione del potere politico e nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo. Lo Stato moderno presenta due caratteristiche principali: 1. la concentrazione del potere di comando legittimo in un determinato territorio è in capo ad un’unica autorità; 2. la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale. 2.2 Sovranità Molti scienziati della politica dicono che lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio: il concetto giuridico utilizzato è quello di sovranità. Essa si divide in: - sovranità interna: che consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio; - sovranità esterna: che consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto ad un qualsiasi altro Stato. Dopo l’affermazione dello Stato moderno, la storia politica europea ha posto la grande questione di chi fosse nello Stato il titolare ultimo della sovranità, cioè si è posti la questione di “chi” esercitasse effettivamente il potere sovrano. Il campo è stato conteso da tre teorie:  Teoria della sovranità della persona giuridica: sviluppata soprattutto dai giuristi tedeschi e italiani fra la fine dell’ ‘800 ed i primi decenni del ‘900, che configurarono lo Stato come una persona giuridica, cioè come vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Questa tesi poteva adempiere due funzioni: da una parte serviva a dare una legittimazione di carattere “oggettivo” allo Stato, un ente astratto slegato dalle persona fisiche che lo governavano; dall’altra parte poteva risolvere il conflitto tra due diversi principi politici, quello monarchico e quello popolare, infatti secondo l’interpretazione prevalente dello Statuto Albertino (la Costituzione piemontese del 1848) il sovrano non era né il re e né il popolo, bensì lo Stato come medesimo personificato.  Teoria della sovranità della nazione: fu introdotta dal costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789. L’ordine che precedeva la rivoluzione francese era quello di Stato assoluto, fondato sulla identificazione tra lo Stato e la persona del Re, infatti questo era il significato del famoso motto, che la tradizione imputava a Luigi XIV: “lo Stato sono io”. Con l’ordine politico nato con la rivoluzione francese, cessa l’identificazione dello Stato con la persona del Re, al cui posto viene collocata l’entità collettiva della “Nazione”, a cui si appartiene perché accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni. La sovranità nazionale è sorta con due funzioni precise: in primo luogo era diretta contro la sovranità del Re, in secondo la Nazione era una collettività omogenea che metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini e ceti sociali, al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali, ovvero gli individui nella loro singolarità.  Teoria della sovranità popolare: sviluppata da J.J. Rousseau (1712 – 1778), il quale faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale” del popolo, ossia dell’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo. In seguito al Costituzionalismo del ‘900, vi sono state alcune tendenze che hanno messo in crisi le tradizionali teorie sulla sovranità: da una parte vi è stata l’affermazione del principio della sovranità popolare, infatti la Costituzione Italiana afferma, all’art. 1 comm. 2, che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; dall’altra parte si è affermato

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che la sovranità popolare abbia perduto quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente, cioè si è concorsi a limitare la sovranità, attraverso tre aspetti: 1. la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo; 2. la diffusione di Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solamente attraverso procedure molto complesse. 3. l’affermazione di organizzazioni internazionali: il processo è stato avviato con la nascita dell’ONU il 26 giugno 1945, a San Francisco, e con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vi è stata poi la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali, come la Comunità economica europea (CEE), la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e la Comunità europea per l’energia atomica, tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht del ’92, nella Comunità Europea. I poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità sono stati trasferiti a organizzazioni sovranazionali, poiché gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri, attribuendo loro sia la competenza a produrre norme giuridiche, nonché il potere di adottare, in certi campi, decisioni prima riservate agli Stati. Va comunque precisato che tali organizzazioni sovranazionali non possono sostituirsi integralmente allo Stato (una sentenza della Corte costituzionale tedesca dl 1993 ha affermato che debbano comunque rimanere al Parlamento tedesco funzioni di valore sostanziale). 2.3 Territorio La sovranità è esercitata dallo Stato su un determinato territorio, infatti il diritto internazionale, afferma che debba essere esercitata in un determinato ambito spaziale. La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare agli Stai l’indipendenza reciproca. Oggi, pertanto, tutta la terraferma, ad eccezione dell’Antartide, è divisa tra Stati, e il diritto internazionale si è impegnato a redigere un corpo di regole che servono a delimitare l’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato. Secondo queste regole il territorio è costituito: 1. dalla terraferma; 2. dalle acque interne comprese entro i confini; 3. dal mare territoriale; 4. dalla piattaforma continentale; 5. dallo spazio atmosferico sovrastante; 6. da navi e aeromobile battenti bandiera dello Stato quando si trovano in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato; 7. dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero. 1. La terraferma: è la porzione di territorio determinata da confini, che possono essere naturali (nel caso in cui coincidano con fiumi o catene montuose) o artificiali. Di regola i confini sono delineati da Trattati internazionali. 3. Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo un criterio tradizionale, esso si estendeva fino al punto in cui lo Stato poteva materialmente esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoni era di tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l’ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica, il suddetto criterio è stato superato, e oggi quasi tutti gli Stati fissano come massima estensione le 12 miglia marine, adeguandosi all’ultima convenzione internazionale in materia, quella di Montego Bay (Giamaica) del 10 dicembre del 1982 sul 3 Distribuzione proibita | Scaricato da Tommaso Vitiello ([email protected])

diritto del mare. Tale limite è riconosciuto dall’Italia, come prescrive l’art. 2 del codice della navigazione. 4. Piattaforma continentale: è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale, e cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini. La regola è che gli Stati possono riservare a sé la utilizzazione esclusiva delle risorse naturali estraibili dalla piattaforma continentale, purché sia assicurata la libertà delle acque. 2.4 Cittadinanza La cittadinanza è uno status a cui la Costituzione collega una serie di diritti e doveri, ed è condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo. L’art. 22 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. Ma i modi in cui la cittadinanza può essere acquistata, perduta e riacquistata sono disciplinati dalla legge 91/1992. La cittadinanza italiana viene acquistata: A. con la nascita per: - ius sanguinis: ossia acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana; - ius soli: ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (cioè privi di qualunque cittadinanza), o che, nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli Stati cui questi appartengono; B. lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se entro un anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; C. su istanza dell’interessato, rivolta al sindaco del Comune di residenza o all’autorità consolare, e in particolare riceve la cittadinanza: - dal coniuge, straniero o apolide, di un cittadino o cittadina italiani qualora ricorrono determinate condizioni; - dallo straniero che possa vantare un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita; - dallo straniero, che abbia raggiunto la maggiore età, adottato da cittadino italiano e residente nel territorio nazionale da almeno cinque anni successivi all’adozione; - dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni; - dal cittadino di uno degli Stati membri della CE, dopo almeno quattro anni di residenza nel territorio della Repubblica; - dall’apolide dopo almeno cinque anni di residenza; - dallo straniero, dopo almeno dieci anni di regolare residenza in Italia. La medesima legge disciplina i casi di perdita della cittadinanza, che può avvenire o per rinunzia oppure automaticamente in presenza di certe condizioni. 2.5 La cittadinanza dell’Unione europea Il Trattato sull’Unione europea del 1992 ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione che completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce (art. 17 Tr. CE). Il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti 4 Distribuzione proibita | Scaricato da Tommaso Vitiello ([email protected])

dello Stato di cui possiede la cittadinanza per far valere i diritti che gli spettano in forza della cittadinanza comunitaria. 2.6 Lo Stato come apparato Lo Stato ha un apparato organizzativo, servito da una burocrazia professionale, formata da soggetti che “per vivere” prestano la loro opera professionale a favore dello Stato, eseguendo compiti amministrativi nel rispetto di determinate regole tecniche, e poiché l’apparato esiste indipendentemente dalle persone che lo fanno funzionare, esso ha carattere impersonale e la sua organizzazione è stabile nel tempo. Per inquadrare giuridicamente la realtà dell’apparato statale, la dottrina giuridica tedesca impiegò la nozione di persona giuridica, che è la figura soggettiva cui l’ordinamento attribuisce la capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire centri di imputazione di effetti giuridici. Otre alle persone fisiche, l’ordinamento giuridico può attribuire la “soggettività giuridica” a entità immateriali, ad esempio come le associazioni riconosciute e le società commerciali. Infatti, accanto allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici, come le Regioni, le Province, i Comuni, riconosciuti come persone giuridiche o soggetti giuridici e quindi dotati di personalità giuridica, che vengono definiti come quegli apparati costituiti dalle comunità, per il perseguimento dei propri fini. Vengono istituiti per soddisfacimento di interessi ritenuti comuni ad una determinata comunità, cioè per gli interessi pubblici. Lo Stato e gli enti pubblici sono collocati dalle norme giuridiche in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Le leggi, i provvedimenti amministrativi e le sentenze producono effetti nei confronti dei loro destinatari, anche se questi non vi hanno prestato alcun consenso e persino se dissentono dal loro contenuto: questo potere prende il nome di potestà pubblica o di potere di imperio. Le potestà pubbliche però devono essere attribuite dalla legge e devono essere esercitate in modo conforme al modello legale, al di fuori di quanto previsto espressamente dalla legge un’autorità pubblica non può esercitare alcuna potestà, esercitando un illecito. Nelle liti, attive e passive, parte in giudizio non è mai lo Stato, bensì un certo ministro, o il prefetto, o il dirigente, o una parte dell’apparato, che prende il nome di organo o ufficio, che è un ente astratto, che adempie al compito di istaurare rapporti giuridici con altri soggetti. Un ufficio potrebbe essere momentaneamente privo di titolare, allora si dice che c’è una “vacanza” dell’ufficio, ma non per questo esso scompare. Degli organi si usano fare molte classificazioni: 1) Rappresentativi: i cui titolari sono eletti direttamente dal corpo elettorale ( l’esempio più importante è costituito dal Parlamento); 2) Burocratici: composti da lavoratori professionali che prestano la loro attività in modo esclusivo a favore dello Stato o di altri enti pubblici, senza rapporti con il corpo elettorale; 3) Attivi: assumono compiti decisionali o deliberativi per l’apparato di cui sono parte; 4) Consultivi: danno dei consigli, che si chiamano pareri, agli organi attivi, sul modo in cui esercitare il loro potere decisionale; essi si distinguono a loro volta in: 4.1) parere facoltativo: se l’organo deliberativo ha la facoltà di richiederlo, ma non l’obbligo; 4.2) parere obbligatorio: qualora essi debbono essere obbligatoriamente richiesti; 4.3) parere vincolante: che devono essere obbligatoriamente seguiti dall’organo che decide; 5)Di controllo: verificano la conformità alle norme, ovvero la legittimità, degli atti compiuti da altri organi.

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Una figura molto importante è costituita dagli organi costituzionali, che posseggono le seguenti caratteristiche: 1. sono elementi necessari dello Stato, nel senso che la mancanza di uno di essi determinerebbe l’arresto della complessiva attività statale; 2. sono elementi indefettibili dello Stato, nel senso che non può aversi la loro soppressione o sostituzione con altri organi senza determinare un mutamento dello Stato; 3. la loro struttura di base è intermente dettata dalla Costituzione; 4. ciascuno di essi si trova in condizione di parità giuridica con gli altri organi costituzionali.

Cap. II: Forme di Stato 1. Forma di Stato 1.1 Forma di Stato e forma di Governo: definizioni Noi possiamo distinguere due espressioni: - forma di Stato: con cui si intende il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di pubblica e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Lo Stato è un ordinamento a fini generali, cioè che può assumere come proprio qualsiasi fine; - forma di Governo: con cui si definiscono i modi di distribuzione del potere tra gli organi principali di uno Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi. 1.2 Le classificazioni e i modelli Gli studiosi hanno elaborato alcune classificazioni delle forme di stato e delle forme di governo, sono degli ideal-tipi cioè modelli ricavati attraverso più esperienze costituzionali, e ovviamente in ciascuna forma di stato sono stati individuati vari tipi di forma di governo, a seconda di come il potere politico è ripartito tra gli organi costituzionali. Così, nell’ambito delle forme di Stato si distinguono: 1) lo Stato assoluto, 2) lo Stato liberale, 3) lo Stato di democrazia pluralista, 4) lo Stato totalitario e 5) lo Stato socialista. 1) Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato moderno. Nacque in Europa tra il ‘400 ed il ‘500, si caratterizzava per l’esistenza di un Stato autoritario, che era separato dalla società, e per l’affermazione di un potere sovrano attribuito interamente al Re, la cui continuità era garantita da precise leggi di successione che impedivano la vacanza del tr...


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