Diritto costituzionale PDF

Title Diritto costituzionale
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Pavia
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diritto costituzionale incompleto...


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Diritto Costituzionale – Martina Sironi

DIRITTO COSTITUZIONALE Cos’è il diritto costituzionale? È lo studio della costituzione; non è solo lo studio dl testo ma da lì si parte, e tutte le implicazioni che il testo normativo ha rispetto all’ordinamento nel suo insieme.

Cosa si studia in diritto costituzionale? I temi disciplinati dalla costituzione ed il modo in cui sono applicati, il modo in cui si è arrivati alle norme e alle norme stesse come vengono applicate. Una disciplina costituzionale dello stato e dei suoi organi come parlamento governo, presidente della repubblica, come lo stato agisce nell’ordinamento giuridico. Ci occuperemo anche dei diritti e dei doveri degli individui, così come fa la costituzione che interviene nel rapporto dell’individuo con lo stato, con le istituzioni e con gli altri individui. Il terzo grande argomento è quello delle fonti del diritto, si tratta di un tema fondamentale per gettare le basi di una preparazione per gli altri corsi di studio. Le fonti del diritto, disciplinate in parte dalla costituzione, sono lo strumento principale nel lavoro del giurista, che deve capire quale norma applicare a un caso concreto osservando le fonti e gli atti normativi da cui poi estrae quello rilevante.

Come faccio a capire qual è la norma che mi interessa? Devo ricostruire in maniera puntuale il sistema delle fonti, e questo lo faccio in diritto costituzionale. Diritto costituzionale è fortemente calato nell’attualità.

PRIMA PARTE STORICA 1848: anno in cui nel regno di Sardegna viene concesso lo statuto albertino. In quell’anno l‘Italia è ancora frammentata in molti piccoli stati. Nel regno di Sardegna, con capitale Torino, il re Carlo Alberto, in seguito alle pressioni dovute alle rivolte di piazza in quell’anno in cui vengono richieste maggiori libertà per i cittadini nei confronti del potere, concede una costituzione comunemente definita costituzione ottriata, temine arcaico che indica la concessione. È il re che decide di dare una costituzione ai suoi sudditi pensando che sia meglio concedere una costituzione piuttosto che farsela imporre. La costituzione è concessa in modo paternalistico (nel preambolo viene scritto che lui la concede con “lealtà di re e spirito di padre”) e nei contenuti unilaterale, senza la partecipazione del popolo. Lo Statuto Albertino viene elaborato dal consiglio di conferenza, dai consiglieri del re, di sua fiducia. 1

Diritto Costituzionale – Martina Sironi Lui si vuole mettere alla guida come sovrano concedendo ciò che viene richiesto: questo aspetto dell’interpretazione dello spirito del tempo, di ciò che i borghesi desiderano, è la questione centrale. Loro vogliono una costituzione liberale che gli consenta di partecipare alle decisioni politiche dello stato. Lui concede lo statuto con un’operazione che cerca un equilibrio tra il potere del re e tra il potere sostanziale dei borghesi, che è la classe dominante politicamente ed economicamente in epoca liberale. In questa società la divisione di classi è sostanziale e marcata, il figlio di un contadino o operaio non aveva molte possibilità di ascesa sociale. I borghesi interpretavano lo spirito attivo della nazione, loro trainavano il progresso economico ed intellettuale. Loro sono consapevoli della loro situazione trainante e delegano un ruolo che si possa riflettere nelle istituzioni. Il re concede l’essenziale di ciò che i borghesi richiedono. L’equilibrio si manifesta poi nell’ordinamento e nella vita statutaria su una sorta di dualismo anche istituzionale rappresentato dai due centri di potere: monarchia e parlamento. Il parlamento era bicamerale in cui:

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la Camera dei deputati era eletta a suffragio ristretto (maschile) per censo: solo gli uomini con una ricchezza sopra una certa soglia poteva votare (solo il 2% dei maschi adulti, una piccola élite di borghesi che si votano tra loro). Il senato inizialmente era di nomina regia, il re nominava dei personaggi particolarmente in vista, membri del senato.

Il loro equilibrio emergeva sulla carta nel momento in cui si doveva andare a formare il governo. In teoria, sulla carta, lo statuto assomiglia una forma di governo definita monarchia costituzionale pura. Il re nomina e revoca i suoi ministri: il governo, stando alla lettera dello statuto, è scelto dal re ed è dunque il suo governo. Tuttavia, nel momento in cui si è disegnato un parlamento in cui una delle due camere è eletta dalla classe borghese che reclama di essere protagonista politica ed economica, nel parlamento vi è la rivendicazione di influire sulle scelte del re al momento della formazione del governo; fin dai primi mesi si avvia una prassi secondo cui il re, quando nomina il governo, deve tenere conto della volontà politica della classe dei deputati. Dunque, lui sceglie i ministri tenendo conto de desideri della classe borghese, in particolare attraverso la classe elettiva. Anche se la lettera dello statuto dice che il re nomina e revoca i suoi ministri, quel governo del re poi quotidianamente deve andare in parlamento a rendere conto del suo operato, a fare approvare i bilanci, le imposizioni di tributi… il punto di equilibrio teoricamente immaginato non può funzionare, la forma di governo deve essere cambiata. Si afferma da subito la prassi secondo cui non solo il re deve tenere conto della volontà della camera, ma anche la regola per cui il governo non può rimanere in camera se non ha il sostegno e la fiducia della Camera dei deputati. La monarchia 2

Diritto Costituzionale – Martina Sironi costituzionale pura, fin dai primi mesi, si trasforma in una monarchia parlamentare, dove il rapporto fiduciario tra parlamento e governo è essenziale. Si crea quindi un dualismo tra re e classe borghese che cercano un equilibrio. Al contempo o statuto si caratterizza come costituzione flessibile, ossia che non necessita forme particolari per essere modificata, ossia non vi è la garanzia che ciò che viene stabilito in costituzione deve avere un orizzonte temporale lungo e/o che le modifiche derivino da un’ampia condivisione politica. Nell’ottocento le costituzioni erano tipicamente flessibili, tranne quella americana che era molto rigida perché coinvolgeva diversi punti di vista delle classi sociali che trovano un punto di equilibrio. Il motivo per cui la costituzione nasce come flessibile, ci riporta al ruolo della borghesia: la costituzione, infatti, è lo specchio delle esigenze di quella sola classe sociale, non deriva da un patto costituente che coinvolge diversi punti di vista. La costituzione è basata su una visione monoclasse della società, le altre visioni non hanno spazio. La costituzione può essere modificata in qualsiasi momento, ma non verrà mai modificata perché non ce ne sarà bisogno: può essere modificata senza che si debba rilevare una sua violazione. Un ultimo tratto da evidenziare riguarda una certa attenzione ai diritti di libertà degli individui: neanche la disciplina dei diritti di liberà manifesta in modo evidente l’interlocuzione privilegiata dello statuto con la classe borghese, quindi vengono evidenziati i diritti che premono alla classe borghese e che si esprimono al meglio nel momento in cui lo stato si astiene dall’interferire con una sfera individuale di diritti che appartiene a ciascun cittadino (libertà negative: legato alla struttura, ossia le libertà che si esprimono al meglio proprio quando lo stato si astiene dall’interferire). Il contenuto della tutela dei diritti è rimesso alla legge, sarà poi il parlamento a riempire di significato i limiti dell’applicazione della legge. Lo statuto albertino ci interessa perché è la costituzione che con l’unità d’Italia diventerà la prima costituzione dello stato italiano, con la progressiva annessione dei territori liberati nelle guerre di indipendenza. Nel 1861 la costituzione albertina diventa costituzione del regno di Italia, che porta a vedere nella successione e nell’espansione del regno di Sardegna una forte continuità politica. Il re vittorio Emanuele, re di Sardegna, diventa primo re di Italia, per dimostrare la continuità

Passaggi salienti: 1922-1943: ventennio fascista che si apre con la presa di potere di Mussolini.

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Diritto Costituzionale – Martina Sironi Il contesto storico è particolare, legato alla fine della guerra mondiale e accompagnato da un’insicurezza politica. I travolgimenti della guerra influenzano la società italiana anche se è uno stato vincitore. Le elezioni del ‘19 creano un panorama politico diviso e rissoso che diventa il terreno di coltura di un movimento politico violento e minoritario che, attraverso la marcia su Roma, porta il partito nazionale fascista, che in parlamento era minoritario e senza presa nel paese. Nel 1922 i fascisti si presentano a Roma pretendendo il potere, ottenendo il successo da una resa unilaterale dei liberali che inizialmente provarono ad arginare il tentativo chiedendo al re di firmare lo stato d’assedio: il re rifiuta di firmare violando cosi lo statuto, non concedendo al governo di esercitare i poteri, e poi nomina Mussolini come capo del governo. Nel momento in cui i fascisti prendono il potere, lo statuo rimane in vigore, semplicemente si smette di applicarlo laddove può essere di freno alla costruzione progressiva di uno stato totalitario. Vi è una concentrazione dei poteri nel capo del governo, che poi sarà il duce. Questa concentrazione emargina il sovrano e relega il parlamento in una posizione ininfluente, fino a non eleggerlo più, e poi si crea un organo particolare che è la chiave di volta del sistema: il gran consiglio del fascismo, organo dello stato e del partito nazionale fascista (Questo organo consente l’integrazione del partito fascista nello stato). Il pluralismo politico è progressivamente negato, le libertà politiche non esistono al punto che si crea un tribunale speciale per la difesa dello stato, che processa i disertori politici per azioni più o meno violente che hanno compiuto o semplicemente per le loro opinioni. Il dissenso politico è un reato. Gramsci, creatore del partito comunista, viene condannato a 20 anni di carcere, come anche Sandro Pertini. Tutto ciò in virtù dell’opposizione ideologica svolta contro il regime. L’esperienza del regime fascista ci interessa perché è sulla base della fine dell’esperienza che si innesta la vicenda costituzionale della repubblica italiana. La guerra, dunque, determina la fine del regime di Mussolini. Nel luglio del ‘43, quando la guerra era lontana dal finire, gli americani sbarcano in Sicilia, segnale di ciò che sta per accadere negli anni a seguire, nessuno crede in una fine diversa della guerra, e gli stessi fascisti attribuiscono a mussolini la causa di quella disfatta: il 24 luglio, il consiglio del fascismo “sfiducia” mussolini (anche se in realtà la fiducia è uno statuto prettamente parlamentare, qui siamo in una situazione diversa). Il gran consiglio, che era l’unico che poteva opporsi a Mussolini, invita il re a rimuovere Mussolini dall’incarico e ad arrestarlo. Si apre quindi una nuova stagione, guidata da Badoglio che ha l‘incarico di garantire la continuità nella guida dello stato, in particolare con l’armistizio dell’8 settembre: si firma l’armistizio con gli angloamericani diventando loro alleati. 4

Diritto Costituzionale – Martina Sironi A partire da quel momento, la storia della guerra mondiale è la storia della liberazione dell’Italia dai fascisti tramite gli anglo-americani e la resistenza. Quindi la fine del fascismo e della guerra saranno l’evento storico su cui si gettano le fondamenta della nascita della costituzione, che entra in vigore il primo gennaio del 1948. Il biennio tra 1944 e 1946 è il periodo transitorio in cui si percepisce una sorta di certezza sul fatto che la guerra finisce e sulla ricostruzione che seguiva. In Italia accade che dopo l’8 settembre il re e le istituzioni di governo lasciano Roma e formano il cosiddetto regno del sud nella parte che era già stata liberata dagli americani. Le forze politiche opposte al fasciamo si riorganizzano non solo attraverso la lotta di resistenza, ma anche sul piano istituzionale, e si confrontano col re e col suo governo per:

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gestire attività di governo gettare le basi delle ricostruzioni.

I partiti nel comitato di liberazione nazionale (antifascisti) hanno avuto difficoltà nel confronto col re, che era una delle cause dell’avvento dell’orrore fascista (es. le leggi raziali approvate dal re). Il re ha responsabilità storiche talmente gravi che per quei partiti non può essere un buon interlocutore. Tuttavia, era impossibile rivoluzionare l’ordinamento dello stato. Successivamente al patto di Salerno, nel ‘44, viene elaborato un accordo tra il CLN e la monarchia, secondo cui si sarebbe accantonata la cosiddetta questione costituzionale: non viene messa in discussione la presenza della monarchia, si accantona, si congela il problema. Per facilitare questo accantonamento, il re si ritira a vita privata delegando i poteri al figlio Alberto che diventa luogotenente del regno, cosa che serve a risolvere il problema senza una semplice abdicazione del re (sarebbe una soluzione troppo semplice, dunque non accettabile). Il patto di Salerno diventa la prima costituzione provvisoria tramite il decreto-legge n. 151 del 1944 (= Il decreto-legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, emanato dal governo Bonomi a pochi giorni di distanza dalla liberazione di Roma, stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto, un'assemblea costituente per scegliere la forma dello Stato e dare al paese una nuova costituzione).

Quella prima costituzione stabilisce che al termine della guerra sarà convocata un’Assemblea costituente che farà una costituzione nuova, che sceglierà se mantenere una monarchia o diventare repubblica, e l’ordinaria amministrazione di quegli anni affida ai membri del CLN la guida politica del paese. Dunque, gli antifascisti entrano nel governo del paese. La guerra finisce dopo un anno, simbolicamente il 25 aprile del 1945. Da li in avanti si deve avviare il processo di ricostruzione, anche istituzionale e normativo, quindi di avviarsi alla formazione di una nuova costituzione. Si arriva così alla seconda costituzione provvisoria: siamo nella primavera del ‘46, bisogna votare l’Assemblea costituente che creerà la costituzione. 5

Diritto Costituzionale – Martina Sironi La seconda costituzione provvisoria cambia dalla prima:

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si stabilisce che la questione istituzionale, monarchia o repubblica, sarà decisa attraverso un referendum popolare: il motivo della scelta è in parte giustificato dalla volontà di coinvolgere il corpo elettorale nella scelta, anche se avrebbe partecipato comunque, ma la vera ragione è principalmente legata al fatto che uno dei partiti protagonisti di quel tempo, ossia la democrazia cristiana, aveva una spaccatura tra filo monarchici e filo repubblicani, e poi aveva una classe dirigente prevalentemente repubblicana e un elettorato prevalentemente monarchico.

Per uscire da un dilemma difficile, si fa promotrice della sottrazione del problema dalle competenze dell’Assemblea costituente. Non sarà quindi quest’ultima a decidere, ma sarà un referendum popolare, che garantisce un surplus di legittimazione politica. Accade ancora un fatto decisivo: in attesa dell’elezione del 2 giugno, quindi nel corso della campagna elettorale e ci si sta avvicinando al referendum, circa un mese prima il re Vittorio Emanuele abdica consentendo al figlio Umberto di diventare re, rompendo il patto di Salerno. Si arriva al voto del 2 giugno del 1946 dove riguardo alla questione istituzionale il referendum ha due opzioni:

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repubblica monarchia

La campagna elettorale è tesa e competitiva, il risultato finale tuttavia è netto in favore della repubblica. Da quel momento l’Italia diventa una repubblica: in un primo periodo ci sono delle incertezze, il re voleva contestare ma alla fine lascia l’Italia in esilio e va in portogallo. Quel giorno viene eletta anche l’Assemblea costituente e cambiano le regole del diritto di voto: uomini e donne maggiorenni. La vicenda monarchica non si chiude definitivamente con l’esilio, sarà la costituzione a mettere una parola finale sulla vicenda, in quanto in una delle disposizioni transitorie finali è dedicata al destino della casa reale: “i membri e i discendenti della Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale”. Vengono quindi privati dei diritti politici. Questa disposizione Transitoria, che vuole porre fine alla questione, a distanza di tempo è stata ripresa in virtù della considerazione fatta sull’inoffensività dei discendenti della casa Savoia a distanza di tempo. Non si poteva tollerare alcuna influenza politica della casa Savoia. Nel 2000 si mette in discussione questa regola e viene modificata la disposizione: si aggiunge una norma di rango costituzionale, si dispone con legge costituzionale che “gli effetti del 1 e del 2 comma della 13 disposizione Transitoria Della costituzione esauriscano i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge (10 novembre 2002)”. Dunque, dopo 50 anni la vicenda si ritiene chiusa. 6

Diritto Costituzionale – Martina Sironi 2 giugno 1946, data importante perché si svolge il referendum costituzionale e si elegge l’Assemblea costituente. Data celebrata come Festa della Repubblica. Assemblea eletta tramite un’elezione carica di significato politico perché per la prima volta il corpo elettorale vota in modo democratico e libero dopo un ventennio di dittatura. L’incertezza rispetto all’esito dell’elezione è molto grande perché nei due anni della transizione costituzionale, i partiti che si erano formati e radicati nella società non erano abituati a confrontarsi col corpo elettorale, quindi i 6 partiti del CLN, per un biennio sono posti tutti sullo stesso piano. In quel momento è rilevante anche il fattore legato alla collocazione politica dell’Italia nello scenario internazionale: dopo la guerra, si apre nello scenario globale un’altra guerra, la guerra fredda, che segnerà tutto il 900 e che riguarda la contrapposizione tra un blocco occidentale legato agli stati uniti e uno orientale legato all’unione sovietica. Questi due prima si erano alleati contro la Germania nazista, ma poi si scontrano nella guerra fredda, non combattuta ma molto contesa. In seguito alla guerra, l’Italia, in quanto occupata, si colloca nel blocco occidentale. La collocazione è anche legata all’esito delle elezioni perché i partiti del CLN non sono tutti allineati sule stesse idee:

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alcuni pensano ad una stretta alleanza con gli stati uniti (democrazia cristiana, partiti di ispirazione liberale) part comunisti e socialisti si girano verso l’unione sovietica.

Quindi anche in Italia si stanno creando due blocchi politici contrapposti e la contesa tra i blocchi è aperta, non è prestabilito l’orientamento politico di maggioranza da lì in avanti. La divisione ideologica tra democrazia cristiana e partito di ispirazione marxista era presente e consenti loro di non dividersi e di collaborare per la creazione della costituzione, tenendo in conto anche prospettive e idee diverse. Nell’elezione dell’assemblea l’elezione è fatta in maniera proporzionale. L’alternativa al sistema elettorale proporzionale è il sistema elettorale maggioritario, ossia quello che predilige la maggioranza, e che consente prendere decisioni senza tenere in conto gli esponenti delle altre liste. Nella costituente emergono tre diverse anime radicate nel pensiero dei rappresentati eletti:

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pensiero di ispirazione cattolica pensiero di ispirazione liberale pensiero di ispirazione marxista

Pensiero cattolico e pensiero liberale spesso si saldano tra loro nel partito di massa della democrazia cristiana (= Democrazia cristiana, ideologia cristiana dove l’ispirazione cristiana cattolica si lega abbastanza strettamente ad un’impostazione di carat...


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