Diritto Costituzionale PDF PDF

Title Diritto Costituzionale PDF
Author ANNA PLACELLA
Course Area giuridica
Institution Università degli Studi di Siena
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Diritto costituzionale Stato e diritto Organizzazione e ordinamento L’ordinamento è il complesso di norme o regole stabilite in una società e in media rispettate e seguite dai consociati. Nello Stato convivono più ordinamenti diversi (sportivi, sindacali, religiosi…) e la pluralità di essi da luogo al fenomeno del “pluralismo giuridico”. Questi soggetti hanno carattere derivato, cioè lo Stato riconosce e prende atto della loro esistenza, permettendo loro di perseguire i proprio fini svolgendo la loro attività. Lo Stato si definisce invece originario, nel senso che deve unicamente a se stesso la propria esistenza. Esso si legittima da sé, poiché si pone come struttura autoritaria dotata di positività e stabilità. E’ un soggetto con finalità generalissime. Gli elementi dello Stato: popolo, territorio, potere sovrano Per “popolo” si intende la collettività umana complessivamente intesa, comprendente persone di ogni sesso e di ogni età. Non si comprendono solo gli esseri umani, ma anche le persone giuridiche, ovvero tutti gli enti diversi dalle persone fisiche di cui lo stato riconosce l’esistenza attraverso il conferimento della “personalità”. E’ un concetto indipendente dalla razza, del sesso, dalla lingua… Non può esserci uno stato senza territorio, ad eccezioni di situazioni straordinarie (come in tempi di guerra dove c’è una grande incertezza). Il potere sovrano è la potestà di imperio che viene esercitata sul popolo e sul territorio. Lo stato è un soggetto che non riconosce nessun ente a lui superiore e che esercita sui consociati il potere massimo esercitabile. Allo Stato si deve riconoscere anche il monopolio della forza: può costringere fisicamente (ove necessario e secondo le procedure previste) a rispettare la legge. Per quanto specificatamente riguarda il nostro paese, il 2° comma del 1° articolo della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Il popolo però non è in grado di dare istruzioni precise allo stato e gli lascia quindi libertà assoluta. Potere sovrano e supremazia Nessun ordinamento diverso dallo stato potrebbe porsi finalità contrarie ad esso. La sovranità è insidiata dall’alto e dal basso. Dall’alto per quanto riguarda l’enorme sviluppo del diritto internazionale dopo il secondo Dopoguerra ha implicato una progressiva recessione della sfera di competenza effettiva dello Stato. Dal basso perché lo straordinario sviluppo dei diritti di libertà ha di fatto ridotto il potere dello Stato. Questa riduzione deriva dai principi costituzionali (che si impongono allo stato) e dall’opinione pubblica. Quest’ultima è una forza che ha natura politica, perché per esercitare dei poteri occorre si avere un titolo legittimo, ma anche trovare quella risponderà di fatto (chiamata dai giuristi “obbedienza media”). Il monopolio della forza, anche se necessario, non è sufficiente: occorre anche un certo grado di consenso spontaneo della gente. Conoscenza e certezza del diritto La coerenza è l’esigenza di evitare contraddizioni e più aumenta il numero di leggi più aumenteranno anche le contraddizioni. La completezza si riferisce a tutto ciò che è rilevante secondo lo Stato e quindi necessita di regolamentazione. La certezza è necessaria per i soggetti ma è anche essenziale per chi governa: se non ci sono regole e sanzioni certe la società sarà dominata da incertezza e instabilità. Certezza significa chiarezza, senza consistente ombra di dubbio, su ciò che il diritto vuole e comanda. La certezza richiama il problema della conoscibilità del diritto. E’ importante sapere il modo in cui il diritto viene prodotto e dei soggetti competenti per tale compito. Anche le consuetudini (comportamenti ripetuti nel tempo) devono essere accertate e dichiarate tali. Il diritto scritto e pubblicato costituisce una tappa importante nella storia di ogni civilizzazione e verso la libertà e democraticità.

Nel nostro Stato, caratterizzato da tempi di cambiamento della realtà rapidissimi, l’ideale sarebbe che via via si creassero rapporti giuridici e regolamentazioni nuove. Questo però non è facile. Diritto dello Stato e attività politica Il diritto ha la funzione di regolare e disciplinare l’attività politica. La politica è il regime della collettività nel suo insieme e il modo di organizzarla. Le grandi idee-forza che descrivono le istituzioni politiche (“la legge è uguale per tutti”) appartengono al mondo della politica, orientano e animano un sistema sociale, ma non lo regolano. Esse spesso ricevono la qualifica di “norme programmatiche”. Non è molto facile individuare in queste norme il requisito dell’obbligatorietà e sono a discrezione dell’interprete. Lo Stato come soggetto di diritto Lo Stato è soggetto di diritto. In tutti i sistemi statuali evoluti si conosce la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche. Oggi tutti gli esseri umani, almeno nel mondo occidentale hanno personalità giuridica, cioè sono soggetti di diritti e doveri. Non è però stato sempre cosi, ad esempio nell’antica Roma o in Grecia gli schiavi non avevano personalità giuridica. Sono persone giuridiche gli organismi unitari ovvero gli enti ai quali lo stato riconosce o conferisce personalità giuridica propria (distinta da quella delle persone che ne fanno parte). In Italia si riconosce allo Stato personalità unica. L’unicità costituisce un elemento di differenza con la personalità degli enti interni allo Stato. Personalità unica dello Stato e nomi diversi Lo Stato prende nomi diversi a seconda del contesto. Stato inteso come ordinamento: leggi/ legislatore; Stato come soggetto agente: la Repubblica, l’Italia, la Patria. Lo Stato è un’ente unitario e perpetuo che sorpassa la caduca esistenza degli individui che lo compongono. Questa personalità dello Stato si svolge in quanto soggetto di diritti e doveri nell’ambito della comunità internazionale, e come soggetto di diritto interno all’interno del nostro ordinamento. Lo Stato opera, agisce e si esprime attraverso i suoi organi. Teoria organica: il soggetto è lo Stato e gli organi sono i suoi strumenti. Riguardo la responsabilità ci sono diverse teorie: chi crede che lo Stato sia direttamente responsabile per gli atti dei suoi organi e chi crede nella maggiore responsabilizzazione dei singoli. Questo non è tanto importante perché sono comunque le leggi che regolano la volontà statuale e individuano di chi debba essere la responsabilità e chi deve pagare i danni. Stato di diritto Il significato dello stato di diritto è che anche gli organi dello Stato devono rispettare la legge e conformarsi ad essa. Essa disciplina ciò che devono o possono fare e come articolare i rapporti con privati e cittadini. Lo Stato di diritto si contrappone allo Stato assoluto e ha segnato il passaggio dalla condizione di sudditi a quella di cittadini. E’ una grande conquista dell’epoca moderna dato che si da ai cittadini il diritto di chiedere e ottenere giustizia nel caso in cui gli organi dello Stato si comportino contro la legge. Diritto pubblico e diritto privato Gli organi dello Stato svolgono le loro funzioni nella sfera del diritto pubblico, quella nella quale si perseguono interessi della collettività. Capita però di vedere lo Stato che assume la posizione di privato ed essere soggetto di rapporti bilaterali o plurilaterali come quelli che caratterizzano la vita dei cittadini. In questi casi esso si spoglia della sua sovranità e si muove e agisce come un soggetto qualunque nell’ambito del diritto privato. Nonostante questo è sbagliato considerare lo Stato e il privato in una situazione di parità, poiché avere un credito nei confronti dello stato o nei confronti di un privato possono essere due rapporti giuridici uguali ma in concreto diversi.

La tendenziale invasione dello Stato nella sfera del privato La distinzione tra diritto pubblico e privato ha retto abbastanza bene fino a quando i compiti dello Stato con finalità ritenute di interesse generale sono stati relativamente pochi. La compenetrazione tra diritto pubblico e diritto privato si è fatta sempre più frequente ed estesa. Compiti che un tempo erano inclinazioni personali e private sono divenute compiti ed attività dello Stato (salute, scuola, beneficenza…). Questo ha determinato una contrazione della sfera giuridica privata, perché sono rarissimi gli ambiti in cui lo Stato non arriva dettando regole e comportamenti obbligatori. Ogni volta che c’è un rapporto tra Stato e privato, allo Stato vengono riservati trattamenti ben più benevoli. Stato e autonomia dei privati Il rapporto tra Stato persona e autonomia dei privati costituisce il filo conduttore di ogni trattato di diritto costituzionale: si avverte particolarmente tra la 1° e 2° parte della nostra costituzione. La 2° parte ci riporta al rilievo di J. Stuart Mill per il quale il principio fondamentale del diritto costituzionale fa sì che sempre le sue disposizioni abbiano presente il pericolo che chi esercita il potere possa perseguire il proprio interesse personale invece che quello dello Stato, “non perché questo avvenga sempre” ma perché si tratta di una tendenza naturale.

Parte I Capitolo I - Costituzione e potere costituente La Costituzione: prime definizioni Definizione giuridica e in astratto: una Costituzione è un insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Per dare una definizione più precisa e per distinguere una Costituzione dagli altri atti normativi, occorre che essa abbia alcune caratteristiche di forma e contenuto, che si intrecciano inevitabilmente con il contesto storico e con l’evoluzione della società. Si ritiene che una Costituzione moderna sia caratterizzata da quell’insieme di norme che costituiscono il fondamento dello Stato, stabili nel tempo, superiori rispetto alle altre norme giuridiche (elementi di forza), che contengono principi e valori generalmente condivisi in tema di diritti fondamentali, nonché un modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello Stato (elementi di sostanza/di contenuto). -Stabilità: capacità della Costituzione di durare nel tempo. Non contiene scelte di politica contingente, ma stabilisce la cornice all’interno della quale le scelte politiche possono collocarsi. Non è espressione delle scelte politiche di Governo. -Superiorità: maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono un ordinamento giuridico. Tutte le altre norme devono rispettarla, in quanto arma fondamentale dello Stato. -Valori e principi generalmente condivisi: le norme costituzionali esprimono principi che la gran parte dei cittadini considerano propri. Sono un patrimonio di tutti e non solo della maggioranza politica. -Modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello Stato: la Costituzione contiene un modello di organizzazione del potere pubblico di vertice. Nel momento stesso in cui la costituzione disciplina tale potere lo limita. Questi quattro elementi risultano intimamente collegati. La stabilità è conseguenza della superiorità e del fatto che contenga principi e valori condivisi. La superiorità è data dall’essere la norma fondamentale dello stato e dal fatto che disciplina l’organizzazione di base di esso. Le altre norme servono a disciplinare e regolare fatti concreti della vita, mentre le norme costituzionali hanno caratteristiche di generalità e flessibilità (per potersi adattare a situazioni storiche diverse da quelle in cui erano state emanate).

Requisito della scrittura: nel momento in cui la Costituzione diviene espressione del potere costituente (cioè della volontà consapevole del popolo), essa è espressione di un atto (manifestazione di volontà) e non di un fatto (mero comportamento). Agli atti è collegata la forma scritta. Inoltre il costituzionalismo liberale considerava la scrittura come elemento rafforzativo della stabilità della Costituzione. Gli elementi sostanziali ricordano quanto era stabilito nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, secondo la quale “ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, né determina la separazione dei poteri, non ha Costituzione” . Questa è la concezione Garantista della Costituzione (fa riferimento a un dato momento storico). Ci sono anche altre due concezioni: Tradizionalista e Sociologica. Secondo la concezione Tradizionalista la Costituzione è formata semplicemente da una serie di atti normativi e consuetudini legati allo sviluppo storico di una società. La sua validità e ciò che le attribuisce forza e legittimazione deriva semplicemente dal suo consolidarsi nel tempo. Secondo la concezione Sociologica, la Costituzione è data dal modo di essere reale di una società, indipendentemente dalle regole imposte. Dato che la Costituzione coincide con l’insieme dei rapporti reali (e prevalentemente economici), essa è un documento prevalentemente descrittivo. Queste due ultime distinzioni però non sono accoglibili: la prima considera Costituzione anche documenti che non lo sono (Magna Carta o Bill of Rights); la seconda è condizionata dall’idea marxista (regola solo rapporti economici) e quindi non spiega ad esempio le costituzioni sociali del post-dopoguerra. La definizione di Costituzione secondo i requisiti della forza e di sostanza è una definizione moderna. I documenti definiti “costituzionali” prima della Rivoluzione francese, erano perlopiù accordi transitori tra monarchia, nobiltà e clero. L’inglese Magna Carta Libertatum del 1215 è principalmente un accordo che disciplina alcune libertà dei nobili nei confronti del sovrano. Analogamente il Bill of Rights del 1689 constituiste una mera regolamentazione di interessi tra due parti contrapposte. Manca la stabilità nel tempo, perché questi erano necessariamente transitori e legati al permanere di rapporti di forza tra due parti. Manca anche la superiorità perche nessuna delle parti intendeva delegare un terzo (la Costituzione) la regolamentazione di un rapporto. Non contenevano neanche valori generalmente condivisi, trattandosi al massimo del riconoscimenti di alcune libertà ad una sola classe sociale (i nobili), né disciplinavano l’organizzazione dei poteri dello Stato. C’è inoltre un’altra ragione di fondo: la situazione di dualismo, ossia di una sovranità contestata tra due o più parti. L’origine della Costituzione come limite al potere: potere costituente e poteri costituiti Le condizioni per la nascita di una costituzione in senso moderno si verificarono per la prima volta con la rivoluzione francese e la rivoluzione americana. Portarono al centro il popolo: durante la rivoluzione francese, dopo la caduta del sovrano, fu la borghesia a conquistare il potere ed assumersi il compito di dettare una costituzione; nella rivoluzione americana, furono gli esiti della rivoluzione contro l’Inghilterra a legittimare il popolo americano ad elaborare una costituzione. Le Costituzioni furono elaborate da organismi rappresentativi (convenzioni o assemblee costituenti) ritenuti titolari del potere costituente (potere di darsi una costituzione ed è ciò che attribuisce a un documento la natura di Costituzione in senso proprio). Con l’approvazione della Costituzione il potere costituente si estingue, mentre i poteri che derivano da esso sono i poteri costituiti (che trovano fondamento e legittimazione nella costituzione). La ragione di superiorità della Costituzione sono scritte in una sentenza statunitense del 1803 “Marbury v. Madison”. Il giudice di questa sentenza doveva scegliere se applicare una legge in contrasto con la costituzione (che la disapplicasse di conseguenza) o se rendere la legge contraria alla Costituzione nulla. Se fosse vera la prima parte allora la Costituzione sarebbe allo stesso livello delle leggi ordinarie, ma così non può essere dato che gli artefici della costituzione ritenevano di

aver elaborato la legge fondamentale e suprema della Nazione. Ne consegue che solo la seconda strada è compatibile con i principi enunciati: una legge in contrasto con la costituzione è nulla. In questa decisione sono contenuti molti principi del costituzionalismo moderno: -criterio della superiorità: la Costituzione è la legge fondamentale e suprema di una Nazione, non modificabile con leggi ordinarie. Questo come conseguenza dell’esercizio del potere costituente. -criterio della rigidità: la superiorità ne impedisce la modificazione con atti ordinari. -criterio dell’invalidità dell’atto: una legge che si pone in contrasto con la Costituzione non è una legge (è invalida). Il potere costituito è quindi inferiore alla Costituzione. -concetto della Giustizia costituzionale: l’ordinamento deve prevedere un organo che abbia il potere di giudicare se una legge contrasta con la costituzione. Mentre gli Stati Uniti continueranno la strada tracciata da “Marbury v. Madison”, la restaurazione in Europa porterà a un ritorno indietro dei modelli costituzionali. La Costituzione nelle monarchie dualiste e nel primo dopoguerra Con la restaurazione in Europa, tornano i sovrani. Essi però non sono più i sovrani assoluti, perché concedono le costituzioni alla borghesia. Le costituzioni diventano quindi strumento di limitazione del potere sovrano e sono definibili come dualiste. Non siamo completamente ad un ritorno al passato, poiché queste costituzioni non sono semplici accordi tra sovrano e una classe sociale, ma pretendono di disciplinare l’ordinamento dello Stato, alcuni diritti e alcune libertà. Tuttavia non possono essere definite come costituzioni moderne: -non sono il frutto del potere costituente (questo sarete impossibile in un modello dualista) -non è dalla costituzione che deriva il potere, ma il potere preesiste nel Re e quest’ultimo lo pone semplicemente ad alcune limitazioni. Di conseguenza il potere del sovrano è superiore alla costituzione (che deriva da esso) e può revocarla così come l’ha concessa. -le Costituzioni ottocentesche non hanno il carattere della superiorità, poiché se così fosse stato sarebbe stato un ostacolo per il svilupparsi i poteri delle due parti del modello dualistico. -ne consegue che non esiste un sistema di giustizia costituzionale. Anche le Costituzioni del primo dopoguerra presentano caratteri di dualismo e di sovranità indecisa. Il suffragio universale aveva portato sulla scena politica le masse popolari, le organizzazioni sindacali e i grandi partiti. La Costituzione in questo contesto aveva lo scopo di cercare il difficile equilibrio tra le nuove forze sociali e le forze conservatrici. Di conseguenza la sovranità era indecisa. La Costituzione ella Repubblica di Weimar del 1919 rappresenta perfettamente questo modello. Essa riconosceva moltissimi diritti, ma rinviava la loro attuazione a politiche legislative successive. Era bilanciata da un punto di vista della distribuzione dei poteri ma lasciava aperta la possibilità di un “supremo reggitore dello Stato” in una eventuale crisi. Le costituzioni contemporanee e la rigidità come tratto caratterizzante Le Costituzioni che si affermano dopo la seconda guerra mondiale presentano un carattere nuovo. Le forze politiche uscite dalla guerra e dalla dittatura si ispirano certo ad ideologie diverse e a diversi modelli di stato, ma per la prima volta c’è la consapevolezza comune della necessità di dover ricostruire una società. Questo era un elemento nuovo perché in precedenza era la Costituzione che si adattava alla società. Ora invece era la Costituzione che aveva il compito di rifondare l’ordinamento giuridico dello Stato e indirizzare la ricostruzione della società. Le Costituzioni ricomprendono valori e principi comuni a tutte le forze politiche. Questo modello costituzionale è detto dello Stato pluralista (pluralità di forze politiche, di valori e interessi ma che hanno tutti pari dignità). Nelle costituzioni contemporanee la lotta per la sovranità scompare ma è ugualmente legittimata. Non significa che nelle Costituzioni non c’è conflitto tra le parti sociali o forze politiche,

semplicemente esso non è distruttivo. Questa situazione produce conseguenze giuridiche importanti sulle caratteristiche della Costituzione: -le Costituzioni diventano il luogo nel quale custodire il compromesso sul quale si fonda il nuovo sistema sociale e il nuovo ordinamento giuridico e svolge il ruolo di garantirli (poiché è superiore a tutti i poteri costituiti). -la superiorità diventa un elemento troppo importante per essere affidato a soli elementi sostanziali e materiali impliciti (come in Marbury v. Madison). Questa sup...


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