Dispensa Completa Diritto Costituzionale PDF

Title Dispensa Completa Diritto Costituzionale
Author Isabel Agazzi
Course Diritto Costituzionale
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Summary

Riassunto completo del libro "Diritto Costituzionale" Bin Pitruzzella, fornisce una preparazione più che adeguata all'esame senza utilizzo di altro materiale...


Description

Introduzione ! Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio:è un mio diritto !); invece, in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica. Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto é l'insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non c'appare fatto di "norme giuridiche". Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch' esse sanzionate, ma con sanzioni sociali(esempio: l'espulsione dal gruppo). In sintesi da un lato sta il diritto "vero", quello dello Stato(o derivato dallo Stato), fatto di "vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla "forza pubblica"; dall'altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in galera). Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l'autorità pubblica ed i privati e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità. ! CAP.1- LO STATO: NOZIONI INTRODUTTIVE 1.IL POTERE POLITICO In qualsiasi gruppo di individui, capita spesso che qualcuno eserciti un potere sociale= capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che assume rilievo per distinguere un tipo di potere sociale dall’altro è il mezzo attraverso cui si esercita tale azione di influenza sul comportamento altrui, a seconda del mezzo appunto sono individuabili 3 tipi di potere:! 1. Potere ideologico: si avvale di certe forme di sapere, di dottrine, per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo.! 2. Potere economico: si avvale del possesso di beni, in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li possiedono ad una determinata condotta .! 3. Potere politico: è quello che può utilizzare, sia pure come ultima risorsa, la forza.! Nelle società antiche, come ad esempio nel medioevo con il sistema feudale, non esistevano nette demarcazioni tra i diversi poteri; solo con l’era moderna si realizza un processo di affermazione dell’autonomia del POTERE POLITICO, cosi da impedire che i privati utilizzino una combinazione tra le altre due forme di potere sociale e la forza, per prevaricare sugli altri. Perciò l’uso della forza viene progressivamente concentrato in una “soggetto” unitario, che avrà il compito di assicurare la pacifica coesistenza degli individui di una società.! Quindi il potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima.! L’uso della forza tuttavia non è una risorsa primaria, ma ha un carattere residuale, ciò che realmente conta è l’astratta possibilità del suo impiego; normalmente si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico non soltanto perché questi può ricorrere alla forza ma in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico quindi non si basa solamente sulla forza ma anche su un PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE dello stesso-> legittimazione. (v. MAX WEBER e il POTERE LEGITTIMO).! Come evitare che il potere attribuito alle istituzioni non ingigantisca esso stesso e non finisca per distruggere le libertà che dovrebbe proteggere? Il costituzionalismo ha avuto la funzione di dare una risposta a questo problema mediante la sottoesposizione dello stesso potere politico a limiti giuridici: attraverso principi e regole giuridiche, il potere viene limitato: principio di legalità, separazione dei poteri, libertà costituzionali e possibilità di difenderle davanti a un giudice (STATO DI DIRITTO).! Con la democratizzazione delle strutture dello Stato e l’avvento dell’era della sovranità popolare, caratterizzante i sistemi politici occidentali del XX secolo, la legittimazione di tipo legale-razionale è divenuta insufficiente: perché il potere sia legittimo non è sufficiente che sia sottoposto ad una regola, ma deve essere legittimato dal libero consenso popolare (elezioni, referendum, indipendenza del giudiziario), il diritto costituzionale si è quindi dovuto impegnare da un lato per consentire la legittimazione del potere dalla sovranità popolare, ma dall’altro per evitare la “tirannia della maggioranza”.! 2. LO STATO Stato= particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme disorganizzazioni del potere per 2 caratteristiche: 1) CONCENTRAZIONE DEL POTERE DI COMANDO LEGITTIMO NELL’AMBITO DI UN DETERMINATO TERRITORIO IN CAPO AD UNA UNICAS AUTORITA’ 2) ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA UNA BUROCRAZIA PROFESSIONALE.!

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Nascita dello Stato moderno La spinta alla concentrazione del poter politico nello Stato nacque come reazione alla dispersione del potere tipica del sistema feudale nato tra il XII e XII secolo. (v. STATO FEUDALE)! Un altro elemento poi accentuava il policentrismo dell’organizzazione politica e sociale che ha preceduto il sorgere dello Stato, cioè quello per cui la società non era composta da individui ma da comunità: le famiglie (intese come clan), comunità religiose e politiche. Ciascuna comunità quindi si sforzava di avere garanzie dei diritti e dei privilegi conquistati nel corso del tempo nei confronti dei signori di livello più alto. Ne derivano 2 implicazioni: 1)non esisteva un diritto unico ma una molteplicità di sistemi giuridici; 2)le comunità principali operavano come custodi delle “leggi tradizionali” fatte per lo più da accordi con il sovrano o da consuetudini e con tale funzione si sedevano nei parlamenti medioevali, limitando il potere del sovrano. ! I tribunali medioevali erano pertanto delle assemblee in cui il sovrano e i “corpi” della nazione dialogavano ed il cui consenso era necessario affinché le richieste di ordine finanziario del primo potessero avere seguito.! Sovranità Gli scienziati della politica dicono che lo Stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Il concetto giuridico che è servito ad inquadrare questa caratteristica dello Stato è quello di “sovranità”. La sovranità è espressa sotto due aspetti : sovranità interna-> supremo potere in un determinato territorio, che non riconosce altri poteri al di sopra di sé; sovranità esterna-> indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. Aspetti i due che sono strettamente intrecciati in quanto un Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima su un territorio se non fosse indipendente da altri Stati. (v.LEVIATANO)! Dopo l’affermazione dello Stato moderno, la storia politica europea ha posto la grande questione di chi fosse nello Stato il titolare ultimo della sovranità ->3 teorie :! 1. Sovranità della persona giuridica Stato= (maggiori teorici furono Santi Romano, Gerber) Questa tesi poteva adempiere a due funzioni: a)come legittimazione oggettiva allo Stato per i Paesi di recente unità nazionale, utile quindi al rafforzamento di deboli identità nazionali; b)occultando il conflitto tra il principio monarchico e quello popolare; ad esempio lo Statuto Albertino era interpretato conferendo la sovranità né al re né al popolo bensì allo Stato personificato! 2. Sovranità della nazione=(invenzione del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, art.3 “la sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri”). La nazione sostituisce la concezione dell’ancienne regime che identificava lo Stato con il sovrano. La NAZIONE intesa come entità collettiva cui si appartiene perché accomunati da valori, ideali, legami di sangue e tradizioni comuni. Questa poi introduce una comunità di cittadini eguali, unificati politicamente in una entità collettiva, sostituendo la divisione del Paese in ordini.! 3. Sovranità popolare= (formulazione più nota di J.J. Rousseau, il quale faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale” che a sua volta corrispondeva con la volontà del popolo sovrano). Tale teoria sfociava in una visione iper-democratica in cui il popolo doveva nella sua collettività esercitare il potere senza ricorrere alla delega del potere decisionale ai suoi rappresentanti.! Le tre teorie sono accomunate dalla mancanza di una legge fondamentale capace di vincolare l’organo di vertice.! Sovranità e organizzazione internazionale Tradizionalmente la sovranità “esterna” non riconosceva altri limiti se non quelli di volta in volta scaturenti dai vai accordi internazionali tra Stati. In seguito al II conflitto mondiale si è sviluppato un sistema di limitazione giuridica della sovranità esterna degli Stati, con la finalità principale di garantire la pace e tutelare i diritti umani. ! Tale processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell’ONU del 1945, poi con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU. Ma da questa non discendono vincoli giuridici in quanto come afferma la stessa ONU nel trattato istitutivo “ è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri” e pertanto vieta l’ingerenza nelle questioni interne agli Stati.! La limitazione della sovranità statale diviene consistente con la creazione in Europa delle Organizzazioni sopranazionali; CECA, CEE, EURATOM, riunite poi nel 1992 con il trattato di Maastricht nella Comunità europea ed ora nella Unione Europea. Gli Stati membri hanno trasferito a queste organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza, in alcuni ambiti, di produrre norme giuridiche che sono vincolanti per gli Stati e tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno con effetti diretti per i cittadini degli Stati membri. Va in ogni caso precisato che le organizzazioni sopranazionali non possono sostituirsi integralmente ai Parlamenti degli Stati interni, senza i quali non sarebbe possibile conferire una legittimazione democratica all’Unione Europea.!

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Cittadinanza La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri: essa è condizione per l’esercizio di dei diritti politici di elettorato attivo e passivo, è a fondamento di alcuni doveri costituzionali espressione della solidarietà che esiste tra i componenti di un unico popolo (dovere di difendere la Patria, fedeltà alla Repubblica). La stessa Costituzione stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici, tuttavia i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge (attualmente legge 94/2009).! La cittadinanza italiana si acquista:! • PER NASCITA-> ius sanguinis o ius soli! • STRANIERO NATO IN ITALIA, CHE VI ABBIA RISIEDUTO LEGALMENTE SENZA INTERRUZIONI FINO ALLA MAGGIORE ETA’, SE DICHIARA DI VOLERLA ACQUISTARE ENTRO UN ANNO! • SU ISTANZA DELL’INTERESSATO, RIVOLTA AL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA! La cittadina si perde o per rinunzia( uno straniero che riacquista la sua cittadinanza originaria) o automaticamente(cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato straniero, intende conservarla nonostante le intimazioni del Governo italiano a cessare il rapporto di dipendenza).! Cittadinanza dell’Unione Europea Questo concetto è stato introdotto dal TFUE 1992 (Maastricht), con il requisito della cittadinanza di uno Stato membro per ogni soggetto. In forza di questo status, che completa la cittadinanza e non la sostituisce, il cittadino di uno Stato membro oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti dello Stato di cui possiede la cittadinanza rivendicando i diritti che gli spettano secondo la cittadinanza comunitaria.! In particolare, le situazioni soggettive più importanti comprendono ad esempio: diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri […]; tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri; diritto di petizione al Parlamento europeo. Uno degli aspetti più di rilievo è quello che garantisce al cittadino comunitario elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede e gode dello stesso diritto per le elezioni al Parlamento europeo. Inoltre l’Unione europea si è impegnata a rispettare i diritti fondamentali quali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.! Lo Stato come apparato burocratico Lo Stato si differenzia delle altre organizzazioni politiche per la presenza di un apparato organizzativo servito da una burocrazia professionale. L’organizzazione è stabile nel tempo ed ha carattere impersonale perché funziona sulla base di regole predefinite.! Questa organizzazione statale si basa sul principio generale della divisione del lavoro: l’attività dell’apparato è divisa in compiti minori affidati a strutture minori. ! Come già accennato per il funzionamento dell’apparato è necessaria la presenza di una burocrazia professionale, formata da soggetti che lavorano rispettando determinate regole tecniche. ! Attualmente le burocrazie degli apparati statali pubblici dei maggiori Paesi variano fra i tre ed i sei milioni di persone e hanno spese complessive che sovente sono pari alla metà del prodotto interno lordo.! Lo stato come persona giuridica ! Persona giuridica= nozione impiegata dalla dottrina giuridica tedesca del XIX sec per alludere alla figura soggettiva cui l’ordinamento attribuisce la capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire centri di imputazione di effetti giuridici. $ L’ordinamento, oltre alle persone fisiche, può attribuire soggettività giuridica a entità immateriali. ! Con l’attribuzione allo stato di un’autonoma personalità giuridica si otteneva il risultato di impedire l’identificazione dell’autorità dell’apparato con la volontà delle persone fisiche preposte ai singoli uffici e si intendeva assicurare alle manifestazioni di volontà statale il carattere dell’obiettività. ! Oggi si dice spesso che lo Stato ha personalità giuridica, sul piano internazionale non c’è dubbio che lo stato agisca come “persona”, su quello interno invece agisce tramite i suoi enti o i suoi organi.! #1)Stato persona # 2) Stato comunità # 3) Stato ordinamento $ 1)= termine usato per indicare l’apparato dello Stato, l’organizzino del potere pubblico! 2)= termine usato per indicare l’intera organizzazione sociale 3)= termine usato per indicare l’insieme dei due fenomeni

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Enti pubblici Accanto allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici come le Regioni, le Province, i Comuni, dotati tutti di personalità giuridica. In termini onnicomprensivi, questi possono essere definiti come quegli apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri fini (interessi pubblici) , i quali sono riconosciuti come persone giuridiche o comunque come soggetti giuridici. Essi sono tenuti distinti rispetto alle persone giuridiche private le quali sono strumenti oggetti all’autonomia privata delle persone fisiche per conseguire i propri interessi mentre gli enti pubblici sono istituiti per il soddisfacimento degli interessi pubblici. Nel modello ottocentesco gli enti pubblici erano considerati “satelliti” dello Stato, cioè strumenti per realizzare l’interesse pubblico statale. Oggi invece l’affermazione della democrazia pluralista ha modificato notevolmente il quadro conferendo autonomia politica ad alcuni enti rappresentativi quali Regioni, Province, Comuni (ARTT. 5 e 114 COST.), i loro organi solo eletti direttamente dal popolo e possono esprimere maggioranze e indirizzi politici diversi da quelli dello Stato, con l’osservanza dei limiti previsti dalla Costituzione. ! Nelle organizzazioni pubbliche contemporanee esistono molti altri tipi di enti, istituiti per soddisfare interessi pubblici che non sono espressione di collettività territoriali: enti pubblici non territoriali, enti pubblici economici, autorità amministrative indipendenti, ecc.! Potestà pubblica Potestà pubblica o potere di imperio rappresenta la capacità dello Stato e degli enti pubblici di eseguire atti aventi forza di legge, con la conseguenza che questi producono i loro effetti a prescindere dal consenso dei destinatari. Le potestà pubbliche però a partire dall’affermazione dello Stato di diritto devono essere attribuite dalla legge e devono essere esercitate in modo conforme al modello legale (principio di legalità). I soggetti privati sono invece collocati su un piano di parità giuridica e possono provvedere da sé e liberamente a disciplinare i propri rapporti (principio di autonomia privata).! Occorre però precisare che attualmente sempre più spesso gli enti pubblici utilizzano istituti tipici del diritto privato per soddisfare interessi pubblici e per questo si pongo su un piano paritario rispetto ai soggetti privati. ( ad.es. un Comune che acquisto un immobile con contratto di compravendita al posto di espropriarlo).! Uffici e organi" Ognuno degli apparati minori opera secondo regole prestabilite che delineano un particolare disegno organizzativo il quale regola lo svolgimento dei determinati servizi, a ciascuno dei quali è preposta una o più perone, e che una sua assegnazione di beni strumentali e risorse finanziarie. L’unità strutturale elementare dell’organizzazione si chiama ufficio (servizio prestato da persone ma inteso in astratto); naturalmente ogni ufficio, per adempiere ai suoi compiti, deve poter instaurare rapporti giuridici con altri individui e per fare ciò si serve di una particolare categoria di uffici chiamati organi, cioè uffici particolarmente qualificati da una norma come idonei ad esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto e i relativi effetti; solo gli organi hanno la capacità giuridica di compiere atti giuridici, sostanzialmente solo gli organi posso rappresentare la volontà dell’ente verso l’esterno.! Le più importanti classificazioni di organi sono le seguenti:! • Organi rappresentativi – i cui titolari sono eletti direttamente corpo elettorale o che sono istituzionalmente legati ad organi elettivi.! • Organi burocratici – i cui preposti prestano professionalmente il loro servizio in modo pressoché esclusivo nei confronti dello Stato o dell’ente senza contatto con il corpo elettorale.! • Organi attivi – decidono per l’apparato di cui sono parte (compito deliberativo).! • Organi consultivi – potere consultivo, danno dei parei agli organi attivi; i pareri possono essere facoltativi, vincolanti(se previsto dalla legge), obbligatori (se obbligatoriamente richiesti).! • Organi di controllo – controllano la legittimità (conformità alle norme) o il merito (opportunità) di atti compiuti da altri organi.! $ ORGANI COSTITUZIONALI-> questi presentano le seguenti caratteristiche: ! • Sono elementi necessari dello Stato (la mancanza di uno di essi arresta l’attività statale)! • Sono elementi indefettibili dello Stato ( non può aversi la loro soppressione o sostituzione con altri organi )! • La loro struttura di base è dettata interamente dalla Costituzione ! • Ciascuno di essi si trova in posizione di parità giuridica con gli altri ! CAP. 2 – FORME DI STATO 1.“FORMA DI STATO” Forma di stato= rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione.

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Forma di governo= modo in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi. La nozione forma di stato si riferisce al modo in cui si strutturano i rapporti tra lo stato e la società e al suo variare, variano le finalità che lo Stato persegue nell’esercizio...


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