Il Governo - Riassunto Elementi di diritto costituzionale PDF

Title Il Governo - Riassunto Elementi di diritto costituzionale
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Torino
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Capitolo sul Governo...


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IL GOVERNO: è un organo costituzionale titolare della funzione esecutiva, che consiste nel dirigere la politica nazionale. Il Parlamento conferisce al Governo il potere di: 1. approvare le leggi che ritiene necessarie per realizzare i propri obiettivi politici 2. in casi di emergenza modificare le leggi in vigore 3. ha poteri di controllo sugli enti territoriali autonomi 4. è a capo della pubblica amministrazione, ha quindi il comando di tutti quegli apparati pubblici, quali ministeri, esercito, polizia, diplomazia. 5. Amministra le finanze dello Stato 6. gestisce direttamente ed indirettamente enti pubblici non territoriali, come INPS, INAIL. Il Governo non è solo l’organo attuatore di leggi generali, ma è il principale attore politico che persegue i fini politici che la maggioranza parlamentare esprime. Il Governo, essendo organo di espressione della maggioranza parlamentare, quindi, oltre a dover agire entro i limiti imposti, deve anche ottenere la fiducia dal Parlamento. Il termine Governo assume due significati distinti: quando si parla di forma di governo s’intende i rapporti tra i vari organi costituzionali; mentre invece se si parla solamente di Governo in sé, allora lo consideriamo come il titolare del potere esecutivo. La legge 400/1998 integra le fonti sul governo, spiegando la sua composizione. È un organo complesso composto da più organi, infatti è detto “organi di organi” ed è formato da:  Presidente del Consiglio dei ministri: è regolato dall’art 95: “Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinano l’attività dei Ministri” Il Presidente del Consiglio è un primus inter pares, ossia il primo tra i pari e questo spiega perché il Presidente non possa impartire ordini vincolanti, risolvere conflitti che sorgono tra i ministri, né sostituirli o revocarli. Il Presidente del consiglio rappresenta l’intero Governo (sia in parlamento che fuori, si esprime a nome di tutto il governo) e quindi in questa funzione di rappresentanza generale del Governo tiene: 1. contatti con il presidente della repubblica 2. firma e controfirma tutte le leggi e gli attti aventi forza di legge 3. l’unico che può esprimere la volontà del Governo a livello nazionale ed internazionale. 

Ministri: sono l’organo di vertice delle branche da cui si riparte l’amministrazione centrale dello Stato, infatti sono organi burocratici, titolari di potere amministrativo, ma sono anche membri di un collegio politico, il Consiglio dei ministri, nel quale partecipano all’assunzione di decisioni politiche collettive, ecco perchè sono definiti anche organi costituzionali. I ministeri sono sezioni dell’organizzazione amministrativa, e attualmente sono 13.



Consiglio dei Ministri: è un organo collegiale con il compito di determinare la politica generale del Governo stesso. È formato da Presidente del Consiglio e Ministri, sia con sia senza portafoglio.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e del CONSIGLIO DEI MINISTRI: non sono previsti direttamente dalla Costituzione, ma sono sancite dall’art 95: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89]. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].” I compiti specifici del Governo sono previsti nella legge ordinaria n 400 del 1988 ed è prevista dall’ultimo comma dell’art 95.Fino al 1988 l’attività del Governo era disciplinata dalla legge n 100 del 1926. La legge 400 del 1988 sostiene che il consiglio dei ministri deliberi su: 

Ogni questione relativa all’indirizzo politico del governo



Iniziativa del presidente del consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere



Disegni di legge governativi devono essere approvati dall’intero consiglio dei ministri, anche se sono settoriali



Atti normativi del Governo (regolamenti, decreti)



Indirizzo generale del Governo



Le linee di indirizzo in tema di politica internazionale ed europea



i progetti dei trattati e degli accordi internazionali di natura politica o militare



tutti i rapporti relativi alla chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose previste dall’art 8 cost.



nomina alla presidenza di enti, istituti, aziende, di carattere nazionale con maggioranza di partecipazione statale.

La legge 400 prevede anche i compiti del presidente del consiglio: 

convoca il consiglio dei ministri



stabilisce l’ordine del giorno: scegliendo quando e quali questione trattare



risolve i conflitti tra i singoli ministri



coordina e promuove le attività dei ministri



proposte di provvedimento al consiglio: come disegni di legge di iniziativa governativa.



attuazione dei provvedimenti deliberati dal consiglio stesso: sottopone al PDR le leggi per la loro promulgazione;i decreti leggi per l’autorizzazione ad essere presentati alle Camere; i testi dei decreti aventi valore o forza di legge



propone al PDR la lista dei Ministri da nominare, in caso di formazione del Governo.



Rappresenta il Governo difronte agli altri organi costituzionali: di fronte alle Camere per ottenere la fiducia e difronte al PDR per eventuali dimissioni che comportano di diritto le dimissioni dell’intero Governo



chiede la fiducia



adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli enti pubblici

La Costituzione prevede che gli organi necessari per il Governo siano: Presidente, singoli ministri e consiglio dei ministri. Ci sono anche organi non necessari secondo la legge 400, la cui presenza non è fondamentale, ma è il Governo stesso a decidere se attivarli o meno. Gli organi non necessari, non costituzionali previsti sono: 1. vice-presidente del consiglio dei ministri: ogni Governo può decidere di avere nessuno, uno presidente o due vicepresidenti. Il Governo Gentiloni attuale non ha nessun vicepresidente. Si decide di usare i vicepresidenti quando il Governo è nato da più coalizioni, es il Governo Renzi, con vice presidente Alfano. La loro istituzione è dovuta a ragioni politiche; il vicepresidente supplisce il Presidente per impedimenti temporanei, ma solo in ambito di ordinaria amministrazione, non può sostituirlo per gli affari politici. 2. Consiglio di gabinetto: il termine “gabinetto” deriva da cabinet, la prima istituzione governativa inglese. Ne fanno parte i Ministri di maggior prestigio rappresentativi di tutti i partiti della coalizione e ha il compito di occuparsi degli affari politici più importanti. 3. Comitati interministeriali: sono organi governativi collegiali stabili, presieduti dal Presidente del Consiglio e composti da tutti i Ministri interessati ad un determinato settore. I principali comitati sono il CIPE comitato interministeriale per la programmazione economica e il CIRS comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. 4. Ministeri senza portafoglio: hanno la delega su affari specifici, partecipano alla direzione politica dello Stato e siedono nel consiglio dei ministri, ma non sono a capo di nessun ministero. Questa figura venne istituita per permettere ai partiti minori di disporre di maggiore presenze 5. Sottosegretari di Stato: sono i collaboratori più stretti del ministro, sono nominati dal Consiglio dei ministri e svolgono le funzioni che gli vengono delegate dai Ministri, Ogni ministro ha due sottosegretari normalmente perché uno si occupa degli affari delle Camere dei Deputati e l’altro per il Senato. Maria elena Boschi è il sottosegretario della Camera. 6. Vice-ministri: hanno un compito formalizzato dal PDR e quindi partecipano al consiglio dei ministri, senza però diritto di voto. Vengono nominati quando il ministero è molto grande e ha molti incarichi. 7. Commissari straordinari del Governo: l’ultimo è stato nominato dopo il terremoto dell’Aquila. Ha delle competenze tecniche con il compito di coordinare un settore dell’amministrazione.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO: Il Governo ha due caratteristiche fondamentali: 1. È un organo nominato, quindi è il PDR che lo nomina; a differenza del Parlamento e del PDR che sono organi elettivi.

2. La sua durata non è prevista dalla Costituzione, non ha quindi una durata predeterminata e resta in carica finchè continua ad avere la fiducia del Parlamento. Quando la fiducia cessa di esistere, il Governo si dimette e si crea la cd “crisi di governo”. Il procedimento di formazione del Governo non è disciplinato integralmente dalla Costituzione; si limita a stabilire con l’art 92 2 comma: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questo, i Ministri”. Mentre, per tutto il resto la sua disciplina è sancita da regole non scritte. La formazione del Governo si articola in 4 fasi: I. consultazioni: dopo che il Governo si dimette, il PDR accetta le dimissioni in forma orale, non si adotta nessun decreto formale per le dimissioni del Governo, viene solo emesso un comunicato stampa dal Segretario della Presidenza per darne pubblica notizia. Il presidente, successivamente inizia, le cd consultazioni, informazioni fornite dai Presidenti delle Camere e dagli ex PDR con le quali il PDR potrà capire le condizioni con cui il nuovo Governo riuscirà ad ottenere la fiducia dalle Camere, e dunque quel Governo che le forze di maggioranza gli indicano; infatti il PDR deve operare come strumento (per quanto intelligente, saggio, capace di promuovere con la dovuta fermezza la necessità d’accordo) delle forze di maggioranza perché sono queste che hanno il diritto costituzionale di esprimere il Governo. II. Conferimento dell’incarico: terminate le consultazioni, il PDR conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo alla personalità politica da lui ritenuta più opportuna. Anche l’atto di conferimento è verbale, e viene data notizia con un comunicato stampa. Quando si presentano crisi parlamentari piuttosto difficili, il PDR può conferire:  Pre-incarico: testare la possibilità di formare un nuovo governo da nuove consultazioni.Il soggetto incaricato non è ancora il Presidente del Consiglio, ma ha ilc ompito di verificare se il Governo che andrà a costituire potrà ottenere una maggioranza; serve come sorta di prova per limitare in caso di fallimento, il danno.  Mandato esplorativo: ha come scopo lo svolgimento di consultazioni più ristrette che posano fornire al PDR nuovi elementi di valutazione. Mentre il pre-incarico può portare alla formazione del Governo se si riescono a superare le difficoltà iniziali, il mandato esplorativo è destinato a concludersi. L’incarico viene accettato con “riserva” dalla personalità politica prescelta che inizia successivamente le trattative con i partiti che dovranno formare il Governo per definirne il programma e la composizione. a. Se le trattative danno un esito negativo: il Presidente incaricato rinuncerà all’incarico e il PDR inizierà un nuovo ciclo di consultazioni. b. Se le trattative danno un esito positivo: il Presidente incaricato sottoporrà al PDR l’elenco dei Ministri del nuovo Governo. III. Le nomine: il PDR emana il decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio con il quale esprime la sua autorizzazione e si assume la responsabilità della formazione del nuovo Governo, ed emana inoltre, i decreti di nomina dei singoli Ministri e il decreto ci accettazione delle dimissioni del Governo uscente. IV. Il giuramento: pone fine al procedimento di formazione del Governo poiché con il giuramento, il Governo entra effettivamente in carica, assumendo le sue funzioni. È regolato dall’art 93:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del PDR” IL CONFERIMENTO DELLA FIDUCIA: Il Governo per poter svolgere le sue funzioni deve ottenere la fiducia dalle Camere. Questo principio è espressamente citato dall’art 94: “Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.” Da questo si evidenzia che: 1. Il Governo nel periodo che intercorre tra il giuramento e il conferimento della fiducia è già un Governo “formato” 2. La fiducia non può essere presunta, ma deve essere esplicitamente concessa, entro 10 giorni. 3. La fiducia viene votata per appello nominale, cosicchè, ogni parlamentare esprimi pubblicamente il suo voto, dovendo quindi rispettare la disciplina del proprio partito. 4. La fiducia deve essere votata al Governo da entrambe le Camere, separatamente. Nella storia i casi in cui i Governi non hanno ottenuto la fiducia da una delle Camere sono stati: VIII Governo De Gasperi del 1953, Governo Fanfani 1954, I Governo Andreotti 1972, V Governo Andreotti 1979 e VI Governo Fanfani 1987 5. La fiducia viene accordata a maggioranza semplice, rendendo così possibile ai gruppi politici che non intendono entrare nella maggioranza di aiutare nella formazione del Governo non partecipando al voto, abbassando così il numero di voti sufficienti a votare la fiducia. FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO è stabilita dalla Costituzione negli art 76, 77 e 87, ed il Governo la esercita tramite tre tipi di atti normativi: 1. Decreto legislativo delegato: o decreto delegato è un atto avente forza di legge del Governo, sulla base di una delega che gli è stata conferita dal Parlamento tramite la cd “legge delega” o “legge di delegazione”, la quale viene approvata con procedimento ordinario. È regolato da: Art 76: “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.” Si decide di ricorrere alla delega legislativa nei casi in cui la materia da regolare sia particolarmente ampia e complessa e abbia quindi bisogno di competenze tecniche specialistiche per garantire un testo normativo corretto linguisticamente, come nel caso della redazione di un codice. Condizioni per cui il Parlamento conferisce la delega: I. La delega può essere conferita solo con legge approvata con il procedimento ordinario. II. La delega può essere conferita soltanto al Governo inteso come Consiglio dei ministri. Si desume in via interpretativa, ma non esplicitamente dall’art. III. La legge di delega deve evidenziare quali sono i contenuti necessari della delega IV. La delega deve essere circoscritta ad argomenti specifici V. La legge di delega deve indicare un tempo limitato entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi

VI.

La legge di delega deve restringere il più possibile il potere discrezionale del Governo attraverso l’indicazione di principi e criteri direttivi che devono guidare il Governo nell’elaborazione dei decreti legislativi. Il testo verrà prima deliberato dal Consiglio dei Ministri, successivamente emanato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con la denominazione di decreto legislativo o delegato. Il Parlamento però, controlla che il Governo svolga l’attività normativa ai sensi della delega del Parlamento stesso. Se il Governo non rispetta i limiti contenuti nella delega, ricorre l’ipotesi di “eccesso di delega” che comporta la dichiarazione di incostituzionalità. Se il decreto legislativo non segue i principi direttivi interviene la Corte Costituzionale La delega legislativa è molto utilizzata, soprattutto nelle normative europee. 2. Decreto legge: viene legittimata l’adozione del decreto legge del Governo. Per decreto legge s’intende l’atto avente forza di legge con il quale il Governo può esercitare il potere legislativo per casi straordinari di necessità ed urgenza, senza nessuna delega. è regolato dall’art 77: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” I casi di necessità ed urgenza sono: a. necessità ed urgenza oggettiva: hanno alla base un fatto oggettivo, un evento naturale catastrofico (alluvione, terremoto, epidemia); c’è bisogno subito di intervenire con un atto che abbia la stessa forza della legge. b. Necessità ed urgenza soggettiva: il Governo ritiene che l’atto sia urgente, anche se non vi è un evento particolare. Il decreto legge entra in vigore nell’immediato dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, e viene pubblicato dal PDR sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, altrimenti il decreto decade ex tuc. (come se non fosse mai stato adottato). La procedura è spiegata dal comma 2 dell’art 77. Il giorno stesso della pubblicazione, il decreto deve essere presentato alle Camere ed esse possono trasformarlo in legge; scatta quindi, il procedimento di formazione della legge, entro 60 giorni, per il quale sarò il Presidente della camera a cui è stato prima presentato il decreto, indifferentemente se Camera dei deputati o Senato, a decidere la procedura da adottare, (o ordinaria o mista) non quella deliberativa che predispone una riunione comune. Una volta presentato alle Camere, il decreto potrà: I. Essere convertito senza alcuna modifica: le Camere approvano il testo del decreto legge con una votazione a maggioranza semplice ed entro 60 giorni il decreto sarà convertito in legge e si chiamerà “legge di conversione del decreto legge”

II. III.

IV.

Essere convertito in legge dal Parlamento, ma con emendamenti che devono essere approvati da entrambe le Camere, altrimenti si ricorre alla “navetta”. Essere rifiutato espressamente dalle Camere, o anche solo da una perché viene contesta l’esistenza della necessità e dell’urgenza, e il decreto decade. Se il decreto decade sulla base dell’ art 77, può scattare la responsabilità penale, civile o patrimoniale. Se scadono i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto senza che il Parlamento abbia terminato la procedura di conversione del decreto stesso. Il decreto quindi, decade, ma è consentito al Governo di riadottarlo immediatamente e reiterarlo. Questo è possibile perché il decreto non è decaduto per voto negativo da parte del Parlamento, ma per scadenza.

La pratica di reiterazione dei decreti legge consiste nella possibilità del Governo, scaduti i 60 giorni entro i quali il Parlamento avrebbe dovuto convertire il decreto in legge, di deliberare un secondo decreto, con ugual contenuto. Questa prassi venne definita con la sentenza 360 del 1996 dalla Corte Costituzionale “incostituzionale”, in quanto: -altera il termine invalicabile previsto dalla Costituzione nell’art 77. -toglie valore al carattere “straordinario” dei requisiti di urgenza e necessità del decreto legge. -altera i rapporti tra Parlamento e Governo, alterando quindi, la forma parlamentare. Questo ne consegue che la reiterazione è ammissibile solo quando il nuovo decreto che si ripresenta, risulti fondato su autonomi motivi di necessità ed urgenza che non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo co...


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