Campobasso 1 capitolo 7 opere dell ingegno e invenzioni industriali PDF

Title Campobasso 1 capitolo 7 opere dell ingegno e invenzioni industriali
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi del Molise
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VII. OPERE INVENZIONI INDUSTRIALI 1. LE CREAZIONI INTELLETTUALI Le creazioni intellettuali sono costituite da: opere creative nel campo culturale, formano oggetto del diritto industriali: idee creative nel campo della tecnica che possono avere ad oggetto: a) brevetto per invenzioni b) brevetto per m...


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VII. OPERE DELL’INGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI 1. LE CREAZIONI INTELLETTUALI Le creazioni intellettuali sono costituite da: -Opere dell’ingegno: opere creative nel campo culturale, formano oggetto del diritto d’autore -Invenzioni industriali: idee creative nel campo della tecnica che possono avere ad oggetto: a) brevetto per invenzioni industriali; b) brevetto per modelli di utilità o brevetto per modelli e disegni ornamentali Il diritto delle imprese disciplina le creazioni intellettuali poiché la grande industria è, nel contempo, titolare e utilizzatrice della massima parte dei brevetti industriali.

2. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DISCIPLINA Le norme sulle creazioni intellettuali cercano di contemperare le due opposte esigenze di tutelare il diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera o dell’invenzione dell’autore o inventore (attraverso il diritto di esclusiva) e di far sì che i progressi conseguiti diventino di pubblica conoscenza (attraverso limiti a tale diritto, volti all'impedimento du effetti monopolistici). Per questo, mentre il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera, il diritto di esclusiva sorge solo in seguito a brevettazione, che da un lato permette la tutela dell’invenzione, ma dall’altro la rende di pubblico dominio. Il diritto di esclusiva è limitato nel tempo: dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore per le opere dell’ingegno, 20, 15 e 10 anni dalla domanda di brevetto per invenzioni industriali, modelli ornamentali e modelli di utilità. L'invenzione deve essere attuata nel territorio dello Stato "in misura tale da non risurltare in grave sproporzione con i bisogni del Paese". Trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, senza che l'invenzione sia stata attuata, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso a favore di chi ne faccia richiesta dietro equo compenso. Quindi, il diritto patrimoniale su una creazione intellettuale è funzionale e limitato.

A) IL DIRITTO D’AUTORE 3. OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE Il diritto d'autore è disciplinato dagli artt.2575-2583 cc e dalla l. 22.4.1941, n.633. Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali, ecc. Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio (es: pornografia). Affinché possa essere attribuito il diritto d’autore, è necessario solo che l’opera abbia carattere creativo, presenti cioè un minimo di originalità oggettiva rispetto a altre opere dello stesso genere. L’acquisto del diritto avviene semplicemente con la creazione dell’opera, e non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico, ma basta l’estrinsecazione. Il diritto d'autore si articola nei suoi aspetti di diritto morale e diritto patrimoniale: ->Diritto morale. I diritti morali sono irrinunciabili, inalienabili e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore. Diritto morale è il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito), col proprio nome o in anonimo, di

opporsi a modificazioni che possano danneggiare onore e reputazione. L’autore può anche ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali. ->Diritto patrimoniale. Si estende in 70 anni dopo la morte dell’autore. Diritto patrimoniale è il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera “in ogni forma e modo, originale o derivato”. Il diritto d'autore si acquista a titolo originario quando l'opera dell'ingegno è il frutto dell'attività creativa di una sola persona. Regole specifiche sono previste quando le opere sono frutto di collaborazione. Attribuzione specifica dei diritti: -Opera collettiva: opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o coordinatore (es. giornali). Autore della stessa è considerato il direttore, i diritti patrimoniali spettano all’editore, i singoli hanno però diritto d’autore sulla propria parte; -Opera in collaborazione: opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili (es. progetto redatto da più architetti). Si instaura regime di comunione tra autori: ognuno può tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l’accordo di tutti per i diritti patrimoniali (sostituibile dall’autorizzazione del tribunale in casi estremi); -Opera composta: opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria e indivisibile (es. opere liriche). Anch’esse cadono in regime di comunione, ma sono individuati i singoli autori sia per i diritti morali che per quelli patrimoniali. Diritti connessi o affini sono riconosciuti a determinate categorie di soggetti, es: produttori di dischi, attori, cantanti ecc.

4. TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. TUTELA Secondo l’art. 2581, il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte. Per atto tra vivi qualsiasi schema contrattuale, atipico o tipico, è possibile, tuttavia i contratti previsti e più utilizzati sono: a) Contratto di edizione: l’autore concede in esclusiva ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l’opera, per conto e a spese dell’editore stesso. L’editore si obbliga a mettere in commercio l’opera e a corrispondere il compenso pattuito all’autore. Il contratto può riguardare anche opera non ancora creata, e può sia prevedere un numero determinato di edizioni (contratto per edizione) o lasciare all’editore questa facoltà ( contratto a termine). La durata del contratto non può eccedere i 20 anni. b) Contratto di rappresentazione ed esecuzione: l’autore cede, di solito non in esclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine(musicali,coreografiche, ecc.), o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L’altra parte deve provvedere alle spese. Difesa del diritto d’autore. Il diritto d’autore è protetto da specifiche sanzioni civili, amministrative, penali. E’ possibile chiedere l’accertamento del proprio diritto, l’inibizione della violazione, ed eventualmente la rimozione e la distruzione di ciò che materialmente ha leso il diritto (plagiocontraffazione), salvo risarcimento dei danni subiti. Il giudice può anche disporre la pubblicazione su uno o più giornali.

Tutela internazionale. Dato che le opere dell’ingegno godono di tutela esclusivamente nazionale e sono esposte alla concorrente utilizzazione in altri Stati,l’Italia ha aderito alle due Convenzioni internazionali: a)Convenione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche b)Convenzione Universale sul diritto di autore di Ginevra del 1952.

B) LE INVENZIONI INDUSTRIALI. 5. OGGETTO E REQUISITI DI VALIDITA’ Le invenzioni industrali sono disciplinate dagli artt.2584-2591 cc e dal rd 1936, n.1127 Le invenzioni industriali consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Rispetto alle opere dell’ingegno, si differenziano per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio Brevetti e marchi. Possono formare oggetto di brevetto: 1)Invenzioni di prodotto, riguardanti un nuovo prodotto materiale; 2)Invenzioni di procedimento, riguardanti un nuovo metodo; 3)Invenzioni derivate, che “derivano da un’invenzione precedente e a loro volta si suddividono in: a) invenzioni di combinazione, combinazione di invenzioni precedenti per averne una nuova, b) invenzioni di perfezionamento, attraverso modificazioni di miglioramento di un’invenzione; c) invenzioni traslative, nuova utilizzazione di prodotto già conosciuto. Per scelta legislativa, non sono però considerate invenzioni (e tutti così ne possono fruire): scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; presentazione di informazioni; software (mentre lo è l’hardware). Non sono brevettabili neanche i metodi diagnostici e chirurgici, né le razze animali modificate biologicamente. Requisiti di validità: - Liceità; - Novità: è nuova l’invenzione “non compresa nello stato della tecnica”, cioè già divulgata; - Implicazione di attività inventiva(originalità): è invenzione qualunque tipo di progresso tecnico, anche piccolo, purché non conseguibile da un esperto del ramo facendo riferimento alle sue ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà); -Industrialità: l’invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se !può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.

6. IL DIRITTO AL BREVETTO L’inventore acquista il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione (diritto morale) per il solo fatto dell’invenzione. Egli ha inoltre il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto (diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva ai fini dell’acquisto del diritto patrimoniale all’utilizzazione economica in esclusiva sul trovato (diritto sul brevetto). Quindi, anche la tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. In alcuni casi si verifica una dissociazione tra il soggetto legittimato a chiedere il rilascio del brevetto e quello legittimato a sfruttarlo economicamente,es: rapporto imprenditore/dipendente.

Il levoratore ha sempre il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione, ma l'attribuzione dei diritti patrimoniali viene fatta secondo una triplice tipologia: 1)invenzione di servizio: l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro, che prevede una specifica retribuzione per tale attività. Le invenzioni appartengono al datore di lavoro, che acquista a titolo originario il diritto di chiedere e di sfruttare il brevetto, mentre al lavoratore niente è dovuto per i risultati raggiunti. 2)invenzione aziendale: l'invenzione è fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro, ma non è prevista una specifica retribuzione per l'attività inventiva. I diritti patrimoniali sorgono direttamente in capo al datore di lavoro, ma se il breveto viene conseguito sfruttando l'invenzione in regime di segretezza aziendale, il lavoratore ha diritto ad un equo premio. 3)invenzione occasionale: l'invenzione rientra nel campo di attività dell'impresa cui è addetto l'inventore, ma è indipendente dal contratto o dal rapporto di lavoro. I diritti patrimoniali spettano al lavoratore, e solo lui potrà chiedere il brevetto. Tuttavia il datore di lavoro ha un diritto di prelazione rispetto ai terzi, per l'uso dell'invenzione. Le distinzioni appena enunciate sono venute meno quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o altra istituzione pubblica di ricerca. In tal caso il brevetto potrà essere chiesto dal ricercatore autore dell'invenzione. All'università spetta una partecipazione ai proventi, e al ricercatore non meno del 50%. La portata di tale disciplina è stata ridotta dal cpi. Lo svolgimento di attività di ricerca può essere affidato anche a lavoratori autonomi, tramite appositi contratti di ricerca, in cui il committente può essere un ente privato o pubblico. Manca una disciplina che regoli il rilascio del brevetto e il suo sfruttamento economico. Solitamente spettano al committente.

7. L’INVENZIONE BREVETTATA Domanda di brevetto. La domanda per il brevetto va fatta all’Ufficio brevetti, corredata, a pena di nullità, da una adeguata descrizione dell’invenzione. Può inoltre avere ad oggetto una sola invenzione e deve specificare cosa debba formare oggetto del brevetto (rivendicazione). L’Ufficio brevetti accerta solo la regolarità formale (liceità e industrialità), e non accerta invece né se il richiedente è titolare del diritto al brevetto, né la novità e l’originalità. Durata ed effetti. La durata del brevetto per invenzioni industriali è 20 anni dalla data di deposito della domanda (e non dalla registrazione!). E’ esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusivo si può perdere per sopravvenuta nullità del brevetto o per decadenza. Il brevetto conferisce la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, sia per quanto riguarda la fabbricazione, sia per quanto riguarda il commercio e l’importazione dei prodotti cui l’invenzione si riferisce. Si parla però di esaurimento. L’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato (finalità di ridimensionare eventuali posizioni monopolistiche create dal brevetto).

Caso particolare dell’invenzione di procedimento. Se l’invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo produttivo, il titolare del brevetto non potrà impedire la messa in commercio di prodotti identici ai propri, se ottenuti con metodo differente. Trasferimento e licenza di brevetto. Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa, indipendentemente dal trasferimento dell’azienda. Sul brevetto potranno essere conseguiti diritti reali di godimento o di garanzia. Il titolare del brevetto può inoltre concedere licenza di uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario. Tutela. L’invenzione brevettata è tutelata da sanzioni civili e penali. E’ possibile esercitare azione di contraffazione verso chi abusivamente sfrutta l’invenzione, che può causare l’inibitoria ed eventualmente il sequestro, la rimozione, la distruzione, salvo il risarcimento dei danni. Può essere anche disposta la pubblicazione in uno o più giornali.

8. BREVETTAZIONE INTERNAZIONALE. BREVETTO EUROPEO. BREVETTO COMUNITARIO Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di invenzione solo sul territorio nazionale. In ambito europeo, per la tutela in altri Stati: - Convenzione di Unione di Parigi (1883) riconosce a chi ha richiesto il brevetto in uno degli Stati diritto di priorità per ciascuno degli altri paesi, attraverso distinte domande da presentarsi. L’inventore conseguirà così tanti brevetti nazionali, regolati dalle singole legislazioni; - Trattato di Washington (1970) semplifica la procedura di cui sopra; - Convenzione di Monaco di Baviera (1973) l’inventore può conseguire il brevetto europeo attraverso unica domanda, unica procedura e l’unico ufficio europeo di Monaco, ma regolato dalle singole legislazioni. E’ un fascio di brevetti nazionali. - Convenzione del Lussemburgo (1975) riconosce (anche se in Italia la direttiva CEE non è ancora stata recepita) il brevetto comunitario, con carattere sovranazionale, unitario e autonomo.

9. L’INVENZIONE NON BREVETTATA Chi non brevetta un’invenzione può sfruttarla in segreto, ma rischia che qualcun altro lo preceda, attraverso la brevettazione, acquistando il diritto di esclusiva. La disciplina introdotta nel 1979 riconosce comunque a chi ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori all’altrui domanda, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso. Può anche trasferire tale facoltà, ma solo insieme all’azienda in cui l’invenzione è utilizzata, restando a suo carico la prove del preuso e dell'ampliezza dello stesso. Tale tutela opera anche nel caso di preuso segreto, la cui abusiva violazione configura atto di concorrenza sleale. Se il preutente o l'inventore divulgano l'invenzione, il brevetto può essere dichiarato nullo, in quando privo del requisito della novità.

C) I MODELLI INDUSTRIALI 10. E 11. MODELLI DI UTILITA’. DISEGNI E MODELLI I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. Essi si dividono in:

a) Modelli di utilità: nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità (efficacia o comodità di applicaz.) a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso. Durata brevetto: 10 anni. b) Modelli ornamentali: nuove idee destinate a migliorare l’estetica (forme, linee o colori) dei prodotti industriali (es. industrial design). Durata brevetto: 15 anni. Data la difficoltà di distinguere agevolmente tra i due modelli, il legislatore consente di ottenere entrambi i brevetti contemporaneamente e di godere di entrambe le protezioni. Difficile appare distinguere tra invenzioni e modelli di utilità (i cui brevetti non sono cumulabili), e soprattutto tra modelli ornamentali e opere soggette al diritto d’autore. Per quest’ultimo caso è applicato dal legislatore un criterio poco chiaro, definito criterio della scindibilità: se la forma estetica è scindibile dal prodotto stesso, è applicabile il diritto d’autore, in caso contrario si preferisce utilizzare la disciplina dei brevetti riguardanti i modelli ornamentali....


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