Capitolo 29 cause estinzione reato PDF

Title Capitolo 29 cause estinzione reato
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Genova
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riassunti del capitolo 29 completi...


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CAPITOLO 29: CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA. Cause di estinzione del reato!escludono la cd punibilità in astratto, operando prima della pronuncia della sentenza di condanna e precludendo l’applicazione della pena. Cause di estinzione delle pene!escludono la cd punibilità in concreto, presupponendo l’emanazione di una sentenza di condanna e incidendo sull’esecuzione della sanzione penale. Le cause di estinzione del reato sono: - la morte del reo - l’amnistia - la remissione della querela - la prescrizione del reato - l’oblazione - la sospensione condizionale - il perdono giudiziale!causa estintiva del reato applicabile solo ai minori tra 14 e 18 anni. Vi sono dei limiti di applicabilità: " il minore non deve aver riportato precedenti condanna a pena detentiva per delitto " il minore non deve avere già fruito del perdono giudiziale!art. 169 c. 4 cp: non può essere concesso più di 1 volta Sono cause di estinzione della pena: - la morte del reo dopo la sentenza di condanna - l’indulto - la non menzione nel casellario giudiziario - la riabilitazione

- la prescrizione della pena - la grazia - la libertà condizionale

Le cause di estinzione possono essere diversamente classificate: a. generali e speciali!a seconda che siano collocate o meno nella parte generale o speciale del codice penale b. condizionate (amnistia oblazione) o incondizionate (morte del reo)!a seconda che siano sottoposte o meno a limitazioni c. legate ad accadimenti naturali (prescrizione) o alla manifestazione di volontà di soggetti 3° (clemenza, sospensione condizionale) Le cause di estinzione del reato e della pena presentano una disciplina comune: a. hanno efficacia personale!operano solo nei confronti della persona cui si riferiscono b. in caso di concorso sono sottoposte alle regole dell’art. 183 cp c. devono essere immediatamente dichiarate dal giudice in ogni stato e grado del processo. d. non comportano l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato Le cause di estinzione del reato - Amnistia L’amnistia è un istituto di applicazione generale. Essa cancella i reati individuati per categoria. Essa è stata usata come istituto di alleggerimento del carico giudiziario e del sovraffollamento carcerario!per evitare un sistematico ricorso a tale strumento, usandolo impropriamente nel 1992 è stato modificato l’art. 79 Cost. con il requisito della necessità di una maggioranza parlamentare qualificata (2/3) al fine di poter attuare tale provvedimento. Dal punto di vista tecnico si distingue tra: amnistia propria!opera prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna amnistia impropria!art. 151 cp: opera dopo che la condanna è divenuta definitiva e ne fa cessare l’esecuzione Pur essendo applicabile a tutti gli autori dei reati ammessi l’amnistia è fruibile da recidivi e Pagina 1 di 6

delinquenti abituali o professionali solo se la legge concessiva lo preveda; in caso di silenzio tali categorie ne sono escluse -La remissione della querela art. 152 cp. La querela va presentata entro 3 mesi dal momento in cui il querelante è venuto a conoscenza del reato. Di regola la remissione della querela può intervenire solo prima della condanna. L’art. 152 c. 2 cp distingue tra: - remissione processuale - remissione extraprocessuale. La remissione può essere tacita!si realizza quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, come ad esempio nel caso della mancata comparizione della persona offesa dal reato in udienza. Occorre comunque che la remissione dev e essere accertata dal querelato e che esistono reati per i quali la querela è irrevocabile (ad es la violenza sessuale). -La prescrizione del reato La prescrizione è la causa estintiva del reato che dipende dal decorso del tempo, ha quindi natura sostanziale e non processuale. In parte la prescrizione può essere spiegata con l’attenuazione della funzione di prevenzione speciale della sanzione penale; occorre quindi ammetterla solo nei confronti di imputati che non hanno commesso reato dopo quello che si vorrebbe cancellare con il decorso del tempo. Criterio per stabilire il tempo necessario per la prescrizione del reato!l’art. 157 massimo della pena edittale non inferiore ai 6 anni se si tratta di delitto ed ai 4 anni se si tratta di contravvenzione. L’art. 157 c. 5 cp prevede che quando la legge stabilisce pene diverse dalla detenzione e da quella pecuniaria il reato è estinto decorsi 3 anni dalla consumazione del reato. L’ultimo c. art. 157 cp dispone che “non possono cadere in prescrizione i reati per i quali è previsto l’ergastolo come pena per il reato base o per effetto delle circostanze aggravanti”. Il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione o dall’ultimo atto rientrante nel tentativo di delitto!le condizioni di punibilità spostano in avanti il predetto termine, in caso di incertezza sul dies a quo la giurisprudenza risolve prendendo in considerazione la data più risalente. La prescrizione è rinunciabile da parte dell’imputato che aspiri ad un’assoluzione nel merito, come stabilito dalla sent 275/1990 corte cost e dall’art. 157 c. 7 cp. L’effettiva estensione del periodo prescrizionale è influenzato dalle cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione! se essa sanziona l’inerzia o i ritardi degli organi pubblici nel perseguire i reati ma l’art. 159 cp “il corso della prescrizione rimane sospeso” in tutti i casi di sospensione del procedimento o del processo, nonché nei casi di richiesta di autorizzazione a procedere o di sospensione per impedimento delle parti o dei difensori o su richiesta dell’imputato. L’art. 160 cp declina un elenco tassativo di atti interruttivi della prescrizione: - sentenza di condanna - decreto penale di condanna - ordinanza applicativa di misure cautelari personali all’interrogatorio - ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto - interrogatorio reso davanti al pm o al giudice Pagina 2 di 6

- il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione -

sulla richiesta di archiviazione il decreto di fissazione dell’udienza preliminare !l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato !la citazione per il cd giudizio direttissimo !il decreto che dispone il giudizio immediato

Gli effetti dei 2 istituti sono diversi: in caso di sospensione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno di cessazione della causa sospensiva; le cause di interruzione determinano l’azzeramento del periodo antecedente, ma il periodo prescrizionale non può essere dilatato oltre un certo limite. -Oblazione L’oblazione è causa di estinzione delle contravvenzioni; consiste nel pagamento, prima dell’apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre che alle spese per il procedimento. Dal 1981 è prevista anche l’oblazione discrezionale (cosi definita in quanto il giudice può respingere la domanda di oblazione): ai sensi del c. 1 art. 162 bis cp nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Essa NON è applicabile ai recidivi o ai contravventori abituali; l’oblazione non può operare se rimangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Sospensione condizionale della pena Essa è causa estintiva ad efficacia differita: ai sensi dell’art. 167 cp “se il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie ad obblighi impostigli, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena”. Risponde all’esigenza di evitare l’applicazione di una sanzione quando è eccessiva o comunque controproducente. Si evidenzia la finalità di evitare l’esecuzione di pene detentive brevi; l’istituto tende a valorizzare la funzione special preventiva della pena. I presupposti della sospensione condizionale sono di carattere formale e di natura sostanziale. Sotto il profilo formale la sospensione condizionale ordinaria richiede che: 1. la pena detentiva non sia superiore ai 2 anni; il limite sale a 3 anni per i minori di anni 18, o 2 anni e 6 mesi per soggetti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni 2. il soggetto non sia delinquente abituale o professionale 3. non sia già stata applicata una pena in precedenza, a meno che la pena da infliggere con la nuova condanna, sommata a quella precedente, non superi i limiti stabiliti 4. non sia stata pronunciata condanna intermedia a pena detentiva non sospesa Sotto il profilo sostanziale il giudice deve ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati (prognosi di non recidività)!nel formulare questa ipotesi il giudice può tener conto di Pagina 3 di 6

eventuali carichi pendenti o di condanne ancora non definitive. Il codice prevede che la sospensione possa essere corredata da obblighi; essi consistono i obblighi di natura riparatoria. Con la concessione della sospensione condizionale si apre un periodo di prova di 5 anni, che si conclude con la declaratoria di estinzione del reato o con la revoca. La sospensione condizionale è revocata quando: a. venga commesso un nuovo reato per cui venga inflitta una pena detentiva b. sia riportata una condanna per un delitto commesso anteriormente che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti c. non vengono adempiuti gli obblighi imposti Accanto alla sospensione condizionale ordinaria si colloca la sospensione condizionale speciale: l’art. 163 u.c. cp prevede che “se la condanna non è superiore ad un anno e vi sia stata condanna riparatoria prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il giudice sospende l’esecuzione per un periodo più breve di quello ordinario” (1 anno anziché 5). La sospensione del procedimento con messa alla prova Il legislatore nel 2014 ha previsto una nuova causa estintiva ad efficacia differita, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, disciplinato dall'art. 168 bis cp!a differenza della sospensione condizionale della pena, che viene applicata dal giudice dopo l'accertamento della responsabilità del condannato, il nuovo istituto interviene durante il procedimento a richiesta dell'imputato e non implica riconoscimento della responsabilità in ordine al fatto commesso. Le condizioni per l’ammissione alla sospensione: -!la natura non grave del reato!deve trattarsi di reato punito con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o con pena pecuniaria - non aver già fruito della sospensione in oggetto - non deve trattarsi di delinquente abituale, professionale o per tendenza Sotto il profilo del contenuto il nuovo istituto comporta: - la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivante dal reato e, se possibile, il risarcimento del danno derivato dal reato - l’affidamento in prova al servizio sociale con programma che preveda attività di volontariato di rilievo sociale, nonché all'osservanza di prescrizioni -!la prestazione di lavori di pubblica utilità non retribuiti!quest'ultimo profilo è affine al lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena pecuniaria non pagata o quale sanzione applicabile dal giudice di pace Solo all’esito del corretto svolgimento della prova il reato viene dichiarato estinto!infatti la sospensione viene revocata nei seguenti casi: -!in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento - in casa di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto Ai sensi dell'art. 464 bis cpp il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, o superiore a un anno quando si procede per i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. Pagina 4 di 6

Le cause di estinzione della pena Le cause di estinzione della pena intervengono quando la vicenda processuale si è conclusa ed è in corso l’esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna definitiva. Esse sono: - la morte del reo!l’art. 171 - la prescrizione della pena!artt. 172 e 173 cp: l’ergastolo è pena imprescrittibile "#La reclusione si estingue dopo un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta: in ogni caso il periodo discrezionale non può superare i 30 anni e non può essere inferiore ai 10 anni. "#La multa si estingue dopo 10 anni "#La pena dell’arresto e la pena dell’ammenda si estinguono dopo 5 anni. I delinquenti abituali e professionali sono esclusi dalla prescrizione delle pene inflitte per i delitti. - l’indulto!è un procedimento di carattere generale che consiste nel condono totale o parziale, la cui concessione avviene con la legge che deve essere approvata dalla maggioranza qualificata (2/3) ex art. 79 Cost. Non automatica è l’estinzione delle pene accessorie, che sono escluse dall’indulto salvo diversa disposizione della legge. Permangono gli effetti penali della condanna. Con l’indulto si condona in tutto o in parte la pena principale o si commuta la pena con altra meno grave. -!grazia!è un condono personalizzato che viene concesso dal capo dello stato. Presupposto per la concessone è una sentenza irrevocabile di condanna. Art 174 condona la pena principale. - riabilitazione!l’art. 178 cp precisa che essa estingue solo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente. Può intervenire quando siano trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena principale. Il termine sale a 8 anni per i casi più significativi di recidiva e a 10 anni per i delinquenti abituali e professionali. Pe poter accedere alla riabilitazione, il condannato deve aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Tuttavia vi sono delle condizioni ostative alla concessione della riabilitazione: o essere sottoposti a misure di sicurezza!è prevista tuttavia una deroga: può accedere alla riabilitazione il condannato sottoposto alla misura della confisca o inadempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato!è prevista una deroga nel caso in cui il riabilitando dimostra di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili La riabilitazione può essere oggetto di revoca: nel caso di commissione di un delitto non colposo entro 7 anni dalla sentenza definitiva che ha disposto la riabilitazione e che per il nuovo reato sia prevista la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o l’ergastolo.

- la non menzione nel casellario giudiziale!art. 175 cp L’art. 175 c. 2 cp prevede la possibilità che la non menzione venga concessa nel caso in cui venga infitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a 2 anni ed una pena pecuniaria che priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per tempo non superiore a 30 mesi. Può essere concessa alle seguenti condizioni: o la pena inflitta non deve essere superiore a 2 anni o 516€ in caso di pena pecuniaria o deve trattarsi di una prima condanna. La non menzione può essere soggetta a revoca se il condannato commette un nuovo delitto di qualsiasi specie o gravità. La revoca è disposta dal giudice che pronuncia la condanna per il nuovo delitto o dal giudice dell’esecuzione. Pagina 5 di 6

- conclusione positiva della libertà condizionale!considerata come causa estintiva della pena - esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali!estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

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