Reato Omissivo PDF

Title Reato Omissivo
Author Eugenia Staiano
Course Giurisprudenza
Institution Università di Bologna
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Riassunto reato omissivo (Fiandaca-Musco)...


Description

REATO OMISSIVO Il Modello tipico di illecito penale è tradizionalmente il reato di azione. Nell’ottocento la responsabilità per omissione costituiva l’eccezione e solo nei primi decenni del 900 la dottrina sviluppa un interesse per il tema dell’illecito omissivo. Il primo oggetto di trattazione è il reato omissivo improprio, che è la figura più problematica, dagli anni 30 poi si è preso in considerazione anche il reato omissivo proprio. La principale distinzione nei reati omissivi è tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri:  Sono PROPRI i delitti omissivi che conistono nel mancato compimento di un azione imposta da una norma penale di comando, a prescindere dalla verificazione di un evento come conseguenza della condotta omissiva. (es: omissione di soccorso)  Si ha un illecito omissivo IMPROPRIO quando l’evento lesivo dipende dalla mancata realizzazione di un azione doverosa ai sensi di una fattispecie commissiva-base. (Es: omicidio colposo per mancata sorveglianza di un bambino al mare) La distinzione tra reati omissivi propri o impropri verte in funzione della diversa tecnica di tipizzazione. I reati omissivi propri sono quelli direttamente configurati come tali dal legislatore, e impropri quelli che non sono previsti espressamente e sono invece ricavati dalla conversione di fattispecie commissive, create per incriminare comportamenti positivi.

REATO OMISSIVO PROPRIO Il primo elemento costitutivo del reato omissivo proprio è la situazione tipica, ossia l’insieme dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi (omissione di soccorso, situazione tipica= condizione di pericolo del soggetto da soccorrere). Il problema che si è posto nella trattazione del reato omissivo proprio è se il dolo sia configurabile a prescindere dalla previa conoscenza della norma che fa obbligo di agire in un determinato modo. Le fattispecie omissive proprie possono essere distinte a seconda che la situazione tipica sia:

 Pregnante nel caso in cui l’obbligo di attivarsi ha per presupposto una realtà naturalistica o sociale immediatamente percepibile dal soggetto a prescindere dalla conoscenza dell’obbligo giuridico di agire.  Neutra nel caso in cui è difficile che il soggetto possa capire di trovarsi nella situazione che lo obbliga ad attivarsi in un certo modo se egli non conosce lo specifico obbligo di agire. Un altra componente fondamentale del reato omissivo proprio è la condotta omissiva. L'or’entamento dottrinale dominante accoglie la teoria normativa, secondo cui l’omissione si può definire come non compimento di una determinata azione che era invece da attendersi in base a una norma. Per compiere l’azione comandata si deve però presupporre che il soggetto abbia la “possibilità di agire”, intesa come la possibilità materiale di adempiere al comando. Questa possibilità potrebbe mancare per mancanza di necessarie attitudini psico-fisiche, o per condizioni esterne e ricomprende anche le capacità intellettive.

REATO OMISSIVO IMPROPRIO Il reato omissivo improprio contravviene all’obbligo di impedire il verificarsi di un evento lesivo, il quale è un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva, ossia creata originariamente per incriminare un fatto inerente a un comportamento positivo. Questo tipo di reati vengono anche chiamati reati commissivi mediante omissione, perchè i casi di mancato impedimento di un evento non integrano un vero e proprio illecito di omissione, ma costituiscono una manifestazione dei reati commissivi espressamente tipizzati dal legislatore. Il codice penale disciplina il reato omissivo improprio solo nella parte generale con la previsione di una clausola di equivalenza all’art 40 che dispone che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. L’interprete deve quindi ricostruire il reato omissivo improprio integrando la disposizione dell’art 40 con le norme di parte speciale che prevedono ipotesi di reato commissivo, e sorge quindi una nuova fattispecie incentrata sul mancato impedimento dell’evento. Questa nuova fattispecie è una fattispecie autonoma, dal momento che essa è incentrata su una norma di comando e non di divieto. Dubbi compatibilità di questo modello di illecito con i principi di legalità e sufficiente determinatezza. Il giudice deve ricostruire la maggior parte degli elementi di cui si compone la nuova e autonoma fattispecie omissiva impropria.

SITUAZIONE TIPICA La situazione tipica è il complesso dei presupposti di fatto che danno vita ad una situazione di pericolo per il bene da proteggere,e che rendono attuale l’obbligo di attivarsi del garante. Manca però una previsione legale di tutte le componenti costitutive del reato omissivo improprio, e questa è una delle ragioni che rendono problematica la trattazione di questa fattispecie. Il giudice dovrà convertire una fattispecie commissiva espressamente tipizzata in ipotesi omissiva, procedendo con cautela. ULTERIORI ELEMENTI COSTITUTIVI:  Condotta omissiva di mancato impedimento  Evento non impedito L’omittente sarà considerato responsabile se si dimostra che esite una connessione tra l’evento e la condotta omissiva. NESSO DI CAUSALITA’ NEI REATI OMISSIVIL’art 40.1 va letto in rapporto al 2° comma che stabilisce che non impedire un evento equivale a cagionarlo; la dottrina proprio per questo nega che per i reati omissivi vi sia un rapporto causale eguale a quello esistente nei reati di evento commessi mediante azione. Nei reati omissivi per determinare il nesso omissione-evento si emette un giudizio ipotetico o prognostico , per il quale il giudice non potrà basarsi solo sulle sue personali conoscenze, ma dovrà adottare il modello della sussunzione sotto leggi. Solo dopo aver individuato la legge di copertura che permette di affermare che al verificarsi di certi antecedenti vengono meno determinate conseguenze, si potrà utilizzare la formula della conditio sine qua non, per effettuare un ulteriore controllo.  È una causalità ipotetica, non un vero e proprio rapporto causale. E trattandosi di un giudizio effettuato in temini ipotetici non si può pretendere lo stesso rigore che si esige nell’accertamento di un vero nesso causale. L’opinione maggioritaria ritiene che ci si possa accontentare del fatto che applicando la formula della conditio l’azione doverosa, se compiuta, impedisca l’evento con una probabilità vicina alla certezza. RESP. MEDICA: L’universo medico è quello tipicamente connotato dalla logica della probabilità e in assenza di certezze non si può quasi mai affermare che l’intervento medico corretto e omesso avrebbe salvato il paziente con certezza. Questo rende complicato l’accertamento processuale del nesso tra la condotta omissiva del medico e il decesso del paziente.

Inizialmente la giurisprudenza per l’imputazione dell’evento si è accontentata della prognosi che l’intervento appropriato del medico avrebbe avuto serie possibilità di salvezza del paziente. Ma un ulteriore orientamento, frutto dell’evoluzione giurisprudenziale, è quello che si ritrova nella sentenza Franzese del 2002, con cui si è cercato di elaborare un modella causale rigoroso, senza frustrare le esigenze punitive della prassi. In questa sentenza si sostiene che ai fini della verifica del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento concreto non è decisivo il coefficiente di probabilità realtivo alla legge di copertura utilizzata, ma è importante il poter confidare con un elevato grado di credibilità razionale nel fatto che la legge statistica di copertura trovi applicazione nel singolo caso di giudizio, potendo così escludere fattori causali alternativi. Proprio il carattere ipotetico della causalità omissiva rende complicato l’accertamento. Nella causalità commissiva bisogna spiegare cosa sia realmente accaduto per effetto del comportamento dell’agente; nella responsabilità per omissione bisogna immaginare cosa sarebbe accaduto se il garante avesse compiuto l’azione omessa, e poichè bisogna immaginare vi è incertezza. Questo rischio è evidente nella responsabilità medica, che è il settore dove la sent. Franzese ha cercato di restaurare un modello di causalità in senso condizionalistico. Caso talassemia LA POSIZIONE DI GARANZIA La funzione dell’art 40 c.p è quella di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata,dovuta all’incapacità dei loro titolari di proteggerli adeguatamente, e per questo si attribuisce ad altri soggetti la speciale posizione di garanti dell’integrità dei beni che si vogliono salvaguardare. Il principio di equivalenza quindi presuppone non un semplice obbligo giuridico di attivarsi, ma una posizione di garanzia del bene protetto, definito come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall’incapacità del titolare di proteggerlo autonomamente. Le posizioni di garanzia possono distinguersi in:  Posizioni di protezione (es: genitori su figli minori) che hanno lo scopo di proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità

 Posizioni di controllo (es: proprietario di edificio pericolante deve impedire che si verifichino eventi dannosi) che hanno lo scopo di neutralizzare delle fonti di pericolo in modo da garanire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono essere minacciati. Le posizioni di garanzia possono inoltre distinguersi in:  Posizioni di garanzia originarie (genitori e proprietari edifici pericolanti) che nascono in capo a determinati soggetti, in considerazione dello specifico ruolo o della speciale protezione rivestita  Posizioni di garanzia derivate (es: baby sitter che si impegna a sorvegliare i bambini) che si trasferiscono dal titolare originario ad un altro, principalmente con un atto di trasferimento negoziale; spesso è con contratto.  Sono necesarie però delle condizioni: - L’altro contraente deve essere il titolare del bene protetto o un garante a titolo originario - Il nuovo garante deve assumere in concreto la funzione di tutela - Sulla responsabilità per omesso impedimento non incidono le successive vicende relative all’invalidità del contratto per le norme civili Gli obblighi di garanzia penalmente rilevanti possono derivare anche da un assunzione volontaria della posizione di garante. Tra le principali posizioni di protezione rilevanti vi sono quelle che trovano la loro fonte direttamente nella legge,e in particolare in diritto di famiglia. Per i coniugi la legge prevede un obbligo di reciproca assistenza. Un altra posizione di protezione di fonte legale è quella del medico nei confronti del paziente. Le posizioni di controllo su fonti di pericolo si configurano in 2 condizioni: 1- Il titolare del bene si trova nell’impossibilità di proteggere il bene 2- Il garante tenga nella sua sfera di signoria l’oggetto o l’attività da cui si origina la situazione di pericolo a carico di terzi Es: soggetto proprietario di cose immobili deve appostare misure di sicurezza per evitare eventi dannosi per non ledere beni altrui Sono posizioni di controllo su fonti di pericolo anche i casi in cui il garante è obbligato a impedire l’agire illecito di un terzo 2 condizioni:

1- Il terzo non abbia i requisiti necessari a governare responsabilmente il proprio comportamento 2- Per questa incapacità egli debba sottostare al potere di controllo/vigilanza di un garante (caso di figli minori, infermi mentali ecc..)

ANTIGIURIDICITA’ Se sussiste una causa di giustificazione l’omissione non risulta antigiuridica e la punibilità viene meno COLPEVOLEZZA analoga a quella dei reati commissivi  DOLO OMISSIVO: si fa riferimento alla situazione tipica pregnante o neutra.  COLPA: Per stabilire se la condotta omissiva sia in contrasto con il dovere oggettivo di diligenza si deve verificare la possibilità di agire, valutando se un modello di agente avveduto sarebbe stato in grado nella situazione data di riconoscere la situazione tipica e agire nel senso voluto dall ordinamento. Successivamente si dovranno valutare le capacità psico-fisiche dell’omittente....


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