Cessione AI Creditori ART. 1977 C.C. PDF

Title Cessione AI Creditori ART. 1977 C.C.
Course Diritto privato
Institution Sapienza - Università di Roma
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CESSIONE AI CREDITORI
Art. 1977 C.C. → Nozione:
“La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i
suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. ”


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1 20/05/2016 CESSIONE AI CREDITORI Art. 1977 C.C. → Nozione: “La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. ” ↓ L a cessione ai creditori è il contratto con il quale il debitore incarica i creditori di liquidare tutte le sue attività (assomiglia al mandato a vendere). È un mandato che ha una particolarità: MANDATO IN REM PROPRIAM. ↓ Perchè il mandatario agisce non solo per l’interesse proprio, ma anche dei debitori. Art. 1980 c.c. → Effetti della cessione: “Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute. ” ↓ quindi, tra gli effetti della cessione il debitore non può disporre dei beni ceduti (il debitore perde il potere di disposizione). Si trasferisce un diritto reale atipico. La cessione ai creditori ha diverse funzioni:  ha una FUNZIONE GESTORIA → perchè svolge un’attività di liquidazione. Art. 1979 c.c. → Poteri dei creditori cessionari: “L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi. ” ha una FUNZIONE DI GARANZIA, di rafforzamento della garanzia a favore dei creditori cessionari. Art. 1984 c.c. → Liberazione del debitore: “Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto. ” L’ art.1984 c.c.dice che se non vi è patto contrario il debitore è liberato dai creditori quando essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione. Se il ricavo non è sufficiente il debitore rimarrà debitore per la parte residua. Le parti possono stabilire una liberazione anticipata. Si può avere una DATIO INSOLUTUM (disciplina delle obbligazioni), in questo caso, l’estinzione avviene mediante una prestazione diversa. Quando la liberazione avviene totalmente si parla di ESDEBITAZIONE (i creditori decidono di liberare il debitore, anche se i creditori riceveranno una somma minore di quella dovuta). 

2 ↓ questo accordo significa: reciproche rinuncie. 

Ha altre 2 funzioni ulteriori: ▪ NEGOZIO DI DESTINAZIONE → art. 2645, ter c.c. (*) ▪ ATTO DI DESTINAZIONE (**)

(*) Art. 2645-ter. → Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. ” ↓ la norma fa riferimento all’art. 1322 c.c.: Art. 1322 c.c. → Autonomia contrattuale: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. ” ↓ rende una parte del patrimonio autonomo. Deroga al principio di respopnsabilità patrimoniale. Consente la trascrizione. (**) la finalità ultima è quella di soddisfare i creditori.  Altra funzione è la FUNZIONE TRANSATTIVA La discilplina della cessione segue la disciplina transattiva → la transazione previene liti, ect... Art. 1978 c.c. → Requisiti di Forma: “La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265. ” ↓ prevede di trascrivere il contratto perchè la trascrizione rende il contratto opponibile. Art. 2649 c.c. → Cessione dei beni ai creditori: “Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione

3 dei medesimi e alla ripartizione del ricavato. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.” Art. 1986 c.c. → Annullamento e risoluzione del contratto: “La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali. ” ↓ la cessione può essere risoluta per inadempimento. Quindi, la cessione è un contratto a prestazioni corrispettive. Il contratto di cessione è un contratto quadro, con il quale il debitore destina una parte del suo patrimonio alla liquidazione. Ma occorre decidere chi ha il diritto di liquidare. A questo contratto seguiranno dei contratti esecutivi attraverso i quali si attuerà l’incarico. Di fatto questo contratto ha un’applicazione residuale perchè ci sono degli aspetti che presentano dei punti deboli. Art. 1980 c.c. → Effetti della cessione: “Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute. ” ↓ quindi, i creditori cessionari, se la cessione ha avuto ad oggetto solo un parte del patrimonio, non possono agire esecutivamente sui beni non oggetto di cessione. L’ aspetto più importante che limita la disciplina è sul lato soggettivo e si rivolge al debitore che ha problemi di liquidità. ↓ Art. 160 e seguenti delle leggi fallimentari → si rivolgono alle imprese che non hanno con cosa pagare. Le leggi fallimentari (art.160 e seguenti) prevedono il CONCORDATO PREVENTIVO. → coinvolge i creditori del debitore fallibile. Vi è una proposta di liquidazione dei beni. Invece, per il debitore non fallibile che si trova in stato di crisi vi è una disciplina ad hoc → legge n. 3 del 2012 che riguarda la CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO, la quale prevede 3 procedure: 1. Il piano del consumatore. 2. L'accordo del debitore. 3. La liquidazione dei beni.

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ACCORDO DEL DEBITORE art. 7 comma 1 art. 10 e seg.

PIANO DEL CONSUMATORE art. 7 comma 1 bis art.12 e seg. LIQUIDAZIONE DEI BENI art. 14 ter

L’accordo ed il piano: Il legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai Creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (art. 7) che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (c. 1 art. 8). La proposta di accordo, dunque, può avere qualunque contenuto e carattere dilatorio o esdebitatorio o può cumulare entrambe queste soluzioni purchè sia sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, ossia vale che i debiti siano pagati alla scadenza prevista nel contratto ed in misura integrale. L’accordo, inoltre, è obbligatorio per tutti i Creditori (art. 12, c. 3) con la conseguenza che non si prevede più l’integrale pagamento dei Creditori estranei che non abbiamo aderito o partecipato all’accordo. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, invece, possono non essere soddisfatti integralmente solo nell’ipotesi in cui sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione. Il valore dovrà essere attestato dall’organismo di composizione della crisi – OCC (art. 7, c. 1). Va aggiunto che la proposta di accordo in cui sia contemplata la prosecuzione dell’attività d’impresa, chiaramente impresa non soggetta a fallimento, può prevedere la moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8, c. 4). La previsione di non integrale soddisfazione dell'art. 7 non ha, chiaramente, efficacia nei confronti dei crediti relativi ai tributi, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate. In tali casi il piano può avere esclusivamente carattere dilatorio. In caso di mancato rispetto del termine di novanta giorni dalle scadenze previste per questi crediti, l’accordo cessa di diritto di produrre effetti (art. 11, c. 5). Il piano può prevedere, altresì, l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore, nominato dal giudice, per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai Creditori. Il gestore può essere individuato tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore (art. 28 l. fall.), potrebbe, quindi, essere lo stesso organismo di composizione della crisi

5 (OCC) a svolgere tale ruolo. La figura è simile a quella del liquidatore, ma non identica. Nel caso in cui, infatti, sia previsto nell’accordo o nel caso in cui per la soddisfazione dei crediti debbano essere impiegati beni sottoposti a pignoramento, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore (art. 13, c. 1) con requisiti di curatore, con potere di disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate. Per quanto attiene il contenuto, il piano deve, innanzitutto, assicurare l’integrale pagamento dei titolari di crediti impignorabili e dei crediti tributari, per i quali è ammessa, come detto, soltanto la dilazione. I Creditori privilegiati hanno diritto al pagamento integrale, ma non hanno il diritto di voto, salvo che rinuncino alla prelazione (art. 11. c. 2). Il piano deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei Creditori, che possono essere suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni (art. 7, c. 1). Non è espressamente previsto, come nell’accordo di ristrutturazione disciplinato dall’art. 182–bis, che i Creditori debbano essere soddisfatti secondo la regola del concorso. La circostanza, tuttavia, che l’art. 7, c. 2, lett. a) indichi le procedure disciplinate dalla legge come “concorsuali” fa ritenere che la regola della par condicio dei Creditori debba essere applicata, visto che in mancanza non avrebbe ragione d’essere la previsione di classi e, conseguentemente, verrebbe reso inefficace il principio della parità tra Creditori. Il piano, pertanto, può stabilire condizioni differenziate soltanto tra le classi, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, i crediti tributari ed i Creditori privilegiati capienti debbono essere soddisfatti integralmente. Quanto alle classi, il legislatore ha previsto la possibilità, ma non ha previsto che esse raggruppino crediti con natura giuridica ed interessi economici omogenei (art. 160, c. 1, lett. c) l. fall.), anche se ovviamente al loro interno dovrà essere stabilito un trattamento economico uguale, sì da favorire il consenso dei Creditori. Anche le modalità di liquidazione dei beni debbono essere indicate nel piano. La nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate dalla loro alienazione senza ulteriori poteri. Non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di pignoramento o dei crediti non pignorati, né potrà procedere alla distribuzione del ricavato ai Creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore, nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano, potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in conformità al contenuto del piano. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono inefficaci rispetto ai Creditori anteriori alla proposta del debitore. Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o, comunque, a seguito dell’omologazione dell’accordo, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, almeno della parte di esso considerata nel piano. Diversamente da quanto prevedeva la l. n. 3/2012 la sanzione dell’atto di disposizione non è la nullità, ma l’inefficacia1, come per il fallimento. Il legislatore si è adeguato alla regola per cui non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei Creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgano dell’atto illegittimo posto in

6 essere. Il giudice (art. 13, c. 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari che debbono essere soddisfatti integralmente, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo, ivi compresa la pubblicità della proposta e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei Creditori. L’interpretazione letterale dell’articolo relega i poteri del giudice, nel rapporto con il liquidatore, alla sola autorizzazione a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione affinchè vengano eseguiti i pagamenti, come da piano, ai Creditori. È ragionevole ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Dove, invece, vi è la nomina di un gestore tali poteri non spetteranno al giudice, precisando tale norma che al gestore compete anche la distribuzione del ricavato (art. 7).La legge di conversione ha aggiunto all’art. 13 il c. 4 bis che stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai Creditori garantiti. È, dunque, riconosciuta la prededuzione sia nell’ambito della procedura di accordo che del piano del consumatore per i crediti sorti in occasione o in funzione delle predette procedure. La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione del debitore e dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. La proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente e non è ammissibile nei casi in cui: a) il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della disciplina del sovraindebitamento; b) ha fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni anteriori; c) ha subito per causa a lui imputabile la risoluzione o l’annullamento dell’accordo o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 7, c. 2). oggi, si va pian piano aprendo una terza via → CREDITI IN SOFFERENZA ↓ Si tenta di stabilire un mandato a vendere o una procura a vendere alla banca per consentirle di procedere nel momento in cui il cliente non riesce a pagare. Queste clausole sono valide?

7 Vi è un ostacolo → è in vigore un principio che affida allo Stato il monopolio delle procedure liquidatorie a tutela del debitore e del creditore. A tutela del creditore perchè garantisce la parcondicio creditorum, cioè il diritto ai creditori di essere soddisfatti in maniera paritaria. A tutela del debitore perchè impedirebbe l’abuso del creditore nell’esercizio di disporre dei beni del debitore.  PARCONDICIO CREDITORUM: Art. 2741. Concorso dei creditori e cause di prelazione. “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. ” ↓ questa regola vale solo nell’ambito esecutivo con operazione forzata.  ABUSO CHE IL CREDITRORE FA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE: Occorre inserire nel contratto il PATTO MARCIANO ↓ è il patto col quale si conviene che in caso di inadempimento, il creditore possa diventare proprietario del bene del debitore. Vi sono 2 condizioni: 1) l’oggetto deve essere oggetto di una stima; 2) il creditore restituisce l’importo eccedente al debitore....


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