La cessione del credito ex art. 1260 c.c PDF

Title La cessione del credito ex art. 1260 c.c
Author Francesca Baccini
Course Diritto civile I
Institution Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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La cessione dei crediti - art. 1260 e ss. c.c....


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DIRITTO CIVILE LA CESSIONE DEL CREDITO: Art 1260 c.c. e ss. 1. INTRODUZIONE: I CARATTERI – 2. INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA CESSIONE DEI CREDITI. - 3. AUTONOMIA E CAUSALITÀ NELLA CESSIONE DEL CREDITO. - 4. L'ACCETTAZIONE DEL DEBITORE E LA NOTIFICA. - 5. L'EFFICACIA DELLA CESSIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI. - 6. LA GARANZIA DELL'ESISTENZA DEL CREDITO. - 7. LA GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE. - 8. ULTERIORI PROFILI: ECCEZIONI OPPONIBILI AL CESSIONARIO, CESSIONE CON SCOPO DI GARANZIA, PEGNO DI CREDITI. - 9. LA CESSIONE DEI CREDITI NELL'ORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Introduzione: i caratteri La cessione del credito è un istituto disciplinato all'interno del codice civile e si colloca nel Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Dei contratti in generale), Capo V (Della cessione dei crediti). Si tratta di un accordo con cui un soggetto trasferisce ad altro il suo credito. Le parti dell'accordo sono il creditore (cedente) e un terzo (cessionario). Ai sensi dell'art 1260 c.c., “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Non è necessario il consenso del debitore ceduto, come da norma di legge, in quanto per lui è indifferente il soggetto nei confronti dei quali deve effettuare il pagamento. La cessione del credito secondo la dottrina prevalente è un negozio bilaterale che si perfeziona con il consenso del cedente (originario creditore) e del cessionario (il nuovo creditore) al quale il debitore rimane estraneo. Le parti del negozio sono il cedente e il cessionario; il negozio è, di per sé, produttivo del trasferimento del credito in applicazione al principio del consenso traslativo, in omaggio al principio di cui all'art 1376 c.c.1. Il debitore ceduto è parte del rapporto obbligatorio ceduto, ma non della cessione del credito, perché non assume alcun diritto od obbligo che abbia titolo in tale contratto. Non ci sono particolari limitazioni al trasferimento di un credito ma è necessario che il cedente sia effettivamente titolare del diritto che intende trasferire. Non possono essere oggetto di cessione 1

Trib. Milano, 18 novembre 2013, la cessione si perfezione con il solo scambio di consenso tra cedente e cessionario, il quale diventa creditore esclusivo ed unico legittimato a pretendere la prestazione, pur in mancanza di notificazione, necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuati in buona fede nelle mani del cedente. Il cedente perde la titolarità del diritto e non può negoziare in danno al cessionario, mentre il ceduto a conoscenza della cessione, non può ignorarla. La cessione determina l'effetto traslativo degli effetti in capo al cessionario. Conseguentemente, da quando il debitore ceduto viene a conoscenza della cessione non può far valere fatti successivi riguardanti il suo rapporto con il cedente, ma può far valere le eccezioni che si riferiscono a fatti precedenti.

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i diritti di carattere strettamente personale come i crediti alimentari e quelli indicati dall'art 1261 c.c2. La cessione non richiede particolari formalità o requisiti di forma, a meno che non siano giustificati dal negozio sottostante il contratto. Si richiede, tuttavia, che venga notificata al debitore per renderlo edotto dell'avvenuto trasferimento: la cessione ha effetto nei confronti del ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata (art 1264 c.c.); qualora il debitore prima dell'accettazione paghi al cedente, è liberato nei confronti del cessionario, a meno che quest'ultimo non provi che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Quindi, il ceduto è liberato se effettua il pagamento (prima dell'accettazione) nei confronti del cedente, ma è altresì liberato se paga al cessionario ancor prima di ricevere la notifica perché ha avuto conoscenza della cessione. La notifica della cessione del credito ha valore anche nei confronti dei terzi. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori (art. 1261 c.c.) del credito che sono in suo possesso e se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti (art. 1262 c.c.). Nell'ipotesi in cui un medesimo credito sia stato ceduto a più soggetti, prevale invece la cessione che sia stata notificata per prima al debitore o comunque quella che sia stata accettata per prima dallo stesso con atto di data certa. Al cessionario si trasferisce il credito con tutti i diritti che spettavano al titolare originario, come privilegi, garanzie personali e reali ed altri accessori (art. 1263 c.c.), ma allo stesso tempo il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al creditore. Al cessionario possono trasmettersi anche i rischi correlati all'originaria obbligazione (come l'inesistenza del credito), il codice prevede che in caso di cessione a titolo oneroso, il cedente sia tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempi della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione. La cessione del credito non è un contratto a sé stante, ma è l'oggetto di un contratto traslativo di diritti, designa il trasferimento del credito a titolo particolare tra vivi. È un contratto consensuale, ad effetti reali, generalmente a titolo oneroso e a forma libera. Con la cessione del credito, pertanto, il terzo cessionario si surroga nei diritti che il cedente vantava nei confronti del debitore. A differenza della cessione del contratto che opera il

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Cit. Art 1261 cc. "1. I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta una contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. 2. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento dei debiti o per difesa dei beni posseduti dal cessionario"

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trasferimento dal cedente al cessionario dell’intera posizione contrattuale3, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti, la cessione del credito ha un effetto più limitato, dal momento che è circoscritta al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto.

2.

Inquadramento sistematico della cessione dei crediti

L'art 1260 c.c. esprime positivamente il principio di libera disponibilità del diritto di credito, in forza della lineare statuizione per la quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (...)”. Dalla disposizione si nota subito la coerenza con le più varie necessità economiche dell'impresa e dei privati, connesse all'intento di procurare una pronta liquidità al cedente, in anticipo rispetto alle naturali scadenze previste per l'obbligazione alla quale il diritto afferisce. Sulla stessa linea si può evidenziare il suo naturale coordinamento con i valori costituzionali legati alla libertà di iniziativa economica (art 41 Cost.) o alla libera circolazione dei beni. Una volta accettato come tale il contesto in cui si colloca l'istituto in esame, bisogna osservare altresì che, da un punto di vista più economico che giuridico, l'attitudine alla libera circolazione e alla piena disponibilità del credito determinano sì, grandi accumuli di ricchezze, ma anche grandi tragedie economiche, non certo ignote all'attualità delle contingenze. Da un punto di vista storico, si ricorda l'antica difficoltà a configurare una cessione del credito, intesa come successione propria, a titolo particolare, nel rapporto obbligatorio dal lato attivo. La storia meno remota conferma il già lontano superamento delle più risalenti resistenze ad ammettere la cessione del credito come figura autonoma, fuori dalla sua forzosa collocazione negli indiretti artifici del mandato o della novazione. Volgendo lo sguardo agli aspetti tecnici di diritto positivo, bisogna osservare che, in più parti della dottrina, la scelta del legislatore di collocare questo istituto nell'ambito delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio è apparsa come solo in parte soddisfacente, rispetto alla complessità del fenomeno. Infatti, la vicenda traslativa del credito comprende sia aspetti inerenti all'atto traslativo, sia fatti relativi alle modifiche nel lato soggettivo attivo del rapporto

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Ossia un rapporto contrattuale a prestazioni ancora non eseguite, ossia la complessiva posizione di diritti ed obblighi scaturenti dal contratto. Afferma Cass., 13 febbraio 2013, n. 3579 che, oggetto della cessione non è solo il diritto di credito isolatamente considerato ma, altresì ogni situazione giuridica in grado di accrescere la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento. Con il trasferimento del diritto, il cessionario consegue tutte le azioni giudiziarie a tutela del credito, come ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. L'azione di responsabilità per culpa in contrahendo del terzo, che abbia dato causa dell'inefficacia del contratto concluso dal cedente e costitutivo del diritto ceduto, non afferisce alla tutela del credito trasmesso al cessionario, ma al contratto da cui deriva tale credito. Il cessionario non è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità precontrattuale verso il falsus procurator, poiché estraneo all'originario negozio concluso tra il cedente e il soggetto privo di rappresentanza.

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obbligatorio. L'opinione vuole proporsi come innovativa, oltre che metodologica: in forza di essa, da un lato si intende precludere l'indistinta trasposizione alla cessione di credito, di tutte le regole dettate in ordine agli atti dispositivi di diritti reali, dall'altro, aspira a consentire un coerente apprezzamento della peculiarità di alcune norme, che integrano il regolamento dell'atto dispositivo del credito. Per atto di disposizione deve intendersi quel segmento di fattispecie necessario per tradurre in atto la potenzialità di un diritto a trasferirsi da un patrimonio all'altro; ma non può sfuggire che gli esiti di una tale impostazione sono nella sostanza descritti e limitati, a collocare la cessione nel novero delle indistinte fonti degli acquisti inter vivos, a titolo derivativo-traslativo, dei diritti in generale. In realtà, se si assume che le disposizioni dell'art 1260 c.c. confermano il rilievo strutturale della facoltà di disporre di un diritto di credito, il profilo della libera disponibilità che si realizza nell'atto di trasferimento, può tornare in gioco in una valutazione causale ed in un coordinamento sistematico con il singolo schema utilizzato. Ogni considerazione4 conclusiva deve tener conto delle acquisizioni raggiunte e dei dati positivi, dettati a proposito delle ipotesi speciali di cessione.

3.

Autonomia e causalità nella cessione del credito

Tradizionalmente, si ricollega al tema della causa della cessione del credito due questioni: il problema se la cessione possa configurarsi come un autonomo schema negoziale e, l'eventualità che ricorra un'astrazione della causa. Bisogna osservare che l'opinione sostenuta in tempi meno recenti, secondo cui la cessione costituirebbe un tipo contrattuale o negoziale autonomo, non può essere accolta. Non può escludersi che la tesi tragga fondamento anche dalla innovatrice collocazione della disciplina all'interno del vigente codice civile; a fronte di una sistemazione del legislatore del 1865 nell'ambito della vendita, il distacco dell'istituto e il suo inserimento nella parte generale delle obbligazioni, ha confortato tale errata concezione. A rafforzare tale conclusione, vi era la considerazione proposta dalla stessa Relazione del Re5 che, enunciando la non ricollegabilità della cessione ad alcun tipo negoziale definito, sembrava legittimare l'affermazione criticata. La generale obiezione secondo cui un interesse generico ed astratto al trasferimento del credito non può bastare a supportare in modo esclusivo la causa, è coerentemente applicabile anche al tema dell'autonomia dell'eventuale cessione. Quindi, si deve riportare causalmente la singola 4 5

F. BOSETTI, La cessione dei crediti, in Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, 2010. Relazione del Re, n. 578: >, poco oltre >.

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cessione al particolare atto traslativo con il quale la stessa si realizza; e si conferma, l'osservazione per la quale non avrebbe senso parlare di un atto autonomo di cessione, cosi come non ha senso parlare di un autonomo atto traslativo della proprietà o di altri diritti. La dottrina ha poi accolto altre opinioni diversamente articolate, soprattutto sulla constatazione di un'inefficienza causale autonoma, evidenziando però la necessaria integrazione dello schema del negozio con altre fattispecie negoziali. Il tema è trasversale, poiché, più di una scelta si colloca in un periodo risalente al codice del 1942, più che portare alla censura di semplici operazioni di trasposizione delle opinioni, bisogna dar conto della reale continuità dei concetti tra vecchio e nuovo codice. La riflessione nasce dall'esame di istituti legati alla circolazione dei titoli di credito, come nel caso dell'opinione che assegna una “causa fungibile”, “causa generica” o “causa variabile6” al nostro istituto. Questi e altri modi di vedere, hanno il principale merito di statuire l'impossibilità di concepire la cessione del credito come negozio autonomo. Un'altra ricostruzione è stata giudicata a suo tempo meritevole, in particolare di “attenta considerazione”, ponendo in chiaro le strette relazioni tra i temi dell'autonomia e della causa della cessione. Per questo orientamento, l'ipotesi della cessione del credito non condurrebbe a generare una fonte idonea a trasferire il diritto in questione. Da qui, vi è la necessità di ipotizzare un'integrazione della figura con un diverso substrato causale, costituito da schemi conferenti alla fattispecie l'idoneità a produrre il trasferimento, altrimenti non configurabile. La cessione del credito non integra un tipo negoziale autonomo ma, aderisce solo per le peculiarità dell'oggetto, ai più diversi schemi causali tipici ed atipici, utili a realizzare il trasferimento del credito7. Si dovrà far riferimento a questi ultimi per individuare la disciplina, integrata da disposizioni specifiche dettate dalla particolarità dell'oggetto. È esclusa la configurabilità di una cessione astratta sul piano sostanziale, potendosi solo prescindere processualmente, dalla dimostrazione di una causa per la cessione del credito della quale si sia data utile prova nel giudizio8.

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Può aversi una vendita del credito, una cessione in pagamento, una permuta, una cessione a causa di garanzia o di liberalità, una donazione. Afferma A. MORA (a cura di), in Contratti, atti e clausole , Milano, 2015, p. 48, secondo la giurisprudenza, è un negozio avente uno schema incompleto, che va integrato giuridicamente, con il sottostante contratto, che sta alla base e ne rappresenta la causa. In questo senso, si afferma che la cessione dei crediti non abbia una causa tipica ma costituisca un negozio a causa variabile o generica. Quindi, in merito alla funzione, la cessione del credito può assolvere quella traslativa (vendita in senso stretto), solutoria (datio pro solvendo o cessione del credito in luogo dell'adempimento), garanzia (garantire adempimento dell'obbligazione) 7 Cass. 10.1.2001, n. 280, in Riv. Notariato, 2001, 1209 ss, e nota di TURIS, per la quale la causa della cessione è da individuarsi in ragione del titolo del trasferimento, che può essere costituito da una vendita, una donazione o di una garanzia etc., fermo restando il vaglio della meritevolezza dell'interesse personale delle parti.; questo atteggiamento è confermato anche da Cass., 27.7.1953, n. 2492, in Giust. Civ., I, 2596 ss.. 8 F. BOSETTI, La cessione dei crediti, in Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, 2010.

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4. L'accettazione del debitore e la notifica L'art. 1264 c.c. prevede che la cessione produca effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. In qualità di terzo, deve sempre essere portato a conoscenza dell'intervenuta cessione, per poter adempiere correttamente: a tal proposito è destinatario della notificazione della cessione, quindi della comunicazione del trasferimento9. Il debitore può accettare la cessione in diversi modi, può effettuare una sola dichiarazione di scienza10, quale semplice presa di conoscenza in posizione di terzo indifferente. Ciò nonostante, il debitore non concorre alla formazione della cessione del credito, poiché non diviene un negozio plurilaterale. In questo senso, la cessione del credito si differenzia dalla cessione del contratto, disciplinato all'art 1406 c.c.; si tratta di un vero e proprio negozio contrattuale avete ad oggetto il trasferimento di una posizione complessa, trasferimento per la cui efficacia occorre non solo il consenso del cedente e del cessionario, ma anche del ceduto, che rimane titolare della propria posizione e vede mutare la persona della controparte in ragione della cessione. Il consenso del ceduto è necessario. Pertanto, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione. La notificazione della cessione è la comunicazione del trasferimento del diritto di credito, fatta al debitore dal cedente o dal cessionario. Per quanto riguarda il contenuto, bisogna distinguere a seconda che essa venga effettuata da uno o dall'altro. Nel caso di notificazione compiuta dal cedente deve contenere la notizia dell'avvenuta cessione, con l'indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell'accordo traslativo del diritto di credito; non è necessario notificare una copia integrale dell'accordo raggiunto tra il cedente e il cessionario. Invece, se la notificazione avviene da parte del cessionario, occorre che essa contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito. Questa differenza è rilevante in quanto il cedente, è il soggetto che ha stipulato con il ceduto il contratto da cui deriva il diritto di credito; pertanto, il ceduto conosce il cedente come proprio creditore e ha la certezza di liberarsi pagando alla persona da questi indicata. Altrettanto non può dirsi per il cessionario che, è un soggetto estraneo al ceduto, in quanto non partecipa al 9

Cass., 13 marzo 2014, n. 5869, l'at 1264 c.c. Non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione, la notifica ha solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto e può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario. 10 Cass., 13 maggio 2014., n. 10335, L'accettazione della cessione del credito è un atto a forma libera che può configurarsi anche in un comportamento concludente ed univoco, escludendo cosi il dettato dell'art 1248 c.c., primo comma, che in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda un'accettazione espressa.

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contratto di cessione. Il ceduto ha la certezza di liberarsi pagando al cessionario solo se ha la prova che vi è la volontà del cedente di trasferire a questi il suo credito. Per quanto concerne la forma della notificazione, non è necessario che questa venga effettuata per mezzo di un ufficiale giudiziario. Altra parte della dottrina ritiene necessario il rispetto delle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali. La giurisprudenza ritiene che la notificazione costituisca un atto a forma l...


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