Clausola rebus sic stantibus PDF

Title Clausola rebus sic stantibus
Course Diritto civile i
Institution Sapienza - Università di Roma
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Riassunto clausola...


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Clausola rebus sic stantibus Si è soliti attribuire all’espressione “clausola rebus sic stantibus” il significato di regola che si dà cura di disciplinare la sopravvenienza, intesa come circostanza sopravvenuta, rispetto al tempo della conclusione di un contratto di durata, che, determinando un radicale mutamento della situazione di fatto, incide, estinguendolo o modificandolo, sull’obbligo di adempiere le prestazioni derivanti dallo stesso contratto → deroga al principio pacta sunt servanda La sopravvenienza è rilevante quando: • •

incide sull'economia del contratto originariamente concepito dalle parti è estranea rispetto alla volontà dei contraenti

(Leggere “profili storici” pag. 557 ss.)

Nessi sistematici. La eccessiva onerosità sopravvenuta La disciplina dettata per la prima volta da parte del codice vigente in tema di risoluzione del contratto per eccessiva una visita sopravvenuta ha dettato il declino degli studi aventi ad oggetto la clausola rebus sic stantibus → Attraverso gli articoli 1467 -1469 è stata offerta una disciplina rispetto ad alcune e circoscritte sopravvenienze in presenza delle quali il contratto è destinatario di una vicenda estintiva (in alcuni casi anche solo modificativa). Tramite la Relazione al Codice civile n.655 è introdotto, rispetto ai negozi di durata, in modo espresso e in via generale, il principio dell’implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola rebus sic stantibus. Tuttavia, l'articolo 1467 assegna rilevanza, rispetto ai soli contratti ad esecuzione continuata periodica o ad esecuzione differita, esclusivamente ad alcune sopravvenienze (art.1467 non ha carattere generale). La specificità dell’articolo 1467 è sottolineata del fatto che la sopravvenienza è rigorosamente qualificata → poiché la domanda di risoluzione sia legittima la sopravvenienza deve essere straordinaria e imprevedibile (un evento è imprevedibile quando non vi è motivo di credere che il contribuente medio abbia tenuto conto della sua eventualità). Alla luce di ciò è pacifico affermare che l'articolo 1467 è espressione di un complesso di norme di carattere eccezionale inapplicabili al di fuori dei casi in esse espressamente indicati.

Altri nessi sistematici articolo 1664 (appalto) → se nel corso dell’esecuzione del contratto si verificano aumenti o diminuzioni dei prezzi dei materiali e della manodopera, essi non incidono in alcun modo sul prezzo dell'appalto. Può essere chiesta la revisione del prezzo solo limitatamente alla differenza che eccede il decimo dello stesso prezzo. Il comma 2 dell’articolo sopra citato riguarda le difficoltà geologiche → Di regola dette difficoltà non consentono la rivisitazione del prezzo dell'appalto (in ossequio al principio dei pacta sunt servanda). Tuttavia, la norma prevede che se quella sorpresa geologica, ancorché prevedibile, non era stata prevista dalle parti

nel momento della conclusione del contratto e, è stata tale da importare una sopravvenuta notevole onerosità della prestazione, allora è dovuto, a favore dell'appaltatore un equo compenso (la cui misura è rimessa all’apprezzamento del giudice). Anche gli articoli 1623, 1635, e 1636 assegnano efficacia giuridica la sopravvenienza solo allorché alla stessa si accompagnino altri elementi di carattere oggettivo che consentono una deroga al principio di pacta sunt servanda.

La presupposizione la clausola rebus sic stantibus è sovente accostata dagli studiosi alla teoria della presupposizione. Secondo un autorevole dottrina il fatto impeditivo, come, ad esempio, il venir meno dell’originaria situazione, è elevato a presupposto attraverso una serie di circostanze, quali: • • •

l'errore in cui sia incorsa una parte la mancata previsione della stessa parte il motivo o scopo che ha indotto quest'ultima concludere il contratto.

Secondo la giurisprudenza, la presupposizione ricorre allorché una determinata situazione di fatto, comune ai contraenti, che si verifichi indipendentemente dalla volontà delle parti, risulti poi difforme a quella prevista. Detto altrimenti, la presupposizione rappresenta una condizione non svolta, con riferimento alla quale l’inesistenza della situazione di fatto, così come il suo meglio meno, diventano incompatibili con l'efficacia del contratto. La presupposizione può riguardare un evento futuro, presente oppure passato.

Modelli convenzionali adeguamento alla sopravvenienza è stato osservato che nei contratti di durata l'esperienza della pratica commerciale suggerisce alle parti l'introduzione di clausole di indicizzazione dei prezzi o di adeguamento automatico. Queste clausole non consentono di prevedere anche eventi di carattere straordinario e imprevedibile, dunque si è posto in dottrina il dubbio se, una volta convenute tali clausole, permanga oppure si estingua, rispettivamente a favore o a svantaggio della parte aggravata dalla circostanza sopravvenuta, la facoltà di avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. •



Secondo un primo orientamento la pattuizione di clausole aventi ad oggetto la regolamentazione della sopravvenienza determinerebbe l'estinzione del diritto di invocare i tipici rimedi contro la onerosità sopravvenuta. Secondo un secondo orientamento vi è compatibilità tra le clausole negoziali sopracitate e la disciplina degli articoli 1467 e seguenti.

Per evitare dubbi, nella prassi del commercio internazionale, è molto utilizzata una clausola denominata hardship clause → consente una revisione del contratto tutte le volte In cui si determinano, rispetto ai negozi ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, mutamenti nelle circostanze tali da alterare l'equilibrio tra le prestazioni. La clausola di hardship non sembra però poter supplire a tutte le esigenze alle quali dovrebbe sopperire la clausola rebus sic stantibus, in particolare a quei mutamenti assolutamente imprevedibile e straordinari.

Sopravvenienze nei rapporti patrimoniali tra coniugi Il mutamento della condizione patrimoniale di uno dei due coniugi, e in particolare il sopraggiunto stato di bisogno dello stesso coniuge, abilita la parte interessata a chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento in applicazione della clausola rebus sic stantibus. Il richiamo ad una diretta influenza della clausola pare tuttavia inutile in quanto lo stesso risultato, cioè la modifica dell’assegno, è utilmente conseguibile mediante l’applicazione della norma contenuta nell'articolo 710, comma uno c.p.c. (“Le parti possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”). In conclusione, il richiamo alla clausola rebus sic stantibus appare fuorviante → impedisce che l'interprete proceda all'applicazione della norma codicistica (art. 710 cpc e 440 cc)....


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