Dir internazionale - Esame Prof. Sciso PDF

Title Dir internazionale - Esame Prof. Sciso
Course Diritto internazionale
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
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Summary

Diritto Internazionale DIRITTO INTERNAZIONALE: Il diritto int. è un diritto di enti sovrani “superiorem non recognoscentes”: non devono essere dipendenti da nessun altro ente. Nel diritto int. il sistema dei propri diritti è l’AUTOTUTELA (a differenza del diritto interno dove questa è l’eccezione). ...


Description

Diritto Internazionale DIRITTO INTERNAZIONALE: Il diritto int. è un diritto di enti sovrani “superiorem non recognoscentes”: non devono essere dipendenti da nessun altro ente. Nel diritto int. il sistema dei propri diritti è l’AUTOTUTELA (a differenza del diritto interno dove questa è l’eccezione). Funzione arbitrale nel dir.int: nessun tribunale internazionale può decidere nulla a meno che i soggetti interessati non abbiano deciso di assoggettarsi al tribunale internazionale, i quali hanno competenza limitata, stabilita dal trattato o statuto che li istituisce. Nel dir.int. spetta agli stessi soggetti dell’ordinamento giuridico int. accertare l’esistenza di una regola; non esistono tribunali/giudici precostituiti; i vari tribunali int. nascono tutti sulla base dei trattati int. che sono espressione della volontà degli Stati. Non esistono nella comunità int. organi sovraordinati rispetto agli stati che esercitano queste funzioni, le quali sono esercitate in modo diffuso/decentrato dai soggetti di dir.int. Sono gli Stati stessi che provvedono a tutelare i propri diritti con L’AUTOTUTELA, la quale può essere perseguita con tutti i mezzi (nel d.i. classico anche con l’uso della forza armata). Oggi vi è il divieto della minaccia e dell’uso della forza nei rapporti tra gli Stati. (storia del d.i. → vedi appunti; pag1-10) 1919-1946: Patto della Soc. delle Nazioni sulla base del trattato di Versailles. La Soc. non mette al bando tutte le forme di guerra, ma distingue tra guerra giusta (legittima difesa) e ingiusta (aggressione). Gli stati membri avevano il divieto di aiutare lo stato aggressore e il dovere di aiutare con tutti i mezzi lo stato vittima di aggressione. Idea che gli stati dovessero risolvere pacificamente alle controversie tra di loro, ricorrendo all’uso della forza solo quando non fosse stato possibile altrimenti. (1920: Corte permanente di giustizia int.) 1944: FMI (per mantenere parità dei cambi tra le varie monete perché si era visto che questa eccessiva fluttuazione dei cambi era stata uno dei motivi della crisi sfociata poi nella seconda g.mond.) 1945: ONU Non viene riconosciuta giuridicamente come successione della Soc. delle Naz a causa dell’opposizione dell’URSS. Quando diceva agli stati come risolvere una controversia, essi dovevano conformarsi con questa sentenza/indicazione, altrimenti si passava dalla parte del torto e tutti gli altri stati potevano intervenire. Questo strumento fallì perché lo strumento in mano al Cons. era la raccomandazione non vincolante e poi perché gli stati potevano recedere in ogni momento dalla Soc. SOGGETTI DI DIR.INT → chiunque possa essere titolare di diritti e obblighi secondo una certa normativa. • ENTI TERRITORIALI:

Stati: sono enti di natura territoriale, ossia hanno un proprio territorio su cui esercitano la propria sovranità. Hanno un popolo, un territorio definito da confini stabiliti essenzialmente con degli accordi, e un’organizzazione di governo. Stato comunità → comunità umana stanziata su di una parte della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita. Stato organizzazione → insieme degli organi che esercitano il potere di imperio sui singoli associati. Per Conforti la qualifica di sogg.int. spetta allo Stato org. È infatti all’insieme di degli organi statali che si lega la soggettività int. dello stato al criterio dell’EFFETTIVITA’ (effettivo esercizio del potere di governo) e dell’INDIPENDENZA (il governo di uno stato non è subordinato ad altri stati). Dunque i GOVERNI IN ESILIO non hanno sogg.int. e hanno una sogg. limitata i MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZ. (es.OLP), dubbia è la sogg. int. degli Stati falliti (es. Somalia) Sovranità interna: capacità di uno Stato di governare effettivamente la popolazione stanziata sul suo territorio; Sovranità esterna: il potere di governo deve essere esercitato in maniera indipendente e a titolo originario → gli STATI FEDERALI, le REGIONI (che possono concludere trattati con stati terzi, dopo la modifica del Tit. V della Cost., ma la responsabilità int. del rispetto di questi trattati è della repubblica italiana come sogg. dell’ord. giuridico int.) e le CONFEDERAZIONI non sono sogg. di d.i., perché non esercitano i loro poteri di sovranità a titolo originari RICONOSCIMENTO: dichiarazione mediante la quale uno stato che già esiste dichiara la propria volontà di entrare in contatto con un altro stato fornendo un riconoscimento formale (es. non è riconosciuto come stato Taiwan) Per molto tempo, il riconoscimento si è ritenuto necessario per la costituzione di uno stato; oggi ha valore dichiarativo e politico: è un atto meramente lecito e politico con cui uno Stato dichiara di volere entrare in relazione con un certo ente. Può essere fatto anche da org.int. (es. Kosovo) Il riconoscimento non ha valore costitutivo perché la base della sogg. int. è solo l’effettività. È un atto unilaterale, ossia una manifestazione di volontà di un sogg. dell’ord. giur.int. a cui il d.i. riconosce alcuni effetti (non costitutivo). C’è il nuovo criterio del non riconoscimento di situazioni createsi in violazione del d.i. (es. riconoscimento della Manciuria all’epoca della Soc. delle naz.) Elabora questo principio l’allora segretario di stato americano Stimson, enunciandolo nella formula “ex iniuria ius non oritur” (dall’ingiustiza non nasce diritto), ossia il principio secondo cui una situazione territoriale, sebbene effettiva, creatasi in violazione di norme fond. del d.i. non può essere da esso riconosciuta. Non è quindi necessario per avere personalità int. (per dottrina vecchia sì). Ha un effetto preclusivo: una volta che uno stato ne ha riconosciuto un altro, non può più ritirare il riconoscimento, nemmeno in sede arbitrale o giudiziaria, per non andare davanti a un trib.int. in caso di controversia. Il riconoscimento può essere de iure (si avviano anche relazioni diplomatiche permanenti non obbligatorie) o de facto (avvio di relazioni con questo ente che si riconosce di fatto). STATI FANTOCCIO: formalmente hanno un’org. di governo, ma sostanzialmente non sono indipendenti. Non sono considerati sogg. di dir.int. Generalmente si hanno in caso di conflitti armati e a causa dell’occupazione bellica da parte di un altro Stato → Cisgiordania e striscia di Gaza; Rep. Di Cipro Nord (da anni ’70 occupata da truppe turche, dalle quali dipende totalmente); Transnistria (tra Moldavia e Russia, aspira all’indipendenza e dipende in tutto e per tutto dalla Russia) • Insorti: comunità politiche che lottano per indipendenza del proprio territorio contro il governo legittimo di uno stato, per sostituirvisi o assumere un controllo stabile su una •

porzione del territorio per staccarla e fondarvi uno nuovo stato. Possono essere considerati sogg. di d.i. se sono dotati di un’org. interna di governo e hanno ottenuto il controllo su una porzione del territorio. In questo caso possono stipulare accordi. Nel caso in cui un’insurrezione sfoci in una vera e propria guerra civile, il governo legittimo è libero di combattere come meglio crede il mov. insurrezionale, in quanto i suoi membri non acquisiscono la qualifica di legittimi combattenti (conv. Aja 1907 e di Ginevra 1949), i quali se vengono catturati godono di varie tutele, diventando prigionieri di guerra; non è il caso degli insorti, perché essi si pongono in una posizione di violazione dell’ordine int, volendo far sgretolare la sovranità terr. del gov. legittimo; è il caso invece dei partecipanti a un movimento di liberazione nazionale, che hanno diritto a tali tutele, perché si ritiene che il loro lottare per la loro autodeterminazione li innalzi a una posizione superiore rispetto agli insorti. Se però il movimento insurrezionale riesce ad ottenere il riconoscimento di belligeranza (atto mediante il quale il governo legittimo accetta di riconoscere il movimento insurrezionale come una controparte nel conflitto interno, trasformandolo in un conflitto internazionale), i suoi membri possono essere considerati legittimi combattenti. Gli Stati terzi in una guerra civile ove quindi manca il riconoscimento di belligeranza sono tenuti a intervenire solo a fianco del governo legittimo o a fianco degli insorti solo per motivi umanitari. Il mov. insurrezionale è un ente di natura transitoria: o gli insorti vincono e realizzano i loro obiettivi, o retrocedono a un semplice gruppo di individui. In questo caso tutti gli eventuali illeciti non possono essere imputati a nessuno Stato; vi può essere un’eventuale resp. penale individuale); se il mov. ha successo, gli illeciti vengono imputati al nuovo stato o allo stato a cui si è annesso il mov. •

ENTI TERRITORIALI CHE ASPIRANO A CONTROLLO SUL TERRITORIO: Non esercitano un potere di governo sul territorio, ma aspirano a farlo per la loro natura; manca il requisito di effettività. Sono i governi in esilio o i cosiddetti MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZ. Essi sono enti che nascono per portare avanti la lotta dei popoli per la propria autodeterminazione e per acquisire un territorio. Il PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI riconosce a ciascun popolo il diritto di scegliere liberamente la propria forma di governo. (Era uno dei 14 punti di Wilson, ma non entra nello statuto della soc. delle naz. perché all’epoca si credeva che esso fosse suscettibile di confliggere con il principio del rispetto dell’integrità territoriale degli Stati). Regola di IUS COGENS. È accolto dalla Carta Onu come principio ed è stato trasformato, sulla base di risoluzioni dell’Ass.gen., in un diritto, riconosciuto a limitate situazioni, per evitare che esso possa entrare in conflitto insanabile con il rispetto dell’integrità terr. E’ stato anche riconosciuto in due Dichiarazioni dell’Ass.gen. (’60-’70), le quali affermano che un popolo può aspirare a tale diritto solo in tre casi: 1. Popoli sotto dominio coloniale 2. Popoli sottoposti a discriminazione razziale 3. Popoli sottoposti a occupazione straniera (Palestina- OLP osservatore nell’Onu)

Si parla di autodeterminazione interna (diritto di un popolo di scegliere la propria forma di governo) e esterna (popolo deve decidere come presentarsi agli altri sulla scena internazionale). Se riescono a affermarsi come organizzazione interna possono essere ammessi nel novero dei sogg. di

d.i., anche a prescindere dal aftto che riescano a esercitare il controllo su una porzione di territorio. Questo elemento è infatti non necessario (per insorti sì) perché viene supplito dal fatto che questi popoli lottano per l’autodeterminazione; qui rileva la protezione dal d.i. che consente a questi gruppi di aver riconosciuta la loro sogg.int. anche se non riescono pienamente a rispettare quei requisiti richiesti per gli insorti. Possono stipulare trattati int e la loro, come quella degli insorti, è una sogg. limitata sotto una serie di profili. Essa ha l’obiettivo fi consentire a questi enti di rapportarsi con gli altri sogg. di d.i. per discutere i modi e i tempi della realizzazione del principio di autodeterminazione dei popoli. I terzi acquistano il pieno diritto di intervenire a favore degli esponenti del mov. Se il governo costituito usa la forza per privare il popolo del diritto all’autodeterminazione, commette un illecito int. (Il riconoscimento dei mov. di liberazione naz. come legittimi combattenti è stato fatto nel Protocollo addizionale del 1977, ma esso non è una norma di d.i. cons. perché è stato ratificato da pochi Stati. ) •

ENTI NON TERRITORIALI: Entità “sui generis” che non hanno legame con il territorio, né aspirazioni di governo. Per Conforti solo la Santa Sede possiede sogg.int; per Ronzitti anche l’Ordine di Malta (ordine religioso che dipende da Santa Sede; ha avuto esercizio del territorio fino al ‘700; si accorda con varie org. int.) e il Comitato int. della Croce Rossa (ente umanitario che si pone come interlocutore imparziale dei governi), che sono osservatori all’ONU. La SANTA SEDE può stipulare accordi int. (Concordati) e intrattiene rapporti diplomatici con altri Stati grazie ai nunzi apostolici. Essa esercita poteri di governo sul Vaticano, che dunque è lo Stato (territoriale) della Santa Sede. La comunità int. riconosce la Santa Sede come espressione suprema della Chiesa cattolica, soggetto dell’ord.int. Quando, nel 1929, nasce il Vaticano, esso nasce con una sua personalità giuridica int. distinta da quella della Santa Sede, ma tra essi intercorre un rapporto di unità attraverso la figura del pontefice (unione personale). Il Vaticano stipulerà quindi accordi che richiedono la presenza dell’elemento territoriale.



ENTI NON TERR. CON PECULIARE COLLEGAMENTO CON GLI STATI: Non aspirano a controllare un territorio, ma svolgono una cooperazione tra stati. ORG.INT: org. funzionali dotate di indipendenza e autonomia dagli Stati che le compongono. Non hanno i tre elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, org. di governo), ma solo l’org. di governo. La loro sogg.int. ha base quindi funzionale, ossia è collegata agli obiettivi in vista dei quali è stata creata e alle funzioni che gli stati le attribuiscono nel momento in cui la creano. Nascono sulla base di un trattato concluso tra Stati. Possono essere universali (aperte alla partecipazione di tutti gli Stati – es. Onu) o regionali (la partecipazione è limitata a stati appartenenti ad un certo ambito geografico – es. UE, Cons. d’Eu.); possono essere tecniche (regolano un aspetto della cooperazione tra Stati (OMS, OMC,FMI) o politiche (si occupano di una pluralità di aspetti della coop. tra stati (ONU); possono essere intergovernative (ONU, FAO, FMI – governate da norme di d.i.) o non governative (Greeanpeace)

{→ ONG → Associazioni di privati (persone fisiche o giuridiche) che sono costituite secondo le leggi di uno Stato e che non perseguono fini di lucro. I loro componenti devono appartenere a Stati diversi. Esse non sono sogetti dell’ord.giur.int., quini non sono destinatarie immediate di diritti e obblighi previsti da norme int. Possono stimolare i governi con l’opinione pubblica ad assumere certe posizioni nell’ambito di org.int. o in altri casi a liv.int. } I trattati da cui nascono tali org. pongono una serie di diritti e obblighi reciproci tra gli stati che li sottoscrivono; si pongono come una sorta di costituzioni, perché in esso troviamo la ripartizione delle competenze tra essa e gli stati membri; tali trattati ci dicono in che modo esse si rapportano con l’esterno, se possono concludere accordi, quali sono i suoi organi e le competenze di questi, chi può entrarvi, ecc.. (conf. int. per Antartide; OSCE e NATO pag 47-53 La Nato nasce con il trattato di Washington nel ’59, il quale prevede che in caso di attacco armato contro uno Stato membro tutti gli altri si impegnano a intervenire, con misure che decidono loro stessi. Può essere usata anche dall’Onu per operazioni di peace-keeping, ma è un’org difensiva, non ha lo scopo di mantenere la pace int.) Indizio per sogg.int. è in primis la loro indipendenza, che si può dedurre dai sistemi per prendere decisioni (maggioranza semplice, qualificata, consensus; se si vota all’unanimità, non è indipendente, perché significa che l’org. non ha una volontà propria e distinta da quella degli Stati); altro indizio è la loro effettività, cioè sono ritenute dagli stati di essere in grado di stipulare trattati e di essere sogg. dell’ord.int. Atti tipi di tali org. sono le raccomandazioni non vincolanti con effetti di liceità: non commette illecito lo Stato che per eseguirne una tenga un comportamento contrario ad impegni precedentemente assunti con accordo o in forza di obblighi derivanti dal d.i. cons.) Hanno responsabilità int., possono inviare e ricevere agenti diplo. e è destinataria di riparazioni, poiché è sogg.int. (Caso Bernadotte – pag.55..→ nel 1949 la CIdG dà un parere in cui afferma che l’ONU ha al pari degli stati il diritto di agire in protezione diplo per far valere i danno subiti da un loro funzionario al loro servizio. Definisce le org.int. come enti a competenza limitata, perché possono fare solo quello stabilito nel loro trattato istitutivo). INDIVIDUI → secondo Ronzitti è un ente che occasionalmente partecipa alla comunità internazionale. È beneficiario di alcune norme di d.i., ma non ha sogg. piena. Condotte individuali che ledono gravemente i dir. Umani fond. sono prese in considerazione dal d.i. come crimini int. degli individui. Un individuo che abbia commesso violazioni gravi del diritto di guerra o crimini vs umanità o una guerra d’aggressione, ne risponde sul piano int. indipendentemente dal fatto che abbia agito come organo. Inoltre sempre più spesso l’individuo può ricorrere se non vede riconosciuto un suo diritto, ad organi int. appositamente creati (CEDU)

RESPONSABILITA’ INT. DELL’INDIVIDUO:

Già all’interno del trattato di Versailles (art 227 e 229) troviamo l’idea che in guerra non tutto è permesso e l’idea che esistono delle condotte individuali ritenute odiose dalla comunità int. che vuole dunque punirle indipendentemente dal fatto che queste condotte siano considerate illecite dall’ord.interno dello Stato di cui l’individuo che ha posto in essere tali condotte sia cittadino. Esistono alcune condotte individuali che il d.i. punisce in quanto condotte dell’individuo e non in quanto condotte commesse dall’individuo ma riconducibili in ogni caso ad uno Stato. All’interno del trattato di Versailles dunque si stabiliva la resp. int. e l’incriminazione dell’Imperatore austroungarico Guglielmo II di Hohenzollern per violazione della morale sacra dei trattati e per guerra di aggressione (vedi pag 21 e 182-3). Per egolare la guerra alla fine dell’800 si concludono le Convenzioni dell’Aja; chi viola le regole di condotta di esse, ne deve rispondere davanti al Tribunale militare del loro Stato, ma se commette crimini di guerra, ne può rispondere davanti a qualsiasi Trib. Militare di uno Stato parte della Conv.

Tribunale di Norimberga: Nasce con l’accordo di Londra (1945) dopo la fine della seconda g.mond. Giudica i grandi crimini dell’Asse europeo; in Giappone intanto venne istituito il Trib. di Tokyo. È un tribunale internazionale perché la sua istituzione viene prevista all’interno di un trattato int. L’accordo istitutivo prevede quali sono le pene da comminare, anche la pena di morte, detenzione, sequestro beni, ecc… Era competente a giudicare i grandi criminale di guerra, ossia quegli individui i cui crimini erano avvenuti in una pluralità di Stati, dunque non precisamente localizzabili. È un tribunale ex post facto, ossia creato dopo che sono state commosse le condotte giudicate da esso, e le fattispecie criminose non esistevano nel momento in cui il Trib. viene istituito, ma vengono definite nello stesso accordo che lo crea. Introduce per la prima volta la classificazione tutt’oggi usata per definire i crimini int. dell’individuo; verrà recepita dallo Statuto della Corte Penale Int. nel ’98. • Crimini di guerra: violazione grave di norme fondamentali sul diritto di guerra (Conv. Aja 1907 e di Ginevra 1949); (es. presa di ostaggi, attacchi verso popolazioni e obiettivi civili, ecc..) • Crimini contro la pace: qualunque tipo di aggressione. È un crimine di leader (capo di Stato che dichiara una guerra, ecc…); • Crimini contro l’umanità: Violazioni massicce e su larga scala di diritti umani fondamentali nel contesto di un conflitto armato (es. olocausto, ma anche tortura, stupro di massa, omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione, ecc.. se commessi in larga scala contro un popolo o contro un gruppo durante un conflitto armato) {UNIVERSALITA’ DELLA GIURISDIZIONE PENALE: Consente a qualunque Stato di esercitare la repressione in ordine a questi crimini individuali anche se il crimine non è stato commesso sul suo territorio, anche se l’autore del presunto crimine non è un cittadino dello Stato e anche se la vittima del crimine non è un cittadino dello Stato. È da ammettere per il d.i. cons. ma a condizione che il presunto criminale straniero si trovi nel territorio dello Stato al momento in cui deve essere sottoposto a giudizio e sempre che esso non sia richiesto dallo Stato nazionale o da uno Stato che abbia con il crimine commesso un più stretto collegamento. Può esercitarsi anche quando il colpevole sia stato catturato all’estero illegittimamente, cioè violandosi la sovranità territoriale dello


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