Diritto Privato - Rodrigo Miguez Nunez - Corso di Laurea in Economia Aziendale PDF

Title Diritto Privato - Rodrigo Miguez Nunez - Corso di Laurea in Economia Aziendale
Author Andrei Ct
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
Pages 33
File Size 1.6 MB
File Type PDF
Total Downloads 81
Total Views 330

Summary

1 CAPITOLONORMA GIURIDICAComando giuridico il cui carattere generale e astratto consente di non danneggiare o favorire una persona determinata, impedendo la discriminazione al momento dell'applicazione. La generalita' della norma assicura l'omogeneita' e ordine sociale. Nella maggior parte dei casi ...


Description

1 CAPITOLO NORMA GIURIDICA Comando giuridico il cui carattere generale e astratto consente di non danneggiare o favorire una persona determinata, impedendo la discriminazione al momento dell'applicazione. La generalita' della norma assicura l'omogeneita' e ordine sociale. Nella maggior parte dei casi la norma ha in se' un meccaniscmo sanzionatorio, allo scopo dell'osservanza della stessa. LE FONTI DEL DIRITO Sono fonti del diritto italiano: 1 Costituzione, entrata in vigore nel '48, sta prima nella gerarchia delle fonti del diritto per il suo valore di norma fondamentale e perchè esprime i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. La Costituzione regola anche i rapporti tra i cittadini e tra Stato e Regione. caratteristica principale e' la rigidità, secondo cui non e' possibile modificare alcune parti; le parti modificabili tuttavia devono subire un processo più gravoso di quello della formazione di una legge ordinaria. 2 Leggi ordinarie dello Stato, subordinate alla costituzione. 3 Leggi Regionali, art.116 117 Cost. subordinate alle leggi ordinarie e alla Costituzione. 4 Regolamenti, ad esempio i regolamenti di esecuzione, emanati per disciplinare l’applicazione di leggi statali o regionali. Subordinate a leggi regionali, ordinarie e Costituzione. 5 Usi, o consuetudini. Nascono impersonalmente dalla tradizione di ripetere prassi e pratiche costanti. Perché esistano gli usi deve esistere un elemento materiale (pratica uniforme e costante) e un elemento psicologico. LA NOZIONE DI DIRITTO PRIVATO Mentre il Diritto Pubblico ha per oggetto l’organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti pubblici, il Diritto Privato regola i rapporti reciproci degli individui, nei casi familiare, personale e patrimoniale (contratti, responsabilità civile, obbligazioni, proprietà, diritti reali). Regola inoltre l’organizzazione l’attività di società, associazioni e altri enti privati. Regola anche i rapporti tra ente pubblico, che opera al di fuori della propria supremazia, e privato. Quindi la distinzione tra Diritto Privato e Diritto Pubblico non riguarda i soggetti, bensì il tipo di rapporto che può svolgersi su un piano di parità giuridica e in base all’autonomia dei soggetti. APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO Proprio in virtù del fatto che la legge è generale e astratta, essa va interpretata. Chiaramente ogni interpretazione è soggettiva e può capitare ad un giurista di dover anche ricorrere ad alcune norme di interpretazione della legge. Per questo motivo il Giudice non è Libero. L’Articolo 12 del prelegge del codice civile ci dice che il giudice deve interpretare utilizzando il criterio letterale e dando importanza anche alla propria intenzione. L’intenzione è strettamente collegata ai lavori preparatori della legge, in cui giudici precedenti o esperti hanno redatto opinioni o sentenze circa casi di applicazione della legge stessa. Perciò sono molto importanti i Precedenti, ai quali un giudice può avvicinarsi idealmente o distaccarsi e dai quali può trarre spunto. L’articolo 12 del prelegge conferma la statualità del diritto. L’interpretazione legislativa è di tipo evolutiva con effetto restrittivo o estensivo, in base all’oggetto e alle sue parti. Può esserci un vuoto nell’ordinamento giuridico; la legge risolve il tutto con l’articolo 12 2°comma, proponendo il criterio di analogia. Laddove non c’è una legge specifica per quel cosa specifico, si applicano norme che regolano casi simili o analoghi. Tuttavia può non essere trovata una norma simili o analoga; di conseguenza il giudice dovrà seguire alcuni principi generali, come la protezione della parte debole o la salvaguardia dell’azione in buona fede. IL DIRITTO PRIVATO NELLA COSTITUZIONE La preminenza della Costituzione consiste nel fatto che essa proclama diritti e doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali e delineando le strutture pubbliche. Essa garantisce ordine ma anche criteri per essere modificata. Essendo generale, esprime anche regole tra privati, perciò si può dire che parte del Diritto privato è reperibile all’interno della Costituzione. Lo Stato di diritto concede rimedi giurisdizionali non solo nei rapporti tra privati, ma anche contro l’azione illegale della pubblica amministrazione. Al fine di tutelare i cittadini vi è il potere giudiziario, che ha il compito di realizzare la volontà generale e al tempo stesso l’eguaglianza e la certezza del diritto. Al fine di favorire la piena occupazione nella società si hanno diretti e indiretti interventi pubblici nell’economia, che caratterizzano invece lo Stato Sociale. Lo stato sociale è tutelato principalmente dalla costituzione con l’articolo 3 e con i principi inviolabili. MOTIVI E CARATTERI DEL CODICE CIVILE DEL 1942 Perché il codice civile è stato redatto nel ’42, cioè in età fascista? Fu redatto da specialisti e non è

assolutamente un codice fascista, ma è tecnico. Unifica le materie del diritto civile e commerciale. L’obiettivo del Codice civile era quello di eliminare le lotte di classe, perciò fu redatto per una ragione di carattere politico. Il codice civile si struttura in 2969 Articoli. All’inizio si ha una parte chiamata Prelegge, in cui si trovano disposizioni generali della legge (art.1 a art.16). il Codice civile è suddiviso in sei Libri i quali sono divisi in Capi; questi ultimi possono essere divisi in sezioni. Libro I Delle persone e della famiglia Libro IV Delle obbligazioni Libro II Delle successioni Libro V Del lavoro Libro III Della proprietà Libro VI Della tutela e dei diritti Codice significa libro cucito sul dorso. Nacque come una Legge basata sulla sistematicità, perché regola il diritto in modo sistematico, sull’organicità, perché è una sola legge, e sull’universalità, perché è rivolto a tutti e tutela l’uguaglianza. 2 CAPITOLO LE SITUAZIONI SOGGETTIVE I RAPPORTI GIURIDICI Il diritto soggettivo è un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri che l’ordinamento giuridico riconosce a un singolo per la soddisfazione di un suo interesse. E’ una pretesa giuridicamente tutelata. Il contenuto della pretesa può essere patrimoniale o non patrimoniale. Sorge un dovere quando si è comandati, sorge una pretesa quando si ha il diritto di pretendere l’adempimento di un dovere. Il dovere corrispondente a una pretesa è un obbligo. E’ un potere la possibilità di creare, modificare, estinguere o trasferire obblighi e pretese. Con l’immunità non si è soggetti ad un potere. Il rapporto giuridico basilare consiste idealmente nella relazione di ordine giuridico tra 2 o più persone, in cui si distinguono soggetti attivi, titolari di poteri o pretese, e soggetti passivi, titolari di obblighi o doveri. I Diritti soggettivi si dividono in assoluti e relativi. Il diritto assoluto attribuisce a una persona pretese che questa può far valere erga omnes. Il diritto relativo attribuisce a una persona pretese che questa può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate. I diritti soggettivi si classificano in diritti della personalità, non sono trasmissibili (libertà, vita, ecc), e diritti patrimoniali, hanno utilità economica e sono trasmissibili. I diritti patrimoniali assoluti sono i diritti reali, mentre i diritti patrimoniali relativi sono i diritti di credito o le obbligazioni. Aspettativa è un diritto in formazione. Diritto potestativo è il potere di determinare con atto di volontà una modifica della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla. Onere è un presupposto per l’esercizio di un potere. I fatti giuridici si dividono in atti umani e fatti. Mediante atti negoziali il singolo modifica o estingue rapporti giuridici. Con gli atti non negoziali si produce un risultato di fatto, materiale se volto a modifiche appunto materiali o di comunicazione se ha lo scopo di informare. 3 CAPITOLO I SOGGETTI DI DIRITTO LE PERSONE FISICHE LE CAPACITA' La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Al concepito tuttavia è riconosciuta soggettività giuridica. Quando si tratta di incapacità giuridica, il diritto non può essere esercitato né dall’incapace direttamente né altri negozi giuridici, come invece accade per la tutela da parte dei genitori di un bambino che non ha la capacità di agire. La capacità di agire, che è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. Con la maggiore età, fissata al diciottesimo anno, si acquista la capacità di agire. In base alla mancanza o alla riduzione della capacità di intendere o di volere è possibile escludere o limitare la capacità di agire. Il diritto protegge l’incapace affinchè non rechi danno a se stesso o ad altri: è possibile annullare i negozi giuridici stipulati dall’incapace. Le cause che possono limitare o escludere la capacità di agire sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni. GLI STRUMENTI DI TUTELA DEGLI INCAPACI I genitori si occupano di provvedere agli interessi dei loro figli di minore età, che non posseggono ancora la capacità di agire. I negozi giuridici concluso da un minore è annullabile. Il codice del ’42 attribuiva al padre la patria potestà, nel ’75 viene introdotta l’uguaglianza genitoriale. I genitori hanno a dovere il mantenimento, l’educazione, l’amministrazione, la rappresentanza e la sorveglianza dei figli. I genitori hanno l’usufrutto legale sui beni del figlio minore. In assenza dei genitori vi è un tutore. Un minore all’età di sedici anni può emanciparsi con il matrimonio; ad esso viene affidato un curatore. L’abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi dà luogo a una sentenza di interdizione. L’interdetto è privo della generale capacità di compiere atti giuridici, salvo per alcuni casi, ed è affidato ad un tutore. Il condannato viene interdetto. Se l’infermità mentale non è così grave da giustificare l’interdizione, si può pronunciare una sentenza di inabilitazione, che limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione e attribuisce

all’inabilitato l’assistenza di un curatore. Posso essere inabilitati anche coloro che per prodigalità o abuso di alcool o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a problemi economici. Se il prodigo peggiora il suo stato, può essere interdetto. Vengono presi in considerazione anche coloro che per menomazioni fisiche o psichiche hanno necessità di un’assistenza per l’attuazione di propri interessi, anche se temporaneamente o limitatamente a certe operazioni. Per questi è prevista la disposizione di un amministrazione di sostegno, cioè dell’assistenza non generale e schematica di un amministratore. Interdizione, inabilitazione, minore età e amministrazione a sostegno sono esempi di incapacità legale, cioè stabilita dalla legge. L’effettiva incapacità di intendere e di volere si designa come incapacità naturale (ubriachezza). L’incapacità naturale rende annullabili i negozi giuridici, il testamento. Può essere nominato un curatore per la conservazione del patrimonio di una persona scomparsa. Trascorsi due anni dal giorno dell’ultima notizia, si può dichiarare l’assenza e immettere il possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che ne sarebbero gli eredi se egli fosse morto. Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assenza, si può dichiarare la morte presunta. I presunti eredi acquistano la libera disponibilità dei beni e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Se il presunto morto ritorna, recupera i beni residui e il matrimonio del coniuge è nullo. LE PERSONE GIURIDICHE Diritti, doveri e comportamenti non vengono solo riferiti all’uomo, ma spesso anche ad enti. Questi possono essere considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini; vengono designati come persone giuridiche. Le persone giuridiche nascono come organizzazioni volte alla realizzazione di un determinato scopo. Inoltre nascono perché esiste un interesse, che può essere comune o individuale. Il patrimonio deve essere affidato a una o più persone, facente parte dell’organo amministrativo, individuale o collegiale. E’ possibile la presenza di altri organi, come l’assemblea generale degli associati o dei soci. Inoltre possono essere formati organi di controllo, come il collegio sindacale nelle spa. AUTONOMIA PATRIMONIALE Il patrimonio di una qualsiasi persona giuridica è destinato allo scopo della persona giuridica stessa. L’autonomia del patrimonio sta proprio nel fatto per cui questo è destinato unicamente allo scopo dell’ente ed è insensibile alle vicende dei soggetti interessati (fondatori, soci, ecc). la comunione non ha alcuno autonomia patrimoniale, mentre le società per azioni godono di una perfetta autonomia patrimoniale. Vi sono anche autonomie patrimoniali imperfette, ove il patrimonio non è del tutto insensibile alle vicende esterne degli interessati. L’autonomia patrimoniale è l’insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali del singolo interessato. La separazione del patrimonio dell’ente dai patrimoni degli interessati implica la distinzione della persona giuridica. La soggettività giuridica delle persone giuridiche è il presupposto necessario perché delle loro obbligazioni possano non rispondere i singoli interessati o amministratori. Per alcune persone giuridiche, i soci o gli amministratori offrono ai creditori dell’ente la propria garanzia personale. TIPI E CLASSIFICAZIONI Esistono persone giuridiche private, a struttura associativa (società, associazioni, consorzi) e istituzionale (fondazione), e pubbliche. Le persone giuridiche si differenziano anche a seconda della finalità, lucrativa (società commerciali, consorzi, società corporative) o non lucrativa (associazioni, fondazioni, comitati), e a seconda dell’atto costitutivo. ASSOCIAZIONI L’associazione è un’organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o, comunque , diverso dall’esercizio di un’attività economica. Le associazioni nascono per effetto di un accordo tra gli associati, chiamato atto costitutivo, i quali stabiliscono le regole di funzionamento, all’interno dello statuto. La libertà di associazione è garantita dalla costituzione articolo 18. L’insieme dello statuto e dell’atto costitutivo dà il contratto. La struttura delle associazioni è aperta perché chiunque è libero di associarsi e per converso nessuno può essere obbligato ad associarsi. Le associazioni possono venire riconosciute con provvedimento dell’autorità amministrativa, secondo il dPR 361. Ciò non significa che per associarsi sia obbligatorio essere riconosciuti perché la costituzione ci dà libertà assoluta. Il riconoscimento si limita a conferire la personalità giuridica; ciò significa che dei debiti dell’associazione risponde solo questa con il suo patrimonio. In mancanza del riconoscimento, alla responsabilità dell’associazione si accompagna la responsabilità personale e la solidarietà di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. Dei debiti dell’associazione non riconosciuta risponderà l’associazione stessa e gli associati. Nel primo caso abbiamo autonomia patrimoniale, nel secondo vi è si un fondo comune ma anche i soci con il patrimonio e i beni personali devono rispondere dei debiti contratti. In ragione dell’esistenza di un fondo/patrimonio sociale di proprietà dell’associazione e non degli associati, rende anche le associazioni non riconosciute soggetti di diritto. Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che diventano i primi associati. Per costituire un’associazione non riconosciuta non sono richieste formalità. E’ sufficiente un accordo, orale o su scrittura privata, in cui siano esplicitati lo scopo, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni d’ammissione, le regole. Se l’associazione vuole essere riconosciuta l’atto dovrà essere redatto in forma pubblica, indicando anche denominazione, patrimonio e sede. Gli atti più importanti della vita delle

associazioni riconosciute sono soggetti a pubblicità sul registro delle persone giuridiche, consultabile universalmente. L’assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario; può essere presente controllo giudiziario di legalità, al fine di proteggere gli associati. L’assemblea degli associati nomina gli amministratori. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Un associato, per gravi motivi può essere escluso. Quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile o quando vengono a mancare tutti gli associati, l’associazione si estingue. L’associazione entra in liquidazione se l’assemblea vota l’estinzione. In questo caso non si possono compiere nuove operazioni; i beni vengono devoluti secondo le disposizioni dello statuto o dell’assemblea. Esaurita la liquidazione, l’associazione si estingue. FONDAZIONI La fondazione è un’istituzione creata da un fondatore o più per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo ideale, ad esempio di natura culturale, scientifica, assistenziale. La fondazione si distingue dall’associazione perché quest’ultima consiste in un gruppo di associati, i quali deliberando in assemblea, possono determinare o modificare liberamente gli scopi dell’associazione o scegliere gli amministratori o deciderne l’estinzione. La fondazione invece persegue finalità esterne che sono predeterminate dal fondatore con l’atto costitutivo; la fondazione ha solamente organi serventi. La fondazione è costituita con atto pubblico o testamento. L’atto deve contenere la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le regole amministrative e di erogazione delle rendite. La fondazione acquista personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo. Costituzione e altri fatti rilevanti sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche. Il fondatore può revocare l’atto di fondazione in virtù dell’autonomia della volontà. Anche una fondazione costituita con testamento può essere revocata al momento dell’apertura dello stesso. Questo perché il testamento è un atto essenzialmente revocabile. Il fondatore si spoglia di un patrimonio allo scopo della fondazione: si crea il vincolo allo scopo e autonomia patrimoniale. Gli amministratori sono nominati in base ai criteri prescritti nell’atto. Il controllo è esercitato dall’autorità amministrativa, che mantiene saldo il vincolo allo scopo. Se lo scopo si esaurisce o diventa impossibile o il patrimonio diventa insufficiente, l’autorità governativa può trasformare la fondazione, allontanandosi il meno possibile dal suo carattere originario. Il patrimonio divenuto insufficiente può essere fuso con altre associazioni. L’autorità governativa coordina rispettando la volontà del fondatore. La fondazione si estingue per le cause previste nello statuto o a scopo raggiunto o impossibile, e l’autorità non provvede alla trasformazione. Per l’estinzione e la liquidazione valgono regole analoghe all’associazione.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI Le associazioni sono atti plurilaterali con comunione di scopo, mente le fondazioni sono atti unilaterali. Le fondazioni possono costituirsi anche con testamento. Nelle fondazioni non troviamo assemblee degli associati. L’associazione è formata da persone naturali o giuridiche; nelle fondazioni non c’è l’elemento carnale. Se gli associati vengono a mancare, l’associazione si estingue ma la fondazione no. COMITATI I comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo reso pubblico. Esistono comitati di soccorso o beneficenza, e i comitati promotori. Rendendo lo scopo pubblico si crea il vincolo di destinazione che grava sui fondi raccolti e che è immodificabile. I comitati appartengono al genere delle fondazioni; se il comitato ottiene la personalità giuridica nasce una fondazione. In assenza del riconoscimento, delle obbligazioni assunte risponde non solo il fondo raccolto, ma anche personalmente e solidalmente i componenti del comitato. Se i fondi raccolti non sono sufficienti allo scopo o questo non è più attuabile, l’autorità governativa devolve i beni. CENNI SULLE SOCIETA' le società nascono attraverso un atto costitutivo; il loro scopo non è lucrativo. La loro struttura è chiusa. I DIRITTI DELLA PERSONALITA' Presenti ad esempio nella c...


Similar Free PDFs