( Fatto ) Processo Formulare - Cognitio Extra Ordinem PDF

Title ( Fatto ) Processo Formulare - Cognitio Extra Ordinem
Course Diritto Romano (IV anno)
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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diritto romano burdese capitolo processo formulare...


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PROCESSO FORMULARE Il processo formulare è la seconda forma in ordine di tempo di processo civile, Il passaggio dalla legis actiones al processo formulare è stato determinato da una lex aebutia e da due leges Iuiae. Il processo formulare è senza dubbio un procedimento difficoltoso. Esso si svolge secondo un unico rito, per tutte le condizioni esperibili; per qualunque diritto si voglia far valere, la procedura è sostanzialmente eguale, seppure vi siano in pratica tante formule quanti sono i diritti oggetto di difesa (nelle legis actiones le parole solenni non potevano cambiare e non si adattavano al caso). Anche il processo per formulas è diviso in due parti, in iure (davanti al pretore) e apud iudicem (davanti al giudice, che oramai è sempre un privato cittadino). La fase in iure è completamente libera da forme e le parti sono libere di disporre liberamente. La fase del contraddittorio è rigorosa nella fase in iure, mentre apud iudicem non rileva più la prescrizione che poneva un termine alle ore dodici e la fase poteva svolgersi anche in assenza del convenuto (in contumacia). In ogni caso è sempre necessaria comunque la presenza dell’attore. La Formula La formula come programma di giudizio va intesa in due diversi significati - con riferimento allo schema astratto che è scritto nell’editto del pretore (ne scrive Gaio); - con riferimento alla formula del caso concreto, che si ritrova alla fine di ogni fase in iure del processo e che il magistrato scriveva adattando il caso astratto a quello concreto. Gaio afferma che) la formula è composta di quattro parti possibili, nei modelli astratti 1.

L’intentio: Contiene l’enunciazione del rapporto dedotto in giudizio sulla base del quale si chiede il provvedimento del giudice (Era la parte della formula [vedi] contenente l’esposizione della pretesa giuridica dell’attore nei confronti del convenuto. ) .Si

suole distinguere tra intentio certa e incerta, a seconda che essa implichi o meno la immediata identificazione dell’oggetto dedotto in giudizio 2. La demonstratio, nella quale viene indicata la causa, cioè il titolo della pretesa dell’attore. Avviene successivamente all’intentio incerta 3. La condamnatio, cioè il potere di condannare o di assolvere il convenuto, con l’indicazione dei criteri per la stima del denaro in caso di condanna. Può essere Certa o Incerta a seconda che contenga o meno l’indicazione di una somma determinata di denaro 4. L’adiudicatio, che dà il potere al giudice di dividere una cosa comune, attribuendo una cosa o alcune parti di essa in esclusiva. Dalle parti della formula, a prescindere dalla iudicis datio (che contiene la designazione del iudex unus e dei recuperatores) , ciascuna può mancare in una determinata formula. Soltanto l’intentio può ritrovarsi da sola, nella formula di giudizi di mero accertamento in cui il giudice deve pronunciarsi puramente sull’esistenza o meno di un certo rapporto controverso.

Altre clausole che non compare mai nei modelli astratti delle formule, giacché eventuali, e delle quali all’occorrenza si può chiedere l’inserimento, sono: L’exceptio (le eccezioni) su richiesta nell’interesse del convenuto

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L’(—) era una clausola posta nella formula [vedi] tra l’intentio [vedi] e la condemnàtio [vedi] e serviva a condizionare la condanna del convenuto alla verifica del fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto stesso e tale da rendere inefficace la pretesa attorea. La circostanza, se accertata, portava al rigetto della domanda attorea. Essa costituiva pertanto un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva non solo negare i fatti esposti dall’attore, ma anche contrapporre, a tali fatti, altri fatti o situazioni di diritto che, se veri od esistenti, potevano escludere la sua condanna.

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Praescriptio: distinta a seconda che sia pro actore (inserita nell’interesse dell’attore, si ricollega all’intentio certa) o pro reo (nell’interesse del convenuto.) Parte accessoria della formula [vedi] inserita prima dell’intentio [vedi] diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che l’effetto di consumazione processuale tipico della lìtis contestàtio [vedi] determinasse l’estinzione integrale del credito vantato dall’attore.

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Arbitratus de restituendo inserito in talune azioni in appendice all’intentio. Espressione adoperata in relazione alle actiònes arbitrariæ [vedi àctio arbitraria]. Qualora il giudice fosse convinto del buon diritto dell’attore, poteva far precedere alla condanna una esplicita dichiarazione con la quale enunciava il suo convincimento, ed offriva quindi al convenuto la possibilità di scegliere tra: — subire la condanna pecuniaria; — ripristinare spontaneamente la situazione giuridica patrimoniale alterata, eventualmente attraverso la restituzione (c.d. arbitrium de restituendo) della cosa oggetto del giudizio.

PROCESSO PER FORMULAS AZIONI ED ECCEZIONI Ad ogni formula inteso come schema astratto di giudizio, fa riscontro un determinato tipo di azione (actio). Nell’editto pretorio sono predisposti tanti schemi astratti di azione, i cui termini si riassumono in altrettante formulae,quante sono le situazioni soggettive degne di tutela. Il processo formulare si impernia pertanto su di un sistema di azioni tipiche proposte nell’editto ( actiones edictales) e su azioni non previste nell’editto ma concesse dal magistrato con singolo decretum (actiones decretales). Fondamentale è la distinzione tra actiones civiles e actiones honorariae, le prime fondate sul ius civile, le secondo introdotte dai magistrati. Al ius civile si richiamano anche talune formule di azioni pretorie quali le actiones ficticiae e quelle con trasposizione di soggetti : ficticia è l’azione con la quale il pretore concede tutela ad una situazione analoga ad a un'altra riconosciuta dal ius civile. La trasposizione di soggetti consiste che il pretore trasferisce degli effetti verso un soggetto, ma quei stessi effetti secondo il ius civile appartenevano ad un altro soggetto, quindi esso menziona il primo soggetto nella condemnatio e il secondo nell’intentio. Il campo delle azioni pretorie è costituito dalle actiones in factum, in quanto l’intentio delle relative formulae contiene la diretta descrizione delle circostanze di fatto la cui esistenza è presupposto della condemnatio. Azione onoraria concessa dal magistrato sulla scorta di una valutazione di merito della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, nel caso in cui la stessa non fosse prevista dall’edictum [vedi] pretorile

Gaiio presenta la divisione tra le actiones in rem ed actiones in personam, le prime contenenti nell’intentio l’affermazione dell’appartenenza della res ( dette anche vindicationes), le secondo l’affermazione di un obbligo gravante sul convenuto (dette anche condictiones). Successivamente lo stesso Gaio propone un’altra distinzione tra actiones reipersecutorie , poeanales e mixtae a seconda che siano dirette a reintegrare la perdita patrimoniale subita dall’attore ovvero a infliggere al convenuto una pena pecuniaria per illecito da lui commesso oppure contemporaneamente entrambi gli scopi.

A seconda dei poteri attribuiti al giudice si distinguono tra actiones perpetuae e temporales, a seconda che siano esperibili senza limitazioni di tempo o entro un breve termine. Come esistono azioni esistono anche eccezioni, esso è mezzo processuale sempre onorario, introdotto cioè nell’editto dal magistrato giusdicente. Si distinguono exceptiones peremptoriae e dilatatoriae, a seconda che siano opponibili dal convenuto senza limitazione di tempo ovvero entro un dato termine.

PARTI PROCESSUALI Anche per lo svolgimento del processo formulare si richiede che una delle parti assuma l’iniziativa, e che l’altra parte vi partecipi, esse vengono dette nelle fonti per lo più litigantes o partes. Sulla capacità di essere parti del processo formulare incidono anzitutto ragione di origine generale attinenti alla capacità giuridica e di agire delle persone : sono totalmente incapaci gli schiavi (che devono trovare un adsertor libertatis che faccia le loro veci) e gli infantes , i furiosi, in vece dei quali devono assumere la veste di parte i loro tutori. Sono capaci invece i non cittadini e le donne e gli impuberi, purché con l’auctoritas interpositio da parte del tutore. Di regola è poi legittimato a essere parte di un concreto processo il titolare attivo e rispettamente passivo della specifica situazione giuridica controversa. Sono pure legittimati soggetti che stanno in giudizio nell’interesse di altri (rappresentanti processuali), sia per i soggetti incapaci e sia per quelli capaci di agire di persona ; in questo caso si parla allora di rappresentanti volontari : IL COGNITOR – IL PROCURATOR – IL DEFENSOR

PROCESSO PER FORMULAS : ATTI INTRODUTTIVI

Il requisito per il normale svolgimento del processo formulare, della presenza in iure di entrambe le parti, determina la necessità da parte dell’attore di compiere in via preliminare atti stragiudiziali rivolti ad assicurare la presenza del convenuto davanti al magistrato. Sono questi l’edictio actionis e la ius vocatio L’EDICTIO ACTIONIS è la dichiarazione con la quale l’attore comunica al convenuto il mezzo processuale tipico che egli intende far valere LA IUS VOCATIO è l’intimazione orale dell’attore al convenuto di seguirlo subito in ius, è da compiersi in pubblico ed è vietata nei confronti di determinate persone, ad altre è permessa ma solo dietro autorizzazione del magistrato. Se la persona è morta o perché assente e non si trova nessuno ad assumerne la difese il pretore autorizza l’immissione dell’attore nel possesso del patrimonio del citando. Avvenuta la ius vocatio, il convenuto deve seguire immediatamente l’attore in ius, o dare un vindex idoneo che garantisca la comparizione in tribunale nel giorno successivo ; se non compare quel giorno sono concesse azioni contro il videx presumibilmente dirette al risarcimento del danno. Qualora la comparizione sia impedita da un terzo, contro costui è proposta un’apposita azione pretoria. Le parti possono anche ricorrere al vadimonium, nella quale l’attore si mette in contatto con il convenuto e si accordano per andare assieme davanti al pretore in un certo giorno. Questo accordo viene suggellato con la forma della stipulatio, oppure viene rilasciata la promessa di pagare una somma di denaro a titolo di penale in caso di mancata presenza in tribunale. Comparse le due parti in iure, l’attore ripete dinanzi al magistrato l’edictio actionis e gliene chiede la concessione, tramite il rilascio della relativa formula. Il convenuto può ammettere o negare la fondatezza della pretesa dell’attore. Se la ammette, si tratta di una confessione giudiziale (confessio in iure), con il quale il convenuto confessa (è confessus). Il valore di questa confessione comporta le stesse conseguenze per il convenuto che egli subirebbe in caso di condanna. La confessione produce

immediatamente gli stessi effetti solo a condizione che la pretesa dell’attore abbia per oggetto una somma determinata. In caso contrario, il processo deve continuare con la litis extimatio (stima del valore): nel processo formulare, infatti, la sentenza di condanna ha sempre e soltanto per oggetto una somma di denaro e non una condanna specifica. Può darsi che il convenuti si limiti a non difendersi mantenendo un comportamento passivo (indefesio). In tal caso se si tratti di actio in rem il magistrato provvede a garantire all’attore l’esercizio di fatto della pretesa da lui affermato, salvo restare al convenuto la possibilità di assumere in un nuovo processo l’iniziativa in qualità di attore per ottenere una pronuncia giudiziale che riconosca il suo diritto sulla cosa. Se si tratta viceversa di actio in personam, il magistrato autorizza senz’altro contro il convenuto indefensus l’esecuzione, concedendo all’attore l’immissione nel possesso di tutti i beni del convenuto (missio in bona) cui può seguire la vendita dei medesimi. Riassumendo, mentre nelle azioni in personam il convenuto ha l’obbligo di difendersi, in quelle in rem ha solo un onere di difesa. Le postulaziones rivolte in iure al magistrato dall’attore e dal convenuto appaiono in sostanza dirette alla impostazione della controversia, tramite la determinazione in una formula di tutti gli estremi della controversia stessa, all’accertamento dei quali sarà chiamato l’organo giudicante nella ulteriore fase in iudicio del processo : talvolta in iure si procede all’accertamento in procedimenti della interrogatio e del iusiurandum L’interrogatio in iure è la domanda posta al convenuto dall’attore su deferimento in presenza del magistrato, o direttamente dal magistrato. Iusurandum in iure è il giuramente prestato dal convenuto o dall’attore su deferimento in presenza del magistrato in merito a elementi della controversia. Il magistrato può impedire la prosecuzione del processo tramite denegatio actionis, il procedimento in iure culmina con i tre atti del iudicium ( o actionem) dare da parte del magistrato ( è l’atto con cui il magistrato concede all’attore di agire secondo il testo di una formula rilasciatagli per iscritto nel quale presumibilmente contiene la designazione dell’organo

giudicante) , poi con il IUDICIUM DICTARE da parte dell’attore ( è l’atto con cui l’attore propone tale formula e intima al convenuto di accettarla) e poi con il IUDICIUM ACCIPERE da parte del convenuto (l’atto di accettazione) Il iudicium dictare e accipere individuano la litis contestatio, essa è accompagnata un ulteriore atto del magistrato (il iussum iudicandi) diretto a investire della controversia il giudice da lui designato e accettato dalla parti. Questo insieme di atti viene chiamato litis contestatio ed è presupposto indispensabile per proseguire il processo davanti al giudice. Gli effetti della litis contestatio sono quelli di sottoporre il rapporto giuridico all’esame del giudice, congelando la situazione in quel momento. La litis contestatio determina anzitutto per il convenuto la situazione di soggezione alla eventuale sentenza di condanna. Un secondo effetto della litis contestatio è quello di fissare gli estremi della controversia in quel momento, rendendo irrilevanti per il giudice tutti i fatti che potrebbero verificarsi successivamente. Un’eccezione a questa regola è data dal pagamento effettuato dal convenuto dopo la litis contestatio. A rigore non dovrebbe essere preso in considerazione dal giudice, che dovrebbe condannare comunque il convenuto. In questo caso vi era discordanza di interpretazioni fra la scuola proculeiana e quella sabiniana. La prima non dava rilevanza al pagamento, ma prevalse la dottrina della scuola sabiniana, che riteneva che il pagamento dovesse venir considerato dal giudice e quindi questi doveva chiudere la sentenza con l’assoluzione. Altro effetto della litis contestatio è quello preclusivo, cioè di precludere la possibilità che la stessa azione potesse venir aperta in futuro: la stessa controversia non poteva riproporre in seguito (bis de eādem re ne sit actio: non vi sia due volte azione per la stessa controversia). Il procedimento apud iudicem si apre normalmente con comparizione delle parti davanti all’organo giudicante. Il compito del giudice si svolge sulla base e nei limiti precisi della litis contestatio e del relativo iussum uidicandi. Egli ha ampia libertà di assumere e valutare gli elementi di prova dei fatti sul cui accertamento verte il giudizio. La fase dell’apud

iudicem deve chiudersi entro 18 mesi. Decorso tale termine senza che sia stata emanata la sentenza si determina la c.d mors litis, consistente nella decadenza, che consegue al venir meno della efficacia del iussum iudicandi dell’organo giudicante dalla potestas iudicandi. Atto conclusivo della fase apud iudicem è la sentenza emanata dall’organo giudicante in virtu del iussum giudicandi magistratuale e sulla base del libero convincimento fattosi nell’assumere prove. La sentenza si adegua nel suo contenuto alle determinazioni della formula. La sentenza se di condanna, determina anzitutto per il convenuto la situazione di soggezione all’azione esecutiva, e all’attore il soddisfacimento della sua pretesa . Inoltre essa si sostituisce alla litis contestatio come causa di consumazione dell’azione. Dovendosi attenere alla formula, il giudice non potrà condannare il convenuto nell’ipotesi in cui la pretesa dell’attore enunciata nell’intetio sia risultata maggiore o diversa. Se nell’intentio è indicata una pretesa maggiore di quella ci cui avrebbe diritto (Pluris pentitio) l’attore perderà la lite e non potrà riproporla una seconda volta Si distinguevano quattro tipi di (—): — re: si verificava nei casi in cui l’intentio faceva riferimento ad un importo maggiore (se, ad es., invece di chiedere i 10.000 sesterzi dovuti, se ne chiedevano 20.000); — tèmpore: si verificava nei casi in cui si chiedeva l’adempimento di un credito non ancora esigibile; — loco: si verificava nei casi in cui il credito era dichiarato esigibile in un dato luogo, mentre lo era in un altro; — causa: si verificava se l’intentio portava “come dovuta una soltanto tra più prestazioni di cui spettava al debitore la scelta oppure una cosa determinata in luogo del genus [vedi] che spettava al debitore di determinare”. Il convenuto che abbia subito la sentenza di condanna ovvero che abbia confessato in iure la fondatezza della pretesa dell’attore avente ad oggetto una determinata somma di denaro è tenuto a pagare all’attore la somma entro un termine. Decorso inutilmente tale termine, l’attore può esperire

contro il convenuto portandolo davanti al giudice con la solita formula. In iure il convenuto confesserà il suo debito; ma potrà anche contestarlo e chiedendo in proposito l’instaurazione di un iudicium da svolgersi secondo la procedura normale. Se il convenuto perde pure questa causa, il magistrato autorizza l’attore a procedere all’esecuzione sia personale e sia patrimoniale. Il magistrato affida tutti i beni del convenuto all’attore che gli serviranno per garanzia, decorsi trenta giorni e il convenuto non ha ancora estinto il suo debito, viene dichiarato fallito. L’assemblea dei creditori incarica un magister bonorum che avrà il compito di vendere tutti i beni del fallito. Chi offre di pagare la percentuale più alta risulta il compratore (bonorum emptor). Il debitore che sia cittadino romano può ottenere l’autorizzazione a effettuare cessione di tutti i beni al creditore al fine di evitare l’esecuzione personale. Contro eventuali diminuzioni del proprio patrimonio effettuate dal debitore insolvente, il diritto pretorio predispone due mezzi di applicazione generale : LA RESTITUTIO IN INTEGRUM PROPTER FRAUDEM (esperibile dal curator bonorum, o dai creditori concorrenti prima del bonorum venditio è diretta alla rescissione delle diminuzioni subite dal patrimonio del debitore ) L’INTERDICTUM ( esperibile dai singoli creditori dopo la bonorum venditio, è diretto alla restituzione di quanto il terzo abbia acquistato dal debitore) A complemento dei mezzi processuali diretti all’instaurazione di un giudizio fondato sulle formulae, esistono mezzi non diretti di per sé a rimettere la soluzione della controversia alla pronuncia di organo giudicante. Essi sono gli interdicta, le missiones in possessionem, le stipulationes praetoriae, e le restitutiones in integrum. Gli INTERDICTA sono comandi direttamente rivolti dal magistrato giusdicente a una o entrambe le parti al fine di favorire la rapida definizione della controversia. In base al loro contenuto si distinguono in RESTITUTORIA, EXHIBITORIA, PROHIBITORIA a seconda che contemplino l’ordine di restituire o di esibire il divieto di tenere qualche comportamento. Si distinguono poi in simplicia o duplicia se l’ordine è

indirizzato ad una sola parte o ad entrambi. Il destinatario può ottemperare all’ordine del magistrato e se lo ritiene disobbedirgli. In quest’ultima si farà luogo, secondo le regole normali del processo per formulas. LE MISSIONE IN POSSESSIONEM sono provvedimenti con i quali il magistrato autorizza un privato a immettersi nel possesso di un intero patrimonio o di una singola cosa altrui. L...


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