Processo criminale PDF

Title Processo criminale
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Perugia
Pages 1
File Size 68.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 103
Total Views 130

Summary

Processo criminale...


Description

La provocatio ad populum è un istituto del diritto pubblico romano, introdotto dalla Lex Valeria de provocatione del 509 a.C. (rogata dal console Publio Valerio Publicola) e applicato in particolare nel periodo repubblicano. La norma prevedeva la possibilità che potesse essere trasformata la pena capitale di un condannato a morte in altra pena se così stabilito da un giudizio popolare. La quaestio perpetua de repetundis o quaestio de repetundis, costituiva uno dei tribunali permanenti istituiti a partire dal II sec. a.C. per giudicare vari reati specifici (repetundae, iniuria, maiestas). Quello de repetundis, istituito per primo, era chiamato a giudicare dei reati di concussione dei magistrati, di rango senatorio, o dei semplici cittadini (i pubblicani ad esempio) commessi nelle province governate da Roma. Gli imputati potevano essersi resi colpevoli di casi di furto o malversazione (spoliazione dei beni dei nativi oppure furti ai danni dello stesso erario imperiale) durante l'esercizio del loro incarico. Il collegio, che giudicava la causa che poteva essere intentata da un qualsiasi cittadino, era composto da senatori (ma la composizione variò nel tempo), presieduti da un pretore (oppure, su sua delega da un quaesìtor), che decidevano a maggioranza. Caso celebre fu quello che riguardò l'allora propretore della Sicilia dal 73 a.C. al 71 a.C., contro il quale Ciceronedurante il processo pronunciò le sette famose orazioni dette Verrine. Celebre è anche il caso di Sallustio, che fu sottoposto al medesimo tribunale, accusato per il suo malgoverno della provincia d'Africa. Il tribunale fu istituito con la lex Calpurnia del 149 a.C. e, abolito dopo il senatus consultum ultimum ai danni di Gaio Sempronio Gracco, fu reintrodotto nel 106 a.C. con la lex Servilia Caepio. La composizione dell'assemblea variò nel tempo: affidata originariamente all'ordine senatorio, fu assegnata all'ordine equestre da Gaio Gracco (nel 123 a.C.) e nel 106 a.C., poi restituita al ceto senatorio da Silla, e infine ripartita nel 70 a.C. (lex Aurelia iudiciaria) tra senatori, cavalieri e tribuni erarii, questi ultimi successivamente eliminati dal collegio da una legge di Cesare (lex Iulia iudiciària). In virtù della ripartizione dei componenti, i processi diventavano spesso occasione di conflitto fra ceto senatorio e equestre. Le quaestiones continuarono a essere discusse fino al II sec., venendo abolite nel 205 e soppiantate dalla cognitio extra ordinem . Gran parte delle sue funzioni furono assorbite nella carica del praefectus urbi, che esercitava anche giurisdizione civile straordinaria per delega imperiale. Le pene che il tribunale infliggeva erano il più delle volte di tipo pecuniario, mentre in quasi nessun caso si comminarono pene di morte, per le quali era necessario il iudicium centuriato (provocatio ad populum). La pena più rilevante in ogni caso consisteva nel danno d'immagine dell'accusato, che vedeva conclusa praticamente la propria carriera. Non erano rari poi i casi di insabbiamento delle accuse, o di corruzione dei giudici stessi della corte. La Lex Iulia iudiciorum publicorum fu una legge romana emanata su proposta dell'imperatore Augusto nel 17 a.C. in parallelo alla contemporanea Lex Iulia iudiciorum privatorum, per riordinare la procedura delle quaestiones perpetuae, ovvero gli organi giurisdizionali giudicanti in materia penale. Ripartì le corti (in latino decuriae) giudicanti in quattro: una di senatori, una di cavalieri, una mista di senatori e cavalieri ed una di giudici per metà appartenenti al ceto equestre. L'età minima per i giudici fu abbassata dai trenta ai venticinque anni e fu stabilito, poiché nel passato molti senatori e cavalieri avevano rifiutato l'incarico di giudice, che ogni corte godesse a turno di un anno di vacanza e che i processi venissero sospesi nei mesi di novembre e di dicembre. Individuò anche un'ulteriore fattispecie di delitto rientrante nel crimen ambitus: si stabiliva infatti una pena pecuniaria la parte che si fosse recata dal giudice con l'implicito scopo di corromperlo o, in ogni caso, di influenzarne la serenità del giudizio....


Similar Free PDFs