La giustizia criminale nell Italia moderna PDF

Title La giustizia criminale nell Italia moderna
Course Storia del diritto moderno
Institution Università di Bologna
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La giustizia criminale nell'Italia moderna - Cavina Storia del diritto moderno e contemporaneo...


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LA GIUSTIZIA CRIMINALE NELL'ITALIA MODERNA (XVI-XVIIIsec.)

GARANTISMO E INQUISIZIONE: in generale per "garantismo" si intende una serie di strumenti a tutela del singolo nei confronti dei pubblici poteri. Garantismo è elemento essenziale dello stato di diritto e quindi alla base dello stato liberale. In ambito più particolare (garantismo giudiziario) si traduce nella previsione di strumenti nella materia penale volti alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo verso l'autorità giurisdizionale. Il garantismo sorse per primo in ambito penale per "limitare" i poteri punitivi delle autorità aventi "iurisdictio". Luigi Ferrajoli afferma che abitualmente si usa l'espressione "garantismo penale" per definire sul piano giuridico una serie di vincoli a garanzia dei cittadini. (vedi Voltaire :"meglio salvare un colpevole che punire un innocente"). Per Mario A. Cattaneo "diritto processuale penale" è caratterizzato da: -garanzia dagli arresti arbitrari -habeas corpus -principio del contraddittorio (diritto alla difesa) -determinazione legislativa e tassativa dei casi di carcerazione preventiva -presunzione di innocenza fino alla condanna -condanna solo dopo l'acquisizione di prove evidenti Luigi Ferrajoli ha fissato 10 principi che imprescindibili e caratterizzanti la giustizia penale (garanzie nella giustizia penale): -nulla poena sine crime -nullum crimen sene lege -nulla lex (poenalis) sine necessitate -nulla necessitas sine iniuria -nulla iniuria sine actione -nulla actio sine culpa -nullum iudicium sine accusatione -nulla accusato sine pobatione -nulla probatio sine defensione Per Bobbio nessun sistema può raggiungere una perfezione nella composizione dei suoi elementi per cui si può al massimo parlare di "gradi di garantismo". I primi sei punti -afferma Ferrajoli- sono "garanzie penali sostanziali"; gli ultimi 4 sono "garanzie processuali", nucleo del processo (non solo in campo penale). ACCUSATIO E INQUISITIO: Il procedimento penale, così come ci è arrivato, è frutto della crisi del modello inquisitorio ed il rafforzamento di quello accusatorio (modelli che si pongono in contraddizione). L'elemento chiave di tale processo è la "razionalizzazione" del procedimento. Scegliere tra

procedura accusatoria ed inquisitoria, significa scegliere tra tutela dell'individuo o della comunità. Discrimine tra i due modelli è il ruolo del giudice; nel processo accusatorio non ha facoltà di iniziativa, in quello inquisitorio può procedere ex officio. Nel sistema inquisitorio era posta in prima istanza una verità storica, a tutela della comunità. Il giudice era anche accusatore ed i suoi ampi poteri derivavano dallo svuotamento dei diritti del singolo, ed in questa prospettiva è comprensibile il ricorso alla tortura per ottenere la confessione dell'imputato (prova regina). Opposto è l'orientamento del procedimento accusatorio, volto al raggiungimento di una verità processuale, in cui il giudice è un terzo imparzial e accusa e difesa sono poste sullo stesso piano. Nella storia i due processi si sono alternati, fino a quando nelle 1808 col codice di procedura penale napoleonico, a prevalere fu un "modello misto" (in Europa continentale). Per Giulio Ubertis caratteristiche dell'inquisitivo sono: -l'intervento ex officio del giudice -libertà del giudice nella raccolta delle prove -segretezza e scrittura della procedura -disparità di poteri tra giudice-inquisitore ed imputato -carcerazione preventiva mentre del sintema accusatorio. -esclusione del potere di iniziativa del giudice -esclusione di ogni libertà del giudice nella raccolta delle prove -pubblicità ed oralità del processo -parità accusa-difesa -libertà dell'accusato fino alla condanna Il sistema inquisitorio si diffuse a partire dal XIII sec. tramite il processo romano-canonico. Tale modello ebbe affermazione generalizzata dal XVI sec. In Francia Luigi XIV lo adottò tramite l'Ordonnance criminelle. Il sistema accusatorio in Europa fu introdotto a partire dalla rivoluzione francese (con riferimenti garantistici al modelle inglese). Il modello accusatorio entrò subito in crisi nel 1808 col corice penale napoleonico che aveva una struttura inquisitoria ma con fondamentali istituti "accusatori" garantisti. Attualmente gli istituti del garantismo sono a fondamento della democrazia e della tutela dei diritti umani. In generale il garantismo è frutto di un percorso iniziato dall'illuminismo ed arrivato fino a noi. L'origine del garantismo risiede nella reazione al processo del diritto comune, caratterizzato da poteri sconfinati concessi al giudice. L'INQUISIZIONE E LA BOLLA LICET AB INITIO: nel Medioevo in Europa si diffuse il modello inquisitorio, con l'immissione nei vari ordinamenti di apparati inquisitoriali; è il caso della Santa inquisizione "medievale" (sotto Innocenzo III). L'inquisizione, nata per contrastare le eresie, si attenuò nell'ultimo periodo

del Medioevo, per riacutizzarsi con il sorgere del luteranesimo. Paolo III nel 1532 con la bolla licet ab initio restaurò l'antico impianto dell'Inquisizione>inquisizione romana del Santo Uffizio. Scopo di tale apparato era reprimere le eresie emergenti, con una eliminazione indiscriminata di tutti coloro fossero minimamente sospettati. A questa finalità era funzionale l'abbandono del modello accusatorio e la totale adozione di quello inquisitorio. DIRITTO INQUISITORIALE: nell'epoca della riforma cattolica il diritto inquisitoriale ha una propria tradizione e vi sono numerose stampe dei maestri. Ogni opera (antica o moderna) ruota intorno alla Licet ab initio. Gli autori più citati sono spagnoli. Opera diffusissima fu il Sacro Arsenale di Eliseo Masini. questo è un vero e proprio manuale che raccoglie le modalità entro le quali si muoveva l'Inquisizione nella sua attività. Il nome dell'ora, ossimoro con la funzione di incuriosire il lettore, fa riferimento all'arsenale quale luogo di incessante lavoro, capace di contenere armi, termine mitigato ed addolcita dal "Sacro". Il modello enunciato nel Sacro Arsenale, è emblematico di un'epoca intera, e non solo di una singola area geografica. Il processo criminale del Masini era di tre tipi: 1- "accusatorio", prevedeva la presenza delle controparti ognuna delle quali accusava l'altra, con conseguente giudizio imparziale del giudice terzo 2- "per denuncia", assimilabile a quello inquisitoriale, un individuo denunciava un altro all'autorità che dopo aver indagato apriva un procedimento 3- "inquisitoriale", era previsto l'usa della "tortura giudiziaria". Il verbo latino "inquisire" significa "processare i rei in causa criminale" ("inquino"). Nel diritto comune l'inquisitore (colui che raccoglieva prove e quindi accusava) era anche il giudice, senza l'introduzione quindi i un terzo (oltre ad accusa e difesa) a tutela di imparzialità. Caratteristica del sistema romano-canonico era la presenza di un "sistema di prove legali", che potevano essere autonome, nel senso di avere una intensità tale da su cui basarsi per emettere il giudizio (probationes plenae), ed altri indizi (che erano comunque prove) dotati di minor intensità, che per esse affermati necessitavano di ulteriori elementi. La "probativo plana" per eccellenza era la confessione, che poteva essere spontanea oppure estorta col ricorso alla tortura. FORMALISMO E VERITAS: il processo inquisitorio nello ius commune era caratterizzato da un ossessivo formalismo che si esplicava nella scrittura e nella segretezza. Questo profilo era caratterizzato dalla ricerca della VERITAS, fine dell'intera procedura, al punto da giustificare mezzi quali la tortura. FINO GARANTISMO E NORMATIVA RINNEGANTE: per finto garantismo si intendono norme poste a tutela di colui che è interrogato durante la tortura. Norme che sul piano sostanziale non hanno alcun effetto. Ad esempio vi erano meccanismi che tutelavano l'interrogato nella tortura giudiziale, ma siccome questa era volta al raggiungimento della verità, queste tutele lasciavano spazio alla "prassi" della tortura. Inoltre tali norme erano sostenute in modo troppo debole per essere effettivamente adoperate. Una prima norma posta a tutela nei confronti della tortura è che non si potesse ricorrere a questa quando

mancassero indizi idonei al ricorso per il ricorso alla stessa. ovviamente vi erano tantissime deroghe a questo principio… Oltre alla difficoltà di determinare questi indicia legittima, si aggiunge l'arbitrarietà del modo con cui erano determinati idonei. L'abuso che veramente si voleva evitare era il fatto relativo alla forma: l'Inquisitore doveva render conto di che indizio lo avesse legittimato a ricorrere alla tortura (l'Inquisitore doveva giustificare la tortura sulla base di un indizio). Altra garanzia è che le torture fossero "citra membri diminutionem et mortis periculum" (il "reo" non doveva essere ucciso durante la tortura). Il finto garantismo è segno evidente del potere arbitrario del giudice nel processo inquisitorio. DAL FINTO GARANTISMO ALLE GARANZIE PROCESSUALI: tra coloro che erano esenti da tortura vi erano: "dottori, persone costituite in dignità, soldati delle milizie nazionali, i nobili, i minori di 14 anni, i decrepiti (+70 anni), le donne incinte…" Non erano vere e proprie garanzie, ma esenzioni date da un certo tipo di status (relativamente, cioè, all'età e all'appartenenza sociale). Vi erano però crimini per i quali anche queste categorie non godevano dell'immunità. DISSIMULAZIONE ONESTA: si intende il fatto di nascondere dietro frasi particolarmente elaborate e fuorvianti, concetti diversi da quelli consoni alla situazione inerente. Tecnica usata dalla dottrina inquisitoriale è riportata anche da Masini nel Sacro Arsenale (pag. 33). Questi meccanismi di cui si è detto permettevano ai giudici di operare sostanzialmente con grande libertà e secondo il proprio arbitrio. Questo sistema era "inefficiente" nel senso che per assicurare colpevoli alla giustizia, condannava anche tante persone innocenti. GLI INIZI DI UN "GENERE LETTERARIO": LE STATISTICHE CRIMINALI: oggi sono documentazioni messe a disposizione della scienza criminalistica. Rendendo il crimine a statistica, il "crimine" è percepito come scienza. e si cerca di capire l'andamento dei comportamenti ed il loro variare nel tempo. A questa particolare scienza interessa il dato oggettivo: che tipo di reato è stato commesso. Vi è così una scissione tra delitto e peccato. Tali statistiche sono prodotte dalla sociologia per combattere la criminalità. Prima comparsa si registra in Francia nel '600. Nel '700 nacque l'idea di intervento sulla società come "corpo da curare per estirparne le malattie". Nasce così una polizia che anziché sorvegliare e punire (come era nell'antico regime) cerca di prevenire e correggere. Nella Francia Restaurata si cominciarono a raccogliere registri annuali che riportassero quanto avvenuto. In Italia rimasero antiche forme di registrazione dei delitti. L'atto di giustiziare in nome della giustizia è il segno di maggiore importanza del potere politico, che però necessitava di una legittimazione, che in Italia non poteva venire da un potere centrale forte, così la si cercò nella religione. In sintesi colui che accettava la propria punizione era salvo agli occhi di Dio in quanto pentito, mentre colui che non la accettava, rifiutava allo stesso tempo il perdono divino, e confermava la bontà della pena capitale.

In Italia non è mai stato fatto un resoconto delle confraternite che facevano assistenza ai carcerati. Le sporadiche fonti che si hanno riguardano limitate aree locali o focus su singole confraternite. Ebbero particolare importanza e diffusione quelle corporazioni che si occuparono dell'assistenza ai condannati a morte, pena particolarmente diffusa, utilizzata per dare un esempio alla collettività. Queste confraternite laicali si occuparono per lo più di condannati a morte per la "tesi" cristiana della "salvezza dell'anima". La giustizia penale si fuse con l'ottica cristiana: l'autorità cristiana legittimata da Dio ad intervenire per estirpare il male. La svolta avvenne quando ci fu la scissione di questi due piani. Nell'impero era data particolare importanza all'assistenza religiosa (con la costituzione penale Carolina del 1532). Lo scopo era far arrivare purificati i condannati al giorno dell'esecuzione tramite la confessione. Nei paesi di area tedesca queste modalità furono tracciate nel '400 e rimasero in vigore fino al '700. In seguito questi procedimenti furono adottati anche in Italia. Il sistema entro in crisi nel sec. XVIII, grazie ad una "critica razionale della teatralità barocca e della legittimazione religiosa delle pene". La statistica criminale nasce proprio dalla critica umanitaria di Beccaria e da quella razionalistica di Guillotin, con la secolarizzazione del diritto penale. La statisti è vista come metodo razionale per controllare la criminalità. Venne a mancare la legittimazione religiosa della pena ed il principio per cui, il sovrano, condannando qualcuno, lo sottraeva da questo mondo per donarlo a quello divino. In Italia il percorso di cambiamento fu meno lineare e più lento. Prime fonti statistiche si hanno ad opera di quelle confraternite religiose, che dopo essere state soppresse in un rimo momento, furono riabilitate nel periodo della Restaurazione. Le prime ricerche storiche al riguardo nacquero nel tardo '800. Documentazione ricca è quella delle città maggiori (Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli…). Le soppressioni delle confraternite tra '700 ed '800 ha portato alla privatizzazione di beni e documenti delle confraternite stesse. Un primo censimento comprese l'area tra Milano-Venezia e Bergamo-Palermo, col coinvolgimento di tantissimi altri centri (anche piccolissime realtà) nel periodo tra XIV e XIX sec. Parte della documentazione riguarda le persone condannate e le modalità di esecuzione. Furono proprio i dettagli inerenti le morti a suscitare maggiore interesse. Per affermarsi, gli stati territoriali estesero l'uso della spettacolarizzazione delle esecuzione. Così all'interno delle confraternite si svilupparono corpi scelti di "confortatori". Questo ruolo chiedeva una conoscenza scientifica della casistica, per approcciarsi alle varie circostanze, fatto che portò alla registrazione delle singole vicende. Questo primo accenno di documentazione si è evoluto fino ad arrivare alle moderne forme di statistiche giudiziarie. Su queste basi, crebbe l'interesse di erudito e storici all'inizio del XIX sec. Le vicende contenute in questi registri incuriosiscono ancora oggi tanto da aver spinto alcuni collezionisti a pubblicarle. Spesso la memoria delle confraternite è offuscata se non cancellata dalle repressioni che le hanno colpite nella loro storia. Gli archivi delle confraternite di Bologna e Ferrara abbracciano un arco temporale superiore a quello della

confraternita: da un lato c'era la volontà di recuperare dati di tempi precedenti, dall'altro la progressiva autonomia che acquisirono questi registri (quindi a prescindere dalla confraternita). Nel caso bolognese lo scopo era inserita la documentazione nella "storia patria". In particolare Tommaso Casini fece una distinzione di epoche per ricostruire i dati relativi alla storia delle famiglie di giustiziati (acquistò infatti un libro:"Libro…di tutti li giustiziati in Bologna". Spesso le opere non portano alcuna firme; lo scopo era celarsi dietro un velo di umiltà e partecipare ad un'opera collettiva.Lo scopo della redazione è quello di stimolare l'interesse e la coscienza dei confratelli nei confronti dell'attività di salvare anime. Proprio questa devozione ed interesse spinsero i confratelli a commissionare copie private. Le redazioni si spingevano a tempi antecedenti la nascita della confraternita per accrescere il suo prestigio e per un interesse verso il "lato oscuro" della propria città. In ogni caso la registrazione cominciò quando le confraternite videro crescere il proprio prestigio. Un primo esempio di statistica criminale si ha a Ferrara, dove dal 1441 vennero raccolte le vicende di coloro che furono assicurati alla Giustizia da Niccolò d'Este. Era una raccolta che esaltava la figura del marchese. Secondo l'archivista Silio Sarpi questo documento sarebbe tratto dal "Libro dei Giustiziati" redatto dal 1458 ad opera di Antonio Bonacossi. Il codice fu poi aggiornato da Baruffaldi fino al 1717. Baruffaldi tentò di crearsi una falsa genealogia illustre a testimonianza dell'immissione nelle confraternite di membri di spicco a seguito della spettacolarizzazione della pena capitale ad opera del Principe. Lo scopo era elevare la figura del sovrano tramite la compenetrazione tra giustizia ed opere religiose (ciò è testimoniate anche dalla cura che fu rivolta a queste scritture). La confraternita si mette ai servigi del sovrano in cambio della sua protezione. Tra i crimini spicca infatti quello di LESA MAESTA'. Al condannato si chiedeva il pentimento e di "morire volentieri" per salvare la propria anima e per essere sepolto nello spazio sacro gestito dalla confraternita. Talvolta si possono trovare anche illustrazioni che descrivevano l'esecuzione, adoperate sia dai notai, ma anche dalle confraternite per descrivere il ruolo del "confortatore". Inoltre queste illustrazioni fungevano da monito per i cittadini. Il dipinto nel documento ferrarese ha la funzione, ancora una volta, di affermare l'amalgama tra potere pubblico e la religione. In alcuni casi l'opera dei confortatori era ardua perché il condannato rifiutava il pentimento. L'opera delle confraternite a Ferrara continuò anche dopo il 1598 con la devoluzione dello stato papale: la Controriforma affidava loro il compito di responsabilità nelle carceri e nei rituali di giustizia criminale. L'elenco iniziato dal duca Borso continuò fino al sec. XVIII. Accanto alla copia privata iniziata dal Alessandro Terzi, ve ne fu un'altra ad opera di un'altra famiglia: le due copie hanno punti in comune ma sono caratterizzate da un taglio diverso. Uno degli ultimi estensori di elenchi fu Girolamo Canonici, che fece una premessa della sua opera in cui nomina i suoi predecessori. Canonici rinvia chi volesse sapenrne di più agli archivi della confraternita. Esperienza parallela a Ferrara fu quella della Scuola dei confortatori di

Bologna. Anche qui come a Ferrara si ha la distinta tradizione di due serie. Una serie si occupava dei primi secoli dell'età moderna, l'altra dal Medioevo fino alla contemporaneità. Il primo libro indicato da T.Casini va dal 1030 al 1834 (codice A), l'altro dal 1540 al 1811 (codice B). Entrambi i manoscritti sono stati redatti da più mani. I copisti ricavarono i dati dai documenti della confraternita, più in particolare della Conforteria dei Giustiziati. Vi è una tendenza a dare nozioni sommarie sui giustiziati. Solo qualche volta c'è ricchezza di particolari. Ogni tanto c'è un "caso grazioso" che narra di un giustiziato sfuggito al suo destino. Fino al 1605 i condannati erano impiccati dal Palazzo del Podestà in Piazza Maggiore (dal giardino della Lazarina, perché la moglie del boia vi teneva i fiori). Alcune note parlano di giustiziati che morirono "bene" o da "buon cristiano" perché pentitisi. Altre note sono ricche di curiosità. Col passare del tempo la morte non è più affrontata per la salvezza dell'anima, ma per amor di patria. Emblematico è il caso di Ugo Bassi. Ora si è giustiziato per riscattare l'amor di patria: siamo agli sgoccioli dell'attività delle confraternite. Seguirono per pochi anni annotazioni sommarie e sgrammaticate. SCIENZA MEDICA E PROCESSO CRIMINALE: BASI TEORICHE: tratto caratterizzante della giustizia criminale d'antico regime è quello di subire l'apporto dal altri settori, in particolare dalla medicina. Questo processo necessita di un allargamento di vedute, con riferimenti all'Europa intera. Vi sono casi in cui l'apporto della medicina è essenziale per risolvere il processo criminale. Un testimone è Andrè Tiraqueau (vissuto nel '500). Vi è una interdipendenza delle scienze (promossa fin dal Rinascimento). Per Tiraqueau medicina e diritto sono strettamente correlati: le constitutiones sono viste dai giuristi come medicinale per curare la società, per cui lo stesso giurista è anche medico. Anche il pontefice ne Decretum Gratiani è visto come un curatore delle anime. Questa analogia è risalente e duratura, tanto da trovarne tracce anche in Baldo degli Ubaldi ed in San Tommasi d'Aquino=> chi possiede ...


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