Title | Sociologia criminale- Raffaella Sette |
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Author | Chiara Montanari |
Course | Servizio sociale |
Institution | Università di Bologna |
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Appunti lezioni di Servizio Sociale di Sociologia Criminale...
Sociologia criminale Evoluzione storica del concetto di sociologia criminale e suo campo di indagine (1) n I primi studi sul delitto come fenomeno sociale hanno avuto inizio in Francia nel XIX secolo n Nascita della sociologia criminale con le opere di Quételet n Prima sistemazione scientifica della sociologia criminale: Enrico Ferri n Ferri (1881): la sociologia criminale è una scienza sintetica, avente per oggetto lo studio dell’uomo delinquente, dei delitti e dei mezzi di repressione e di prevenzione n Napoleone Colajanni: l’oggetto della sociologia criminale è lo studio del delinquente, dell’ambiente, della reazione e della prevenzione sociale n Lo studio del fenomeno criminoso non può non comprendere anche quello della pena, nei suoi aspetti di prevenzione generale e di repressione n L’indagine dovrebbe fornire elementi conoscitivi idonei ad indirizzare verso la formulazione di misure concrete Estendere l’analisi ai diversi fatti sociali sia normali che patologici: questi ultimi sono quegli accadimenti che si presentano contrastanti qualitativamente e quantitativamente con la media dei comportamenti umani socialmente rilevanti e con la reazione abituale dei consociati
Controllo sociale n Riguarda sia il problema dell’ordine sociale che quelli della regolarità della condotta umana, del mantenimento ed equilibrio degli elementi che costituiscono la società n Ogni comportamento compiuto o da un singolo o da un gruppo che violi una regola sociale e che divenga noto all’interno del gruppo tende a provocare una reazione, sia che si tratti della non osservanza di un costume abituale e condiviso dai membri del gruppo, sia che invece si tratti di un atto contrario ad una norma vera e propria n Scatta nel momento in cui qualcuno avverte la possibilità o la concreta attuazione di un comportamento percepito e definito come deviante ed agisce per contrastare tale possibilità (prevenzione) oppure per opporsi al comportamento che viola una regola condivisa, attraverso meccanismi basati o sulla persuasione o sulla forza ed attuati prevalentemente attraverso un qualche tipo di relazione interpersonale n Insieme più o meno organizzato, nell’ambito di una qualsiasi unità sociale, delle reazioni formali o informali, coercitive o persuasive, che sono previste e/o messe in atto nei confronti del comportamento individuale o collettivo ritenuto deviante, dirette a stabilire e mantenere l’ordine sociale n Reazioni formali e informali. Si distingue tra controllo “primario”, relazionale o informale e controllo secondario o istituzionale o formale.
n Il primo deriva dai rapporti interpersonali, non legati all’esercizio di ruoli sociali specifici; si tratta cioè di quell’insieme di azioni reattive, meccanismi e sanzioni che ogni collettività elabora allo scopo di rafforzare la conformità al suo interno; n Il secondo è svolto da agenzie deputate al controllo della devianza, con il duplice scopo di identificare e marginalizzare alcune infrazioni normative ed i loro responsabili e, contemporaneamente, di ribadire la validità delle norme violate ed il consenso su di esse n A questi due tipi di controllo esterno si aggiunge poi l’autocontrollo che ciascun individuo esercita su di sé n Il controllo sociale, inoltre, può assumere due nature: negativa: si tratta dei processi che deliberatamente frenano, comprimono, inibiscono o vietano forme di comportamento antisociale; positiva: si tratta dei processi per convincere, indurre, stimolare, incitare e motivare l’individuo o il gruppo verso una condotta accettabile, desiderabile e sana n Quattro fasi che identificano l’evoluzione del processo di controllo sociale e le sue diverse caratteristiche n La prima fase è quella della definizione normativa del comportamento deviante n La seconda fase del processo di controllo è quella della scoperta del deviante n La terza fase nel processo di controllo sociale è quella della presa di decisione nei confronti del deviante n L’ultima fase del controllo sociale è quella dell’attuazione del provvedimento
Le dimensioni della criminalità 1. La dimensione giuridica 2. La dimensione universalistica 3. La dimensione relativistica e interattiva 4. La dimensione del potere 5. La dimensione del danno sociale La dimensione giuridica della criminalità n Criminalità = insieme dei reati commessi in un determinato contesto sociale, in uno spazio temporale definito n Reato (definizione della dottrina penalistica) = qualunque fatto offensivo, denotato da una legge anteriore alla sua commissione come presupposto di una pena e ascrivibile mediante un giudizio alla responsabilità di una persona fisica imputabile e colpevole
n
Si è criminali perché si è commesso un reato e non viceversa
n Elementi costitutivi della criminalità => norme penali, condotte che le violano, sanzioni n Concetto di criminalità spesso intrecciato a quello di devianza n Devianza = insieme di azioni che violano le regole sociali, intese sia nel senso di aspettative del sistema sociale sia di aspettative che riguardano il ruolo sociale n
La criminalità è una delle forme assunte dalla devianza
La dimensione universalistica della criminalità n Il crimine può essere considerato un fatto sociale universale in almeno due accezioni: 1. In ogni contesto sociale esistono dei comportamenti che producono un’offesa profonda alla coscienza morale di tutte le persone, degli atti che ledono i valori di base della convivenza civile 2. Ogni società, dotata di un codice penale e di un sistema di giustizia penale, vedrà la presenza di comportamenti che violano quel sistema di regole e punizioni Prima accezione n Un reato è tale perché è espressione di una trasgressione ritenuta inaccettabile dalla maggioranza della popolazione n Violazione di un ordine morale condiviso che fa da fondamento al diritto penale n Crimine come sinonimo di violazione di norme di condotta, => sinonimo di devianza n Particolare modello di società alla base, ad esempio, della scuola funzionalista n I criminali sono coloro che, trasgredendo anche una sola volta i valori e le regole fondanti l’ordine sociale, minacciano l’esistenza stessa della società e per questo devono essere puniti n Malati, emarginati, soggetti che non hanno avuto una socializzazione adeguata o completa n Criminalità = insieme minoritario di comportamenti che vanno spiegati attraverso un approccio meramente eziologico Seconda accezione n Ogni società per il solo fatto di esistere è fonte di criminalità (Emile Durkheim) n La criminalità muta di forma e gli atti così qualificati non sono dappertutto i medesimi; ma dappertutto in ogni tempo vi sono stati uomini la cui condotta è stata tale da attirare su di essi la repressione penale n Non è pensabile una società senza crimine n Reato per Durkheim è quell’atto che urta gli stati forti e definiti della coscienza collettiva n Egli ritiene però impossibile concepire una società in cui tutti si conformino ad una coscienza collettiva comune
n Reato è la normale e inevitabile conseguenza della differenziazione sociale n Reato è utile perché, attraverso la punizione dei criminali, si rinsalda la forza della coscienza collettiva n Punizione del reato serve per riaffermare la legittimazione della società e del potere che punisce, per ristabilire la forza e l‘intensità dei valori condivisi violati n Reato utile anche come fattore di mutamento sociale Differenza tra le due accezioni di universalismo del crimine 1. «Cosa» è ritenuto universale: in base alla prima concezione, sono universali alcune azioni concepite come deplorevoli in tutte le culture; per la seconda, universale è la criminalità in se stessa 2. «Concezione» del criminale: in base alla prima concezione, il criminale è un individuo malato, parassita o corpo estraneo alla società; per la seconda, è un individuo normale o addirittura un innovatore sociale La dimensione relativistica e interattiva della criminalità n Si ribalta l’approccio universalistico (soprattutto nella prima accezione del termine) n La criminalità non è una categoria statica e universale, ma una categoria che muta a seconda dei cambiamenti che intervengono nei rapporti tra diritto penale e società n Uno stesso atto può essere considerato criminale se compiuto in una certa situazione e conforme alla legge penale se agito in un’altra n E’ il contesto sociale in cui l’azione prende corpo che fornisce il significato di legalità o illegalità dell’atto n Un’azione sarà ritenuta criminale a seconda dello status di chi la compie n Un atto può essere definito come criminale in una cultura/gruppo e non esserlo in altri n Un atto può essere ritenuto criminale in un certo periodo storico e non in un altro n Approccio relativistico della criminalità: teoria dell’etichettamento Prima implicazione teorica: n non si può studiare la criminalità senza porre attenzione ai processi di reazione sociale che contribuiscono a definire e classificare determinati atti come criminali n Il focus dell’analisi si sposta dal reato/condotta alla situazione n Attori sociali da studiare: non più soltanto coloro che commettono atti illegali, ma anche le agenzie di controllo sociale formale n La devianza e la criminalità diventano il prodotto di una costruzione sociale e di un processo di etichettamento
n Il crimine è una costruzione sociale perché è il prodotto di due processi sociali: 1) la creazione del diritto penale; 2) l’applicazione selettiva del diritto penale n Conforme = colui che, rispettando le norme sociali e giuridiche, non è pubblicamente percepito come criminale n Pienamente criminale = è colui che commette dei reati ed è percepito come delinquente dalla collettività n Falsamente accusato = colui che viene percepito e definito dalla società come criminale pur non avendo violato alcuna norma di diritto penale n Segretamente criminale = colui che, pur commettendo reati, non viene percepito socialmente come criminale Seconda implicazione teorica: n Ribaltamento del rapporto tra contro sociale e devianza/criminalità: i processi/meccanismi del controllo sociale non sono più, come nella prospettiva funzionalista, la risposta inevitabile del sistema sociale alla devianza/crimine, ma sono essi stessi fonte di criminalità n Devianza secondaria = interiorizzazione dell’etichetta di deviante/criminale e reazione conseguente al nuovo ruolo assunto n Sostenere che i processi di controllo sociale creano la criminalità significa abbandonare la prospettiva meramente eziologica negli studi sulla criminalità La dimensione del potere n I processi di criminalizzazione ed anche il diritto penale non sono, come nel caso della prospettiva universalistica, l’espressione della volontà generale, ma sono l’esito delle lotte e dei rapporti di potere che si instaurano tra gruppi e classi sociali n Il diritto penale è uno strumento di dominio, non è l’indicatore di una morale collettiva condivisa, ma della relazione di potere che si instaura tra gruppi n Oggetto di studio: processo di criminalizzazione, attraverso il quale i gruppi al potere operano una doppia selezione (criminalizzazione primaria e criminalizzazione secondaria) n Criminalizzazione primaria (a livello legislativo) = determina i comportamenti da definire criminali e, quindi, i beni giuridici meritevoli di tutela penale n Criminalizzazione secondaria = riguarda gli individui a cui attribuire lo status di criminale, tra tutti quelli che violano le norme penali n Possibilità di impedire che dati comportamenti vengano criminalizzati e/o quella di fare in modo che altri comportamenti lo siano n In base a questo approccio, il criminale è allora doppiamente vittima di una società ingiusta (che lo relega a livelli di povertà/disagio/esclusione sociale che lo costringono a delinquere per sopravvivere) e di uno Stato/agenzie controllo sociale che creano una legge penale che sistematicamente definisce e punisce questi comportamenti come criminali
La dimensione del danno sociale n Edwin Sutherland n Un’azione è reato se ha una probabilità di essere condannata indipendentemente dalla concreta attuazione di questa condanna n Condizione fondamentale per definire un comportamento come reato non è tanto la pena applicata o possibile, ma il danno sociale che produce n Danno sociale = qualsiasi azione che produce in un individuo/famiglia/comunità delle conseguenze negative dal punto di vista fisico/psicologico/economico n Rischio: estendere l’etichetta di criminalità ad una serie infinita di comportamenti Misurazione criminalità: tre livelli n Criminalità reale n Criminalità registrata o ufficiale (criminalità apparente) n Criminalità nascosta n Criminalità reale = criminalità registrata/ufficiale/apparente + criminalità nascosta Criminalità reale, apparente e nascosta n Criminalità reale insieme di tutti i reati commessi in un determinato periodo e in un certo luogo n Criminalità ufficiale o apparente insieme delle condotte criminali registrate dalle agenzie del controllo sociale formale n Criminalità nascosta insieme di quei reati che sono stati commessi, ma di cui le agenzie del controllo sociale formale non sono a conoscenza Fonti ufficiali per lo studio della criminalità n Statistiche giudiziarie penali n Relazioni inaugurali degli anni giudiziari n Relazioni di altri organismi al Parlamento
Statistiche giudiziarie penali Statistica processuale penale insieme dei procedimenti attraverso i quali si svolge l'attività degli organi della giustizia penale Statistica della criminalità esamina i fatti costituenti violazioni delle leggi penali e le persone individuate come responsabili di tali violazioni. Delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale
Statistica della delittuosità tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria da: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri (e altre agenzie del controllo sociale dal 2004) Statistica degli imputati condannati insieme degli individui condannati in qualsiasi fase o tipo di giudizio (provvedimento di condanna irrevocabile) Statistica processuale penale militare movimento dei procedimenti e principali provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria militare Statistica penitenziaria dati raccolti dall'amministrazione penitenziaria sulla popolazione detenuta in carcere e sul suo movimento (entrata/uscita) Cosa “misurano”? La criminalità apparente cioè solo quei reati dei quali l’Autorità giudiziaria è venuta a conoscenza Statistica delittuosità Criminalità legale = sono i reati che, dopo essere stati segnalati alla magistratura, passano in giudizio.
Concerne quei reati per i quali sussiste un indagato, che viene portato al giudizio della magistratura (tribunali), indipendentemente dall’esito di proscioglimento, assoluzione o condanna che può essere emesso nei suoi confronti
Statistiche processuali penali
Criminalità sanzionata = sono i reati che portano ad una condanna di un autore
Tutte le sentenze di condanna emesse dalla magistratura nei confronti di persone ritenute responsabili del reato, indipendentemente dal tipo di pena inflitta
Statistica degli imputati condannati
Nella letteratura criminologica c’è consenso nel sostenere che le statistiche ufficiali sono il prodotto dell’interazione di tre fattori:
1. Le scelte operative delle forze dell’ordine e della magistratura; 2. La propensione alla denuncia da parte delle vittime e della popolazione in generale 3. L’andamento della criminalità reale. Non vi è invece accordo nell’individuare quale dei 3 fattori abbia la maggiore forza esplicativa Fattore 1 alcuni fanno riferimento alla «metafora della rete» Alcuni fattori che influenzano la decisione di denunciare un reato da parte dei cittadini
Natura e gravità del reato
Entità del danno
Fiducia riposta nelle forze dell’ordine e/o autorità giudiziaria
Legami affettivi e sociali che uniscono autore e vittima
Timore di mettere a repentaglio la propria reputazione
Speranza di ottenere i bene sottratti o risarcimenti
Possibilità di favorire la cattura del reo
Possibilità di una riconciliazione senza denuncia
Sensibilità civica
Numero autori ignoti = differenza fra criminalità apparente e criminalità legale
Questo numero varia in ragione della tipologia dei fatti
Numero assoluzioni = si ricava dalla differenza fra criminalità legale e criminalità sanzionata Crimini invisibili = reati che raramente vengono registrati Misurare la criminalità nascosta
Studi basati sull'autoconfessione indagini campionarie tramite questionari strutturati e autosomministrati. Hanno lo scopo di rilevare la eventuale partecipazione degli intervistati ad attività delinquenziali
Obiettivi: 1) mostrare come la criminalità reale sia un fenomeno sociale più vasto di quella apparente; 2) ricostruire la distribuzione della delinquenza nei diversi gruppi sociali basandosi sul sesso, classe sociale, età, etnia; 3) verificare la plausibilità empirica di determinate teorie sul comportamento deviante
n Limiti metodologici: 1) l'intervistato mente; 2) rappresentatività del campione; 3) tipo di reato
Indagini di vittimizzazione indagini campionarie tramite questionari strutturati. Hanno lo scopo di individuare quali persone siano state vittime, in un determinato periodo di tempo, di alcuni reati
n USA: NCS dal 1972 (dagli anni ‘80: National Crime Victimization Survey) n Gran Bretagna: BCS (British Crime Survey) dal 1983
Obiettivi: 1) indagare il numero oscuro dei reati; 2) propensione alla denuncia da parte delle vittime; 3) conoscere approfonditamente le vittime; 4) paura del crimine
Limiti metodologici: 1) l'intervistato mente; 2) reati chiaramente definiti; 3) problemi di campionamento
REATO: DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI
ART. 39 C.P. – I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
ART. 17 C.P. – Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione [15 gg-24 anni], la multa [somma tra 5 e 5164 Euro]. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto [5 gg-3 anni], l’ammenda [somma tra 2 e 1032 Euro].
Esempio di contravvenzione: detenzione abusiva di armi
Strage
Omicidi volontari consumati
Tentati omicidi
Omicidi preterintenzionali
Omicidi colposi
Percosse
Lesioni
Minacce
Sequestri di persona
Ingiurie
Violenze
Atti sessuali con minorenne
Corruzione di minorenne
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
Porno min
Furti
Rapine
Estorsioni
Truffe inform
Delitti informatici
Contraffazione di marchi
Violazione proprietà intellettuale
Ricett
Riciclaggio
Usura
Danneggiamenti
Inc
Normativa sugli stupefacenti
Attentati
Associazione per delinquere
Associa tipo m
Contrabbando
Altri delitti
Relazione inaugurale anno giudiziario 2020 – Corte di Appello, Bologna •
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«Legge c.d. Codice Rosso»: perplessità e aggravi di lavoro •
Partecipazione ai previsti percorsi di recupero da parte dei soggetti condannati
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Concrete caratteristiche di questi centri
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Reperimento da parte del condannato delle necessarie risorse finanziarie
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Avviso alle persone offese non previsto per alcune tipologie di provvedimenti ...