Fasi del processo civile PDF

Title Fasi del processo civile
Course Istituzioni di diritto processuale civile
Institution Università degli Studi di Bergamo
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Fasi del processo civile: fase introduttiva, di trattazione e decisoria....


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LEZIONE 4, 5 e 6 - VENERDÌ 6, MARTEDÌ 10 e MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017

FASI DEL PROCESSO CIVILE Processo civile fondato sul principio dispositivo → le parti possono disporre liberamente dei propri diritti soggettivi grazie all'autonomia contrattuale delle parti → art. 1321 c.c. → salvo ipotesi rarissime la scelta e il potere di far iniziare un processo civile ce l’hanno le parti private → dispongono anche dell'oggetto del processo civile cioè indicano loro su quali oggetti il giudice si dovrà poi pronunciare. Preclusioni → su cui si fonda il processo civile → ciascuna fase del processo termina con una barriera preclusiva per cui ciascuna parte durante quella determinata fase aveva determinate facoltà che dopo la barriera preclusiva vengono meno. Se la facoltà si scontra con le barriere preclusive è più adeguato parlare di onere. Rimessione in termini → possibile richiedere di essere rimessi in termine cioè di porre in essere un atto processuale anche se il relativo termine è già maturato se si è in ritardo per causa a sé non imputabile → comune nel processo civile telematico → nuove modalità di deposito degli atti processuali e di dialogo tra le parti → necessaria richiesta di rimessione in termini. FASI DEL PROCESSO CIVILE che danno origine alle barriere preclusive riguardano il rito ordinario di giudizio di primo grado e sono 4: 1. FASE INTRODUTTIVA → le parti depositano i propri atti introduttivi → l'attore deposita l' atto di citazione con cui inizia la causa citando il convenuto → ha 2 destinatari → il convenuto e il giudice → contiene la formulazione della domanda giudiziale che sottende l'esercizio di una determinata azione processuale → atto contiene 2 parti → l' editio actionis → formulazione della domanda ed esercizio dell’azione sottesa che è l'oggetto su cui poi il giudice deciderà → ha come destinatario il giudice e vocatio in jus → notificazione al convenuto della convocazione → ha come destinatario il convenuto → art. 163 c.p.c. → atto di citazione deve essere notificato al convenuto con le regole della notifica → sistema che consente di avere la certezza legale che il convenuto ha ricevuto l'atto attuando il diritto di contraddittorio e di difesa → notifica avviene per tramite dell’ufficiale giudiziario → soggetto ausiliare del giudice → oggi notifiche anche per mezzo della pec se il soggetto che obbligatorio ad averlo oppure anche personalmente o per mezzo posta dall'avvocato autorizzato → atto prima notificato al convenuto e poi depositato in tribunale → la prima udienza è fissata dall'attore → il giudice può differirla però cioè spostarla, ma può capitare che il giudice non muti i termini delle preclusioni → importante art. 155 c.p.c. → computo dei termini → non si computa il giorno iniziale, computo del giorno finale, si computano i festivi, se il termine scade di festivo esso si proroga al giorno lavorativo successivo, disposizioni ampliate se il termine scade di sabato anche se il sabato è considerato dal codice giorno lavorativo → termine libero indica che non bisogna computare né il giorno iniziale né il giorno iniziale → costituzione in giudizio dell'attore è la risposta all’atto di citazione → se ci sono più convenuti si inizia a computare il termine per il deposito in cancelleria dal perfezionamento dell’ultima notifica avvenuta → art. 167 c.p.c. → comparsa di risposta con cui il convenuto risponde alla notifica → il convenuto diviene parte del processo quando riceve l'atto di notifica dell’atto di citazione → non dipende dalla costituzione in giudizio che è un momento successivo in cui avviene il deposito dell'atto introduttivo della parte in cancelleria presentandosi ufficialmente al giudice e in questo momento le parti sono già tali → per l'attore da quando ha formulato la domanda con l'atto di citazione → la costituzione in giudizio del convenuto può avvenire fino a 20 giorni prima della prima udienza→ devono intercorrere tra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza fissata dall'attore nell'atto di citazione 90 giorni, se il convenuto è all’estero 150 giorni → il convenuto può comunque costituirsi il giorno prima dell'udienza ma non potrà avvalersi di determinate facoltà → principio di contraddittorio → imposto dall'art. 24 Cost.; nei riti speciali possibile ricorso → sistema più veloce in cui l'atto prima va a conoscenza prima del tribunale e poi del convenuto ricorso → prima deposito del ricorso in cancelleria, il giudice fissa il giorno dell'udienza, notifica al convenuto in un momento successivo 2 e 3. FASE DI TRATTAZIONE → divisa in fase di trattazione in senso ampio e fase di trattazione in senso stretto in cui c’è la FASE ISTRUTTORIA → ha lo scopo di dare al giudice una visione della domanda su cui si dovrà pronunciare, lettura dei 2 atti introduttivi, assestamento delle strategie difensive, possibili nuove domande e nuove eccezioni, le parti sono fisicamente davanti al giudice, controllo della regolarità del contraddittorio effettuato dal giudice che prende eventuali provvedimenti → art. 164 c.p.c. → nullità dell’atto di citazione → possibili rimedi → art. 180 e 183

c.p.c. → trattazione verbale e conseguente verbale → prima comparizione → la parte può anche se non essere fisicamente presente, invece la presenza dell’avvocato difensore è indispensabile, il giudice può convocare personalmente per parti per fare loro domande a cui non vuole che rispondano gli avvocati → interrogatorio libero delle parti → le parti non hanno l'obbligo di dire la verità davanti al giudice perché nessuno è tenuto ad autodanneggiarsi → possibile fare omissioni → diversa questione sono i testimoni che sotto giuramento devono dire sempre la verità → possibile reato di falsa testimonianza → libero interrogatorio non più effettuato → prima era obbligatorio per un tentativo di conciliazione tra le parti → il tentativo di conciliazione oggi è volontario e può disporlo il giudice; art. 180 c.p.c. → svuotato del suo significato originario → rimasto solo primo comma → la trattazione avviene oralmente → cardine della fase di trattazione però ormai avviene per iscritto; nella prima udienza l'attore deve prendere posizione a fronte delle difese sostenute dal convenuto nell'atto di citazione; appendice scritta → trittico → 3 termini che si snodano uno dopo l'altro → art. 183 c.p.c., 4° comma → se c’è qualche questione rilevante ed essa è rilevabile d’ufficio il giudice può sollevare il contraddittorio su di essa → esempio → nullità di un contratto → non esiste però una definizione normativa di ciò che è rilevabile d’ufficio e cosa non lo è; art. 101 c.p.c. → principio del contraddittorio → nel 2009 con la mini riforma del processo civile → L. 69/2009 ha aggiunto il secondo comma affermando che quando il giudice alla prima udienza di trattazione si deve riservare la decisione sulla questione rilevabile d’ufficio e assegnare alle parti a pena di nullità un termine non inferiore di 20 e non superiore a 40 giorni per depositare documentazioni sulla questione rilevata → termini per le parti sempre perentori, mai per il giudice per il quale sono solo ordinatori cioè non strettamente vincolanti; art. 183 c.p.c., 5° comma → attività compiute dall'attore; trittico di memorie → art. 183 c.p.c., 6° comma → modificato nel 2005 con l'intento di accorciare la durata del processo → prima attività che davano luogo a 2 udienze e 4 memorie → ridotte a 1 udienza e 3 memorie → nelle memorie si nota il collegamento tra trattazione in senso stretto e istruttoria → il giudice concede alle parti termini perentori se richiesto esplicitamente dalle parti → poteri processuali delle parti sono facoltà → le parti nelle 3 memorie → primo termine di 30 giorni → entrambe le parti depositano la memoria che precisa o modifica le proprie domande o conclusioni → cioè alla luce della prima udienza devono precisare definitivamente cosa vogliono dal giudice → non è consentito modificare completamente stravolgendo le richieste iniziali → espressione principio del contraddittorio e diritto di difesa → alle parti deve essere permesso di poter replicare la prima memoria → seconda memoria depositata in un termine ulteriore di 30 giorni detta memoria di replica → contenuto ibrido della seconda memoria data dalla contrazione del numero delle memorie → prima parte dedicata alle repliche e seconda parte alle istanze istruttorie cioè i mezzi di prova di cui si chiede l’ammissione → terza memoria replica la seconda dell’altra parte relativa alle istanze istruttorie → per la terza memoria 20 giorni → anche se il codice non la prevede più è comunque effettuata l'udienza di discussione delle prove → fasi d’istruzione probatoria e di trattazione connesse → il giudice dovrebbe leggere le memorie e decidere le prove ammissibili fuori dall’udienza, ma nella prassi ciò difficilmente avviene e tale decisione avviene in un'udienza; possibile momento di tentativo di conciliazione tra le parti lasciato alla libertà del giudice; il legislatore dal 2010 al 2014 ha puntato sulla degiurisdizionalizzazione cioè ha cercato di portare la risoluzione di controversie fuori dalla giurisdizione → istituti regolamentati che vanno a comporre il sistema A.D.R. → mezzi alternativi di risoluzione delle controversie → alternativi al ricorso al giudice → esempio → mediazione condotta dal mediatore che è un soggetto terzo e imparziale che non prende nessuna decisione né da pareri giuridici, è solo un facilitatore → il risultato è un accordo tra le parti che ha forza maggiore della transazione, che è un contratto che pone fine a una controversia insorta tra le parti facendosi concessioni reciproche → non ha immediato titolo esecutivo come l'accordo successivo alla mediazione se sottoscritto anche dai propri legali oppure negoziazione assistita dai legali senza un terzo oltre che la mediazione; 4. FASE DECISORIA → inizia con la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, che avviene all’esito della fase di trattazione ed istruzione probatoria, e a questo punto anche se la sentenza non c’è ancora le parti possono avere un’idea di quale potrebbe essere la sentenza. la precisazione delle conclusioni è simile a quella che si è svolta nella fase di trattazione → art.183 c.p.c. serve a cristallizzare la decisione oppure è possibile modificare le eccezioni → a questo punto il giudice se ritiene che l’istruttoria sia chiusa, trattiene la causa in decisione → dopo la precisazione delle conclusioni e la chiusura dell’istruttoria segue un momento in cui le parti possono fare l’ultima difesa conclusiva al termine della quale le parti potranno replicare → ciò può avvenire con diversi modelli previsti nel codice che prevede più modalità in cui la fase decisoria può snodarsi → nella pratica quella che si usa maggiormente è quella scritta ma esistono anche modalità di fase decisoria orale oppure mista cioè scritta con memorie e orale → si segue quella scritta per motivi di tempo → il giudice affida alle parti un termine per la comparsa conclusionale → 60 giorni

che possono essere ridotti, ma non a meno di 20 giorni, e un termine successivo per le memorie di replica di 20 giorni → art. 190 c.p.c. → ultimamente il legislatore sta spingendo molto anche sul modello dell’ art. 281 sexies c.p.c. che prevede la decisione a seguito di trattazione orale che si intende anche come fase decisoria finale → ciò si capisce perché si parla di precisazione delle conclusioni → momento da cui inizia la fase decisoria → qui il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza oppure su istanza di parte in un’udienza successiva → effettuata la discussione oralmente, il giudice pronuncia immediatamente la sentenza → c.d. dispositivo e al termine della discussione da lettura del dispositivo, delle ragioni di fatto e di diritto della questione → in questo caso è sufficiente la firma del giudice in cancelleria → momento dal quale la sentenza inizia a produrre i suoi effetti → il termine per il deposito delle sentenze è 60 giorni dopo il deposito delle memorie di replica → esso è un termine ordinatorio che non viene quasi mai rispettato. A ciascuna fase corrisponde una barriera preclusiva. Rito sommario di cognizione → dal 2009 riti alternativo di valenza generale che è il rito sommario di cognizione che non ha una rigida divisione in fasi in cui comunque sono presenti le preclusioni che in questo caso sono decise dal giudice → è diverso dall’ordinario ed è stato previsto recentemente dal legislatore → rito ordinario non più centrale, ma residuale, anche a causa di altri numerosi riti speciali previsti per determinate materie o riti alternativi che non prevedono l'intervento del giudice → degiurisdizionalizzazione → negoziazione, mediazione, arbitraggio,…. → nel 2011 riforma di semplificazione dei riti con soli 3 riti al posti di una 30ina→ rito ordinario di cognizione di primo grado, rito sommario di cognizione di primo grado e rito del lavoro, ma la situazione non è migliorata e la riforma si è rivelato un intervento fatto meramente per ragioni politiche....


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