Revisione del processo + revisione europea PDF

Title Revisione del processo + revisione europea
Author Anonymous User
Course Giurisprudenza
Institution Università di Pisa
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revisione del processo...


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REVISIONE DEL PROCESSO - mezzo straordinario di impugnazione (revisione del processo + rescissione del giudicato) - vanno ad incidere su un giudicato già formato Nostro ord: principio di intangibilità del giudicago → nel momento in cui si forma è intangibile - viene meno con il ricorrere di uno di questi presupposti - istituto revisione del processo (629/630ss) - titolo 4 libro 9 dei mezzi straordinari di imugnazione - provvedimento definitivo → passa in giudicato (valore cogente/forte) - ricerca verità processuale + sostanziale - è chiusa → non può più essere rimessa in discussione eccetto art 629 - ratio revisione → strumento a tutela dell’ordinamento giuridico (si autotutela) - idoneo per rimediare ad eventuali errori giudiziari → verutà processuale/sostanziale non formata in maniera corretta. - ordinamento si tutela per una questione di certezza del diritto → prevalenza verità reale rispetto a quella formale - al presentarsi di alcune HP → possibile revisione del processo - rimediare eventuale errore giudiziario - qualora istanza di revisione venga accolta → sent di assoluzione nei confronti di questo soggetto 629→ condanne soggette a revisione - a favore dei condannati + casi determ dalla legge a) revisione sentenza di condanna / sent emesse ai sensi art 444/2c b) decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - anche se pena è già stata eseguita / estinta - ammessa in ogni tempo → in qualsiasi momento si potrà ricorrere all’istituto della revisione ratio: ripristinare la verità Se soggetto defunto → istanza presenata anche dai prossimi congiunti - revisione prevista + ammessa sempre in favore dei condannati. [ DIVERSO se soggetto fosse stato prosciolto / assolto successivamente si scopre che è colpevole → assoluzione è diventata definitiva / non è prevista hp di revisione in pejus → soggetto assolto ha confessato il fatto di reato ma è salvo perché la sua libertà personale non può più essee rimessa in discussione ] → percepita come forte ingiustizia - strumento a favore dei condannati → divieto di revisione in pejus hp 1→ se imputato è stato erroneamente condannato + doveva essere assolto - ordinamento tutela con lo strumento revisione hp 2 → se assolto e poi confessa → fatto salvo MA se il fine è ricercare la verità → di fatto non è così. Hp eccezionali di revisione contra reum → ci sono quei soggetti collaboratori della giustizia che a seguito della loro collaborazione di giustiza per delitti di criminalità organizzata /stampa mafiosa / terrorismo → abbiano collaborato affinché con le loro dichiarazioni si riuscisse a sfaldare l’organizzazione criminale di partenza / circostanze speciali attenuanti previste ad hoc per questi soggetti. Se successivamente emerge che queste dichiarazioni sono state frutto di falsità → unico caso in cui è prevista REVOCA DEL TRATTAMENTO PARTICOLARM FAVOREVOLE che aveva ottenuto il soggetto collaboratore di giustizia. - revisione atipica → beneficio che in questa hp viee meno / previsto da una norma speciale QUINDI → no ammissibile revisione in pejus + revisione nei confronti del prosciolto 632 → soggetti legittimati a chiedere revisione 1) condannato/ prossimo congiunto / persona che ha sul condannato autorità tutoria - erede / prossimo congiunto (se condannato è morto) 2) procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sent di condanna (figura del pm come figura di garanzia anche in questa fase) - le persone indicate n*1 → possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale 630 casi di revisione [vizi gravissimi che riguardano un processo già concluso → la cui intangibilità può essere messa in discussione soltanto in quest hp tassative] a) se i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza/ decreto pen di condanna → sono già stati oggetto di una precedente sent irrevocabile - conflitto teorico tra giudicati → le premesse storico – fattuali sono incompatibili da un punto di vista logico (più che giuridico) - situazioni incompatibili tra loro/ non coerenti nel nostro sistema - prevista la possibilità per il soggetto condannato di effettuare richiesta di revisione Es 2 sent di condanna per Tizio → 2 rapine avvenute lo stesso giorno / stessa ora / luoghi distanti 100km l’uno dall’altro - ipotesi illogca → soggetto non può averle commesse entrambe Es 2 sent emesse nei confronti stesso soggetto (di condann + di prosciogl) in relazione allo stesso fatto conflitto teorico tra giudicati → distinto dal conflitto pratico tra giudicati, sussiste in tutte le hp in cui più sentenze sono state pronunciate contro la stessa persona per un medesimo fatto / fatte più sentenze nei confronti dello stesso soggetto In questo caso: in sede di esecuzione si farà incidente di esecuzione - di fatto → sono più sentenze emesse dall’autorità giudiziaria sullo stesso fatto per motivi più disparati nei confronti di un soggetto b) se la sent / decreto pen di condanna hanno ritenuto la sussistenza di un reato in base ad una sent civile + amminist poi revocata → la quale abbia deciso in ordine a questioni pregiudiziali concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza - tali questioni pregiudiziali → se revocate in dubbio devono per la loro importanza consentire la revisioe del processo - se hanno assunto ruolo determinante all’interno del processo - sono quelle questioni preg → per il quale il giudice doveva disporre sospensione del processo: decisione che viene presa in sede civile fa stato nel processo penale - revisione → extrema ratio: data per casi specifici (la regola → intengibilità del giudicato) c) se dopo la condanna sono sopravvenute / si scoporono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ai sensi art 631 hp peculiare → riguarda il novum - dopo che il giudizio è esaurito con Sent PIG → si scorpono nuove prove sopravvenute dopo la condannata es sopravvengono nuove prove dopo la condanna definitiva → prova evidente che quel soggetto non ha commesso quel fatto - tutela ordinamento con revisione art 630 lett c - prove acquisite nel processo ma non valutate - prove che non erano state conosciute per dolo / colpa grave giudice – dolo/colpa grave di una delle parti CONTRASTO JUS → prima non ammettere la revisione in questi casi POI SU → ammette la revisione nelle hp di prove acquisite ma non valutate dal giudice - a meno che il giudice non le avesse escluse (evitare abuso strumento perché ritenute irrilevanti o manifest. Superflue) NOVUM → nuova prova scoperta → OGGI bisogna far riferimento anche ale nuove ricerche scientifiche → prove che possono emergere da ricostruzioni prima non possibili

- prova scientifica → si fonda su una serie di novità metodologiche - costituisce quel “novum” che giustifica la revisione del processo - trova ingresso nel nostro ordinamento sottoforma di prova atipica - inizialmente jus non consentiva la revisione del proceso fondato sulla prova scientifica perché considerata una prova per definizione fallibile a differenza della valutazione del giudice (consideraro un peritus peritorum) Griglie di regle che deve seguire il giudice per la valutazione del novum della prova scientifica → 1) apprezzamento novità metodo introdotto 2) valutare la sua scientificità 3) valutazione comparativistica con le pregresse conoscenze - con le pregresse conoscenze si arriva ad un determinato risultato / con la prova scientifica possiamo dimostrare di giungere ad un altro risultato → stravolgere la decisione già presa 4) giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo. Oggi è ammessa quando il giudice dimostri che all’interno di quel giudizio di revisione quella prova è l’unico strumento che oggi consente di ottenere un risultato che prima non era possibile valutare (non c’erano le condizioni tecnico – scientifiche tali per poter giungere al risultato) 5) giudizio rafforzato sul’idoneità di questi elementi a dimostrare che congiuntamente a quelli già acquisiti → comportano un elemento di novità tale che possa portare all’accoglimento della richiesta di revisione (assoluzione del soggetto Corte d’appello → eelementi di novità presentati nell’istanza di revisione: - giudizio prognostico / basato su dati concreti che vengono portati alla sua conoscenza con la domanda di revisione - idoneità nuovi elementi che vengono presentati a determinare il proscioglimento dell’interessato - valutazione prognostica sulla colpevolezza futura del soggetto →elementi di novità sono idonei a determinare il proscioglimento del soggetto d) se viene dimostrato che la condanna viene pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato - hp di falsa testimonianza → prodotta falsa perizia / offerta di denaro o di altra utilità - ordinamento ex art 630 → dà la possibilità di esperire la revisione - mancata assunzione della controprova decisiva - 495 / 2c → diritto alla prova contraria Giudice competente REVISIONE → Corte di Appello individuato ai sensi art 11 cpp (tabella prevista da L. 1988 stabilisce a chi spetta la competenza con una serie di incroci) rispetto a quella corrispondente al distretto comprendente il giudice che ha emessola sent di merito PIG - competenza funzionale PROCEDIMENTO La richiesta di revisione delle sent di condanna + decreti penali di condanna divenuti irrevocabili → alzata senza limiti di tempo / a favore dei condannati., La richiesta (ai sensi art 633) → va presentata personalmente o per mezzo di un procuratore speciale - deve contenere: a) indicazione specifica delle ragioni + delle prove che lo giustificano b) deve essere presentata insieme all’eventuale documentazione nella cancelleria della corte d’appello (individuata ai sensi art 11) rispetto a quella corrispondente al distretto comprendente il giudice che ha emesso la sent di merito poi passata in giudicato Presentazione → istanza di revisione → no effetto sospensivo della condanna MA la Corte d’appello → può in qualsiasi momento con ordinanza decidere di sospendere esecuzione della pena + ordinare la liberazione del soggetto in attesa del giudizio di revisione. - eventualmente applicazione MC (es arresti domiciliari/obbligo di dimora durante la pendenza giudizio di revisione) - giudizio di merito (giudizio di revisione → si svolge tendenzialmente secondo le regole proprie del dibattimento di 1G 1) inammissibilità (prima della valutazione del merito) → nei casi art 631 cpp Dopo giudizio di merito, ritenuta la richiesta ammissibile + entrando nel merito della questione → corte di appello potrà emettere: A) pronuncia di rigetto della richiesta → se c’è stata sospensione pena → pena inizia nuovamente a decorrere + condanna alle spese processuali - possibilità di ricorrere in cassazione contro provv di rigetto NB → ordinanza inammissibilità + pronuncia di rigetto → non precludono la proposizione di una nuova richiestam di revisione purché sia fondata su elementi nuovi rispetto a quella che è stata già rigettata. - no effetto preclusivo B) all’esito del giudizio di revisione la richiesta venga accolta → revoca del giudicato di condanna - giudicato viene revocato → contestualmente emanata la pronuncia di proscioglimento/ assoluzione nella forma prescritta Revisione → tende a ripristinare onorabilità del condannato: il condannato per il quale il giudizio di revisione ha avuto esito positivo → può richiedere affissione presso il proprio comune di residenza / comune del luogo dove è stato pronunciato il primo provvedimento di condanna - a spese dello stato → possibilità di pubblicare la sentenza del giudizio di revisione su un quotidiano nazionale. GIUDIZIO DI REVISIONE → instaurato a seguito del decreto di citazione del pres della corte di appello competente - presupposto dell’instaurazione → non ritenuta inammissibile dalla domanda - pres della corte di appello → emette il decreto di citazione (art 601) - si osservano le disposizioni del titolo 1 / titolo 2 libro 7 (in quanto siano applicabili) REVISIONE EUROPEA Introdotta nel nostro ordinamento a seguito della sent cost adittiva 113/ 2011 - illegittimità cost art 630 nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sent / decreto penale di condanna. la Corte è intervenuta sull’art. 630 c.p.p. introducendo un nuovo caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, attraverso la quale ottenere la riapertura del processo. - si tratta di “revisione europea” → ritenuta necessaria perché manca una norma nell’ordinamento italiano che dia attuazione all’art. 46 CEDU → prevede che gli stati hanno l’obbligo di adeguarsi ad una pronuncia definitiva della CEDU -tutti gli ordin nazionali dell’Unione EU hanno previsto gli strumenti ad hoc per adeguarsi mentre il nostro ordinamento ancora non ha previsto uno strumento ad hoc. La sent della Corte Cost → invita il legisltore a munirsi di uno strumento che poossa conformare ordinamento interno alla Sent Cedu

- qualora la Corte accerti una violazione dei principi prrevisti dalla Convenzione Eu dei diritti dell’uomo (violazione principio di equità/ragionevole durata del processo) → lo Stato dovrà adottare tutte le necessarie a riparare la violazione, quindi una “restitutio in integrum” a favore dell’interessato, il quale dovrà essere posto in una situazione analoga a quella nella quale si sarebbe trovato in assenza della violazione →attraverso la riapertura del processo su domanda dell’interessato. -ratio: porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se nel processo a suo cariconon fosse stata violata la convenzione Eu → quindi persegue lo svolgimento di un processo giusto -CASO affrontato dalle SU corte di cass sent 2019 → ha risolto una questione particolare - durante il processo per il soggetto → c’era stata una sent di assoluzione per intervenuta prescrizione MA contestualmente soggetto è stato condannato per gli effetti civili (residue una responsabilità civile nei suoi confronti) ci si è chiesti se il soggetto assolto per prescrzione ma condannato agli effetti civili → possa o meno in presenza di un novum probatorio / casi ex art 629 esperire lo strumento della revisione. - si c’è stata una sent di condanna Cass: trattasi di due pronunce strettamente collegate fra loro che giustificano il rimedio bisogna tenere in considerazione che: a) la condanna agli effetti civili → ha degli effetti meramente riparatori b) la condanna agli effetti penali → come principio di retribuzione della pena Orientamento del 2016 → sentenza Panizzi - ripreso dalla corte di cass (art 629/630)→ parlano di condanna senza riferimento al TIPO di condanna - se vi è stata condanna agli effetti civili → ammessa la revisione se in futuro si riesce a provare un caso di novum probandum che giustifica estraneità alla vicenda processuale Quindi → la condanna agli effetti civili è stata equiparata alla condanna agli effetti penali a tutti gli effetti Colui che è condannato agli effetti civili è legittimato (ex art 630/ 1c) ad eccepire lo strumento della revisione + diritto al rimborso alle spese processuali presupposto: nuove prove che consentono di agire con lo strumento della revisione...


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