Differenze tre revisione legale e revisione contabile PDF

Title Differenze tre revisione legale e revisione contabile
Author Federica Campanella
Course Economics
Institution Baba Ghulam Shah Badhshah University
Pages 3
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Differenze tre revisione legale e revisione contabile La revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. In Italia l’art 2409 bis del codice civile stabilisce che: “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.” La normativa inoltre prevede che per le società di capitali il controllo contabile è esercitato da una società di revisione esterna, iscritta in un registro apposito (quello redatto dall’Istituto dei Revisori Contabili). Mentre, se una società non deve redigere un bilancio consolidato e non ha controllate, la revisione contabile può essere affidata al Collegio sindacale, se tutti i membri sono iscritti nel registro dei revisori. Vi sono tuttavia dei limiti, al superamento dei quali, scatta l’obbligo di revisione contabile per qualsiasi società. La revisione può essere dunque obbligatoria e, in questo caso, si parla di Revisione Legale; oppure può essere volontaria, nel caso l’azienda non ricada all’interno degli obblighi di legge, ma desideri comunque un controllo del proprio bilancio. Articolo 14 D.Lgs 39 del 2010• Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: • a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; • b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende: • a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; • b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; • c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; • d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; • e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Cosa fa il revisore: il revisore incaricato: 

Verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione



Verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle scritture contabili rilevate quotidianamente in azienda e se questo rispetta le norme di legge



Redige tramite un’apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. Questa comprende una descrizione della revisione effettuata e soprattutto un giudizio imparziale sulla redazione del bilancio, se quindi questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’azienda e se è conforme alle norme.

Solitamente, il giudizio professionale sul bilancio di esercizio dell’azienda in esame può essere:



senza rilievi: se è redatto con conformità alle norme ed ai criteri di redazione



con rilievi: quando il bilancio è attendibile ma è difforme in alcuni aspetti alle norme o anomalie che devono essere chiarite



negativo: quando si attesta che il bilancio non rispetta le norme in materia, caso che sarebbe molto grave per l’azienda e fortunatamente si verifica molto raramente.



caso ultimo è quello della dichiarazione di impossibilità, se vi sono eventi che impediscono il lavoro del revisore, questo avvisa prontamente la CONSOB, l’autorità di controllo statale in questi ambiti. LIMITI REVISIONE LEGALE DAL 2019

I limiti sono stati modificati dalla cosiddetta riforma sulla crisi di impresa, che pone normative più stringenti anche per le PMI. I nuovi parametri, entrati in vigore il 16 Marzo 2019, sono i seguenti:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) e del D.L. 32/2019 (“Decreto sblocca canteri”) è stato modificato l’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. Il novellato articolo 2477, comma 3, cod. civ. fa cessare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti. Se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. L’articolo 379, D.Lgs 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme (e non quindi in caso di clausole statutarie recanti un mero rinvio al codice civile)....


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