Interdizione giudiziale e legale PDF

Title Interdizione giudiziale e legale
Course Diritto privato
Institution Università di Pisa
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Appunti di Diritto Privato - Interdizione legale e giudiziale...


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INTERDIZIONE GIUDIZIALE Si può essere interdetti, quando sia necessario per assicurare un’adeguata protezione. Si faccia riferimento, ad esempio, al maggiore di età ed al minore emancipato che si trovano in una condizione permanente di infermità mentale, tanto grave da non consentire assolutamente di provvedere ai proprio interessi (art. 414 c.c.). I presupposti per l’interdizione sono due: 1. Vizio di mente abituale; 2. Conseguente inettitudine ad attendere ai propri interessi. Non basta l’effettiva inettitudine ad amministrare se non c’è un’alterazione delle facoltà mentali. Oltre a questi soggetti, il provvedimento di interdizione può aversi per chi, sordomuto o cieco dalla nascita, non sia allo stesso modo in grado di provvedere alla cura della propria persona e del patrimonio (art. 415 c.c.). I legittimati a chiedere l’interdizione sono i soggetti indicati dall’art. 417 c.c.:    

Coniuge; Parenti entro il quarto grado; Affini entro il secondo grado; Pubblico ministero.

Il giudice pronuncia la sentenza di interdizione, che produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 c.c.). Da questo momento il soggetto è posto in una condizione di incapacità assoluta; di conseguenza, a lui sono vietat:  

Tutti gli atti a contenuto patrimoniale, di ordinaria e straordinaria amministrazione ; tali atti se compiuti, sono annullabili nell’interesse dell’interdetto; Taluni atti a contenuto personale : contrarre matrimonio (art. 119 c.c.), riconoscere un figlio naturale (art. 266 c.c.).

Gli atti eventualmente compiuti sono annullabili su istanza del tutore, dell’incapace e dei suoi eredi o aventi causa (art. 377 c.c.): la legittimazione è cioè relativa; è consentito solo ad alcuni soggetti di agire in giudizio per richiedere l’annullamento dell’atto stipulato in violazione del divieto. L’art. 428, con alcune cautele, ed entro limiti particolari, consente l’annullamento degli atti compiuti in una situazione di minorazione psichica non accertata da preventivo provvedimento di interdizione. Può tutelare con propri atti e iniziative, i diritti inviolabili della persona umana (es.: salute). Per l’eventuale illecito civile commesso dall’interdetto vale la presunzione di incapacità di intendere e di volere, con conseguente applicazione della regola ex art. 2047 c.c. E più in particolare si applicherà la regola di responsabilità a carico del tutore, se coabitante, secondo il disposto dell’art. 2048 c.c.. Atti unilaterali possono essere annullati se dall’atto deriva un grave pregiudizio. Per l’annullabilità dei contratti necessario e sufficiente è che sia accertata la malafede dell’altro contraente (cioè la consapevolezza dell’altro contraente della menomazione della sfera intellettiva e volitiva della controparte. La sanità di mente è necessaria per la validità di taluni atti, a prescindere dell’esistenza o meno di un pregiudizio per il loro autore; così è per il matrimonio (artt. 119-120), per il testamento (art. 591), e per la donazione (art. 775).

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Il soggetto chiamato ad esercitare i diritti dell’interdetto e alla cura della persona dello stesso è il tutore, cui spettano doveri di rappresentanza dell’interdetto e di cura della persona dello stesso. L’atto compiuto senza autorizzazione è annullabile. Organo eventuale è il tutore provvisorio, che viene nominato mentre è in corso il procedimento d’interdizione, quando ci sia necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti nell’interesse dell’interdicendo La cessazione della tutela si può avere in generale per la morte dell’incapace; per l’acquisto della capacità; per il passaggio alla figura di incapacità relativa

INTERDIZIONE LEGALE Ha funzione sanzionatoria, rispetto alla condotta morale dell’individuo. E’ interdetto legale colui che abbia subito una condanna definitiva al carcere per un periodo non inferiore ai cinque anni e per delitto non colposo; lo stato di interdizione legale dura per tutto il periodo della pena. L’istituto è pena accessoria, non si interviene cioè a tutela di un soggetto, ma contro il soggetto. L’interdetto legale può compiere atti di natura personale o familiare vietati all’interdetto giudiziale; la misura sanzionatoria non può spingersi a vietare l’espressione di libertà fondamentali dell’individuo; Se l’interdetto legale stipula, nonostante il divieto, la legittimazione ad agire è assoluta: annullamento può essere richiesto da tutti coloro che ne abbiano interesse.

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